CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - con il quale si contesta la mancanza della motivazione ovvero l'illogicità della stessa, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto reiterative delle censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, dalla quale emerge la precisione, la coerenza e l'assoluta concordanza delle dichiarazioni rese dai testimoni nonché dalla persona offesa che ha effettuato i contestati riconoscimenti; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]