CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 9959/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Lungo- teveredei Mellini n. 17; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.8740/8/14, depositata il 14 ottobre 2014; uditala relazione della causa svolta in data 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] vistele conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l ’ accogli- mentodel ricorso principale, per quanto di ragione, e del ricorso inci- dentale. Rilevatoche: 1.Con sentenza n. 8740/8/14, depositata il 14 ottobre 2014 la Com- missionetributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appelloproposto dalla societ à [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 442/12/12 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva rigettato il ricorso proposto d alla contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall ’ Agenzia delle Entrate per l ’ anno diimposta 2008 con cui venivano recuperati ad imposizione II.DD. e IVA oltre accessori derivanti da ricavi non dichiarati, sopravvenienze attive,costi indeduc ibili, costi non inerenti e costi non correttamente imputatiper competenza. 2.Il giudice di prime cure condivideva l ’ operato dell ’ Amministrazione finanziaria ritenendo l ’ avviso correttamente motivato, mentre il giu- dice d ’ appello, pur confermando la legittim it à dell ’ accertamento, in parzialeaccoglimento della prospettazione della contribuente, confer- mava il recupero a tassazione dei maggiori ricavi accertati per Euro 174.395,00,annullando nel resto dei rilievi l ’ atto impugnato. 3.Avverso tale decisione ha pr oposto ricorso principale per cassazione lacontribuente, affidato a quattro motivi motivi, cui replica l ’ Agenzia delleEntrate con controricorso e ricorso incidentale per un motivo. La contribuentedeposita memoria rendendo nota la sopravvenuta defi- nizione agevolata della lite e chiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate. Consideratoche: 4. La contribuente, con memoria depositata anteriormente alla pub- blicaudienza, ha reso noto che, per la parte delle riprese in cui la so- cietàera risultata soccombente nel giudizio di appello, l’Agenzia delle EntrateRiscossione ha notificato in data 7 maggio 2015 la cartella di pagamenton. 02802820150018060782000 e che, per gli importi og- gettodi tale atto, la contribuente si è avvalsa della definizione agevo- lata dei ruoli di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016. La società deduce inoltre di aver interamente versato gli importi dovuti a seguito della domandadi definizione agevolata e allega all a memoria copia di paga- menti. 5. Ritenuto opportuno che l’Agenzia, ricorrente incidentale nel pro- cesso,prenda posizione in ordine al contenuto della memoria da ultimo depositatadalla contribuente, ricorrente principale, al fine di verificare nelcontraddittorio se la materia del contenere sia completamente ve- nutameno, P.Q.M. LaCorte: rinviala causa a nuovo ruolo per interlocuzione con l ’ Agenzia ricorrente incidentale s