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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31935/2026

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te le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Benevento del 5 gennaio 2026, reiettiva dellarichiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere.XXXXXXX è stato destinatario della misura di massimo rigore giustaordinanza emessa l’8 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Benevento, confermata dal Tribunale di Napoli adito ai sensi dell’art.309 cod. proc. pen., in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen.,per avere, in concorso con XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco acagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], minore degli anni 18, immobilizzandoloed attingendolo con plurimi colpi, inferti con l’uso di un manganello, con pugni ecalci, alla testa, all’addome e al torace; fatto commesso in Montesarchio il 5ottobre 2025, in occasione di un litigio all’esterno di una discoteca tra gruppi digiovani.Come emerge dal provvedimento impugnato, la dinamica del delitto eraricostruita sulla scorta delle riprese delle telecamere comunali antistanti ladiscoteca, che consentivano di individuare i responsabili dell’aggressione,maturata nell’ambito di una spedizione punitiva organizzata dagli indagati:[OSCURATO:PERSONA], dopo avere colpito [OSCURATO:PERSONA] al capo con unabottiglia, veniva immobilizzato da [OSCURATO:PERSONA] con una presa al collo, chepermetteva ai coindagati di percuoterlo; XXXXXX attingeva il malcapitato conpugni alla testa e XXXXXXXXXX lo colpiva ripetutamente con una mazza dabaseball, mentre gli altri ragazzi lo accerchiavano; XXXXXX riusciva a divincolarsie scappare ma, nell’attraversare lo spartitraffico, inciampava e cadeva; mentrecercava di rialzarsi, il minore era raggiunto dagli aggressori, che loscaraventavano nuovamente a terra, venendo in tali frangenti picchiato alla testacon la mazza da baseball da XXXXXXXXXX e con calci da XXXXXX.Nell’ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale di Napoli, dato attodella formazione del giudicato cautelare sul profilo indiziario, in quanto ilprovvedimento del Tribunale del riesame confermativo dell’ordinanza geneticaera stato annullato dalla Corte di cassazione limitatamente alla scelta dellamisura cautelare personale, ha ritenuto i nuovi elementi allegati dalla difesa –rappresentati da uno scritto dell’indagato che offriva la sua versionedell’accaduto, dal miglioramento delle condizioni di salute della persona offesa,dall’emissione del provvedimento questorile di divieto all’indagato di accedereagli esercizi e ai locali pubblici d’intrattenimento nella provincia di Benevento -inidonei a incidere sulle pregresse valutazioni cautelari in ragione della gravitàdel fatto e del comportamento odioso tenuto dal XXXXXXX che, immobilizzandola vittima, aveva consentito il pestaggio dei correi.Rilevato che lo scritto dell’indagato era stato già vagliato dal Tribunale delriesame ed evidenziato che anche la persona offesa tramite il difensore avevaespresso parere contrario sull’istanza de libertate, in ragione della brevità deltempo trascorso dall’applicazione della misura, il giudice di merito ha consideratoinsufficiente a fronteggiare il ritenuto periculum criminis la misura degli arrestidomiciliari presso l’abitazione del padre dell’appellante in Benevento.2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo dicensura, con cui eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Si duole che il Tribunale abbia ritenuto inalterato il quadro cautelare senzadare adeguata risposta alle deduzioni difensive in relazione ai nova introdotti conl’istanza al Giudice per le indagini preliminari.Lamenta che il Collegio distrettuale, facendo richiamo all’istituto delgiudicato cautelare, non abbia vagliato l’attualità e la concretezza delle esigenzedi cautela, requisiti che devono sussistere non solo al momento di applicazionedella misura, ma anche nella fase successiva di esecuzione, nonché laproporzionalità e l’adeguatezza della custodia in carcere, omettendo di chiarire leragioni per cui le ravvisate esigenze di cautela non possano fronteggiarsi con unamisura meno afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso chiariti.2.

La decisione è congruamente motivata in ordine all’assenza disopravvenienze incidenti sulla già ritenuta attualità e concretezza del pericolo direiterazione criminosa specifica, desunto dalla gravità del fatto e dallapropensione alla violenza dell’indagato, enucleata dal suo comportamento“particolarmente odioso”, in quanto costui si prestava a immobilizzare la vittima,afferrandola per il collo, in modo da consentire ai coindagati di portare a termineil pestaggio in un momento di conflitto tra gruppi di giovani contrapposti.Escluso il carattere di novità dello scritto con cui [OSCURATO:PERSONA] offrivala sua versione dei fatti, già valutato in seno al procedimento ex art. 309 cod.proc. pen., e rimarcata l’ininfluenza del miglioramento delle condizioni di salutedella persona offesa ai fini del vaglio cautelare, il Tribunale ha concluso che ilprovvedimento questorile, con cui è stato fatto divieto all’indagato di accedereagli esercizi e ai locali pubblici d’intrattenimento nella provincia di Benevento,non escluda il rischio della reiterazione di condotte lesive in diversi contesti.Se risulta congruamente apprezzato, con ragionamento logico ed esente dacensure, il profilo concernente la persistenza di esigenze ai sensi dell’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ostative alla revoca del trattamento cautelare,apparente si rivela la motivazione dell’ordinanza in punto di adeguatezza dellamisura di massimo rigore.Sulla specifica questione della proporzionalità e dell’adeguatezza dellamisura in esecuzione, puntualmente dedotta nei motivi dell’atto di appello, concui era invocata, in via subordinata, l’applicazione degli arresti domiciliari, anchecon braccialetto elettronico, la risposta del Tribunale si è esaurita nell’apoditticaaffermazione dell’inidoneità della soluzione domiciliare presso l’abitazione diproprietà del dell’appellante in Benevento.Pur dando atto in premessa dell’annullamento dell’ordinanza ex art. 309 cod.proc. pen., decretato da questa Corte limitatamente al profilo afferente allascelta della misura (Sez. 1, n. 18556 del 19/02/2026), il giudice di merito haomesso di esplicitare le ragioni per cui l’applicazione degli arresti domiciliari,eventualmente corroborati dal controllo elettronico a distanza, al XXXXXXX,soggetto infraventunenne e incensurato, non consenta di scongiurare il pericolodi reiterazione di reati della stessa specie, disattendendo l’autorevole indicazionegiurisprudenziale, secondo cui «in tema di applicazione della misura dellacustodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta diadeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico» (così, Sez.

U., n. 20769 del28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 – 01, che rimarca in motivazione l’intenzione dellegislatore, di cui è testimonianza l’inserimento del comma 3-bis nel corpodell’art. 275 cod. proc. pen., «di considerare gli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, atutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, restituendo centralitàalla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale,consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodiacarceraria»).3.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamenteall’adeguatezza della misura della custodia in carcere, con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309,comma 7, cod. proc. pen.; il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura dellacustodia in carcere e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli,competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p., rigetta nel resto il ricorso.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Benevento del 5 gennaio 2026, reiettiva dellarichiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere.XXXXXXX è stato destinatario della misura di massimo rigore giustaordinanza emessa l’8 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Benevento, confermata dal Tribunale di Napoli adito ai sensi dell’art.309 cod. proc. pen., in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen.,per avere, in concorso con XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco acagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], minore degli anni 18, immobilizzandoloed attingendolo con plurimi colpi, inferti con l’uso di un manganello, con pugni ecalci, alla testa, all’addome e al torace; fatto commesso in Montesarchio il 5ottobre 2025, in occasione di un litigio all’esterno di una discoteca tra gruppi digiovani.Come emerge dal provvedimento impugnato, la dinamica del delitto eraricostruita sulla scorta delle riprese delle telecamere comunali antistanti ladiscoteca, che consentivano di individuare i responsabili dell’aggressione,maturata nell’ambito di una spedizione punitiva organizzata dagli indagati:[OSCURATO:PERSONA], dopo avere colpito [OSCURATO:PERSONA] al capo con unabottiglia, veniva immobilizzato da [OSCURATO:PERSONA] con una presa al collo, chepermetteva ai coindagati di percuoterlo; XXXXXX attingeva il malcapitato conpugni alla testa e XXXXXXXXXX lo colpiva ripetutamente con una mazza dabaseball, mentre gli altri ragazzi lo accerchiavano; XXXXXX riusciva a divincolarsie scappare ma, nell’attraversare lo spartitraffico, inciampava e cadeva; mentrecercava di rialzarsi, il minore era raggiunto dagli aggressori, che loscaraventavano nuovamente a terra, venendo in tali frangenti picchiato alla testacon la mazza da baseball da XXXXXXXXXX e con calci da XXXXXX.Nell’ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale di Napoli, dato attodella formazione del giudicato cautelare sul profilo indiziario, in quanto ilprovvedimento del Tribunale del riesame confermativo dell’ordinanza geneticaera stato annullato dalla Corte di cassazione limitatamente alla scelta dellamisura cautelare personale, ha ritenuto i nuovi elementi allegati dalla difesa –rappresentati da uno scritto dell’indagato che offriva la sua versionedell’accaduto, dal miglioramento delle condizioni di salute della persona offesa,dall’emissione del provvedimento questorile di divieto all’indagato di accedereagli esercizi e ai locali pubblici d’intrattenimento nella provincia di Benevento -inidonei a incidere sulle pregresse valutazioni cautelari in ragione della gravitàdel fatto e del comportamento odioso tenuto dal XXXXXXX che, immobilizzandola vittima, aveva consentito il pestaggio dei correi.Rilevato che lo scritto dell’indagato era stato già vagliato dal Tribunale delriesame ed evidenziato che anche la persona offesa tramite il difensore avevaespresso parere contrario sull’istanza de libertate, in ragione della brevità deltempo trascorso dall’applicazione della misura, il giudice di merito ha consideratoinsufficiente a fronteggiare il ritenuto periculum criminis la misura degli arrestidomiciliari presso l’abitazione del padre dell’appellante in Benevento.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo dicensura, con cui eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.Si duole che il Tribunale abbia ritenuto inalterato il quadro cautelare senzadare adeguata risposta alle deduzioni difensive in relazione ai nova introdotti conl’istanza al Giudice per le indagini preliminari.Lamenta che il Collegio distrettuale, facendo richiamo all’istituto delgiudicato cautelare, non abbia vagliato l’attualità e la concretezza delle esigenzedi cautela, requisiti che devono sussistere non solo al momento di applicazionedella misura, ma anche nella fase successiva di esecuzione, nonché laproporzionalità e l’adeguatezza della custodia in carcere, omettendo di chiarire leragioni per cui le ravvisate esigenze di cautela non possano fronteggiarsi con unamisura meno afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso chiariti.2. La decisione è congruamente motivata in ordine all’assenza disopravvenienze incidenti sulla già ritenuta attualità e concretezza del pericolo direiterazione criminosa specifica, desunto dalla gravità del fatto e dallapropensione alla violenza dell’indagato, enucleata dal suo comportamento“particolarmente odioso”, in quanto costui si prestava a immobilizzare la vittima,afferrandola per il collo, in modo da consentire ai coindagati di portare a termineil pestaggio in un momento di conflitto tra gruppi di giovani contrapposti.Escluso il carattere di novità dello scritto con cui [OSCURATO:PERSONA] offrivala sua versione dei fatti, già valutato in seno al procedimento ex art. 309 cod.proc. pen., e rimarcata l’ininfluenza del miglioramento delle condizioni di salutedella persona offesa ai fini del vaglio cautelare, il Tribunale ha concluso che ilprovvedimento questorile, con cui è stato fatto divieto all’indagato di accedereagli esercizi e ai locali pubblici d’intrattenimento nella provincia di Benevento,non escluda il rischio della reiterazione di condotte lesive in diversi contesti.Se risulta congruamente apprezzato, con ragionamento logico ed esente dacensure, il profilo concernente la persistenza di esigenze ai sensi dell’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ostative alla revoca del trattamento cautelare,apparente si rivela la motivazione dell’ordinanza in punto di adeguatezza dellamisura di massimo rigore.Sulla specifica questione della proporzionalità e dell’adeguatezza dellamisura in esecuzione, puntualmente dedotta nei motivi dell’atto di appello, concui era invocata, in via subordinata, l’applicazione degli arresti domiciliari, anchecon braccialetto elettronico, la risposta del Tribunale si è esaurita nell’apoditticaaffermazione dell’inidoneità della soluzione domiciliare presso l’abitazione diproprietà del dell’appellante in Benevento.Pur dando atto in premessa dell’annullamento dell’ordinanza ex art. 309 cod.proc. pen., decretato da questa Corte limitatamente al profilo afferente allascelta della misura (Sez. 1, n. 18556 del 19/02/2026), il giudice di merito haomesso di esplicitare le ragioni per cui l’applicazione degli arresti domiciliari,eventualmente corroborati dal controllo elettronico a distanza, al XXXXXXX,soggetto infraventunenne e incensurato, non consenta di scongiurare il pericolodi reiterazione di reati della stessa specie, disattendendo l’autorevole indicazionegiurisprudenziale, secondo cui «in tema di applicazione della misura dellacustodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta diadeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico» (così, Sez. U., n. 20769 del28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 – 01, che rimarca in motivazione l’intenzione dellegislatore, di cui è testimonianza l’inserimento del comma 3-bis nel corpodell’art. 275 cod. proc. pen., «di considerare gli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, atutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, restituendo centralitàalla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale,consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodiacarceraria»).3. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamenteall’adeguatezza della misura della custodia in carcere, con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309,comma 7, cod. proc. pen.; il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura dellacustodia in carcere e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli,competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p., rigetta nel resto il ricorso.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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