CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/11/2016 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili BOEZIO Franco, CERIONI Livia, in proprio e quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] & c. e ZACCAGNINI Rosella, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha concluso chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e la liquidazione delle spese sostenute nel grado come da separata notula [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Ancona, accogliendo l'appello proposto agli effetti civili da BOEZIO Franco, CERIONI Livia, in proprio e quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] & c. e ZACCAGNINI Rosella, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituitisi parte civile, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona - Sez. Dist. Senigallia, in data 23/07/2013, con la quale GREGANTI Stefano era stato assolto dal reato di cui all'art. 646, 61 n. 11 cod. pen. a lui ascritto. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto il GREGANTI responsabile agli effetti civili del predetto reato, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la quantificazione del danno. 2. Ricorre per cassazione il GREGANTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della "altruità della cosa" in documenti di stampa da programmi informatici. Si censura la sentenza per aver attribuito rilievo a prospetti, pareri ecc. redatti su supporto informatico dal professionista e quindi privi del requisito della "altruità". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato pur vantando il GREGANTI il credito certo, liquido ed esigibile derivante dall'omesso pagamento dei compensi professionali fatturati. SI censura la sentenza per aver ritenuto irrilevante tale circostanza, nonostante la mancata contestazione delle fatture emesse, e per non aver considerato le sue ricadute in punto di elemento soggettivo. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inerzia del GREGANTI rispetto ad ulteriori richieste a lui rivolte nel 2009. Si censura quanto affermato sul punto, essendo state anzi le parti civili a non essersi attivate. 2.4. Violazione dell'art. 603 cod. proc. Pen., per avere la Corte territoriale escluso la necessità di una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si censura la ritenuta esaustività dei documenti, essendo nella sentenza stato dato ampio spazio alle dichiarazioni della parte civile BOEZIO. 2.5. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile ZACCAGNINI Rosella, in conseguenza della mancata escussione del teste di riferimento, pur espressamente richiesto come risulta dal verbale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo correttamente ricostruita la sussistenza di tutti gli elementi del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Evidenti ragioni logico-sistematiche impongono di prendere le mosse dalle censure difensive concernenti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in presenza di una riforma (pur se solo agli effetti civili) della sentenza assolutoria di primo grado.2 Si tratta di censure fondate, che impongono l'annullamento della sentenza impugnata rendendo ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate. 2. E' qui anzitutto opportuno richiamare il principio, ribadito in tempi recentissimi dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Tale principio deve certamente trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui, da un lato, il Tribunale di Ancona - Sez. dist. Senigallia era giunto a conclusioni assolutorie sulla scorta di una valutazione di generale inattendibilità delle persone offese - ritenute "per natura" portatrici "di interessi nel processo" - e dell'assenza di elementi di riscontro esterni. Dalla scarna motivazione della sentenza, peraltro, emerge che gli elementi complessivamente raccolti non erano stati comunque in grado di convalidare l'ipotesi accusatoria (cfr. pag. 2 della sentenza manoscritta: "non si riesce a capire il motivo per cui l'imputato abbia voluto agire come proprietario dei documenti, peraltro di ditte che non navigavano in buone acque"). D'altro lato, la decisione del Tribunale è stata riformata dalla Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazioni delle parti civili, proprio ed anzitutto in forza della ricostruzione dei fatti contenuta nelle dichiarazioni di queste ultime, e non a caso diffusamente e letteralmente riportata nella motivazione della sentenza d'appello (pagg. 2 segg.) sia quanto alle dichiarazioni del BOEZIO, sia quanto a quelle della ZACCAGNINI. In sostanza, la Corte territoriale ha anzitutto condiviso la censura di fondo rivolta dall'appellante alla sentenza di primo grado, secondo cui "tali dichiarazioni non avrebbero dovuto essere considerate prive di qualsiasi rilievo perché provenienti dalle pp.cc . costituite, anche perché sono stati acquisiti molteplici riscontri oggettivi costituiti dai documenti prodotti dal P.M. e dalle parti civili, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di esame" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). È allora evidente che la riforma della decisione assolutoria di primo grado è stata emessa in forza, anzitutto, di una rinnovata valutazione del contributo dichiarativo delle parti civili, ritenuto pienamente attendibile ed anzi in grado di far luce "pacificamente" sugli aspetti fattuali della vicenda (cfr. pag. 7 della sentenza): contributo che, unitamente alla documentazione acquisita, ha indotto la Corte a ritenere che anche le dichiarazioni dell'imputato contribuissero a confermare l'ipotesi accusatoria, nonostante egli si sia difeso negando una 3 correlazione tra l'inadempimento delle fatture e la mancata consegna dei documenti, i quali anzi erano stati - a suo dire - progressivamente restituiti alle parti civili (cfr. il terzo motivo di ricorso, evidentemente volto a sollecitare l'applicazione dell'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di appropriazione indebita, la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica»: Sez. 2, n. 12077 del 17/02/2015. Sgroi, Rv. 262772; in senso conforme, con specifico riferimento ad una fattispecie relativa a documentazione contabile della clientela trattenuta da un ragioniere commercialista, cfr. Sez. 2, n. 10774 del 25/01/2002, Vollero, Rv. 221522). 4. In buona sostanza, la diversa ed anzi opposta valutazione delle deposizioni delle parti civili rispetto a quella espressa dal Tribunale, così come l'attribuzione alle dichiarazioni del GREGANTI di una valenza sostanzialmente confessoria, hanno avuto un peso determinante nell'apparato argomentativo della decisione qui impugnata, certo non riducibile ad una mera "rilettura" della documentazione allegata a sostegno dall'accusa pubblica e privata. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello, al quale deve ovviamente devolversi anche la decisione in ordine alla richiesta, formulata dal difensore delle parti civili, di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]