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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09770/2023

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to al n. 16463/2015R.G., proposto DA il “Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” (già “ Consor zio di Bonifica per la Difesa del Suolo e la Tutela dell’Ambiente della [OSCURATO:PERSONA]”), con sede in Firenze, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in forza di decreto reso dal Presidente il 23 marzo 2015, n. 67, e di determinazione resa dal Direttore Generale il 23 marzo 2015, n. 99, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Firenze il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, CONTRIBUTI CONSORTILIconvertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 marzo 2 02 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il “Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” (già “Consorzio di Bonifica per la Difesa del Suolo e la Tutela dell’Ambiente della [OSCURATO:PERSONA]”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Firenze il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014 , che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento per contributidi bonifica ( a titolo di manutenzione di opere idrauliche) in ordine agli anni 2008 e 2009 c on riguardo a terreni ubicati nel Comune di Scandicci ( FI ) , ha rigettato l’appello proposto da l medesimo n ei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 18 gennaio 2012, n. 16/16/2012 , con co mpensazione d elle spese giudiziali;

2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di primo grado sul presupposto che l’ente impositore non avesse provato i lavori eseguiti lungo la proprietà del contribuente; 3.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

4. il ricorrente ha depositato memoria; 5.il ricorso è affidato a quattordici motivi. 5.1 c on il primo motivo , si de nunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n . 4, 3 cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul settimo motivo di appello circa la pronunzia ultra petitadel giudice di primo grado sul difetto di motivazione delle cartelle di pagamento; 5.2con il secondo motivo, si denunzia violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 860 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le cartel le di pagamento erano munite di adeguata motivazione in ordine ai presupposti della pretesa impositiva; 5.3con il terzo motivo, si denuncia «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti»,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore aveva prodotto gli atti generali (piano di classifica, perimetri di contribuenza e piani di riparto) sui quali la pretesa impositiva era fondata: 5.4 c on il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore avesse l’onere di provare la sussistenza del beneficio arrecato ai terreni appartenenti al contribuente; 5.5 c on il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore aveva fornito elementi idonei a provare il beneficio arrecato ai terreni appartenenti al contribuente ed a superare la «presunzione di mancato beneficio se il torrente è in fondo alla valle ed il terreno è in collina ad un chilometro»; 5.6con il sesto motivo, si denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto deciso della controversia», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore aveva specificato – nell’atto di appello – che il “ coefficiente di calcolo ” per l’individuazione del beneficio arrecato ai terreni appartenenti al contribuente –ad integrazione della relazione tecnica prodotta in giudizio - era determinato nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza; 5.7con il settimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunziato il giudice di secondo grado ultra petita, «avendo ritenuto illegittime le cartelle per la mancata specificazione dei costi relativi ai singoli interventi realizzati negli anni 2008 e 2009 nonostante tale censura non fosse stata sollevata dal contribuente»; 5.8 c on l’ottavo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 857, 860 e 862 cod. civ., 54 del r.d. 13 gennaio 1933, n. 215, 2, 3, 4, 15 e 16 della legge reg.

Toscana 5 maggio 1994, n. 34, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contributo di bonifica doveva essere determinato in funzione degli interventi realizzati sui singoli terreni appartenenti al contribuente; 5.9 c on il nono motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg.

Toscana 5 maggio 1994, n. 34, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice 5 di secondo grado che «è errata ( recte : sono errati) la classificazione ed il metodo adottato tenuto conto che all’interno del perimetro non vi sono zone che, per la lontananza e l’altitudine non saranno mai beneficiatidai lavori di bonifica»; 5.10con il decimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunziato il giudice di secondo grado ultra petita nel senso che: « In realtà il Consorzio di Bonifica non ha nessuna parvenza di Consorzio cioè di una unione di proprietari che si riuniscono spontaneamente per provvedere alla manutenzione dei torrenti limitrofi.

Infatti la costituzione del Consorzio è attuata per legge cioè dalla Regione, il perimetro di contribuzione e i coefficienti sono di determinazione della politica e con approvazione del Ministero.

I proprietari (art. 21 del RD 215/33) sono solo costretti a contribuire alle spese di esecuzione e sottoposti agli oneri reali sui fondi senza aver cooperato alla determinazione di tutte le delibere per determinare la tassa.

Elemento fondamentale che caratterizza l’imposizione è che i Consorzi comprendano tutti il territorio regionale comprese le città e i luoghi lontano dai fossi sia per altitudine sia distanza.

Ogni consociato deve pagare le spese nonché quelle di funzionamento del Consorzio ma non possono sindacare né l’emolumento dei consiglieri amministratori né il numero giusto dei dipendenti»; 5.11con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg.

Toscana 5 maggio 1994, n. 34, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: «In realtà il Consorzio di Bonifica non ha nessuna parvenza di Consorzio cioè di una unione di proprietari che si riuniscono spontaneamente per provvedere alla manutenzione dei torrenti limitrofi.

Infatti la costituzione del Consorzio è attuata per legge cioè dalla Regione, il perimetro di contribuzione e i coefficienti sono di determinazione della politica e con approvazione del Ministero.

I proprietari (art. 21 del RD 215/33) sono solo costretti a contribuire alle spese di esecuzione e sottoposti agli oneri reali sui fondi senza aver cooperato alla determinazione di tutte le delibere per determinare la tassa.

Elemento fondamentale che caratterizza l’imposizione è che i Consorzi comprendano tutti il territorio regionale comprese le città e i luoghi lontano dai fossi sia per altitudine sia distanza.

Ogni consociato deve pagare le spese nonché quelle di funzionamento del Consorzio ma non possono sindacare né l’emolumento dei consiglieri amministratori né il numero giusto dei dipendenti», là dove, invece, la legge regionale assicura adeguate forme di partecipazione dei consorziati alla gestione dei Consorzi di bonifica; 5.12con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul motivo di appello circa l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per la carente articolazione di specifici motivi di impugnazione delle cartelle di pagamento; 5.13con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ricorso originario del contribuente era stato articolato in specifici motivi di impugnazione avverso le cartelle di pagamento;5.14con il quattordicesimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente non dovesse impugnare in via preventiva il perimetro di contribuenza ed il piano di classifica, che determinano i criteri di ripartizione per la quantificazione dei contributi di bonifica a carico dei singoli consorziati; [OSCURATO:PERSONA]:

1. preliminarmente, posto che il ricorso per cassazione è stato notificato dal difensore del “ Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” exart. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, a mezzo del servizio postale presso il luogo di residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA] ( secondo le risultanze de ll’annessa certificazione), il collegio rileva che l’agente postale si è limitato a registrare (con la barratura della relativa casella) nell’avviso di ricevimento l’irreperibilità (assoluta) del destinatario, senza fare alcuna menzione delle formalità previste dall’art. 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890;

2. pertanto, stante la nullitàper inosservanza delle prescrizioni in materia di destinatario irreperibile (art. 160 cod. proc. civ.), occorre assegnare termine al ricorrente per la rinnovazione della notifica all’intimato.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed assegna al “Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to al n. 16463/2015R.G., proposto DA il “Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” (già “ Consor zio di Bonifica per la Difesa del Suolo e la Tutela dell’Ambiente della [OSCURATO:PERSONA]”), con sede in Firenze, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in forza di decreto reso dal Presidente il 23 marzo 2015, n. 67, e di determinazione resa dal Direttore Generale il 23 marzo 2015, n. 99, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Firenze il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, CONTRIBUTI CONSORTILIconvertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 marzo 2 02 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il “Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” (già “Consorzio di Bonifica per la Difesa del Suolo e la Tutela dell’Ambiente della [OSCURATO:PERSONA]”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Firenze il 17 dicembre 2014, n. 2473/35/2014 , che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento per contributidi bonifica ( a titolo di manutenzione di opere idrauliche) in ordine agli anni 2008 e 2009 c on riguardo a terreni ubicati nel Comune di Scandicci ( FI ) , ha rigettato l’appello proposto da l medesimo n ei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 18 gennaio 2012, n. 16/16/2012 , con co mpensazione d elle spese giudiziali; 2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di primo grado sul presupposto che l’ente impositore non avesse provato i lavori eseguiti lungo la proprietà del contribuente; 3.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4. il ricorrente ha depositato memoria; 5.il ricorso è affidato a quattordici motivi. 5.1 c on il primo motivo , si de nunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n . 4, 3 cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul settimo motivo di appello circa la pronunzia ultra petitadel giudice di primo grado sul difetto di motivazione delle cartelle di pagamento; 5.2con il secondo motivo, si denunzia violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 860 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le cartel le di pagamento erano munite di adeguata motivazione in ordine ai presupposti della pretesa impositiva; 5.3con il terzo motivo, si denuncia «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti»,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore aveva prodotto gli atti generali (piano di classifica, perimetri di contribuenza e piani di riparto) sui quali la pretesa impositiva era fondata: 5.4 c on il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore avesse l’onere di provare la sussistenza del beneficio arrecato ai terreni appartenenti al contribuente; 5.5 c on il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore aveva fornito elementi idonei a provare il beneficio arrecato ai terreni appartenenti al contribuente ed a superare la «presunzione di mancato beneficio se il torrente è in fondo alla valle ed il terreno è in collina ad un chilometro»; 5.6con il sesto motivo, si denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto deciso della controversia», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore aveva specificato – nell’atto di appello – che il “ coefficiente di calcolo ” per l’individuazione del beneficio arrecato ai terreni appartenenti al contribuente –ad integrazione della relazione tecnica prodotta in giudizio - era determinato nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza; 5.7con il settimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunziato il giudice di secondo grado ultra petita, «avendo ritenuto illegittime le cartelle per la mancata specificazione dei costi relativi ai singoli interventi realizzati negli anni 2008 e 2009 nonostante tale censura non fosse stata sollevata dal contribuente»; 5.8 c on l’ottavo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 857, 860 e 862 cod. civ., 54 del r.d. 13 gennaio 1933, n. 215, 2, 3, 4, 15 e 16 della legge reg. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contributo di bonifica doveva essere determinato in funzione degli interventi realizzati sui singoli terreni appartenenti al contribuente; 5.9 c on il nono motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice 5 di secondo grado che «è errata ( recte : sono errati) la classificazione ed il metodo adottato tenuto conto che all’interno del perimetro non vi sono zone che, per la lontananza e l’altitudine non saranno mai beneficiatidai lavori di bonifica»; 5.10con il decimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essersi pronunziato il giudice di secondo grado ultra petita nel senso che: « In realtà il Consorzio di Bonifica non ha nessuna parvenza di Consorzio cioè di una unione di proprietari che si riuniscono spontaneamente per provvedere alla manutenzione dei torrenti limitrofi. Infatti la costituzione del Consorzio è attuata per legge cioè dalla Regione, il perimetro di contribuzione e i coefficienti sono di determinazione della politica e con approvazione del Ministero. I proprietari (art. 21 del RD 215/33) sono solo costretti a contribuire alle spese di esecuzione e sottoposti agli oneri reali sui fondi senza aver cooperato alla determinazione di tutte le delibere per determinare la tassa. Elemento fondamentale che caratterizza l’imposizione è che i Consorzi comprendano tutti il territorio regionale comprese le città e i luoghi lontano dai fossi sia per altitudine sia distanza. Ogni consociato deve pagare le spese nonché quelle di funzionamento del Consorzio ma non possono sindacare né l’emolumento dei consiglieri amministratori né il numero giusto dei dipendenti»; 5.11con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: «In realtà il Consorzio di Bonifica non ha nessuna parvenza di Consorzio cioè di una unione di proprietari che si riuniscono spontaneamente per provvedere alla manutenzione dei torrenti limitrofi. Infatti la costituzione del Consorzio è attuata per legge cioè dalla Regione, il perimetro di contribuzione e i coefficienti sono di determinazione della politica e con approvazione del Ministero. I proprietari (art. 21 del RD 215/33) sono solo costretti a contribuire alle spese di esecuzione e sottoposti agli oneri reali sui fondi senza aver cooperato alla determinazione di tutte le delibere per determinare la tassa. Elemento fondamentale che caratterizza l’imposizione è che i Consorzi comprendano tutti il territorio regionale comprese le città e i luoghi lontano dai fossi sia per altitudine sia distanza. Ogni consociato deve pagare le spese nonché quelle di funzionamento del Consorzio ma non possono sindacare né l’emolumento dei consiglieri amministratori né il numero giusto dei dipendenti», là dove, invece, la legge regionale assicura adeguate forme di partecipazione dei consorziati alla gestione dei Consorzi di bonifica; 5.12con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul motivo di appello circa l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per la carente articolazione di specifici motivi di impugnazione delle cartelle di pagamento; 5.13con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ricorso originario del contribuente era stato articolato in specifici motivi di impugnazione avverso le cartelle di pagamento;5.14con il quattordicesimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente non dovesse impugnare in via preventiva il perimetro di contribuenza ed il piano di classifica, che determinano i criteri di ripartizione per la quantificazione dei contributi di bonifica a carico dei singoli consorziati; [OSCURATO:PERSONA]: 1. preliminarmente, posto che il ricorso per cassazione è stato notificato dal difensore del “ Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” exart. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, a mezzo del servizio postale presso il luogo di residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA] ( secondo le risultanze de ll’annessa certificazione), il collegio rileva che l’agente postale si è limitato a registrare (con la barratura della relativa casella) nell’avviso di ricevimento l’irreperibilità (assoluta) del destinatario, senza fare alcuna menzione delle formalità previste dall’art. 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890; 2. pertanto, stante la nullitàper inosservanza delle prescrizioni in materia di destinatario irreperibile (art. 160 cod. proc. civ.), occorre assegnare termine al ricorrente per la rinnovazione della notifica all’intimato. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed assegna al “Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]” termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per
Decreto Cassazione n. 09770/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris