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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35784/2023

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la sentenza sia dichiarata inammissibile o rigettata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva (32A applicato la custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] (art. 73 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen, avendo il Tribunale negato l'applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in luogo della custodia cautelare, nonostante: il ricorrente svolgesse stabile e regolare attività lavorativa, così come la coniuge, la quale si era dichiarata disponibile ad ospitarlo presso l'abitazione familiare e a provvedere al suo mantenimento; dalle risultanze investigative risultasse che mai il ricorrente aveva ceduto o acquistato sostanza stupefacente presso l'abitazione familiare; Moubtahij fosse destinatario di una declaratoria di revoca della pericolosità sociale da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 18/10/2022.

2.2. Vizio della motivazione, poiché il provvedimento impugnato sembra affermare, in un punto, che il ricorrente cedeva la sostanza stupefacente e, in un altro punto, che si approvvigionava, non risultando, dunque, chiaro il suo ruolo nella vicenda fattuale e, quindi, la sua condotta.

2.3. Vizio della motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato ritiene che, qualora sottoposto agli arresti domiciliari, l'indagato potrebbe reiterare le condotte criminose conservando la sostanza stupefacente presso la propria abitazione, nonostante l'esito negativo della perquisizione personale e domiciliare.

2.4. Violazione della legge penale processuale in rapporto alla carenza dell'attualità dell'esigenza cautelare (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).

La motivazione appare apodittica e stereotipata là dove non precisa da quali elementi i giudici desumano che il ricorrente continui ad avere stabili contatti con ambienti criminali, dalle emergenze investigative essendo, per contro, emerso che egli aveva contatti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva d'altronde assoggettato a misura cautelare intramuraria, così come gli altri soggetti originariamente indagati nel presente procedimento penale.

Inoltre, il rischio di ricaduta criminosa avrebbe dovuto essere escluso in ragione della citata declaratoria di revoca della pericolosità sociale del Tribunale di sorveglianza di Milano.

Erronea appare, infine, la conclusione che l'indagato vivesse di espedienti, non essendo stato documentato dalla difesa lo svolgimento di lecita attività lavorativa: al contrario, con l'originaria istanza di sostituzione della misura e cautelare, era stata prodotta visura camerale attestante che l'indagato è titolare di impresa individuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo verte sul difetto di motivazione quanto alla necessità della massima misura custodiale, ma non considera come dall'ordinanza impugnata si evincano chiaramente le ragioni della scelta, discendente, tra l'altro: dai precedenti specifici dell'indagato; dalle plurime frequentazioni con Sufali, a sua volta legato alla famiglia Karina, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti; dalla considerazione che il panetto che l'indagato ha consegnato, in un'occasione, a Sufali, anche per la tipologia di confezionamento (dimensioni e colore) contenesse certamente eroina o cocaina; dalla cautela usata da Moubtahij negli incontri e dal continuo cambio di automobili a noleggio.

Si tratta, all'evidenza, di elementi che, oltre a dipingere il quadro indiziario in ordine al singolo episodio di cessione, indiziano quantomeno la partecipazione del ricorrente ai più ampi traffici criminali oggetto di indagine, giustificando, quindi, il ricorso alla custodia cautelare.

Il motivo non si confronta, poi, con l'ampiamente argomentata irrilevanza della declaratoria di revoca della pericolosità sociale resa dal Tribunale di sorveglianza di Milano, avendo i giudici del riesame già ampiamente spiegato come tale declaratoria si fosse basata esclusivamente sulle risultanze del casellario giudiziale, senza tener conto dell'attività investigativa in atto (coperta dal segreto istruttorio) ed argomentando dai limiti strutturali dell'istruttoria condotta dalla magistratura di sorveglianza.

Di conseguenza, il ricorso appare, sul punto, reiterativo, oltre che generico. 2.

Non determinanti sono le imprecisioni in cui incorre l'ordinanza: riguardanti invero le condotte di Sufali e non anche il ruolo di Moubtahij, al quale sono invece riferiti plurimi (nella specie, quattro) incontri con Sufali, presso un bar frequentato da esponenti di spicco della già citata famiglia Karina, l'ultimo dei quali avvenuto in data 29/06/2022.

A tale ultimo incontro si riferisce in modo inequivoco il provvedimento quando parla della consegna da parte dell'indagato a Sufali del panetto di droga, fatto in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare.

Il secondo motivo risulta, dunque, infondato.3.

Quanto al terzo motivo di ricorso, non appare pertinente, ai fini della negazione delle esigenze cautelari sub specie di rischio di reiterazione del reato, il dedotto esito negativo della perquisizione domiciliare.

4. Alla luce dei rilievi svolti a proposito del primo motivo di ricorso, deve, infine, ritenersi destituito di fondamento anche il quarto motivo di ricorso, essendo argomentato, nel provvedimento impugnato, in modo completo e coerente - non già meramente apodittico - il rischio di reiterazione del reato, a nulla peraltro valendo che l'indagato possa essere un imprenditore individuale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cencelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la sentenza sia dichiarata inammissibile o rigettata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva (32A applicato la custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] (art. 73 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309). 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen, avendo il Tribunale negato l'applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in luogo della custodia cautelare, nonostante: il ricorrente svolgesse stabile e regolare attività lavorativa, così come la coniuge, la quale si era dichiarata disponibile ad ospitarlo presso l'abitazione familiare e a provvedere al suo mantenimento; dalle risultanze investigative risultasse che mai il ricorrente aveva ceduto o acquistato sostanza stupefacente presso l'abitazione familiare; Moubtahij fosse destinatario di una declaratoria di revoca della pericolosità sociale da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 18/10/2022. 2.2. Vizio della motivazione, poiché il provvedimento impugnato sembra affermare, in un punto, che il ricorrente cedeva la sostanza stupefacente e, in un altro punto, che si approvvigionava, non risultando, dunque, chiaro il suo ruolo nella vicenda fattuale e, quindi, la sua condotta. 2.3. Vizio della motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato ritiene che, qualora sottoposto agli arresti domiciliari, l'indagato potrebbe reiterare le condotte criminose conservando la sostanza stupefacente presso la propria abitazione, nonostante l'esito negativo della perquisizione personale e domiciliare. 2.4. Violazione della legge penale processuale in rapporto alla carenza dell'attualità dell'esigenza cautelare (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). La motivazione appare apodittica e stereotipata là dove non precisa da quali elementi i giudici desumano che il ricorrente continui ad avere stabili contatti con ambienti criminali, dalle emergenze investigative essendo, per contro, emerso che egli aveva contatti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva d'altronde assoggettato a misura cautelare intramuraria, così come gli altri soggetti originariamente indagati nel presente procedimento penale. Inoltre, il rischio di ricaduta criminosa avrebbe dovuto essere escluso in ragione della citata declaratoria di revoca della pericolosità sociale del Tribunale di sorveglianza di Milano. Erronea appare, infine, la conclusione che l'indagato vivesse di espedienti, non essendo stato documentato dalla difesa lo svolgimento di lecita attività lavorativa: al contrario, con l'originaria istanza di sostituzione della misura e cautelare, era stata prodotta visura camerale attestante che l'indagato è titolare di impresa individuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo verte sul difetto di motivazione quanto alla necessità della massima misura custodiale, ma non considera come dall'ordinanza impugnata si evincano chiaramente le ragioni della scelta, discendente, tra l'altro: dai precedenti specifici dell'indagato; dalle plurime frequentazioni con Sufali, a sua volta legato alla famiglia Karina, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti; dalla considerazione che il panetto che l'indagato ha consegnato, in un'occasione, a Sufali, anche per la tipologia di confezionamento (dimensioni e colore) contenesse certamente eroina o cocaina; dalla cautela usata da Moubtahij negli incontri e dal continuo cambio di automobili a noleggio. Si tratta, all'evidenza, di elementi che, oltre a dipingere il quadro indiziario in ordine al singolo episodio di cessione, indiziano quantomeno la partecipazione del ricorrente ai più ampi traffici criminali oggetto di indagine, giustificando, quindi, il ricorso alla custodia cautelare. Il motivo non si confronta, poi, con l'ampiamente argomentata irrilevanza della declaratoria di revoca della pericolosità sociale resa dal Tribunale di sorveglianza di Milano, avendo i giudici del riesame già ampiamente spiegato come tale declaratoria si fosse basata esclusivamente sulle risultanze del casellario giudiziale, senza tener conto dell'attività investigativa in atto (coperta dal segreto istruttorio) ed argomentando dai limiti strutturali dell'istruttoria condotta dalla magistratura di sorveglianza. Di conseguenza, il ricorso appare, sul punto, reiterativo, oltre che generico. 2. Non determinanti sono le imprecisioni in cui incorre l'ordinanza: riguardanti invero le condotte di Sufali e non anche il ruolo di Moubtahij, al quale sono invece riferiti plurimi (nella specie, quattro) incontri con Sufali, presso un bar frequentato da esponenti di spicco della già citata famiglia Karina, l'ultimo dei quali avvenuto in data 29/06/2022. A tale ultimo incontro si riferisce in modo inequivoco il provvedimento quando parla della consegna da parte dell'indagato a Sufali del panetto di droga, fatto in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare. Il secondo motivo risulta, dunque, infondato.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, non appare pertinente, ai fini della negazione delle esigenze cautelari sub specie di rischio di reiterazione del reato, il dedotto esito negativo della perquisizione domiciliare. 4. Alla luce dei rilievi svolti a proposito del primo motivo di ricorso, deve, infine, ritenersi destituito di fondamento anche il quarto motivo di ricorso, essendo argomentato, nel provvedimento impugnato, in modo completo e coerente - non già meramente apodittico - il rischio di reiterazione del reato, a nulla peraltro valendo che l'indagato possa essere un imprenditore individuale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cencelleria per gli adempimenti di cui
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