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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 43914/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/08/1976 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la CORTE di APPELLO di MILANO confermava la sentenza con la quale il 19/03/2019 il TRIBUNALE di MILANO aveva condannato, fra gli altri, CICCARELLI Daniele a pena di giustizia per il delitto di concorso in frode assicurativa, commesso a MILANO il 17/06/2016 in danno di AXA assicurazioni s.p.a. in relazione a un sinistro mai accaduto, denunciato con riferimento al veicolo ALFA Giulietta tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà dello stesso CICCARELLI.

2. CICCARELLI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come motivi: - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per avere la CORTE territoriale omesso di considerare che la procura rilasciata dalla società assicuratrice querelante era generica, non conteneva alcun riferimento al reato oggetto del giudizio, e pertanto doveva considerarsi nulla; la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. d) e lett. e) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per non aver affrontato le censure proposte con l'appello, e in particolare per aver valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in dibattimento dal "perito di parte", prive di riscontro effettivo perché fondate esclusivamente sulla documentazione fotografica, e per aver reso una motivazione illogica.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

È manifestamente infondato il primo motivo, riguardante il carattere non specifico - cioè non correlato al delitto per il quale è giudizio - della procura rilasciata dalla società assicuratrice danneggiata.

La CORTE territoriale ha chiarito che non sono in contestazione né la tempestività della querela né la legittimazione a rappresentare AXA assicurazioni s.p.a., mentre ha richiamato la non necessarietà della procura speciale in vicende quale quella in esame, sulla scorta dell'orientamento di questa S.C.: il condiviso indirizzo ha trovato conferma, ex pluribus, in Sez. 2 sentenza n. 22506 del 16/07/2020 dep. 27/07/2020 Rv. 279288, secondo cui "in tema di costituzione di parte civile, la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale. (Fattispecie relativa alla procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di una compagnia di assicurazione, utilizzata per la proposizione della querela e la successiva costituzione di parte civile, con riferimento al reato di truffa ai danni dell'assicurazione, ex art. 642 cod. pen.)".

4. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, non solo perché il Collegio di appello ha compiutamente e in modo coerente chiarito le ragioni di attendibilità del testimone che ha svolto l'incarico di consulente per conto della compagnia assicuratrice, correlandole alla oggettività degli accertamenti da lui svolti, ma anche perché, a fronte della sola indicazione non generica contenuta nel ricorso - cioè la pretesa omessa verifica visiva del veicolo incidentato la CORTE ha spiegato che essa era stata resa impossibile dal ricorrente medesimo, che aveva fatto effettuare le riparazioni prima dell'intervento del testimone.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/08/1976 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la CORTE di APPELLO di MILANO confermava la sentenza con la quale il 19/03/2019 il TRIBUNALE di MILANO aveva condannato, fra gli altri, CICCARELLI Daniele a pena di giustizia per il delitto di concorso in frode assicurativa, commesso a MILANO il 17/06/2016 in danno di AXA assicurazioni s.p.a. in relazione a un sinistro mai accaduto, denunciato con riferimento al veicolo ALFA Giulietta tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà dello stesso CICCARELLI. 2. CICCARELLI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come motivi: - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per avere la CORTE territoriale omesso di considerare che la procura rilasciata dalla società assicuratrice querelante era generica, non conteneva alcun riferimento al reato oggetto del giudizio, e pertanto doveva considerarsi nulla; la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. d) e lett. e) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per non aver affrontato le censure proposte con l'appello, e in particolare per aver valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in dibattimento dal "perito di parte", prive di riscontro effettivo perché fondate esclusivamente sulla documentazione fotografica, e per aver reso una motivazione illogica. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. È manifestamente infondato il primo motivo, riguardante il carattere non specifico - cioè non correlato al delitto per il quale è giudizio - della procura rilasciata dalla società assicuratrice danneggiata. La CORTE territoriale ha chiarito che non sono in contestazione né la tempestività della querela né la legittimazione a rappresentare AXA assicurazioni s.p.a., mentre ha richiamato la non necessarietà della procura speciale in vicende quale quella in esame, sulla scorta dell'orientamento di questa S.C.: il condiviso indirizzo ha trovato conferma, ex pluribus, in Sez. 2 sentenza n. 22506 del 16/07/2020 dep. 27/07/2020 Rv. 279288, secondo cui "in tema di costituzione di parte civile, la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale. (Fattispecie relativa alla procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di una compagnia di assicurazione, utilizzata per la proposizione della querela e la successiva costituzione di parte civile, con riferimento al reato di truffa ai danni dell'assicurazione, ex art. 642 cod. pen.)". 4. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, non solo perché il Collegio di appello ha compiutamente e in modo coerente chiarito le ragioni di attendibilità del testimone che ha svolto l'incarico di consulente per conto della compagnia assicuratrice, correlandole alla oggettività degli accertamenti da lui svolti, ma anche perché, a fronte della sola indicazione non generica contenuta nel ricorso - cioè la pretesa omessa verifica visiva del veicolo incidentato la CORTE ha spiegato che essa era stata resa impossibile dal ricorrente medesimo, che aveva fatto effettuare le riparazioni prima dell'intervento del testimone. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il con
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