CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 05175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3818 /20 2 3 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] comeda procura speciale in data 10 marzo 2023 autenticata da notaio RobertoLongobardo, in atti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaToscana n. 8 84 / 0 3 /202 2 depositata in data 1 2 /0 7 /202 2 ; Oggetto: notificadella cartelladipagamento – racc.ta informativaconsegnataamezzo postaprivata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli aseguito di cartelle di pagamento per euro 105.130,00, sostenendo la mancatanotifica degli atti presupposti; - la CTP di Firenze accoglieva il ricorso; l’Agente della riscossione proponeva appello lamentando l’erroneo apprezzamento della prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata; -con la sentenza qui gravata il giudice dell’impugnazione ha rigettato l’appello ritenendo fondata ed assorbente l'eccezione collegata alla mancata notifica delle cartelle impugnate quali atti presupposti alla intimazionedi pagamento oggetto di ricorso; -ricorre a questa sede il riscossore contribuente con atto affidato a due motivi; -resiste il contribuente con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.e dell'art. 4, comma 5, del d. l gs. n. 261 del 1999 come modificato dall'art.1 del d. l gs. 58 del 2011, nonché, conseguentemente dell’art.2948cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrentela sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte incui ha confermato l’accertamento compiuto dalla C.T.P., la quale ha ritenutoinesistente la notifica di atti tributari mediante un gestore di posta privata al quale l’Ente poste ha delegato l’adempimento successivoal tentativo di notifica del plico contenente la cartella, vale adire l’invio della c.d. “raccomandata informativa”; -preliminarmente, va chiarito che la questione di cui al motivo non è nuova, come si eccepisce in controricorso: nei precedenti gradi di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 merito si è proprio discusso in ordine alla rispondenza a legge della notifica nel caso in cui, come nella presente fattispecie la CTR ha accertato esser accaduto, il soggetto incaricato dal notificante della consegnadell’atto al destinatario/notificatario (l’Ente poste) si avvalga delleposte private per l’invio della ridetta “raccomandata informativa”; sul punto la pronuncia impugnata ha chiarito – proprio per tale partecipazione del soggetto privato a quello che ha ritenuto essere “parte integrante e indispensabile del processo notificatorio” – come daciò derivi l’inesistenza della notifica de qua; -tanto chiarito, la Corte ritiene che il motivo , oltre che ammissibile, sia anchefondato; -va rilevato che è pacifico in atti che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia agito nel caso che ci occupa come autonomo operatore di posteprivate, bensì come subfornitore del gestore del servizio postale universalePoste [OSCURATO:SOCIETA]., presso il quale doveva essere restituito l’avvisodi ricevimento della raccomandata; - ciò chiarito, ritiene la Corte che quanto all'utilizzo di un'agenzia recapiti,va rilevato che la notificazione a mezzo posta è validamente eseguitaanche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privatadi recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, el'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazionedell'[OSCURATO:PERSONA], al quale il d. l gs. 22 luglio 1999, n. 261, continuaa riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedureamministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenzen. 9111 del 06/06/2012, n. 11095 del 2008, tutte citate in motivazioneda Cass. n. 16949/2014, ad esse conforme); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -va chiarito poi che qui non viene in rilievo la giurisprudenza citata in controricorso (per tutte Cass. S ez. 5 , Sentenza n. 2922 del 2015) nellaquale trattasi “ di fattispecie diversa in cui il notificante si è rivolto per la notifica direttamente alle [OSCURATO:PERSONA] e non ad una società privata”; -pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell'appello che rivedrà il merito della controversiaalla luce dei principi sopra enunciati; -all’esito della decisione che precede il secondo motivo, il quale verte sullaviolazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 4 del d.Lgs n 261 del 1999, degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto – secondo parte ricorrente - anche a voler , in ipotesi, ritenere che la riserva al servizio di Poste italiane s.p.a. investisse anche l’invio della raccomandata di cui all’ art 140 c.p.c., l’invio del plico a mezzo corriere privato configurerebbe, comunque,una mera irregolarità della notificazione, cui non può essere collegataalcuna giuridica conseguenza, è assorbito poiché irrilevante aifini della decisione ; - la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice del meritoper nuovo esame nel rispetto dei sopra illustrati principi; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondog