CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26858/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE di ASSISE di APPELLO diNAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello diNapoli ha parzialmente riformato la decisione della Corte di assise di Santa MariaCapua Vetere del 17/01/2025, che aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXXX colpevoli del reato di omicidio volontario, aggravatodai futili motivi e dalla minorata difesa, commesso in danno di XXXXXXXXXX eper l’effetto – riconosciuta a XXXXXXXXXXXXXXXX la prevalenza delle giàconcesse circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, nonchéconcesse ad XXXXXXXXXXXXXXXXXXX le circostanze attenuanti generiche,computate con il criterio della equivalenza sulle contestate aggravanti – harideterminato la pena inflitta ad XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella misura di anniventiquattro di reclusione e quella comminata a XXXXXXXXXXXXXXXX nellamisura di anni diciotto di reclusione, confermando nel resto la sentenza gravata.2. Ricorrono per cassazione le parti civili costituite XXXXXXXXXXXXXXX(quale moglie del defunto XXXXXXXXXX, in proprio e nella qualità di genitoreesercente la potestà genitoriale sui minori XXXXXXX, XXXXXXXX edXXXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (quali genitoridi XXXXXXXXXX), XXXXXXXXe XXXXXXXXXXX (quale fratello e sorella diXXXXXXXXXX), con atto unico e tutti con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Letizia, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’art. 62-bis cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte diassise di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sulla scorta diuna rinuncia ai motivi e, in particolare, in relazione ad una apparente confessioneresa dagli imputati.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dellacarenza di interesse delle parti civili, a proporre impugnazione in ordine al profilodella concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda Sez. U, n.40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema diimpugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardoai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanzeanche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sultrattamento sanzionatorio››).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. [deve ricordarsi, sul punto,il principio di diritto fissato da Sez. 5, n. 8379 del 02/11/2016, dep. 2017, N.,Rv. 269446 – 01, a mente della quale: ‹‹La declaratoria di inammissibilità delricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minoreimputato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condannadegli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria infavore della cassa delle ammende››].Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione dicui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recanteil “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.