CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 giugno 1974; avverso la sentenza n. 599/21 della Corte di appello di Napoli del 25 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisítoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza pronunziata in data 25 gennaio 2021, integralmente confermato la decisione con la quale, in data 15 ottobre 2018, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una ipotesi di violazione della normativa penale in materia edilizia e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia. Ha interposto ricorso per cassazione, avverso la predetta sentenza della Corte territoriale partenopea il prevenuto, assistito dal suo difensore fiduciario, articolando a tal fine 2 motivi di impugnazione. Il primo di essi attiene ad un ritenuto vizio nella notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte alla Corte distrettuale che, secondo la ricostruzione del ricorrente, non è stata correttamente eseguita in quanto non a mani proprie del ricorrente ma a mani di terza persona con lui non convivente. Il secondo motivo di ricorso riguarda il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, lo stesso per tale deve essere dichiarato. Partendo dal primo motivo di impugnazione, si rileva che lo stesso è manifestamente infondato. Invero è proprio il ricorrente che, nel riassumere le vicende connesse alla notificazione nei suoi confronti dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello di Napoli, riferisce che l'atto è stato indirizzato presso il suo domicilio eletto e che lo stesso è stato ivi ricevuto da persona che l'ufficiale giudiziario ha dichiarato essersi qualificata come "addetta alla casa". Ciò posto deve ribadirsi, in tal modo evidenziandosi la manifesta infondatezza della doglianza formulata dal ricorrente, l'insegnamento di questa Corte, espresso proprio in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario nelle mani di persona qualificatasi come "addetta alla casa", secondo il quale in materia di notificazione all'imputato non detenuto, per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Corte di cassazione, Sezione III 10 febbraio 2015, n. 5930; idem Sezione IV 27 febbraio 2013, n. 9499). Cosa indubbiamente verificatasi nella fattispecie, data l'annotazione riguardante il soggetto che ha ricevuto l'atto apposta dall'ufficiale giudiziario in sede di relazione di notificazione. Venendo al secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta la estraneità della presente fattispecie al fuoco operativo dell'art. 131-bis cod. pen., si osserva che, premessa la ampia discrezionalità di cui gode il giudice del merito nel valutare la riconducibilità di un fatto costituente reato, pur rientrando esso nei limiti oggettivi fossati dal legislatore, nell'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nel caso che ora interessa la Corte napoletano ha escluso siffatta riconducibilità tenuto conto della ampiezza del manufatto oggetto dell'abuso edilizio di cui in contestazione - si tratta di una superfetazione eseguita su di un preesistente lastrico solare, costituita da tre vani ed avente la volumetria di oltre 141 mc - tale da indurre detta Corte, con giudizio indubbiamente esente dalla manifesta illogicità, a ritenere che la sua edificazione non potesse andare esente dalla effettiva rilevanza penale. Nei termini illustrati anche il secondo motivo di ricorso è, di conseguenza, manifestamente inammissibile. Con esso deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità dell'intero atto di impugnazione presentato dalla difesa del Ruggiero che, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 f