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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:528
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 23 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑567/10) «Ricorso di annullamento – Rifiuto da parte della Commissione di agire contro uno Stato membro per una presunta violazione dell’art. 106 TFUE – Insussistenza di atto impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proseguire l’esame di una denuncia che l’invita ad agire in forza dell’art. 106, n. 3, TFUE – Esclusione – Irricevibilità (Artt. 106, n. 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE; direttiva della Commissione 2002/77) (v. punti 16-18, 25-26)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proseguire l’esame di una denuncia che l’invita ad agire in forza dell’art. 106, n. 3, TFUE – Violazione del principio di coerenza delle politiche dell’Unione – Violazione del diritto ad un ricorso effettivo – Insussistenza – Irricevibilità (Artt. 7 TFUE e 106, n. 3, TFUE) (v. punto 19)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proseguire l’esame di una denuncia che l’invita ad agire in forza dell’art. 106, n. 3, TFUE – Violazione della direttiva 2002/77 – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 106, n. 3, TFUE; direttiva della Commissione 2002/77) (v. punti 22-24) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 1° ottobre 2010 con cui quest’ultima ha comunicato alla ricorrente il suo rifiuto di proseguire l’esame della denuncia depositata il 2 marzo 2009 e diretta a far avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva della Commissione del 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21) e, conseguentemente, dell’art. 86, n. 1, CE, mediante l’attribuzione di un vantaggio di carattere normativo alla [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande d’intervento della Repubblica francese e della [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 23 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑567/10) «Ricorso di annullamento – Rifiuto da parte della Commissione di agire contro uno Stato membro per una presunta violazione dell’art. 106 TFUE – Insussistenza di atto impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proseguire l’esame di una denuncia che l’invita ad agire in forza dell’art. 106, n. 3, TFUE – Esclusione – Irricevibilità (Artt. 106, n. 3, TFUE e 263, quarto comma, TFUE; direttiva della Commissione 2002/77) (v. punti 16-18, 25-26) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proseguire l’esame di una denuncia che l’invita ad agire in forza dell’art. 106, n. 3, TFUE – Violazione del principio di coerenza delle politiche dell’Unione – Violazione del diritto ad un ricorso effettivo – Insussistenza – Irricevibilità (Artt. 7 TFUE e 106, n. 3, TFUE) (v. punto 19) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proseguire l’esame di una denuncia che l’invita ad agire in forza dell’art. 106, n. 3, TFUE – Violazione della direttiva 2002/77 – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 106, n. 3, TFUE; direttiva della Commissione 2002/77) (v. punti 22-24) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 1° ottobre 2010 con cui quest’ultima ha comunicato alla ricorrente il suo rifiuto di proseguire l’esame della denuncia depositata il 2 marzo 2009 e diretta a far avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva della Commissione del 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21) e, conseguentemente, dell’art. 86, n. 1, CE, mediante l’attribuzione di un vantaggio di carattere normativo alla [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande d’intervento della Repubblica francese e della [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.