CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riconoscendo nei confronti dell'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la sentenza del Tribunale di Como del 31 maggio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, con la recidiva reiterata e infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con cui si duole del vizio di motivazione per travisamento della prova, è inammissibile in quanto in realtà volto a invocare una rivalutazione del materiale probatorio ed in particolare dell'attendibilità del teste Roncolato, non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0