Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]119/02
[OSCURATO:PERSONA] NV
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Rinvio parziale alle autorità nazionali»
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 3 aprile 2003
Massime della sentenza
1..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Adozione di una decisione che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune senza apertura della
fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Valutazioni di carattere economico – Margine discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Oggetto – Insussistenza di errori manifesti di valutazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1]
2..
Procedura – Intervento – Motivo non dedotto dal ricorrente – Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)
3..
Procedura – Procedimento accelerato – Presa in considerazione di un motivo dedotto per la prima volta all'udienza – Violazione dei diritti della difesa
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 bis e 116, n. 4)
4..
Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Impegni delle imprese interessate tali da rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Necessaria compatibilità con l'art. 81 CE – Impegno di concessione di licenze di marchio corredato di una clausola che costringe il licenziatario a concentrare la vendita
nel territorio di uno Stato membro – Ammissibilità
(Art. 81, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 1)
5..
Concorrenza – Concentrazioni – Procedimento amministrativo – Impegni delle imprese interessate – Modifiche comunicate fuori termine – Presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli impegni modificati per dichiarare l'operazione compatibile con
il mercato comune – Ammissibilità – Presupposti
[Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 447/98, art. 18, n. 1; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente le misure correttive
considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, punto 37]
6..
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)
7..
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Impresa terza
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)
8..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Sindacato giurisdizionale – Portata
[Regolamento del Consiglio
n. 4064/89, art. 9, n. 2, lett. a)]
9..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)
10..
Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Presupposti – Rischio di analisi frammentata di un'unica operazione – Ininfluenza
(Regolamento del Consiglio
n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3)
11..
Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Obblighi di dette autorità – Limiti
(Art. 10 CE; regolamento del Consiglio
n. 4064/89, art. 9
)
12..
Concorrenza – Concentrazioni – Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro – Effetti – Competenza esclusiva delle autorità nazionali a decidere circa l'operazione – Impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di vincolare le autorità nazionali quanto al merito
(Regolamento del Consiglio
n. 4064/89, art. 9, nn. 2 e 3
)
13..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro
[Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 2, lett. a), e 3]
1.
Anche se la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun potere discrezionale quanto alla decisione di avviare la fase II qualora si presentino
seri dubbi sulla compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, essa fruisce tuttavia di una certa
discrezionalità nella ricerca e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino seri
dubbi o, qualora siano stati proposti alcuni impegni, se esse continuino a sollevarne. Infatti, anche se la nozione di
seri dubbi ha un carattere oggettivo, la ricerca dell'esistenza di tali dubbi induce necessariamente la [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare valutazioni
economiche complesse, in particolare qualora essa debba verificare se gli impegni proposti dalle imprese partecipanti alla
concentrazione siano sufficienti a dissipare tali seri dubbi. Qualora il giudice comunitario sia chiamato ad esaminare se tali impegni, in considerazione della loro portata e del loro
contenuto, siano tali da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione di approvazione senza avviare la fase II, esso
deve verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, ritenere che detti impegni
costituissero una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente ogni serio dubbio. v. punti 77, 80
2.
Anche se gli artt. 37, terzo comma, dello Statuto della Corte e 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale non
ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte che egli sostiene, a pena di vedere
il suo intervento limitato a ripetere gli argomenti avanzati nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni
gli consentano di modificare o di alterare l'ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi. Pertanto
un interveniente che, in forza dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, deve accettare il procedimento nello stato
in cui questo si trova all'atto del suo intervento e le cui conclusioni, formulate nella memoria d'intervento, possono avere
ad oggetto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del detto Statuto, unicamente il sostegno delle conclusioni di una delle
parti principali non è legittimato a sollevare un motivo non dedotto dalla parte ricorrente. Tale motivo deve essere dichiarato
irricevibile. v. punti 203-204, 212-213
3.
Quando, nell'ambito di un procedimento accelerato ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, un
motivo non è stato oggetto, in conformità con il n. 2 di tale disposizione, di una memoria ai sensi dell'art. 116, n. 4, del
medesimo regolamento, ed è stato presentato necessariamente e ineluttabilmente per la prima volta in udienza dinanzi al giudice,
esso è tale da incidere sul diritto della parte di cui mira a contrastare le pretese, in forza del principio del contraddittorio,
di prendere utilmente posizione su tale punto. Se il giudice dovesse esaminare un tale motivo ed eventualmente dichiararlo
fondato, ne potrebbe conseguire una violazione dei diritti della difesa nella fase del procedimento giurisdizionale. v. punto 205
4.
[OSCURATO:PERSONA] non può, nell'ambito del procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89, accettare impegni contrari
alle norme di concorrenza istituite dal Trattato perché incidenti sul mantenimento o sullo sviluppo della concorrenza effettiva
nel mercato comune. In tale ambito la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la compatibilità di tali impegni, in particolare secondo i
criteri dell'art. 81, nn. 1 e 3, CE. A questo proposito, una clausola che, nell'ambito di un impegno di concessione di licenze di marchio imposto alle imprese
partecipanti all'operazione di concertazione, vincoli un licenziatario a concentrare la vendita di prodotti in concessione
sul suo territorio non ha, in linea di principio, per scopo o per effetto di limitare la concorrenza ai sensi dell'art. 81,
n. 1, CE e, anche se essa dovesse interpretarsi nel senso che vieta ai licenziatari di esportare verso altri Stati membri
prodotti recanti il marchio controverso, non sarebbe atta a limitare in modo sensibile la concorrenza sui mercati interessati
all'interno della [OSCURATO:PERSONA] o a incidere in modo significativo sul commercio tra Stati membri ai sensi della detta disposizione,
essendo evidente che, per i prodotti interessati, i mercati sono di dimensione nazionale e non sono teatro di importazioni
parallele significative. v. punti 216-218
5.
L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento
n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, deve essere inteso nel senso che, se è vero
che le partecipanti ad una concentrazione non possono obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione gli impegni e
le loro modifiche intervenuti dopo il termine di tre settimane che esso ha fissato per la comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA], comunque,
se ritiene di avere il tempo necessario per esaminarli, deve essere in condizione di autorizzare la concentrazione sulla base
di tali impegni, anche se vi sono state apportate modifiche dopo tale termine. La presa in considerazione di tali modifiche intervenute oltre il termine citato rispetta anche la comunicazione concernente
le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] e che
vincola quest'ultima nei limiti in cui detta comunicazione non si scosta dalle norme del Trattato e del regolamento n. 4064/89,
qualora tali modifiche possano essere considerate modifiche limitate ai sensi del punto 37 della detta comunicazione. v. punti 235, 239, 242, 249
6.
Per incidere direttamente su una persona fisica o giuridica ai sensi dell'art. 230 CE, un atto comunitario deve produrre direttamente
effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare
dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Una decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro, adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese, non ha ad oggetto la determinazione degli effetti della concentrazione sui mercati interessati
di cui trattasi nel rinvio, bensì il trasferimento della responsabilità dell'esame di taluni aspetti di quest'ultima alle
dette autorità nazionali che ne hanno fatto domanda, affinché queste ultime decidano in applicazione del proprio diritto nazionale
della concorrenza. Tuttavia, poiché questa decisione di rinvio produce l'effetto di privare un'impresa terza della possibilità di far esaminare
dalla [OSCURATO:PERSONA] la regolarità dell'operazione di cui trattasi in base al regolamento n. 4064/89 e dei diritti processuali
previsti da tale regolamento a favore dei terzi, nonché della tutela giurisdizionale prevista dal Trattato, essa va considerata
atta ad incidere sulla situazione giuridica di tale impresa. v. punti 272, 280, 286
7.
Le persone diverse dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessate ai sensi dell'art. 230 CE
unicamente qualora tale decisione le riguardi a causa di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto
che le distingue da chiunque altro e perciò le identifichi in modo analogo al destinatario. Qualora, in ordine all'applicazione del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra
imprese, un'impresa terza sia stata considerata ─ nella sua qualità di principale concorrente delle imprese partecipanti all'operazione
la cui posizione è stata presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo da essa condotto e in base
alla sua partecipazione attiva al detto procedimento ─ come individualmente interessata da una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che dichiara l'operazione compatibile con il mercato comune, essa dev'essere considerata interessata anche dalla decisione
di rinvio dell'esame dell'operazione dinanzi alle autorità competenti di uno Stato membro, dato che tale decisione la priva
della possibilità di contestare dinanzi al giudice comunitario determinate valutazioni che essa avrebbe potuto legittimamente
contestare in mancanza del rinvio. v. punti 291-292, 297
8.
Affinché una concentrazione sia soggetta a rinvio sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, devono
essere soddisfatte, ai sensi della detta disposizione, cumulativamente due condizioni. In primo luogo, la concentrazione deve
minacciare di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva
in un mercato all'interno dello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale mercato deve presentare tutte le caratteristiche
di un mercato distinto. Tali condizioni hanno carattere normativo e devono essere interpretate sulla base di elementi oggettivi. Per tale motivo il
giudice comunitario deve esercitare, tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere
tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], un controllo completo per determinare se una concentrazione
rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 9, n. 2, lett. a), del detto regolamento. v. punti 326-327
9.
Anche se la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per l'esercizio della scelta di rinviare o meno alle autorità
nazionali competenti di uno Stato membro l'esame di una concentrazione in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento
n. 4064/89, tale potere discrezionale non è illimitato. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] non può decidere di effettuare il rinvio qualora,
al momento dell'esame della domanda di rinvio comunicata dallo Stato membro interessato, risulti, sulla base di un insieme
di indizi precisi e concordanti, che detto rinvio non è tale da consentire di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva
sui mercati interessati. Il controllo effettuato su questo punto dal giudice comunitario è un controllo vincolato che, in considerazione dell'art. 9,
nn. 3 e 8, del regolamento n. 4064/89, deve limitarsi a verificare se la [OSCURATO:PERSONA], al momento di adottare la decisione,
abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, stabilire che il rinvio alle autorità nazionali garanti
della concorrenza avrebbe consentito di mantenere o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato, per cui
non era necessario che provvedesse essa stessa a trattare il caso. v. punti 342-344, 346
10.
[OSCURATO:PERSONA] può legittimamente considerare che il rinvio alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro dell'esame
di una concentrazione, in applicazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89, permetterebbe di preservare o ristabilire
una concorrenza effettiva sui mercati interessati qualora lo Stato membro interessato disponga di una normativa specifica
sul controllo delle concentrazioni, nonché di organi specializzati volti ad assicurare la sua attuazione sotto il controllo
dei giudici nazionali e, qualora nella loro domanda di rinvio, le autorità nazionali abbiano identificato con precisione i
problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione nei mercati interessati. Anche se le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a) e b), del detto regolamento devono essere interpretate
restrittivamente, di modo che i rinvii di concentrazioni di dimensioni comunitarie alle autorità nazionali siano limitati
a casi eccezionali, il rischio che le concentrazioni di dimensioni comunitarie siano soggette, in un numero elevato di casi,
ad un'analisi frammentata incidente sul principio dello
sportello unico non può rimettere in discussione una tale decisione di rinvio. Infatti un rischio del genere inerisce alla procedura di rinvio
prevista attualmente dal regolamento n. 4064/89. Non spetta al giudice comunitario, fosse anche nell'ambito del controllo
dell'esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del potere discrezionale di cui gode in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, dello
stesso regolamento, sostituirsi al legislatore al fine di colmare le eventuali lacune che inficiano il meccanismo di rinvio
introdotto dall'art. 9 di detto regolamento. v. punti 347-349, 354-356
11.
Le autorità nazionali, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato la decisione vertente sulla compatibilità di un'operazione
di concentrazione con il mercato comune, devono rispettare gli obblighi imposti dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89 e adottare,
ai sensi dell'art. 10 CE, tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati
dagli atti delle istituzioni e astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del
Trattato. Seppur tenute al rispetto di tali obblighi, esse sono comunque libere di decidere nel merito della concentrazione
che è stata loro rinviata, in base ad un esame da esse effettuato in applicazione del diritto nazionale della concorrenza.
v. punti 369-371
12.
Per adottare una decisione di rinvio in applicazione dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto
tenuta, per evitare l'adozione di decisioni contraddittorie, a consultare previamente le autorità nazionali garanti della
concorrenza o di avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non rinviati, al solo scopo di mantenere
la possibilità di una collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Infatti, la decisione di rinvio
pone fine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89 per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione
oggetto del rinvio e trasferisce la competenza esclusiva per l'esame di questi ultimi alle autorità nazionali garanti della
concorrenza, le quali decidono sulla base del loro diritto nazionale, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] è priva di ogni competenza
per trattare detti aspetti. Essa non può dunque essere ammessa ad intervenire nell'iter decisionale delle autorità nazionali
garanti della concorrenza, anche se decidesse di avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non
rinviati. Pertanto, nell'ambito dell'esame delle condizioni per il rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), del detto regolamento,
la [OSCURATO:PERSONA] non può, senza privare della sua sostanza l'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), dello stesso regolamento,
procedere ad un'analisi della compatibilità della concentrazione tale da vincolare nel merito le autorità nazionali interessate.
Essa deve limitarsi a verificare, mediante un esame prima facie, se, sulla base degli elementi di cui dispone al momento della
valutazione della fondatezza della domanda di rinvio, la concentrazione oggetto di quest'ultima minacci di creare o di rafforzare
una posizione dominante nei mercati interessati. Il rischio che la decisione delle autorità nazionali sia in contraddizione,
addirittura inconciliabile, con la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] inerisce al meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9
del regolamento n. 4064/89. v. punti 372-373, 377, 381
13.
Per rispettare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE, una decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di
concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro, adottata sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento
n. 4064/89, deve contenere un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare
l'esistenza, da un lato, della minaccia di creare o rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato e, dall'altro, di un mercato distinto.
v. punto 395
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
3 aprile 2003
(1)
«Concorrenza – Concentrazioni – Ricevibilità – Impegni presi durante la prima fase di esame – Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune – Parziale rinvio alle autorità nazionali»
Nella causa T-119/02,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
con sede in Eindhoven ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. E. H. [OSCURATO:PERSONA] e N. G. Cronstedt, avocats,
ricorrente,
sostenuta da
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Treviso, rappresentata dai sigg. M. Merola, I. van Schendel, G. Crichlow e D. P. Domenicucci, avocats,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dalla sig.ra V. Superti e dal sig. K. Wiedner, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. E. Flynn, avocat,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Écully ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. D. Voillemot e S. Hautbourg, avocats,e da
Repubblica francese,
rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
avente ad oggetto l'annullamento, in primo luogo, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 gennaio 2002, SG (2002) D/228078, in
applicazione dell'art. 6, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e dell'art. 57 dell'accordo sullo Spazio
economico europeo, di non opporsi alla concentrazione tra la SEB e la [OSCURATO:PERSONA] e di dichiararla compatibile con il mercato
comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione che siano rispettati gli impegni proposti (caso COMP/M.2621
─ SEB/[OSCURATO:PERSONA]) e, in secondo luogo, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 gennaio 2002, C(2002) 38, adottata in applicazione
dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, che rinvia in parte l'esame di tale concentrazione alle autorità
francesi,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J.Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Normativa applicabile
1
Ai sensi del suo art. 1, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni
di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), come rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13), e come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento n. 4064/89), si applica alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, come definite all'art. 1, nn. 2 e 3, dello stesso.
2
In applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89, le operazioni di concentrazione devono essere previamente notificate
alla [OSCURATO:PERSONA].
3
Peraltro, l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 prevede che una concentrazione non può essere realizzata prima di essere
notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 4, la
[OSCURATO:PERSONA] può accordare, su domanda, una deroga a tale obbligo di sospendere l'operazione.
4
Conformemente all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, se la [OSCURATO:PERSONA] constata che l'operazione di concentrazione
notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità
con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune (in prosieguo: la
fase I).
5
Se, invece, in conformità all'art. 6, n. 1, lett. c), essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra
nel regolamento n. 4064/89 e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide
di avviare la procedura (in prosieguo: la
fase II).
6
L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, prevede quanto segue: Se la [OSCURATO:PERSONA] constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, un'operazione di concentrazione
notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), essa può decidere di dichiarare tale operazione
compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b) può essere subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA] a condizioni ed oneri destinati
a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per rendere la concentrazione
compatibile con il mercato comune.
7
In conformità all'art. 18, n. 1, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni,
ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1),
[g]li impegni proposti alla [OSCURATO:PERSONA] dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (...)
4064/89 che costituiscano, nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), di detto regolamento [devono essere] comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] entro tre settimane dalla data di ricezione della
notificazione.
8
Nella comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio
e del regolamento (CE) n. 447/98 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, C 68, pag. 3; in prosieguo: la
comunicazione sulle misure correttive), la [OSCURATO:PERSONA] definisce i suoi orientamenti relativamente agli impegni.
9
L'art. 21, n. 1, del regolamento n. 4064/89 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste
da tale regolamento. L'art. 21, n. 2, stabilisce che gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza
alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria.
10
Tuttavia l'art. 9 del regolamento n. 4064/89 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di rinviare agli Stati membri l'esame di una concentrazione
di dimensione comunitaria. Tale disposizione prevede in particolare quanto segue:
1.
[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza
delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso
di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.
2.
Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla
[OSCURATO:PERSONA], che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione:
a)
minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva
in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, o
b)
incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un
mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.
3.
Se la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento
ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:
a)
provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione,
o
b)
rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della
legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato. Se, al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione
al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato. Se uno Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] che una operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto
all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia tutto
il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.
(...)
6.
La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità
competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della [OSCURATO:PERSONA].
7.
Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta
e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere
distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che
prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche
dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza,
tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze
di prezzi.
8.
Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie
per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.
9.
Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può ricorrere innanzi alla Corte di giustizia
e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale
in materia di concorrenza.
(...).
I fatti
1.Imprese interessate
11
Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) domanda l'annullamento, in primo luogo, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che approva, con alcune riserve, la concentrazione
tra la SEB e la [OSCURATO:PERSONA] [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 gennaio 2002, SG (2002) D/228078] e, in secondo luogo, della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che rinvia in parte l'esame di tale concentrazione alle autorità francesi [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8
gennaio 2002, C(2002) 38].
12
La ricorrente è una società olandese che, in particolare, sviluppa, fabbrica e commercializza piccoli elettrodomestici. I
suoi apparecchi elettrici sono venduti in Europa con il marchio [OSCURATO:PERSONA].
13
La SEB è una società francese che progetta, fabbrica e commercializza piccoli elettrodomestici a livello mondiale. La SEB
vende i suoi prodotti con due marchi di dimensione mondiale (Tefal e Rowenta) e quattro marchi locali (Calor e SEB in [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], Arno in Brasile e nei paesi del Mercosur e Samurai nei paesi del Patto andino).
14
[OSCURATO:PERSONA] è una società francese attiva nel settore dell'ideazione, della fabbricazione e della commercializzazione di piccoli
elettrodomestici a livello mondiale. Essa commercializza i suoi prodotti con due marchi internazionali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])
e un marchio locale (Swan nel [OSCURATO:PERSONA]).
2.Procedimento nazionale
15
Il 7 settembre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] de commerce di Nanterre ([OSCURATO:PERSONA]) ha avviato una procedura concorsuale nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA]. In conformità alla normativa francese, amministratori giudiziari nominati dal [OSCURATO:PERSONA] de commerce hanno dovuto
verificare se l'impresa in amministrazione controllata potesse proseguire la sua attività, dovesse essere ceduta a terzi o
dovesse essere liquidata. Nel caso di specie, dato che il proseguimento delle attività della [OSCURATO:PERSONA] si era rivelato impossibile,
gli amministratori hanno cercato di trovare un investitore per il rilevamento totale o parziale delle attività di tale impresa.
16
Nell'ambito di tale procedimento, la SEB si è candidata a rilevare alcune attività nel settore dei
piccoli elettrodomestici della [OSCURATO:PERSONA], ossia:
─
tutti i diritti legati allo sfruttamento dei marchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Swan indipendentemente dai prodotti interessati;
tutti i diritti legati allo sfruttamento dei marchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Swan indipendentemente dai prodotti interessati;
─
una parte dei beni di produzione (otto siti industriali su un totale di 18 e macchinari presenti in altri siti non rilevati)
per la realizzazione di almeno alcuni modelli, per tutti i prodotti fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione degli aspirapolvere
e dei forni a microonde;
una parte dei beni di produzione (otto siti industriali su un totale di 18 e macchinari presenti in altri siti non rilevati)
per la realizzazione di almeno alcuni modelli, per tutti i prodotti fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione degli aspirapolvere
e dei forni a microonde;
─
alcune società di commercializzazione, ossia, per l'Europa, unicamente le società tedesche e spagnole.
alcune società di commercializzazione, ossia, per l'Europa, unicamente le società tedesche e spagnole.
17
Nelle lettere inviate, rispettivamente, agli amministratori (il 20 settembre 2001) e al presidente del [OSCURATO:PERSONA] de commerce
(il 3 ottobre 2001), la ricorrente ha presentato proposte di rilevamento della [OSCURATO:PERSONA], ossia di tutte le attività di quest'ultima
effettuate con il marchio [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente le sue proposte non sono mai state prese in considerazione dagli amministratori.
In ogni caso la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ricevuto una risposta formale alle proposte avanzate.
18
Con decisione 22 ottobre 2001, il [OSCURATO:PERSONA] de commerce di Nanterre ha accettato il piano di rilevamento proposto dalla SEB.
3.Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
19
Il 27 settembre 2001, su domanda della SEB, la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato una deroga all'effetto sospensivo di cui all'art. 7,
n. 4, del regolamento n. 4064/89. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] è stata motivata principalmente dal fatto che gli amministratori
giudiziari avevano imposto che ogni offerta di rilevamento fosse incondizionata. La deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] era
limitata alla gestione degli attivi rilevati.
20
Il 13 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto notifica, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 4064/89, del progetto della
SEB di rilevare talune attività della [OSCURATO:PERSONA].
21
Il 21 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l'avviso previsto dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 4064/89 nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
. Al punto 4 di quest'ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] invitava
i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
22
Il 16 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una richiesta di informazioni a norma dell'art. 11 del regolamento
n. 4064/89. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale richiesta il 26 novembre 2001.
23
La ricorrente ha inoltre incaricato la NERA di valutare l'impatto sulla concorrenza dell'operazione progettata. La relazione
scritta, datata 4 dicembre 2001, è stata trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'istruzione.
24
Il 5 dicembre 2001 le partecipanti all'operazione di concentrazione hanno proposto alla [OSCURATO:PERSONA] determinati impegni.
25
La ricorrente ha avuto un colloquio con la [OSCURATO:PERSONA] il 6 dicembre 2001.
26
Il 7 dicembre 2001 le autorità francesi garanti della concorrenza hanno formulato una domanda di rinvio parziale, in base
all'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, per quanto riguarda gli effetti dell'operazione di concentrazione
sulla concorrenza in [OSCURATO:PERSONA] e su determinati mercati di vendita di piccoli elettrodomestici.
27
Il 10 e il 19 dicembre 2001 la ricorrente ha fornito altri elementi di prova e d'informazione alla [OSCURATO:PERSONA].
28
Il 18 dicembre 2001, in risposta alle considerazioni critiche espresse dalla [OSCURATO:PERSONA], le partecipanti alla concentrazione
hanno modificato i loro impegni iniziali.
29
In una seconda richiesta d'informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 4064/89, in data 19 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA]
ha domandato alla [OSCURATO:PERSONA] di commentare gli impegni proposti, come risultanti dalla modifica. Nella sua risposta del 21 dicembre
2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni sulle misure correttive proposte e ha spiegato i motivi
per cui le riteneva insufficienti. Essa esortava la [OSCURATO:PERSONA] a respingere la domanda delle autorità francesi basata sull'art. 9,
n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89.
30
A seguito delle osservazioni dei terzi interessati, le partecipanti alla concentrazione hanno nuovamente modificato i loro
impegni.
31
L'8 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato, a determinate condizioni, l'operazione di concentrazione tra la SEB e la [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi dell'art. 6, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 4064/89, nonché dell'art. 57 dell'accordo sullo Spazio economico
europeo (SEE) (in prosieguo: la
decisione di approvazione). Tuttavia, tale decisione non riguarda il mercato francese, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], con un'altra decisione dell'8 gennaio
2002 (in prosieguo: la
decisione di rinvio), ha dato seguito alla domanda di rinvio parziale presentata dalle autorità francesi.
32
La decisione di approvazione è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2002. La decisione di rinvio non è stata pubblicata
e non è stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA].
La decisione di approvazione
1.Mercati dei prodotti in questione
33
Secondo il
considerando 16 della decisione di approvazione, il settore economico interessato dall'operazione di concentrazione è quello della vendita
di piccoli elettrodomestici, che si compone di tredici categorie di prodotti: le friggitrici, i mini-forni, i tostapane, le
piastre per panini e cialde, gli apparecchi per pasti informali (
pierrade,
wokparty,
raclette,
fonduta ecc.), grill elettrici e da tavola, cuociriso e apparecchi per la cottura a vapore, caffettiere elettriche per caffé filtrato,
bollitori, macchine per il caffè espresso, tritatutto e robot da cucina, ferri da stiro, apparecchi per la cura della persona
(salute e bellezza). Le prime undici categorie di prodotti sono comunemente definite prodotti della gamma
cucina.
34
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che ogni categoria di piccoli elettrodomestici può costituire un mercato di prodotti distinto ad eccezione
dei robot da cucina, dei ferri da stiro con caldaia separata e degli apparecchi per la cura della persona. [OSCURATO:PERSONA]
è invece del parere che la questione se tali categorie di prodotti debbano essere suddivise ulteriormente può essere lasciata
in sospeso poiché, qualunque sia la definizione adottata per tali categorie, i risultati dell'analisi della concorrenza sono
identici (
considerando 25 della decisione di approvazione).
35
Le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono essenzialmente basate su un esame della sostituibilità per quanto riguarda la domanda,
atteso che ogni categoria ha una funzione specifica ed è destinata ad un uso finale diverso.
36
Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] respinge la sostituibilità relativamente all'offerta da parte del fornitore. Essa sottolinea che,
anche supponendo che tutti i produttori siano in condizioni di fabbricare tutti i piccoli elettrodomestici, i costi e i tempi
necessari all'entrata in un nuovo mercato di prodotti possono essere notevoli.
2.Mercati geografici interessati
37
Secondo la [OSCURATO:PERSONA]
al termine della prima fase si deve prendere in considerazione la definizione nazionale dei mercati geografici interessati,
in quanto essa è la più verosimile (
considerando 30 della decisione di approvazione).
3.Importanza dei marchi
38
[OSCURATO:PERSONA] dichiara che i marchi sono uno dei principali fattori di scelta per i consumatori finali e costituiscono quindi
uno degli elementi più importanti nella concorrenza tra produttori di piccoli elettrodomestici (
considerando 36 della decisione di approvazione).
39
In tale ambito, essa sottolinea che la SEB e la [OSCURATO:PERSONA] investono somme rilevanti per preservare la notorietà dei loro marchi
(
considerando 38 della decisione di approvazione). Essa afferma anche che le offerte ricevute al momento della vendita della [OSCURATO:PERSONA] riguardavano
unicamente i marchi di tale gruppo piuttosto che le sue unità produttive (
considerando 39 della decisione).
4.Analisi della concorrenza
40
Per quanto riguarda gli effetti dell'operazione controversa sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] respinge anzitutto l'argomento
secondo cui gli effetti della concentrazione non sono diversi da quelli della situazione di concorrenza che sarebbe derivata
dalla liquidazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Essa illustra a tale proposito quanto segue: Al termine della prima fase d'esame, tale argomento non può essere ammesso, dato che un determinato numero di imprese avevano
manifestato, fin dalla messa in liquidazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il loro interesse per un rilevamento dei marchi posseduti
dal gruppo. Inoltre, non si può escludere che talune attrezzature o proprietà industriali sarebbero state rilevate da terzi
diversi dalla SEB. Vista l'importanza del marchio nei mercati in questione, tali terzi investitori sarebbero stati probabilmente
in grado di recuperare in tutto o in parte la capacità concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 41 della decisione di approvazione).
41
A seguito del suo esame la [OSCURATO:PERSONA] conclude che l'operazione notificata solleva seri dubbi di compatibilità con il mercato
comune in un determinato numero di mercati relativi alla gamma cucina (
considerando 44 della decisione di approvazione). A proposito dei mercati geografici esaminati nella decisione di approvazione, essa osserva
sostanzialmente che:
─
in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove, prima della concentrazione, la SEB e la [OSCURATO:PERSONA] occupavano già posizioni
molto rilevanti nel settore dei piccoli elettrodomestici, la loro posizione sarebbe rafforzata dall'acquisizione dell'altra
impresa e la transazione condurrebbe a combinazioni di parti di mercato a livelli a volte elevati su gran parte delle categorie
di prodotti in questione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il potere dell'impresa risultante dalla concentrazione sarebbe accentuato
da un portafoglio di marchi unico, mentre operatori quali la [OSCURATO:PERSONA], la Braun o la Taurus dispongono di un solo marchio (
considerando 43 e 45-47 della decisione di approvazione);
in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove, prima della concentrazione, la SEB e la [OSCURATO:PERSONA] occupavano già posizioni
molto rilevanti nel settore dei piccoli elettrodomestici, la loro posizione sarebbe rafforzata dall'acquisizione dell'altra
impresa e la transazione condurrebbe a combinazioni di parti di mercato a livelli a volte elevati su gran parte delle categorie
di prodotti in questione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il potere dell'impresa risultante dalla concentrazione sarebbe accentuato
da un portafoglio di marchi unico, mentre operatori quali la [OSCURATO:PERSONA], la Braun o la Taurus dispongono di un solo marchio (
considerando 43 e 45-47 della decisione di approvazione);
─
in Germania, Austria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la transazione cambierebbe sostanzialmente le condizioni di concorrenza
in un determinato numero di mercati di prodotti (
considerando 43 della decisione di approvazione);
in Germania, Austria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la transazione cambierebbe sostanzialmente le condizioni di concorrenza
in un determinato numero di mercati di prodotti (
considerando 43 della decisione di approvazione);
─
infine, negli altri Stati membri, la transazione modificherebbe solo marginalmente le condizioni di concorrenza (
considerando 43 della decisione di approvazione).
infine, negli altri Stati membri, la transazione modificherebbe solo marginalmente le condizioni di concorrenza (
considerando 43 della decisione di approvazione).
42
A parere della [OSCURATO:PERSONA] la transazione notificata solleva dunque seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune
nei seguenti mercati:
─
Germania: friggitrici e grill;
Germania: friggitrici e grill;
─
Austria: friggitrici e apparecchi per pasti informali;
Austria: friggitrici e apparecchi per pasti informali;
─
[OSCURATO:PERSONA]: robot da cucina, macchine per il caffè espresso, bollitori, tostapane, apparecchi per pasti informali, grill e ferri
con caldaia separata;
[OSCURATO:PERSONA]: robot da cucina, macchine per il caffè espresso, bollitori, tostapane, apparecchi per pasti informali, grill e ferri
con caldaia separata;
─
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici e mini forni;
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici e mini forni;
─
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici, bollitori, piastre per panini e cialde, macchine per il caffè espresso e robot da cucina;
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici, bollitori, piastre per panini e cialde, macchine per il caffè espresso e robot da cucina;
─
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici e mini forni;
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici e mini forni;
─
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici, macchine per il caffè espresso, mini forni, apparecchi per pasti informali, grill e ferri con caldaia
separata;
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici, macchine per il caffè espresso, mini forni, apparecchi per pasti informali, grill e ferri con caldaia
separata;
─
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici, tostapane, macchine per il caffè espresso, bollitori, mini forni, piastre per panini e cialde, apparecchi
per pasti informali e robot da cucina;
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici, tostapane, macchine per il caffè espresso, bollitori, mini forni, piastre per panini e cialde, apparecchi
per pasti informali e robot da cucina;
─
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici.
[OSCURATO:PERSONA]: friggitrici.
43
[OSCURATO:PERSONA] ha invece concluso che la concentrazione notificata non solleva seri dubbi per quanto riguarda i mercati della
cura della persona nei quali, a prescindere dal paese (ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA]) e della definizione di mercato di prodotti
considerata, la quota di mercato complessiva delle partecipanti alla concentrazione è inferiore al 20% (
considerando 44 della decisione di approvazione).
5.Impegni delle partecipanti alla concentrazione
44
A seguito degli impegni proposti dalle partecipanti alla concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia concluso che i seri dubbi
sulla compatibilità dell'operazione con il mercato comune potevano essere dissipati, dato che tali impegni costituivano una
risposta diretta e immediata ai problemi di concorrenza identificati nella decisione per tutti i mercati ad esclusione della
[OSCURATO:PERSONA].
45
Inizialmente gli impegni offerti dalle partecipanti alla concentrazione il 5 dicembre 2001 prevedevano il ritiro da tutto
il SEE per un periodo di due anni di tutti i prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA] rientranti nelle seguenti categorie: friggitrici,
mini forni, apparecchi per pasti informali, grill, ferri da stiro e ferri con caldaia separata. Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
tali impegni iniziali non avrebbero consentito di sostituire un operatore al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e non interessavano la totalità
dei mercati in cui la transazione poteva sollevare seri dubbi (
considerando 135 della decisione di approvazione).
46
Il 18 dicembre 2001 le partecipanti hanno dunque
migliorato la loro proposta al fine di renderla praticabile ed effettiva (
considerando 135 della decisione di approvazione). Tale nuova proposta prevedeva una concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] per una
durata di tre anni (abbinata all'impegno di rinunciare all'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore anno) per tutte le categorie
di prodotti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per la categoria delle friggitrici in Germania, Austria, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I beneficiari di tale concessione sarebbero stati soggetti ad un obbligo di approvvigionamento per i tostapane,
le caffettiere, i bollitori e i robot da cucina.
47
Tuttavia, i terzi interpellati hanno contestato in particolare la durata della concessione e del periodo di rinuncia all'uso
del marchio, l'obbligo di approvvigionamento, l'assenza di correzione degli effetti della transazione notificata sulla concorrenza
in determinati mercati, l'assenza di una dimensione critica sufficiente a giustificare economicamente l'entrata di un nuovo
operatore nel mercato in questione, nonché l'assenza di controllo effettivo del concessionario del marchio [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
dei rimedi relativi in particolare alle friggitrici, dato che la SEB continua a sfruttare tale marchio per gli altri prodotti
(
considerando 136 della decisione di approvazione).
48
Secondo la decisione di approvazione, la SEB ha dunque
perfezionato i suoi impegni estendendo la concessione del marchio a tutti i piccoli elettrodomestici per la Germania, l'Austria, la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. La SEB ha così uniformato l'impegno per tali cinque paesi a quello già proposto per il [OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. La SEB ha parimenti prolungato la durata della concessione a cinque anni (e a tre anni
la rinuncia all'uso) e soppresso l'obbligo di approvvigionamento in capo al concessionario (
considerando 137 della decisione di approvazione).
49
Al
considerando 146 della decisione di approvazione gli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] per ciascuno dei nove paesi interessati ([OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania, Austria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono riassunti come segue:
a)
l'impegno di accordare una concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] per una durata di cinque anni sulla vendita di piccoli
elettrodomestici rientranti nelle tredici categorie di prodotti illustrate nella presente decisione e definite al punto 1,
[lett.] a) degli impegni riportati in allegato alla presente;
b)
l'impegno di non commercializzare nei paesi in questione prodotti con il marchio [OSCURATO:PERSONA] per la durata del contratto di concessione
e per un periodo di tre anni successivi alla sua scadenza, come previsto al punto 1, [lett.] c);
c)
l'impegno di non commercializzare nei paesi in questione modelli del marchio [OSCURATO:PERSONA] prodotti con marchio diverso da [OSCURATO:PERSONA]
nei territori in cui il concessionario, o i concessionari, abbiano concluso un contratto di approvvigionamento o un contratto
effettivo di concessione di licenza relativa alla proprietà industriale di cui al punto 1, [lett.] e);
d)
l'impegno di concludere con ogni concessionario che lo richiederà un contratto di approvvigionamento (ad un prezzo di cessione
corrispondente al prezzo di costo industriale aumentato dei costi generali legati alla produzione e alla consegna dei prodotti
al concessionario) e/o un contratto di licenza di proprietà industriale per tutti i prodotti in questione, all'infuori dei
robot da cucina in Germania, come previsto al punto 1, [lett.] d), degli impegni;
e)
l'impegno di proseguire la politica generale di sviluppo di nuovi modelli e di preservare il pieno valore economico e concorrenziale
del marchio [OSCURATO:PERSONA] in ciascuno dei nove Stati interessati fino alla scadenza del contratto di concessione previsto al punto
1, [lett.] h), degli impegni
.
50
I dettagli degli impegni proposti dalla SEB figurano nell'allegato alla decisione di approvazione.
51
Nella sezione 2, lett. g), dell'allegato sugli impegni, è previsto quanto segue: Se l'approvazione della presente operazione da parte di un'altra autorità garante della concorrenza fosse soggetta ad impegni
contrari a quelli indicati nella presente o che conducano ad una situazione tale da eccedere quanto necessario a ristabilire
la concorrenza su ogni mercato interessato, il gruppo SEB potrebbe allora domandare alla [OSCURATO:PERSONA] una revisione dei presenti
impegni al fine di eliminare tali contrasti o di svincolare il gruppo SEB da ogni condizione ed obbligo, o da alcuni di essi,
contenuti nei presenti impegni, non più necessari.
Decisione di rinvio
52
Con lettera 7 dicembre 2001 le autorità francesi hanno domandato alla [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della concentrazione in questione
per l'esame degli effetti dell'operazione nei mercati delle friggitrici, dei tostapane, delle caffettiere elettriche, delle
macchine per il caffè espresso, dei bollitori, dei forni, delle piastre per cialde, degli apparecchi per pasti informali,
dei grill, delle pentole a pressione, dei robot da cucina e dei ferri da stiro a vapore in [OSCURATO:PERSONA].
53
Detta domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, dato che le autorità francesi
ritengono che, conformemente a tale disposizione, la concentrazione in esame
minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva
in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.
54
L'8 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda delle autorità francesi e ha adottato la decisione di rinvio.
55
Ai
considerando 11-22 della decisione di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] constata anzitutto che ogni categoria di piccoli elettrodomestici costituisce
un mercato di prodotti distinto e che i mercati geografici dei piccoli elettrodomestici sono di dimensione nazionale.
56
Inoltre, a seguito dell'analisi effettuata ai
considerando 23-41, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che
l'operazione in questione minaccia, prima facie, di creare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei piccoli elettrodomestici in [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di rinvio rileva a tale proposito che nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], da un lato, il nuovo operatore acquisirebbe
una dimensione (
considerando 29-32), una gamma di prodotti (
considerando 33-35) e un portafoglio di marchi (
considerando 36-38) senza eguali, e, dall'altro, la concorrenza attuale e potenziale è insufficiente (
considerando 39-41).
57
Su tale base la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda delle autorità francesi sia fondata e conforme alle disposizioni dell'art. 9,
n. 3, del regolamento n. 4064/89.
58
Ai sensi del dispositivo della decisione di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue: Con la presente decisione e ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento (...) 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese, si rinvia la concentrazione notificata, consistente nel progetto di acquisizione
di alcune attività della [OSCURATO:PERSONA] da parte della SEB, alle autorità competenti della Repubblica francese, per quanto riguarda
i mercati francesi dei piccoli elettrodomestici, al fine di applicare la normativa nazionale.
59
L'8 luglio 2002 il Ministro francese dell'Economia ha autorizzato l'operazione di concentrazione senza condizioni in base
alla
teoria dell'impresa insolvente.
Procedimento e domande delle parti
60
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
61
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda diretta
ad ottenere che il Tribunale decidesse mediante un procedimento accelerato a norma dell'art. 76 bis del regolamento di procedura
del Tribunale. Tale domanda è stata accolta dal Tribunale il 2 luglio 2002.
62
Il 24 giugno 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione di irricevibilità in applicazione dell'art. 114 del regolamento
di procedura, in quanto il ricorso è diretto contro la decisione di rinvio. Il 28 giugno 2002 la ricorrente ha risposto ad
un quesito scritto del Tribunale con il quale esso la invitava a giustificare la ricevibilità del suo ricorso su tale punto.
Il 15 luglio 2002 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni scritte sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla
[OSCURATO:PERSONA].
63
Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 luglio e il 27 agosto 2002 la SEB e la Repubblica francese hanno
chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale
l'8 agosto 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Tali domande sono state
accolte con ordinanza del presidente della Terza Sezione del 19 settembre 2002. La SEB e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rispettivamente
state autorizzate, su loro richiesta, la prima, a depositare una memoria d'intervento e, la seconda, a produrre determinati
documenti citati nella sua domanda d'intervento.
64
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle
misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre determinati documenti e a rispondere a quesiti
posti per iscritto. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini stabiliti.
65
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale in occasione dell'udienza tenutasi il
9 ottobre 2002.
Conclusioni delle parti
66
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione di approvazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
annullare la decisione di approvazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
─
annullare la decisione di rinvio e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
annullare la decisione di rinvio e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
67
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla SEB e dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
68
Poiché la ricorrente mira, con il presente ricorso, ad ottenere l'annullamento sia della decisione di approvazione sia della
decisione di rinvio, occorre esaminare successivamente tali due capi delle domande.
1.Sul ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione
69
Emerge dall'atto introduttivo che la ricorrente solleva due motivi a sostegno del suo ricorso nella parte in cui quest'ultimo
mira all'annullamento della decisione di approvazione. Il primo motivo concerne l'insufficienza degli impegni offerti dalla
SEB nel corso della fase I. Il secondo motivo riguarda la tardività degli impegni.
Sul primo motivo, concernente l'insufficienza degli impegni proposti dalla SEB nel corso della fase I
70
Con il presente motivo la ricorrente afferma, in sostanza, che gli impegni accettati nel corso della fase I non erano sufficienti
a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dissipare ogni serio dubbio sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune,
di modo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare la fase II.
71
A sostegno di tale motivo la ricorrente fa valere, nella sua istanza, che l'insufficienza degli impegni emerge dai seguenti
elementi:
─
assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio
[OSCURATO:PERSONA];
assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio
[OSCURATO:PERSONA];
─
breve durata delle concessioni e del periodo di ulteriore rinuncia all'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA];
breve durata delle concessioni e del periodo di ulteriore rinuncia all'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA];
─
esclusione dall'ambito di applicazione degli impegni dei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA];
esclusione dall'ambito di applicazione degli impegni dei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA];
─
mancata considerazione degli effetti negativi della dispersione geografica delle concessioni;
mancata considerazione degli effetti negativi della dispersione geografica delle concessioni;
─
possibilità di cessione delle licenze alle imprese al dettaglio;
possibilità di cessione delle licenze alle imprese al dettaglio;
─
possibilità di concessioni diverse a seconda degli Stati membri interessati;
possibilità di concessioni diverse a seconda degli Stati membri interessati;
─
possibilità di rinegoziare gli impegni a seguito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza.
possibilità di rinegoziare gli impegni a seguito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza.
72
In udienza, a seguito di un'osservazione del Tribunale, la ricorrente ha tuttavia ritirato l'argomento relativo alla possibilità
della concessione di licenze alle imprese al dettaglio.
73
In udienza la [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto, dal canto suo, che l'insufficienza degli impegni emerge dai seguenti elementi:
─
assenza di concessione in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];
assenza di concessione in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];
─
esistenza di una divisione del mercato per quanto riguarda il marchio [OSCURATO:PERSONA];
esistenza di una divisione del mercato per quanto riguarda il marchio [OSCURATO:PERSONA];
─
assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio
[OSCURATO:PERSONA].
assenza di tutela dei concessionari contro le importazioni parallele di prodotti commercializzati dalla SEB con il marchio
[OSCURATO:PERSONA].
a) Osservazioni preliminari
74
Ai fini dell'esame del presente motivo occorre rammentare che, al termine della fase I, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l'esistenza
di seri dubbi relativi a diversi mercati di prodotti nel settore dei piccoli elettrodomestici in nove Stati membri del SEE,
ossia la Germania, l'Austria, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
75
Emerge dalla decisione di approvazione, e in particolare dal suo
considerando 44, che tali seri dubbi derivano sostanzialmente dal fatto che la concentrazione comporta, in tali nove Stati membri, combinazioni
di parti di mercato che eccedono il 40% nel mercato di prodotti in questione, dal momento che tali combinazioni sono, in taluni
Stati membri, accentuate dalla circostanza che il nuovo operatore deterrebbe un portafoglio di marchi unico rispetto alle
sue concorrenti (
effetti di portafoglio). A seguito degli impegni proposti dalla SEB la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia deciso di non opporsi alla concentrazione e di dichiararla
compatibile con il mercato comune con una decisione adottata al termine della fase I. Gli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA]
prevedono, in sostanza, che la SEB ha l'obbligo, in ciascuno dei nove Stati membri interessati, da un lato, di accordare per
un periodo di cinque anni la concessione esclusiva sul marchio [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la vendita di tredici categorie
di piccoli elettrodomestici [punto 1, lett. a), primo capoverso, degli impegni] e, dall'altro, di non commercializzare con
il marchio [OSCURATO:PERSONA], negli stessi Stati membri, le dette categorie di prodotti nonché altri apparecchi di uso domestico durante
la durata del contratto di concessione e per un periodo di tre anni successivo alla sua scadenza [punto 1, lett. c), primo
capoverso, degli impegni]. Secondo il punto 1, lett. a), terzo capoverso, degli impegni,
tale concessione avrà ad oggetto l'autorizzazione dell'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] unitamente al marchio proprio del concessionario,
al fine di consentire a quest'ultimo, durante e dopo tale periodo di
co-branding, di affermare o rafforzare il proprio marchio nel mercato interessato.
76
Si deve rilevare che, nell'ambito della presente causa, la ricorrente non contesta i seri dubbi descritti nella decisione
di approvazione. In particolare, la ricorrente non afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sollevare altri seri dubbi oltre
a quelli illustrati in tale decisione. Inoltre, la ricorrente non si oppone al fatto che gli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA]
siano volti a dissipare i seri dubbi indicati nella decisione di approvazione. Con il presente motivo, la ricorrente contesta
invece il fatto che tali impegni fossero sufficienti a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dissipare i seri dubbi da essa esposti
e asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare la fase II.
77
Occorre osservare che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun potere discrezionale quanto alla decisione di avviare
la fase II qualora si presentino seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, è pur vero che
l'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, prevede che, in tali casi, la [OSCURATO:PERSONA]
decide di avviare la procedura, quindi essa fruisce di una certa discrezionalità nella ricerca e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine
di stabilire se queste sollevino seri dubbi o, se sono stati proposti alcuni impegni, se esse continuino a sollevarne (v.,
per analogia, sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa T-73/98, Prayon-Rupel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-867, punti 45-47).
Infatti, anche se la nozione di
seri dubbi ha un carattere oggettivo, la ricerca dell'esistenza di tali dubbi induce necessariamente la [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare valutazioni
economiche complesse, in particolare qualora essa debba verificare se gli impegni proposti dalla partecipanti alla concentrazione
siano sufficienti a dissipare tali seri dubbi.
78
Tenuto conto delle complesse analisi economiche che la [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare nell'esercizio del potere discrezionale
di cui gode ai fini della valutazione degli impegni proposti dalle partecipanti alla concentrazione, il ricorrente, per ottenere
l'annullamento di una decisione che approvi una concentrazione con l'argomento che gli impegni sarebbero insufficienti a dissipare
seri dubbi, deve provare l'esistenza di un manifesto errore di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA].
79
Tuttavia, nell'ambito dell'esercizio del suo sindacato giurisdizionale, il Tribunale deve considerare la finalità specifica
degli impegni assunti nel corso della fase I, i quali, contrariamente a quelli assunti durante la fase II, non sono volti
ad impedire la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, ma a dissipare ogni serio dubbio a tale proposito.
Ne consegue che gli impegni assunti nel corso della fase I devono costituire una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere
chiaramente i seri dubbi sollevati.
80
Di conseguenza, qualora il Tribunale sia chiamato ad esaminare se gli impegni assunti nel corso della fase I siano, in considerazione
della loro portata e del loro contenuto, tali da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione di approvazione senza
avviare la fase II, esso deve verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione,
ritenere che detti impegni costituissero una risposta diretta e sufficiente, tale da escludere chiaramente ogni serio dubbio.
81
Alla luce di tali principi si devono esaminare le censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del presente motivo.
b) Concessioni che consentono il commercio parallelo di prodotti SEB con il marchio [OSCURATO:PERSONA] delle parti
82
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], afferma che, autorizzando le concessioni (esclusive) temporanee invece di eliminare
il marchio [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto i concessionari del marchio
[OSCURATO:PERSONA] non sarebbero tutelati contro le importazioni parallele di prodotti col marchio [OSCURATO:PERSONA], commercializzati dalla
SEB fuori dal territorio coperto dalla concessione.
83
La ricorrente rammenta che, in diritto comunitario, le concessioni non conferiscono al loro titolare una protezione assoluta
contro il proprietario del marchio nel territorio coperto dalla concessione. In realtà, qualora determinati prodotti del marchio
interessato vengano commercializzati dal proprietario del marchio nei territori che si è riservato, tali prodotti devono poter
circolare liberamente all'interno della [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche nel territorio coperto dalla concessione.
84
Nella presente causa la ricorrente ritiene che l'assenza di tutela del concessionario contro il commercio parallelo di prodotti
[OSCURATO:PERSONA] commercializzati dalla SEB, anche durante il periodo di validità della concessione, da un lato, riduce gravemente
l'effetto della concessione, consistente nel consentire al concessionario di appropriarsi dell'immagine del marchio collegato
alla [OSCURATO:PERSONA] passando gradualmente al suo marchio i prodotti venduti con il marchio [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, rende più verosimile
che la SEB riguadagni facilmente la clientela legata al marchio [OSCURATO:PERSONA] dopo il periodo di rinuncia all'uso stabilito dagli
impegni.
85
A tale proposito la ricorrente evidenzia che, anche se è possibile che la [OSCURATO:PERSONA] abbia analizzato le vendite transfrontaliere
attuali di piccoli elettrodomestici, essa non ha tuttavia chiarito entro quali limiti gli impegni proposti incoraggino il
commercio parallelo.
86
A parere della ricorrente, l'unico modo di accordare (e giustificare) una tutela territoriale completa è di eliminare totalmente
e irrevocabilmente il marchio in esame nei territori nei quali l'acquisizione del marchio [OSCURATO:PERSONA] sollevi seri dubbi in materia
di concorrenza.
87
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che gli argomenti della ricorrente su tale punto siano
respinti.
Giudizio del Tribunale
88
Occorre ricordare che, al momento della definizione dei mercati geografici in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, al
considerando 30 della decisione di approvazione, che
al termine della prima fase si deve prendere in considerazione la definizione nazionale dei mercati geografici interessati,
in quanto essa è la più verosimile.
89
Emerge dal
considerando 27 della decisione di approvazione che tale affermazione si basa sui risultati dell'esame condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel
corso della fase I, dal quale è emerso che le parti di mercato in possesso degli operatori presenti su tali mercati sono fortemente
eterogenee a seconda dello Stato membro e della categoria di prodotti [
considerando 27, lett. a)], che la penetrazione dei marchi è molto diversa a seconda delle zone geografiche [
considerando 27, lett. b)], che le caratteristiche dei prodotti variano a seconda dello Stato membro in relazione alle peculiarità e alle
preferenze dei consumatori [
considerando 27, lett. c)], che le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente su base nazionale [
considerando 27, lett. d)], che i livelli dei prezzi fatturati ai distributori possono variare significativamente in funzione dei mercati
nazionali e seguono una tendenza differenziata [
considerando 27, lett. e)], che le strutture logistiche sono nazionali [
considerando 27, lett. f)], e che le strutture di distribuzione sono nazionali, come anche è molto variabile, a seconda dello Stato membro,
l'importanza relativa dei canali di distribuzione [
considerando 27, lett. g)].
90
Per quanto riguarda più in particolare le relazioni tra clienti e fornitori, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al
considerando 27, lett. d): Le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente su base nazionale. Anche se esistono contratti mondiali con
determinati gruppi della grande distribuzione insediati a livello internazionale, essi vertono unicamente su obiettivi annuali
e globali di vendita. I gruppi in questione hanno confermato, nell'ambito dell'esame della [OSCURATO:PERSONA], che la loro politica
di approvvigionamento rimane nazionale. [OSCURATO:PERSONA] i contratti su base nazionale contengono tutte le clausole di riferimento di
prodotto, prezzo, approvvigionamento e fatturazione.
91
Si deve osservare che, con la presente istanza, la ricorrente non contesta né la dimensione nazionale dei mercati interessati
né alcuna constatazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al
considerando 27 della decisione di approvazione.
92
Proprio al contrario, occorre rilevare che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito risultano dalle risposte alle
richieste di informazione inviate da quest'ultima il 16 novembre 2001 alle concorrenti delle partecipanti alla concentrazione
in conformità all'art. 11 del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: il
questionario trasmesso alle concorrenti). [OSCURATO:PERSONA], in risposta alla domanda 12 di tale questionario, la ricorrente stessa sottolinea che i mercati sono di dimensione
nazionale. Parimenti, la relazione della NERA, trasmessa dalla ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo,
indica esplicitamente, al suo punto 2, che i mercati interessati sono nazionali. A sostegno di tale conclusione sia la ricorrente
sia la NERA indicano, in sostanza, i fattori illustrati al
considerando 27 della decisione di approvazione.
93
Conseguentemente, risulta che nella fase I la [OSCURATO:PERSONA] abbia respinto, in particolare basandosi sulle osservazioni delle
concorrenti, tra cui la ricorrente, la definizione di mercato geografico in questione proposta dalle partecipanti alla concentrazione,
le quali sostenevano che tali mercati fossero di dimensione mondiale.
94
Orbene, se è vero che uno dei fattori identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare l'esistenza di mercati nazionali distinti,
ossia la presenza di livelli di prezzo diversi a seconda dello Stato membro, è tale da indurre lo sviluppo di importazioni
parallele tra gli Stati membri, è giocoforza constatare che, invece, gli altri fattori menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno
di tale conclusione, ossia il fatto che i marchi dei prodotti e le loro caratteristiche variano a seconda dello Stato membro
e che le strutture di approvvigionamento, di logistica e di distribuzione sono nazionali, sono atti ad ostacolare lo sviluppo
di tali importazioni.
95
La ricorrente ha d'altronde ammesso tale circostanza durante il procedimento amministrativo, in cui ha reso noto alla [OSCURATO:PERSONA],
rispondendo alla domanda 16 del questionario trasmesso alle concorrenti, quanto segue: Secondo la nostra esperienza vi sono importazioni/esportazioni parallele all'interno dell'Unione europea ma non a grandi livelli,
a causa delle differenti caratteristiche nazionali dei mercati nei diversi paesi dell'Unione. Riteniamo che, se i prezzi in
un determinato mercato aumentassero di più del 10%, si importerebbe in più mediamente un totale del 5% di prodotti in modo
parallelo.
96
Analogamente, la [OSCURATO:SOCIETA] ha illustrato, in risposta alla stessa domanda: L'analisi dei mercati interessati durante gli ultimi cinque anni mostra a che punto le importazioni parallele costituiscono
un fenomeno raro. Non è prevedibile che ciò cambi in un prossimo futuro.
97
Peraltro, secondo un messaggio di posta elettronica, trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2001, relativo alla dimensione
geografica dei mercati interessati, la ricorrente, al fine di sostenere la definizione nazionale di questi ultimi, ha esposto
quanto segue: Inoltre, rinviamo alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] nei casi Kingfischer/BUT (n. IV/M.1248 del 1998) e Kingfischer/Grosslabor
(n. IV/M.1282 del 1999), nelle quali essa ha confermato che il commercio transfrontaliero, tra l'altro, dei tostapane e dei
ferri da stiro è minimo in Europa e che numerosi fornitori, pur essendo operatori a livello mondiale, attuano una politica
nazionale delle vendite a causa delle diverse preferenze dei consumatori.
98
Alla luce di ciò, occorre concludere che è pacifico tra le parti che prima della concentrazione in esame, le importazioni
parallele di prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA] erano minime nel territorio dell'Unione europea a causa della dimensione nazionale
dei mercati interessati.
99
La ricorrente sostiene tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato in che misura gli impegni accettati nella decisione di
approvazione potrebbero stimolare le importazioni parallele. In udienza la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno precisato a tale
proposito che la natura degli impegni potrebbe, per esempio, indurre la SEB a spingere i suoi distributori nei territori non
interessati dagli impegni ad approvvigionare rivenditori indipendenti negli Stati membri oggetto degli impegni, il che avrebbe
come effetto di sviluppare le importazioni parallele a scapito dei concessionari del marchio [OSCURATO:PERSONA] in questi ultimi Stati.
100
Eppure si deve rilevare che la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno prodotto, né durante il procedimento amministrativo né
nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, alcun elemento di prova a sostegno di tali argomenti, che restano pertanto
non suffragati.
101
Al contrario, in risposta alla domanda 16 del questionario trasmesso alle concorrenti, la [OSCURATO:SOCIETA] stessa ha sottolineato
esplicitamente che
non [era] prevedibile che il carattere marginale delle importazioni parallele
cambi in un prossimo futuro.
102
Inoltre, la ricorrente non contesta, analogamente alla [OSCURATO:SOCIETA], che i prodotti interessati continueranno ad appartenere
a mercati nazionali distinti dopo la realizzazione della concentrazione.
103
Alla luce di quanto esposto non risulterebbe che gli impegni possano accrescere in modo sostanziale le importazioni parallele.
Al contrario, la circostanza per la quale, in forza degli impegni, il marchio [OSCURATO:PERSONA] possa essere accordato a concessionari
diversi in ciascuno Stato membro interessato sembra essere tale da rafforzare il carattere nazionale dei mercati in questione.
Infatti, in tal caso, invece di essere posseduto da un unico operatore economico, detto marchio sarà detenuto da diversi operatori
economici che dispongono del diritto di uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] nel territorio loro concesso. Orbene, in udienza, la [OSCURATO:SOCIETA]
ha sottolineato che un tale sistema di concessioni comporta una chiusura del mercato tale da creare ostacoli supplementari
agli scambi all'interno della [OSCURATO:PERSONA].
104
Pertanto, l'argomento della ricorrente relativo alla mancata considerazione delle importazioni parallele non è atto a dimostrare
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore di valutazione su tale punto.
c) Durata manifestamente troppo breve delle concessioni e del periodo di divieto di vendita supplementare
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
105
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], afferma che la durata della concessione esclusiva e del periodo di divieto di vendita
che vi si aggiunge successivamente è manifestamente troppo breve per consentire ad un concorrente di sfruttare l'immagine
legata al marchio [OSCURATO:PERSONA].
106
Secondo la ricorrente la riuscita dell'introduzione di nuovi marchi nei mercati di prodotti in questione è veramente eccezionale
e la riuscita della migrazione dei prodotti da un marchio ad un altro in mercati quali quelli interessati dura decisamente
più di cinque anni.
107
Per esempio, la ricorrente spiega che, in Brasile, la [OSCURATO:PERSONA] ha impiegato più di dieci anni a far passare la clientela dal
marchio Walita al suo marchio [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei prodotti per la cura della persona, in un caso in cui il marchio
originale doveva essere progressivamente eliminato.
108
Peraltro, contrariamente alla situazione in Brasile, nella presente fattispecie: a) la SEB resterà nei mercati vicini come
proprietaria del marchio la cui clientela deve essere trasferita al concessionario, b) la SEB ripenetrerà senza dubbio nel
territorio coperto dalla concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del divieto di commercializzazione e c) anche durante
il periodo di concessione, il concessionario non è tutelato contro il commercio parallelo di prodotti SEB venduti con il marchio
[OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ritiene che tale situazione incida seriamente sulla probabilità di riuscita del trasferimento dell'immagine
legata al marchio [OSCURATO:PERSONA] al concessionario di quest'ultimo, consentendo tuttavia alla SEB di recuperare tale immagine dopo
il periodo di rinuncia all'uso del marchio in forza degli impegni assunti.
109
A tale proposito la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto sembra considerare la [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 140 della decisione di approvazione), non vi è alcun legame tra la durata media di vita di un piccolo elettrodomestico (tre
anni), la durata della concessione e la durata del periodo di divieto d'uso supplementare, dato che la fedeltà al marchio
non è associata ai diversi prodotti.
110
Infine, la ricorrente osserva che sarà relativamente facile per la SEB rintrodurre il marchio [OSCURATO:PERSONA] dopo il divieto di
vendita, vista la solidità della sua posizione attuale sul mercato e il suo portafoglio di marchi, tenuto conto del fatto
che essa è stata autorizzata a conservare un'attività legata al marchio [OSCURATO:PERSONA] in un numero notevole di paesi CEE/SEE non
inclusi nella proposta di misure correttive e atteso che il marchio [OSCURATO:PERSONA] non è nuovo ma, al contrario, godeva ancora qualche
anno fa di una posizione molto forte negli Stati membri nei quali sarà reintrodotto.
111
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia
respinto.
Giudizio del Tribunale
112
Al fine di esaminare le censure della ricorrente relative alla durata degli impegni, si deve ricordare che, ai sensi del punto
1, lett. a), secondo capoverso, di questi ultimi, essi sono volti ad autorizzare l'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] unitamente al
marchio proprio del concessionario, al fine di consentire a quest'ultimo, durante e dopo tale periodo di
co-branding, di affermare o rafforzare il proprio marchio nel mercato interessato. Per conseguire tale obiettivo, per la durata delle
concessioni sul marchio [OSCURATO:PERSONA], il concessionario sarà autorizzato ad utilizzare immediatamente il marchio [OSCURATO:PERSONA] unitamente
al proprio marchio o ad utilizzarlo singolarmente, in via temporanea, per poi procedere ad un
co-branding. Secondo tale disposizione, il concessionario sarà ugualmente libero di passare dal
co-branding al proprio marchio in qualunque momento durante la concessione.
113
Occorre anche rammentare che, per conseguire tale obiettivo, gli impegni prevedono, al punto 1, lett. g), terzo capoverso,
che i concessionari, ad eccezione degli operatori che svolgano un'attività principale di vendita al dettaglio, dovranno disporre
di un proprio marchio idoneo ad essere associato al marchio [OSCURATO:PERSONA].
114
Emerge da quanto precede che l'obiettivo degli impegni non è quello di consentire lo sfruttamento del marchio [OSCURATO:PERSONA] in
quanto tale ai singoli concessionari, bensì di permettere a questi ultimi, per un periodo transitorio durante il quale avranno
il diritto di utilizzare il proprio marchio unitamente al marchio [OSCURATO:PERSONA], di assicurare la migrazione dal marchio [OSCURATO:PERSONA]
verso il marchio proprio, affinché i concessionari siano messi in condizione di esercitare una concorrenza effettiva al marchio
[OSCURATO:PERSONA] dopo tale periodo transitorio, quando la SEB sarà di nuovo legittimata ad utilizzare il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei nove
Stati membri interessati.
115
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli impegni non sono volti ad introdurre nei nove Stati
membri interessati un nuovo marchio, bensì a consentire ai concessionari di affermare o rafforzare il proprio marchio come
marchio concorrente effettivo del marchio [OSCURATO:PERSONA].
116
Peraltro, dato che l'obiettivo degli impegni è quello di consentire ai concessionari di affermare o di rafforzare il proprio
marchio come marchio concorrente effettivo del marchio [OSCURATO:PERSONA], la circostanza addotta dalla ricorrente, secondo la quale,
in considerazione della sua forte presenza nel mercato attuale, del suo portafoglio di marchi e della notorietà del marchio
[OSCURATO:PERSONA], la SEB sarebbe in condizioni di reintrodurlo facilmente nei nove Stati membri interessati, non è rilevante. Infatti,
la questione non è se la SEB sarà in condizione di reintrodurre il marchio [OSCURATO:PERSONA] negli Stati membri interessati, come occorre
del resto supporre per verificare il carattere sufficiente degli impegni accettati nella decisione di approvazione, ma se
i concessionari saranno in grado di affermare o rafforzare la propria posizione quali concorrenti effettivi della SEB.
117
Si deve allora verificare se la durata del periodo transitorio stabilito negli impegni sia sufficiente a conseguire tale obiettivo.
118
A tale proposito occorre, in primo luogo, rilevare che, in forza del punto 1, lett. c), primo capoverso, degli impegni, ciascuna
concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA] nei nove Stati membri interessati avrà una durata di cinque anni. Peraltro, ai sensi della
stessa disposizione e del punto 1, lett. c), secondo capoverso, la SEB, per la durata del contratto di concessione e per i
tre anni successivi alla sua scadenza, rinuncia alla commercializzazione con il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei nove Stati membri interessati
di piccoli elettrodomestici rientranti in una delle tredici categorie di prodotti in esame, nonché di altri apparecchi di
uso domestico non compresi in tali categorie di prodotti, quali gli aspirapolvere o i forni a microonde.
119
Emerge da tali disposizioni che, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, la durata totale degli impegni in forza
dei quali la SEB non potrà commercializzare prodotti con il marchio [OSCURATO:PERSONA] non è di cinque anni, ma di otto anni, ossia
cinque anni per un primo periodo durante il quale il concessionario avrà il diritto esclusivo di utilizzare il marchio [OSCURATO:PERSONA]
singolarmente o unitamente al proprio marchio e un secondo periodo di tre anni durante il quale la SEB rinuncerà ad ogni commercializzazione
con il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei paesi di cui trattasi. Ne consegue che per otto anni la SEB sarà privata del diritto di utilizzare
il marchio [OSCURATO:PERSONA] negli Stati membri interessati.
120
Emerge parimenti da tali disposizioni che ogni utilizzo del marchio [OSCURATO:PERSONA] cesserà, nei nove Stati membri interessati, per
un periodo di almeno tre anni e, perlomeno in teoria, di otto anni al massimo. Infatti, in forza degli impegni ciascun concessionario
resta libero di scegliere il momento in cui decide di passare dal
co-branding al solo utilizzo del proprio marchio. Nella sua memoria d'intervento la SEB ha così reso noto al Tribunale che i candidati
attuali all'ottenimento di una concessione prevedevano di migrare dal
co-branding all'utilizzo del proprio marchio dopo un periodo da tre a quattro anni, il che avrebbe per conseguenza che, negli Stati membri
interessati, il marchio [OSCURATO:PERSONA] sparirebbe per un periodo di circa cinque anni.
121
Tale mancanza di spazi di vendita per il marchio [OSCURATO:PERSONA] consentirà ai concessionari di consolidare nel tempo la notorietà
del proprio marchio. Inoltre, tale assenza implica parimenti che la SEB non sarà in condizioni di recuperare le posizioni
detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui potrà reintrodurre il marchio nei mercati in esame, successivamente al periodo
di divieto.
122
Occorre peraltro rilevare che, al
considerando 140 della decisione di approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, senza essere contraddetta dalla ricorrente su tale punto,
che la durata di vita media dei piccoli elettrodomestici si aggira intorno ai tre anni.
123
Risulta pertanto che la durata degli impegni si estenderà quasi per un periodo corrispondente a tre cicli del prodotto, mentre
il periodo durante il quale ogni utilizzo del marchio [OSCURATO:PERSONA] sarà vietato corrisponde almeno ad un ciclo del prodotto.
124
A tale proposito si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato, senza essere contestata dalla ricorrente su tale punto,
che, in un mercato vicino a quello dei prodotti interessati, ossia il mercato dei grandi elettrodomestici, la Whirlpool è
riuscita a realizzare la migrazione dal marchio [OSCURATO:PERSONA] al marchio Whirlpool in tre anni, tra il 1990 e il 1993, il che corrisponde
al ciclo di vita del prodotto. Tale migrazione è stata effettuata quando il marchio [OSCURATO:PERSONA] era presente e sostenuto dalla
[OSCURATO:PERSONA] sui mercati adiacenti.
125
Si deve inoltre osservare che, nella sua comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni
di concentrazione (GU 2001, C 188, pag. 5, punto 15), la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato che, in caso di cessione d'impresa, la
durata accettabile del divieto di concorrenza imposto al venditore per garantire il trasferimento all'acquirente dell'intero
valore degli attivi ceduti è di massimo tre anni, qualora la cessione d'impresa si estenda all'avviamento e al know-how, e
di due anni qualora si estenda unicamente all'avviamento. Orbene, nel caso di specie, il periodo durante il quale la SEB rinuncia
ad utilizzare il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei territori dei concessionari sarà di otto anni.
126
In secondo luogo, si deve rilevare che, ai sensi del punto 1, lett. g), primo capoverso, degli impegni, i concessionari devono
essere
operatori attualmente presenti nel mercato o potenzialmente in grado di entrarvi, solvibili, indipendenti e senza alcun legame
con il gruppo SEB, aventi le competenze e la motivazione necessarie per esercitare una concorrenza attiva ed effettiva nei
mercati interessati. Inoltre, come suesposto, ai sensi del punto 1, lett. g), terzo capoverso, i concessionari, ad eccezione degli operatori
che svolgono un'attività principale di vendita al dettaglio, dovranno disporre di un proprio marchio idoneo ad essere associato
al marchio [OSCURATO:PERSONA].
127
E' giocoforza constatare che tali disposizioni, limitando le concessioni ad operatori già presenti sul mercato, o idonei ad
entrarvi a breve termine, i quali possiedano un proprio marchio, sono tali da contribuire in modo efficace a rendere i concessionari
concorrenti effettivi entro il termine previsto dagli impegni. Ciò è corroborato dal fatto che, secondo il punto 1, lett.
g), terzo capoverso, degli impegni, pur se dispongono di marchi propri, gli operatori che svolgono un'attività principale
di vendita al dettaglio sono nondimeno esclusi dal cerchio dei beneficiari potenziali di una concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, ai
considerando 27, lett. d), e 37 della decisione di approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, senza essere contestata dalla ricorrente
su tale punto, che i marchi propri di tali operatori, ossia i
marchi di distributori, sono deboli nei mercati in questione.
128
Alla luce di quanto esposto si deve concludere che la durata degli impegni non risulta manifestamente insufficiente al fine
di consentire ai concessionari del marchio [OSCURATO:PERSONA] di affermare o di rafforzare il proprio marchio come marchio concorrente
effettivo del marchio [OSCURATO:PERSONA] nei nove Stati membri interessati.
129
Pertanto le censure della ricorrente relative alla durata degli impegni devono essere respinte.
d) Esclusione della [OSCURATO:PERSONA], ove i dubbi in materia di concorrenza sono più seri
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
130
Secondo la ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha imposto alcuna condizione per la [OSCURATO:PERSONA], mercato
nazionale nel quale la situazione della concorrenza è più seriamente interessata dall'acquisizione del marchio, anche se è
vero che, fintantoché i concessionari non avranno certezze sulla
soluzione che sarà finalmente adottata per il mercato francese, e fintantoché, di conseguenza, esiste un grave rischio che la posizione
della SEB sul mercato francese vanifichi gli impegni imposti per quanto riguarda gli altri Stati membri interessati, la SEB
avrà difficoltà a trovare candidati seri e solvibili ai quali accordare una concessione.
131
Secondo la ricorrente, ciò è causato anzitutto dal fatto che durante tale periodo la SEB continuerà a gestire gli affari della
[OSCURATO:PERSONA] come fossero i propri e resterà in condizioni di sfruttare il marchio [OSCURATO:PERSONA] negoziando con le reti di distribuzione
nell'intera [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la SEB ha accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative alla produzione
(o all'assenza di produzione), alla capacità, alla strategia e al rendimento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato, il che le darà un
vantaggio concorrenziale che le consentirà di adattare il suo comportamento nel mercato in funzione di informazioni di cui
i suoi concorrenti non dispongono.
132
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia
respinto.
Giudizio del Tribunale
133
Si deve ricordare che, con decisione 8 gennaio 2002 adottata in forza dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89,
la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato alle autorità francesi garanti della concorrenza l'esame degli effetti della concentrazione nei
mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, come indicato esplicitamente dalla [OSCURATO:PERSONA] al
considerando 43 della decisione di approvazione, detti mercati non sono oggetto di tale decisione.
134
Dato che l'esclusione dei mercati francesi interessati dall'esame effettuato nell'ambito della decisione di approvazione conseguiva
dalla decisione di rinvio, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad escludere detti mercati dall'applicazione degli
impegni proposti dalle partecipanti alla concentrazione al fine di consentirle di dissipare ogni serio dubbio al termine della
fase I, si confonde con l'esame della legittimità della decisione di rinvio. Tale questione sarà esaminata in prosieguo nell'ambito
dell'esame del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio.
135
Nell'ambito dell'esame del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione, occorre pertanto
unicamente verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, l'efficacia degli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] in ciascuno
dei nove Stati membri interessati possa essere inficiata dal fatto che i mercati in questione in [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti ad
un esame distinto condotto dalle autorità francesi garanti della concorrenza, il cui risultato, al momento dell'adozione della
decisione di approvazione, non era definitivo né certo.
136
A tale proposito si deve sottolineare che, come già rilevato sopra, è pacifico tra le parti che i prodotti interessati appartengono
a mercati nazionali distinti. [OSCURATO:PERSONA], al
considerando 27 della decisione di approvazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato, senza essere contestata dalla ricorrente,
che le relazioni tra clienti e fornitori, come anche le strutture logistiche e di distribuzione, sono organizzate a livello
nazionale.
137
Peraltro, è stato sopra osservato che le importazioni parallele di prodotti interessati tra Stati membri sono marginali.
138
Alla luce di quanto esposto, è giocoforza osservare che le incertezze sull'esito del procedimento in [OSCURATO:PERSONA] non sembravano
tali da impedire la conclusione di contratti di concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA] con operatori seri e solvibili in altri Stati
membri. Infatti, in considerazione della dimensione geografica nazionale dei mercati di prodotti interessati e in assenza
di importazioni parallele significative tra Stati membri, i concessionari del marchio [OSCURATO:PERSONA] nei nove Stati membri interessati
non sono in concorrenza con l'operatore/gli operatori attivo/i con il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA].
A fortiori, la situazione dei concessionari al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] non può essere influenzata dall'incertezza sull'identità
del futuro operatore con il marchio [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].
139
In ogni caso, anche se l'incertezza addotta dalla ricorrente fosse tale da rendere difficile la conclusione di contratti di
concessione con operatori seri e solvibili nei nove Stati membri interessati, si deve osservare che, come giustamente fatto
valere dalla [OSCURATO:PERSONA], la scelta dei concessionari effettuata dalla SEB è, conformemente al punto 1, lett. i), degli impegni,
soggetta al suo consenso, consistente nel verificare, conformemente al punto 1, lett. g), degli impegni, che i concessionari
abbiano la qualità di
operatori attualmente presenti nel mercato o potenzialmente in grado di entrarvi, solvibili, indipendenti e senza alcun legame
con il gruppo SEB, aventi le competenze e la motivazione necessarie per esercitare una concorrenza attiva ed effettiva nei
mercati interessati.
140
Inoltre, si deve rilevare che gli impegni assicurano che la durata residua dello sfruttamento del marchio [OSCURATO:PERSONA] da parte
della SEB per il periodo di negoziazione dei contratti di concessione non eccederà il minimo necessario alla conclusione di
detti contratti poiché, ai sensi del punto 1, lett. h), degli impegni, nel caso in cui la SEB non concludesse i contratti
di concessione entro i termini impartiti, se necessario prorogati per circostanze eccezionali, un mandatario indipendente
approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] si sostituirebbe alla SEB per l'esecuzione di tale compito. Secondo il punto 2, lett. e), iv),
degli impegni, egli disporrà di un termine per portare a termine tale compito.
141
Peraltro, l'incertezza sul risultato dalla procedura in [OSCURATO:PERSONA] è, in linea di principio, limitata dal fatto che le autorità
francesi devono, in conformità all'art. 9, n. 6, del regolamento n. 4064/89, pronunciarsi sulla concentrazione entro un termine
massimo di quattro mesi.
142
La ricorrente sostiene ancora che, durante il periodo di esame della concentrazione da parte delle autorità francesi garanti
della concorrenza, poiché la SEB non sarà in condizioni di proporre concessionari seri e solvibili, tale impresa continuerà
a gestire le attività della [OSCURATO:PERSONA] e manterrà il diritto di sfruttare il marchio [OSCURATO:PERSONA] negoziando con le reti di distribuzione
nell'intera [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la ricorrente ritiene che la SEB avrà accesso ad informazioni commerciali sensibili relative
alla [OSCURATO:PERSONA] che le consentiranno di adattare il suo comportamento nel mercato in funzione delle informazioni di cui i suoi
concorrenti non dispongono.
143
Con tali argomenti la ricorrente contesta anche alla [OSCURATO:PERSONA] di aver consentito alla SEB di realizzare la concentrazione
senza condizioni, per cui, in attesa della conclusione di tutti i contratti di concessione, la SEB mantiene il diritto di
sfruttare il marchio [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli Stati membri, ivi compresi quelli previsti dagli impegni, il che le consentirà
in particolare di avere accesso a determinate informazioni commerciali sensibili.
144
A parte il fatto che tale censura è senza relazione con l'esclusione dei mercati francesi interessati dall'ambito di applicazione
degli impegni, si deve osservare che la ricorrente non ha sostenuto che la SEB disponesse di un termine troppo ampio per concludere
i contratti di concessione.
145
Occorre inoltre constatare che lo sfruttamento del marchio [OSCURATO:PERSONA] da parte della SEB durante il periodo di negoziazione
dei contratti di concessione è giustificato dall'obbligo in capo alla SEB di mantenere, conformemente al punto 1, lett. h),
quarto capoverso, degli impegni, il
pieno valore economico e concorrenziale del marchio [OSCURATO:PERSONA] in ciascuno dei nove Stati membri interessati fino alla data
di conclusione di detti contratti. Lungi dall'incificiare l'efficacia degli impegni, detta clausola contribuisce indubbiamente a garantirla, poiché essa consente
ai concessionari di posizionarsi immediatamente come concorrenti effettivi. Non si può in effetti negare che la conclusione
di contratti di concessione in nove Stati membri diversi è un processo relativamente complesso e che l'assenza di sfruttamento
del marchio [OSCURATO:PERSONA] durante tale periodo sarebbe tale da incidere sulla capacità concorrenziale di detto marchio.
146
Emerge da quanto esposto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'escludere i mercati francesi
interessati dall'ambito di applicazione degli impegni.
e) Mancata considerazione dell'impatto geografico della diffusione delle concessioni
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
147
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], sostiene che un impegno ad accordare concessioni temporanee relative unicamente
ad un numero limitato di Stati membri ─ in alcuni casi geograficamente isolati ─ non impone alla SEB un obbligo adeguato in
materia di concorrenza.
148
In particolare, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente illustra che la decisione di approvazione consentirà alla SEB
non solamente di acquisire una posizione dominante o di rafforzarla su un certo numero di mercati di prodotti in [OSCURATO:PERSONA], ma
anche di accerchiare il mercato portoghese, uno dei mercati nazionali sui quali la posizione congiunta della SEB e della [OSCURATO:PERSONA]
è più forte. Pertanto, la ricorrente non vede come, in condizioni economiche normali, un concessionario temporaneo potenziale
del marchio [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] possa avere una prospettiva commerciale sufficientemente allettante.
149
La ricorrente sostiene che l'approvazione senza riserve della transazione per quanto riguarda il mercato spagnolo avrà conseguenze
sostanziali per l'efficacia degli impegni proposti dalla SEB nel territorio del [OSCURATO:PERSONA]. Essa aggiunge che la posizione
consolidata della SEB nel mercato spagnolo minaccia direttamente l'efficacia di ogni misura che potrebbe essere imposta in
relazione alla [OSCURATO:PERSONA].
150
La ricorrente fa osservare che, non prendendo in considerazione gli aspetti transfrontalieri della concorrenza nei mercati
interessati e, ai fini del caso di specie, del loro impatto sull'efficacia delle misure correttive imposte, la [OSCURATO:PERSONA]
si è discostata dalla prassi consolidata dei casi 8 marzo 2000, COMP/M.1802 ─ Unilever/Amora-Maille; 1° dicembre 1999, IV/M.1578
─ Sanitec/Sphinx, e 10 ottobre 2000, COMP/M.2283 ─ Schneider/Legrand.
151
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia
respinto.
Giudizio del Tribunale
152
In sostanza, con la presente censura la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver limitato gli impegni ai soli Stati membri
in cui quest'ultima ha ritenuto esistenti seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, e di
non averli estesi agli altri Stati membri. Secondo la ricorrente, la posizione della SEB in tali Stati può inficiare l'efficacia
degli impegni assunti per i primi.
153
Occorre anzitutto rilevare che, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente si limita, con la presente censura,
a sostenere affermazioni generiche non suffragate. Nel ricorso il solo elemento concreto avanzato dalla ricorrente a sostegno
della sua censura consiste nel sostenere che
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in particolare dovuto prendere in considerazione la situazione in [OSCURATO:PERSONA] poiché, in sostanza, la SEB
sarebbe (...) in condizione di accerchiare il mercato portoghese, uno dei mercati nazionali nei quali la posizione congiunta
dei marchi SEB e [OSCURATO:PERSONA] è di gran lunga la più forte. La ricorrente adduce anche, senza suffragare in alcun modo il suo parere a tale proposito, che la posizione della SEB in
[OSCURATO:PERSONA] minaccia l'efficacia di ogni misura che potrebbe essere imposta per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].
154
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale volto a far precisare alla ricorrente la portata della sua censura su tale
punto, quest'ultima ha spiegato che con tale argomento essa non contestava l'analisi concorrenziale relativa ai mercati interessati
in [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato le eventuali interazioni tra i differenti
mercati nazionali. Oltre alle interazioni indicate nel ricorso tra i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e i mercati
interessati in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, la ricorrente ha fatto riferimento nelle sue risposte alla situazione
della [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai paesi scandinavi. Nelle sue risposte la ricorrente ha reiterato che, a suo parere, perché gli
impegni consentissero ad un concorrente indipendente di insediarsi con successo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto includere nell'ambito
di applicazione degli impegni gli Stati membri per i quali non è stato constatato alcun serio dubbio.
155
Al fine di esaminare la presente censura, si deve anzitutto rammentare che, secondo gli impegni, la SEB si obbliga a concludere
con un terzo una concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] in nove Stati membri, ossia l'Austria, la Germania, il [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, gli impegni non prevedono l'obbligo
per la SEB di concludere un tale contratto di concessione negli altri Stati membri, ossia la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
l'Irlanda, l'Italia e il [OSCURATO:PERSONA].
156
La ricorrente rileva dunque giustamente, nell'unico esempio suffragato dell'istanza, che gli impegni prevedono la conclusione
di un contratto di concessione del marchio per il [OSCURATO:PERSONA], ma non per la [OSCURATO:PERSONA].
157
Occorre poi osservare che gli impegni coprono i mercati interessati in Austria, Germania, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, in diversi mercati di prodotti interessati in
tali Stati membri, la concentrazione sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.
158
D'altro canto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA]
alle autorità francesi garanti della concorrenza, tali mercati non sono coperti dagli impegni. Per quanto riguarda i mercati
interessati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Irlanda, Italia e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, conformemente all'analisi effettuata
ai
considerando 83-127 della decisione di approvazione, che la concentrazione cambierebbe solo marginalmente le condizioni di concorrenza
in questi ultimi. Di conseguenza, essa ha concluso che la concentrazione non vi sollevava seri dubbi di compatibilità con
il mercato comune.
159
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, come esposto nei
considerando 115-117, che, a scapito della forte posizione di mercato della SEB e della [OSCURATO:PERSONA] in due mercati di prodotti, ossia quello
dei bollitori e quello dei mini forni, i clienti rivenditori dispongono di marchi alternativi decisamente rinomati e presenti
in tutta la gamma dei piccoli elettrodomestici in sostituzione di quelli delle partecipanti. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che
(o)gni tentativo di comportamento anticoncorrenziale su tali mercati sarebbe dunque punito con la riduzione degli acquisti
di prodotti della SEB e della [OSCURATO:PERSONA] sugli altri mercati in cui l'impresa congiunta realizza [tra l'85% e il 95%] del suo
fatturato, il che potrebbe rendere non redditizio ogni aumento di prezzi da parte di tali imprese. In risposta a un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha confermato di non contestare tali valutazioni.
160
Peraltro, si deve ricordare che, come già dimostrato, è pacifico tra le parti che i prodotti interessati appartengono a mercati
nazionali distinti. A tale proposito è rilevante rammentare, come illustrato sopra ai punti 91 e seguenti, che la ricorrente
stessa ha difeso la dimensione geografica nazionale dei mercati interessati durante il procedimento amministrativo dinanzi
alla [OSCURATO:PERSONA].
161
Si può dunque ritenere pacifico che i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] sono, analogamente ai mercati interessati
negli altri Stati membri, mercati nazionali distinti.
162
Infine, come sopra constatato, la ricorrente stessa ha ammesso che nei mercati interessati le importazioni parallele sono
marginali.
163
Alla luce di ciò è giocoforza osservare che la concessione di una licenza per il marchio [OSCURATO:PERSONA] in uno dei nove Stati membri
coperti dagli impegni non può in alcun caso essere influenzata dalla situazione in cui si trova un altro Stato membro, anche
se si tratta, come nel caso dei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], di uno Stato vicino. Infatti, poiché la ricorrente ammette,
da un lato, che non vi è il rischio che si crei o si rafforzi una posizione dominante nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] e,
dall'altro, che i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] costituiscono mercati nazionali distinti dai mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA]
e che le importazioni parallele tra tali mercati sono marginali, se ne deve dedurre ch'essa riconosce che non era il caso
d'imporre la conclusione di un contratto di concessione in [OSCURATO:PERSONA] e che la situazione concorrenziale in questo paese non è
tale da influenzare la posizione concorrenziale del concessionario del marchio [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].
164
A proposito della circostanza evidenziata dalla ricorrente, secondo cui la posizione dei marchi [OSCURATO:PERSONA] e SEB in [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe tra le più forti, si deve osservare che, lungi dallo stabilire che una concessione per i marchi in esame in [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe poco interessante, essa risulta al contrario tale da indurre un operatore a richiedere una concessione per tali mercati,
tanto più che un'elevata quota di mercato in tale Stato membro è detenuta non dalla SEB ma dalla [OSCURATO:PERSONA].
165
Data l'identità della motivazione, le stesse considerazioni valgono per i pretesi effetti di rafforzamento della posizione
della SEB in [OSCURATO:PERSONA] sugli impegni eventualmente imposti in [OSCURATO:PERSONA], o per i pretesi effetti del rafforzamento della posizione
della SEB in [OSCURATO:PERSONA] sugli impegni imposti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
166
Infine, occorre precisare che le conclusioni che precedono non possono più essere rimesse in discussione dal fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] ha esteso, a causa degli
effetti di portafoglio, la concessione del marchio in ciascuno dei nove Stati membri coperti dagli impegni a tutti i prodotti interessati, compresi
quelli per i quali la concentrazione non crea o non rafforza posizioni dominanti.
167
Infatti, emerge dal
considerando 141 della decisione di approvazione che l'estensione degli impegni all'insieme dei prodotti in questione è motivata dalla
preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] d'impedire che la SEB utilizzi il marchio [OSCURATO:PERSONA] in concorrenza con i concessionari nei
nove Stati membri interessati. Orbene, è giocoforza constatare che, invece, il fatto che la SEB possa continuare ad utilizzare
il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei mercati nazionali non coperti dagli impegni non la pone in concorrenza con i concessionari negli Stati
membri per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato seri dubbi, dato che i concessionari vi detengono una licenza esclusiva. Conseguentemente,
i motivi sottesi al
considerando 141 della decisione impugnata non obbligherebbero la [OSCURATO:PERSONA] ad estendere gli impegni a tutti gli Stati membri.
168
La presente censura della ricorrente non induce pertanto a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore
di valutazione. Essa deve pertanto essere respinta.
f) Possibilità di avere diversi concessionari per diversi Stati membri
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
169
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], fa valere che la possibilità, nell'ambito degli impegni, che vi siano diversi concessionari
per diversi Stati membri inficerebbe seriamente l'efficacia delle misure correttive sulla situazione del mercato, aumentando
il rischio che i concessionari scelti dalla SEB non siano in realtà concorrenti solvibili.
170
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia
respinto.
Giudizio del Tribunale
171
Si deve ricordare che, secondo il punto 1, lett. a), primo capoverso, degli impegni, la SEB si vincola a concludere un contratto
di concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] in ciascuno dei nove Stati membri interessati. Secondo gli impegni, in particolare
il punto 1, lett. c), ultimo capoverso, detti contratti di concessione possono essere conclusi con uno o più concessionari.
172
Per esaminare la censura della ricorrente occorre anzitutto sottolineare nuovamente che è pacifico tra le parti che i prodotti
interessati appartengono a mercati nazionali distinti. Peraltro, dato che le concessioni previste dagli impegni sono esclusive,
un solo concessionario del marchio [OSCURATO:PERSONA] sarà designato in ciascuno Stato membro interessato. Secondo il punto 1, lett.
c), ultimo capoverso, ciascun concessionario deve impegnarsi peraltro a commercializzare i prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA] unicamente
sul territorio o sui territori che gli sono stati accordati e ai quali sono destinati i prodotti. Di conseguenza, si deve
osservare che i concessionari del marchio [OSCURATO:PERSONA] non saranno, in linea di principio, direttamente in concorrenza gli uni
con gli altri.
173
Occorre poi rammentare che è stato sopra stabilito che le importazioni parallele di prodotti interessati tra Stati membri
sono marginali. Di conseguenza, le importazioni parallele di prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA] introdotti nel mercato da ciascuno
dei concessionari nei loro rispettivi territori determineranno una concorrenza marginale nei confronti degli altri concessionari.
174
Ciò premesso, l'esistenza di concessionari diversi a seconda dello Stato membro non può in alcun caso mettere in pericolo
la solvibilità dei concessionari. In ogni caso, occorre rammentare che, ai sensi del punto 1, lett. g) e i), gli impegni prevedono
che i concessionari debbano soddisfare determinati requisiti il cui rispetto è soggetto al controllo della [OSCURATO:PERSONA].
175
Conseguentemente, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun manifesto errore di valutazione. Pertanto, la
censura della ricorrente deve essere respinta.
g) Possibilità di rinegoziare gli impegni a seguito della valutazione delle autorità francesi
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
176
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], adduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un grave errore di valutazione nell'accettare
la riserva contenuta al punto 2, lett. g), degli impegni.
177
Secondo la ricorrente, tale riserva produce l'effetto che, se le autorità francesi propongono una soluzione conforme o eccedente
quanto necessario a ristabilire una situazione concorrenziale normale sui mercati esterni alla [OSCURATO:PERSONA], la SEB potrà domandare
alla [OSCURATO:PERSONA] la revisione degli impegni sottoscritti (può quindi svincolarsi da questi ultimi).
178
La ricorrente fa valere che ciò comporta la concreta possibilità che le autorità francesi, nell'accettare impegni diversi
da quelli previsti dalla [OSCURATO:PERSONA], vanifichino le misure correttive imposte da quest'ultima o forniscano alla SEB la possibilità
di rinegoziare gli impegni con essa stabiliti.
179
La ricorrente considera che la semplice esistenza di tale rischio incide gravemente sulla stabilità delle condizioni alle
quali la [OSCURATO:PERSONA] ha assoggettato l'approvazione della concentrazione negli Stati membri diversi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,
tale riserva priva di ogni interesse commerciale le concessioni che la SEB deve accordare per altri Stati membri, data la
natura incerta degli impegni offerti da quest'ultima alla [OSCURATO:PERSONA].
180
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia
respinto.
Giudizio del Tribunale
181
Occorre ricordare che, ai sensi del punto 2, lett. g), degli impegni, è previsto quanto segue: Se l'approvazione della presente operazione da parte di un'altra autorità garante della concorrenza fosse soggetta ad impegni
contrari a quelli indicati nella presente o che conducano ad una situazione tale da eccedere quanto necessario a ristabilire
la concorrenza su ogni mercato interessato, il gruppo SEB potrebbe allora domandare alla [OSCURATO:PERSONA] una revisione dei presenti
impegni al fine di eliminare tali contrasti o di svincolare il gruppo SEB da ogni condizione ed obbligo, o da alcuni di essi,
contenuti nei presenti impegni, non più necessari.
182
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale a tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l'obiettivo di tale disposizione
era di evitare una situazione in cui le partecipanti alla concentrazione sarebbero obbligate a proporre impegni alle autorità
francesi garanti della concorrenza, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati
interessati in [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto sarebbe sproporzionato rispetto allo scopo di ristabilire una concorrenza effettiva.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato, nelle sue risposte, che gli impegni stabiliti dalle autorità francesi garanti della concorrenza
entrerebbero in contraddizione con gli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], per esempio, qualora prevedessero l'obbligo per la SEB di cedere unità di produzione.
In tal caso, la SEB non sarebbe infatti più in grado di concludere, su richiesta dei concessionari, un contratto di approvvigionamento
per tutti o per una parte dei prodotti interessati, come previsto dal punto 1, lett. d), primo capoverso, degli impegni.
183
Occorre ammettere, d'accordo con la ricorrente, che il punto 2, lett. g), degli impegni (in prosieguo: la
clausola di rinegoziazione) può incidere sugli impegni accettati nella decisione di approvazione. Infatti, come emerge dall'esempio fornito dalla [OSCURATO:PERSONA]
per illustrare l'ipotesi in cui determinati impegni
entrerebbero in contraddizione, l'applicazione di detta clausola può condurre la [OSCURATO:PERSONA] a rivedere gli impegni accettati nella decisione di approvazione
al fine di prendere in considerazione l'esito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza. [OSCURATO:PERSONA],
nel caso preso ad esempio dalla [OSCURATO:PERSONA], essa potrebbe, in applicazione di detta clausola, eliminare l'obbligo in capo
alla SEB, previsto al punto 1, lett. d), primo capoverso, degli impegni, di approvvigionare i concessionari su loro richiesta.
184
Si deve parimenti constatare che l'efficacia degli impegni accettati nella decisione di approvazione può essere inficiata
in duplice modo dalla clausola di rinegoziazione. Da un lato, detta clausola può condurre alla revisione ulteriore di tali
impegni, incidendo in tal modo sui diritti acquisiti dai concessionari in base agli impegni accettati nella decisione di approvazione.
Dall'altro, per il semplice fatto che essa prevede una possibilità di revisione ulteriore degli impegni, la clausola di rinegoziazione
è tale da dissuadere gli operatori dal richiedere una concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA].
185
Occorre esaminare i motivi e gli argomenti della ricorrente tenendo conto di tale duplice prospettiva.
186
Per quanto, in primo luogo, con il presente motivo la ricorrente contesti alla [OSCURATO:PERSONA] di aver accettato detta clausola
di rinegoziazione anche se quest'ultima può comportare la revisione degli impegni previsti dalla decisione di approvazione,
si deve rammentare che le autorità francesi garanti della concorrenza, con decisione 8 luglio 2002 resa su rinvio, hanno approvato
la concentrazione in questione senza imporre impegni.
187
Ciò premesso, si deve constatare che, come rilevato giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue risposte ai quesiti scritti del
Tribunale, la SEB non potrebbe invocare l'applicazione del punto 2, lett. g), degli impegni, in quanto quest'ultimo richiede
a tal fine che l'approvazione da parte delle autorità francesi garanti della concorrenza sia soggetta a determinati impegni.
188
Conseguentemente, atteso che la censura della ricorrente è divenuta priva di oggetto nel momento in cui il Tribunale è chiamato
a statuire, non si deve decidere su di essa.
189
In ogni caso, anche se le autorità francesi garanti della concorrenza avessero approvato la concentrazione imponendo alcuni
impegni, si deve osservare che, dato che la revisione degli impegni accettati nella decisione di approvazione è soggetta,
ai sensi del punto 2, lett. g), degli impegni stessi, ad una previa domanda della SEB, la situazione giuridica della ricorrente
non sarebbe stata interessata nella fase del presente ricorso e quindi il motivo sarebbe stato irricevibile.
190
Infatti, la situazione giuridica della ricorrente sarebbe stata interessata unicamente nell'ipotesi in cui la SEB avesse introdotto
una domanda di rinegoziazione, a seguito della quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivisto gli impegni previsti nella decisione di
approvazione. In tal caso, sarebbe spettato alla ricorrente presentare, eventualmente, un ricorso di annullamento dinanzi
al Tribunale. A tale proposito, si deve sottolineare che detto ricorso avrebbe avuto ad oggetto non il punto 2, lett. g),
degli impegni, ma la nuova decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di modificare gli impegni previsti nella decisione
di approvazione.
191
Per quanto, in secondo luogo, con il presente motivo la ricorrente contesti alla [OSCURATO:PERSONA] di aver accettato la clausola
di rinegoziazione in quanto quest'ultima, per il solo fatto di essere prevista nella decisione di approvazione, è tale da
dissuadere determinati operatori dal richiedere una concessione, si deve esaminare la natura degli effetti di detta clausola
su tali operatori al momento dell'adozione della decisione di approvazione.
192
A tale proposito occorre osservare che, al momento dell'adozione della decisione di approvazione, l'incidenza della clausola
di rinegoziazione sulla situazione giuridica dei potenziali richiedenti di una concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA] derivava allora
dall'incertezza sull'esito del procedimento dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza.
193
Tale incertezza era tuttavia destinata ad essere dissipata dall'adozione della decisione delle autorità francesi garanti della
concorrenza. Alla luce di ciò risulta dunque che la clausola di rinegoziazione produceva l'effetto non d'impedire, ma piuttosto
di ritardare la conclusione dei contratti di concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA] fino al momento in cui gli operatori interessati
da quest'ultima fossero in condizioni di conoscere l'esito del procedimento in [OSCURATO:PERSONA].
194
Orbene, occorre rilevare che il ritardo relativo alla conclusione dei contratti di concessione non era senza limite. Infatti,
ai sensi dell'art. 9, n. 6, del regolamento n. 4064/89, la pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame
dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato deve intervenire al più tardi
quattro mesi dopo il rinvio da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi del punto 1, lett. h), degli impegni, la conclusione
di contratti di concessione da parte della SEB è vincolata al rispetto di determinati termini, i quali possono essere prorogati
in circostanze eccezionali. In udienza le parti hanno informato il Tribunale che una tale proroga era appunto stata accordata
al fine di consentire ai candidati alla concessione di venire a conoscenza dell'esito del procedimento dinanzi alle autorità
francesi garanti della concorrenza. Infine, ai sensi del punto 2, lett. e), iv), nel caso in cui la SEB non dovesse riuscire
a concludere i contratti di concessione entro i termini previsti dal punto 1, lett. h), essa sarà sostituita da un mandatario
nell'esecuzione di tale compito.
195
Di conseguenza, non risulta che il punto 2, lett. g), degli impegni fosse tale da inficiare l'efficacia di questi ultimi al
momento dell'adozione della decisione. Il motivo della ricorrente su tale punto è pertanto infondato.
h) Sull'assenza di concessioni in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle parti
196
In udienza la [OSCURATO:SOCIETA] ha addotto che gli impegni non consentivano di dissipare i seri dubbi sulla compatibilità della concentrazione
in determinati mercati interessati in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
197
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda i mercati interessati in Italia, la [OSCURATO:SOCIETA] fa osservare che, in forza della decisione di approvazione
stessa, la nuova impresa deterrebbe quote di mercato superiori al 40% per tre mercati di prodotti interessati, ossia quello
dei robot da cucina, quello degli apparecchi per pasti informali e quello dei bollitori. Orbene, la [OSCURATO:SOCIETA] rileva che la
[OSCURATO:PERSONA] non ha imposto alcun impegno in tale Stato membro. Infatti, dopo aver ritenuto, al
considerando 121 della decisione, che la concentrazione avrà un impatto debole sulla concorrenza nel mercato dei robot da cucina, dato
che la nuova impresa è soggetta alla concorrenza in particolare della Braun (dal 10% al 20%), della [OSCURATO:PERSONA] (dallo 0 al 10%)
e della [OSCURATO:SOCIETA] (dallo 0 al 10%), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso, al
considerando 123, che la concentrazione non sollevava seri dubbi in relazione al mercato dei bollitori e degli apparecchi per pasti informali
in quanto, dato che tali singoli mercati rappresentano solamente dallo 0 al 5% circa del valore dell'insieme della famiglia
cucina dei piccoli elettrodomestici, i clienti rivenditori avrebbero la possibilità di punire ogni tentativo di comportamento anticoncorrenziale
su tali mercati con riduzioni degli acquisti di prodotti della SEB/[OSCURATO:PERSONA] negli altri mercati in cui l'impresa derivante
dalla concentrazione realizza dal 90% al 100% del suo fatturato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale possibilità rende non redditizio
ogni aumento di prezzo effettuato dalle parti nei due mercati interessati.
198
[OSCURATO:PERSONA]Longhi nota che un ragionamento identico viene seguito per quanto riguarda i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 115-117) e in [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 118-120).
199
Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], un tale ragionamento non è assolutamente fondato. Essa considera al contrario che, piuttosto che adottare
misure di ritorsione, i rivenditori attivi nel settore della grande distribuzione preferiranno cooperare con la SEB al fine
di escludere da tale forma di distribuzione i fornitori concorrenti della SEB che non sono in grado di offrire le stesse condizioni
di approvvigionamento offerte da quest'ultima.
200
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della [OSCURATO:SOCIETA] sia respinto.
Giudizio del Tribunale
201
Occorre rammentare che emerge dalla risposta della ricorrente a un quesito scritto del Tribunale, volto a far precisare il
suo motivo relativo all'assenza d'impegni in taluni Stati membri, che con tale motivo essa non contesta l'analisi relativa
ai mercati interessati in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, bensì unicamente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
esaminato le interazioni tra i diversi mercati nazionali.
202
Orbene, con l'argomento suesposto, la [OSCURATO:SOCIETA] mira precisamente a contestare l'analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] per
quanto riguarda i mercati interessati in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
203
E' giocoforza constatare che in tal modo la [OSCURATO:SOCIETA] modifica l'ambito della controversia come definito nel ricorso. Orbene,
se gli artt. 40, terzo comma, dello Statuto (CE) della Corte di giustizia e 116, n. 3, del regolamento di procedura non ostano
a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte sostenuta, a pena di vedere il suo intervento
limitato a ripetere gli argomenti sollevati nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni le consentano
di modificare o di alterare l'ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi (v., in tal senso, sentenze
della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, in particolare
pag. 37; 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1125, punto 22, e 8 luglio 1999, causa C-245/92 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4643, punto 32; sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1675, punto 21; 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
II-2405, punto 75; 1° dicembre 1999, cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3427,
punto 183, e 28 febbraio 2002, causa T-395/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-875, punto 382).
204
Si deve quindi affermare che, dato che le intervenienti, in forza dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, devono
accettare il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del loro intervento, e dato che le conclusioni della
loro istanza d'intervento possono avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, unicamente
il sostegno delle conclusioni di una delle parti principali, la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto interveniente, non è legittimata a sollevare
il presente motivo relativo all'assenza di concessioni in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, il presente motivo
sollevato dall'interveniente deve essere dichiarato irricevibile.
205
Peraltro, si deve osservare che, se il Tribunale dovesse esaminare tale motivo ed eventualmente dichiararlo fondato, ne potrebbe
conseguire una violazione dei diritti della difesa nella fase del procedimento giurisdizionale. Infatti, poiché nell'ambito
del presente procedimento accelerato ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura, detto motivo, in conformità al
paragrafo 2 di tale disposizione, non è stato oggetto di una memoria ai sensi dell'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura,
e che è stato presentato necessariamente e ineluttabilmente per la prima volta in udienza dinanzi al Tribunale, esso è tale
da incidere sul diritto della [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio del contraddittorio, di prendere utilmente posizione su
tale punto (v., in tal senso, sentenze della Corte 10 gennaio 2002, causa C-480/99 P, Plant e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-277, punti 24 e 33, e 14 maggio 1998, causa C-259/96 P, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2915,
punto 31).
206
Il presente motivo deve essere pertanto respinto.
i) Sulla ripartizione del mercato per quanto riguarda il marchio [OSCURATO:PERSONA] delle parti
207
In udienza la [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto valere per la prima volta che gli impegni accettati nella decisione di approvazione conducono
ad una ripartizione del mercato per quanto riguarda il marchio [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea che tale ripartizione di mercato
è consolidata dal punto 1, lett. c), ultimo capoverso, degli impegni, il quale vieta ai concessionari di esportare i prodotti
che commercializzano con il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei territori di altri concessionari e in quelli della SEB.
208
Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], una tale ripartizione di mercato non è prevista dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 1996,
n. 240, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento
di tecnologia (GU L 31, pag. 2) e, conseguentemente, è vietata dall'art. 81, n. 1.
209
[OSCURATO:PERSONA]Longhi, che ha attirato l'attenzione della [OSCURATO:PERSONA] su tale problematica durante il procedimento amministrativo,
ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare se gli impegni sollevassero dubbi a tale proposito.
210
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della [OSCURATO:SOCIETA] sia respinto.
Giudizio del Tribunale
211
Occorre osservare che, nel sostenere che gli impegni realizzano una ripartizione di mercato per quanto riguarda il marchio
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] invoca un motivo che non è stato sollevato dalla ricorrente.
212
Orbene, se è vero che gli artt. 37, terzo comma, dello Statuto della Corte, e 116, n. 3, del regolamento di procedura non
ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte che sostiene, a pena di vedere il suo
intervento limitato a ripetere gli argomenti avanzati nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni gli
consentano di modificare o di alterare l'ambito della controversia definito dal ricorso adducendo nuovi motivi (v., in tal
senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], cit.; CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22;
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32; Siemens/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 75;
Boehringer/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 183, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 382).
213
Si deve pertanto considerare che, dato che le intervenienti, in forza dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, devono
accettare il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del loro intervento, e dato che le conclusioni della
loro memoria d'intervento possono avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, unicamente
il sostegno delle conclusioni di una delle parti principali, la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto interveniente, non è legittimata a sollevare
il presente motivo relativo alla ripartizione di mercato realizzata dagli impegni. Di conseguenza, il presente motivo sollevato
dall'interveniente deve essere dichiarato irricevibile.
214
In ogni caso, anche se fosse stato ricevibile, il motivo sollevato dall'interveniente non sarebbe fondato.
215
Emerge dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4064/89 che, quando, nell'ambito del suo esame della compatibilità di un'operazione
di concentrazione con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] valuta se un'operazione di concentrazione crea o rafforza una posizione
dominante ai sensi del n. 2 di tale disposizione, essa deve
[tener conto] della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente
della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno
della [OSCURATO:PERSONA].
216
E' conseguentemente corretto, come evidenziato dalla [OSCURATO:SOCIETA], che la [OSCURATO:PERSONA] non può, nell'ambito del procedimento di
applicazione del regolamento n. 4064/89, accettare impegni che sono contrari alle norme di concorrenza istituite dal Trattato,
nei limiti in cui essi incidono sulla preservazione o sullo sviluppo della concorrenza effettiva nel mercato comune. In tale
ambito la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la compatibilità di tale impegni, in particolare secondo i criteri dell'art. 81, nn. 1
e 3, CE (che, con riferimento all'art. 83 CE, costituisce uno dei fondamenti normativi del regolamento n. 4064/89) (v. sentenza
del Tribunale 20 novembre 2002, causa T-251/00, Lagardère/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 85).
217
Tuttavia, nel caso di specie, occorre rilevare in primo luogo che, ai sensi del punto 1, lett. c), ultimo capoverso, degli
impegni
ciascun concessionario si impegnerà a commercializzare i prodotti del marchio [OSCURATO:PERSONA] unicamente sul territorio o sui territori
che gli sono stati accordati e ai quali sono destinati i prodotti. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:SOCIETA], non emerge dal tenore di tale clausola che gli impegni impongano in modo
implicito un divieto di esportazione ai concessionari del marchio [OSCURATO:PERSONA] verso gli altri Stati membri. Detta clausola può
in effetti essere interpretata nel senso che si limita ad obbligare i concessionari a commercializzare i prodotti con il marchio
[OSCURATO:PERSONA] nel territorio che è stato loro assegnato. Orbene, una clausola che vincoli un concessionario a concentrare la vendita
di prodotti in concessione sul suo territorio non ha, in linea di principio, per scopo o per effetto di limitare la concorrenza
ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.
218
In secondo luogo, è giocoforza constatare che, anche se la clausola controversa debba essere interpretata, come sostenuto
dalla ricorrente, nel senso che vieti ai concessionari di esportare i prodotti con il marchio [OSCURATO:PERSONA] verso altri Stati membri,
la [OSCURATO:SOCIETA] non chiarisce in che modo tale clausola sarebbe contraria, nel caso di specie, all'art. 81, n. 1, CE. Infatti,
la [OSCURATO:SOCIETA] non spiega come, in considerazione della dimensione geografica nazionale dei mercati di prodotti interessati
e in assenza di importazioni parallele significative tra Stati membri, la clausola controversa sarebbe atta a limitare in
modo sensibile la concorrenza nel mercato interessato all'interno della [OSCURATO:PERSONA] o a incidere in modo significativo sul commercio
tra Stati membri ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Orbene, è costante in giurisprudenza che persino un accordo di esclusiva
con protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE, se incide sul mercato in modo irrilevante
(sentenze della Corte 28 aprile 1998, causa C-306/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1983, punto 17; 7 giugno 1983, cause riunite da
100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 85, e 9 luglio 1969, causa 5/69, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 295, punto 7).
219
Inoltre la [OSCURATO:SOCIETA] non dimostra che un concessionario del marchio [OSCURATO:PERSONA], il quale non sarebbe tutelato contro la concorrenza,
almeno attiva, da parte di altri concessionari per lo spazio territoriale che gli è stato assegnato, potrebbe essere indotto
ad accettare il rischio della commercializzazione di prodotti sotto tale marchio in
co-branding con il marchio proprio. Si deve a tale proposito ricordare che l'obiettivo degli impegni è quello di consentire ai concessionari,
per un periodo transitorio durante il quale avranno il diritto di utilizzare il proprio marchio unitamente al marchio [OSCURATO:PERSONA],
di assicurare la migrazione dal marchio [OSCURATO:PERSONA] verso il marchio proprio, affinché i concessionari siano messi in condizione
di esercitare una concorrenza effettiva al marchio [OSCURATO:PERSONA] dopo tale periodo transitorio, quando la SEB sarà di nuovo legittimata
ad utilizzare il marchio [OSCURATO:PERSONA] nei nove Stati membri interessati. Orbene, si deve ammettere che, in tale contesto, l'assenza
di ogni tutela dei concessionari contro la concorrenza, almeno attiva, degli altri concessionari potrebbe essere nociva al
rafforzamento di marchi concorrenti del marchio [OSCURATO:PERSONA] e potrebbe così incidere sulla concorrenza nel mercato interessato
sul territorio della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza non si può considerare che le previsioni della clausola controversa, per quanto
esse vietino le vendite attive, abbiano necessariamente un carattere restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 81,
n. 1, CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser e Eisele/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2015,
punto 57, e 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3381, punto 15).
220
Emerge da tali considerazioni che l'argomento della [OSCURATO:SOCIETA] relativo alla ripartizione del mercato realizzata dagli impegni
deve essere respinto.
j) Conclusioni sul primo motivo
221
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che nessun motivo e argomento sollevato dalla ricorrente è tale da dimostrare
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore di valutazione nell'accettare gli impegni proposti dalla SEB al termine
della fase I.
222
Di conseguenza, il primo motivo deve essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla tardività degli impegni
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
223
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto autorizzare la SEB ad apportare
modifiche sostanziali alla sua proposta di misure correttive dopo l'esame del mercato, bensì avrebbe dovuto adottare una decisione
ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89.
224
La ricorrente sostiene che le misure correttive della fase I possono essere modificate solo minimamente dopo l'esame del mercato,
in quanto tali impegni devono essere
concepiti in modo da fornire una risposta immediata a problemi relativi alla concorrenza chiaramente individuabili (punto 37 della comunicazione sulle misure correttive). Nel caso di specie, gli impegni proposti inizialmente dalla SEB nella
fase I erano, a parere della ricorrente, gravemente e manifestamente insufficienti.
225
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che l'argomento della ricorrente su tale punto sia
respinto.
b) Giudizio del Tribunale
226
Occorre ricordare che nel corso della fase I le partecipanti alla concentrazione hanno proposto determinati impegni alla [OSCURATO:PERSONA]
in tre occasioni, ossia il 5 dicembre 2001, il 18 dicembre 2001 e in un'altra data, non altrimenti specificata, precedente
l'adozione della decisione di approvazione dell'8 gennaio 2002.
227
In sostanza, il contenuto di ciascuno di tali impegni era il seguente:
─
nella loro versione iniziale del 5 dicembre 2001 (in prosieguo: la
versione iniziale degli impegni), gli impegni prevedevano il ritiro da tutto il SEE, per un periodo di due anni, di cinque categorie di prodotti interessati
del marchio [OSCURATO:PERSONA];
nella loro versione iniziale del 5 dicembre 2001 (in prosieguo: la
versione iniziale degli impegni), gli impegni prevedevano il ritiro da tutto il SEE, per un periodo di due anni, di cinque categorie di prodotti interessati
del marchio [OSCURATO:PERSONA];
─
nella loro versione modificata del 18 dicembre 2001 (in prosieguo: la
versione modificata degli impegni), gli impegni prevedevano la concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] per una durata di tre anni, abbinata all'impegno
di rinunciare all'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore anno successivo alla scadenza della concessione, per tutte le
categorie di prodotti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per la categoria delle friggitrici in Germania, Austria,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché all'obbligo di approvvigionamento a carico dei concessionari per quattro categorie di
prodotti interessati;
nella loro versione modificata del 18 dicembre 2001 (in prosieguo: la
versione modificata degli impegni), gli impegni prevedevano la concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] per una durata di tre anni, abbinata all'impegno
di rinunciare all'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore anno successivo alla scadenza della concessione, per tutte le
categorie di prodotti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per la categoria delle friggitrici in Germania, Austria,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché all'obbligo di approvvigionamento a carico dei concessionari per quattro categorie di
prodotti interessati;
─
infine, nella loro versione finale accettata nella decisione di approvazione (in prosieguo: la
versione finale degli impegni), gli impegni prevedono una concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] della durata di cinque anni, abbinata all'impegno
di rinunciare all'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] per tre anni successivi alla scadenza della concessione, per tutte le categorie
di piccoli elettrodomestici in Austria, Germania, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché
all'obbligo di approvvigionamento della durata di due anni a carico del concessionario in Germania per una categoria di prodotti
interessati.
infine, nella loro versione finale accettata nella decisione di approvazione (in prosieguo: la
versione finale degli impegni), gli impegni prevedono una concessione esclusiva del marchio [OSCURATO:PERSONA] della durata di cinque anni, abbinata all'impegno
di rinunciare all'uso del marchio [OSCURATO:PERSONA] per tre anni successivi alla scadenza della concessione, per tutte le categorie
di piccoli elettrodomestici in Austria, Germania, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché
all'obbligo di approvvigionamento della durata di due anni a carico del concessionario in Germania per una categoria di prodotti
interessati.
228
Si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98: Gli impegni proposti alla [OSCURATO:PERSONA] dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (...)
n. 4064/89 che costituiscano, nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo
1, lettera b), di detto regolamento [devono essere] comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] entro tre settimane dalla data di ricezione
della notificazione.
229
Nel caso di specie, poiché la notifica della concentrazione era stata effettuata il 13 novembre 2001, il termine per proporre
impegni alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della fase I scadeva, in applicazione del metodo di computazione dei termini definito agli
artt. 6-9 e 18, n. 3, del regolamento n. 447/98, il 5 dicembre 2001. Ne consegue che la versione iniziale degli impegni è
stata depositata alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini stabiliti dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98.
230
E' tuttavia indubbio che la versione iniziale degli impegni non è quella finalmente accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
di approvazione. Ai sensi del
considerando 135 della decisione di approvazione, la versione iniziale degli impegni non consentiva infatti alla [OSCURATO:PERSONA] di dissipare
ogni serio dubbio sulla compatibilità della concentrazione con il mercato comune, in quanto essa non avrebbe consentito di
sostituire un operatore alla [OSCURATO:PERSONA] e non riguardava la totalità dei mercati in cui la concentrazione poteva sollevare seri
dubbi.
231
Orbene, è pacifico che sia la versione modificata degli impegni sia la versione finale di questi ultimi sono state depositate
dalle partecipanti alla concentrazione oltre il termine di tre settimane previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98.
Alla luce di ciò occorre esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] potesse accettare detti impegni senza violare quest'ultima disposizione.
232
Per effettuare tale esame si devono anzitutto prendere in considerazione i termini delle disposizioni applicabili dei regolamenti
nn. 4064/89 e 447/98.
233
Si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, i partecipanti alla concentrazione devono comunicare
alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di tre settimane gli impegni che costituiscano
nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione adottata al termine della fase I.
234
Analogamente, in forza dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, è previsto che la fase I sia estesa
a sei settimane se, successivamente alla notifica di un'operazione di concentrazione, le imprese interessate presentano impegni,
ai sensi dell'articolo 6, n. 2, del medesimo regolamento,
affinché essi siano presi in considerazione, nell'interesse delle parti in una decisione conclusiva della fase I.
235
Emerge dal tenore di tali disposizioni che il termine di tre settimane previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98
è vincolante per le partecipanti alla concentrazione, nel senso che, se queste ultime propongono impegni dopo la scadenza
di tale termine, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prenderli in considerazione nel corso della fase I. Non si evince invece dal
tenore delle disposizioni precitate che è vietato alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione tali impegni tardivi.
236
Al fine di determinare se l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98 debba tuttavia essere interpretato in tal senso, occorre
esaminare i termini di detta disposizione alla luce degli scopi da essa perseguiti.
237
A tale proposito occorre rilevare che detta disposizione è stata introdotta dal regolamento n. 447/98, il quale ha abrogato
il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, n. 3384, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni
di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 377, pag. 1) a seguito dell'adozione del regolamento n. 1310/97. Quest'ultimo ha introdotto
nel regolamento n. 4064/89 un quadro normativo per l'offerta di impegni nel corso della fase I. Ai sensi del
considerando 16 del regolamento n. 447/98, la [OSCURATO:PERSONA] indica che i termini per la presentazione degli impegni previsti da detto regolamento
sono necessari
[per] consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare adeguatamente gli impegni proposti al fine di rendere la concentrazione compatibile
con il mercato comune e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, i terzi e le autorità degli
Stati membri.
238
Emerge così da tale
considerando che, con l'introduzione del termine previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso assicurarsi
di disporre del tempo necessario per valutare gli impegni e consultare i terzi. Orbene, se è vero che il perseguimento di
tale obiettivo richiede necessariamente che il termine previsto da detta disposizione sia vincolante per le partecipanti alla
concentrazione, di modo che queste ultime siano private della possibilità di presentare impegni, prima della conclusione della
fase I, entro un termine che non consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre del tempo necessario per valutarli e consultare i terzi,
esso non impone tuttavia in alcun modo che tale termine sia vincolante anche per la [OSCURATO:PERSONA], dato che quest'ultima può
perfettamente decidere, alla luce delle circostanze del caso di specie, che un termine più breve sia sufficiente per procedere
a dette valutazioni e consultazioni.
239
Da ciò consegue che l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98 deve essere inteso nel senso che, se è vero che le partecipanti
ad una concentrazione non possono obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione impegni e loro modifiche intervenuti
dopo il termine di tre settimane, è pur vero che la [OSCURATO:PERSONA], se ritiene di avere il tempo necessario per esaminarli, deve
essere in condizione di autorizzare la concentrazione sulla base di tali impegni, anche se intervengono modifiche dopo il
termine di tre settimane.
240
Da quanto precede consegue quindi che la [OSCURATO:PERSONA] poteva accettare la versione modificata degli impegni e la versione finale
di questi ultimi dopo la scadenza del termine di tre settimane previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, dato
che tale termine non era per essa vincolante.
241
In ogni caso, si deve constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è conformata,
nell'accettare tali impegni, ai principi illustrati in materia nella comunicazione sulle misure correttive.
242
In via preliminare si deve a tale proposito sottolineare che, contrariamente a quanto suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua
comparsa di risposta, detta comunicazione non è priva di ogni obbligo giuridico vincolante. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata
dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo delle concentrazioni nei limiti in cui queste ultime non derogano
a norme del Trattato e del regolamento n. 4064/89 (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 giugno 2002, causa C-382/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5163, punto 24, e 26 settembre 2002, causa C-351/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8031,
punto 53). Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle norme che essa si è imposta (v., in particolare, sentenza del
Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 53).
243
Orbene, nella comunicazione sulle misure correttive, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato: 37. Qualora la valutazione riveli che gli impegni offerti non sono sufficienti per eliminare i problemi relativi alla concorrenza
suscitati dalla concentrazione, le parti vengono informate in merito. Dato che le misure correttive della fase I sono concepite
in modo da fornire una risposta immediata a problemi relativi alla concorrenza chiaramente individuabili, possono essere accettate
solo modifiche limitate agli impegni proposti. Dette modifiche, presentate come risposta immediata alle conclusioni delle
consultazioni, comprendono chiarimenti, precisazioni e/o altri miglioramenti volti a garantire che gli impegni siano fattibili
ed efficaci.
244
Nel caso di specie, relativamente alle modifiche apportate dalla versione finale degli impegni alla versione modificata, è
palese, e non contestato dalla ricorrente, che esse sono limitate ai sensi del punto 37 della comunicazione sulle misure correttive.
Rispetto alla versione anteriore, la versione finale degli impegni proroga infatti solamente la durata della concessione esclusiva
e dell'ulteriore divieto di utilizzare il marchio, estende ad altri cinque Stati membri il principio applicato ai primi quattro,
secondo cui la concessione avrà ad oggetto tutti i piccoli elettrodomestici e, infine, riduce la portata dell'obbligo di approvvigionamento.
Poiché tali modifiche riguardano unicamente l'ambito di applicazione, nel tempo, in relazione ai prodotti e al territorio
geografico, degli obblighi previsti nella versione modificata degli impegni, le si può ritenere modifiche limitate, volte
a migliorare o a perfezionare la versione modificata degli impegni ai sensi dell'art. 37 della comunicazione sulle misure
correttive.
245
A proposito dei cambiamenti apportati dalla versione modificata alla versione iniziale degli impegni, consistenti nel trasformare
un obbligo di ritiro del marchio [OSCURATO:PERSONA] in un obbligo di concessione di una licenza esclusiva di tale marchio, si deve constatare
che, come il ritiro del marchio, anche la concessione di una licenza esclusiva produce l'effetto di privare il titolare del
marchio [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie la SEB, del diritto di utilizzare detto marchio nei territori interessati. Alla luce
di ciò, la circostanza secondo cui la concessione di una licenza esclusiva consente, inoltre, ad un terzo di utilizzare il
marchio, può essere considerata come un
miglioramento rispetto al semplice ritiro.
246
Peraltro, nel caso di specie, la versione modificata degli impegni prevedeva, al punto 1, n. 1, lett. b), primo capoverso,
e al punto 1, n. 2, lett. b), primo capoverso, che la SEB rinunciasse ad utilizzare il marchio [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di
un anno successivo alla scadenza dei contratti di concessione. Inoltre, era previsto, al punto 1, n. 1, lett. a), secondo
capoverso, e al punto 1, n. 2, lett. a), terzo capoverso, che i concessionari potessero cessare di utilizzare il marchio [OSCURATO:PERSONA]
in ogni momento durante i tre anni di durata della concessione, al fine di migrare definitivamente verso il proprio marchio.
In applicazione di tali disposizioni, il marchio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ritirato dal mercato per un periodo di almeno un anno
e, almeno in teoria, di massimo quattro anni. A seguito dell'adozione della versione finale degli impegni, la durata della
concessione è stata estesa a cinque anni e l'obbligo per la SEB di non utilizzare il marchio [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla
scadenza del contratto di concessione è stato portato a tre anni, di modo che il marchio [OSCURATO:PERSONA] sarà ritirato dal mercato
per un periodo di almeno tre anni e, almeno in teoria, di massimo quattro anni. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, la versione modificata e la versione finale degli impegni non si sono limitate a sostituire al ritiro del
marchio [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla versione iniziale la concessione di licenze per il detto marchio, ma hanno consolidato tale
ritiro obbligando la SEB ad accordare una concessione. Anche per questo motivo, la versione modificata e la versione finale
degli impegni costituiscono un
miglioramento rispetto alla versione iniziale di questi ultimi.
247
Inoltre, anche se sembra che i terzi non siano stati esplicitamente consultati in merito alla versione iniziale degli impegni,
tale miglioramento può essere considerato come una
risposta immediata alle conclusioni delle consultazioni dei terzi, destinata a rendere gli impegni
fattibili ed efficaci. Infatti, in risposta alla domanda 25 del questionario trasmesso alle concorrenti, la ricorrente stessa ha sottolineato che,
per assicurare una posizione durativa su ogni mercato nazionale interessato, due criteri rivestono un'importanza fondamentale:
la fedeltà al marchio e l'accesso strutturale alle diverse reti di distribuzione. In considerazione di tali elementi di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto logicamente dedurre dalla consultazione dei terzi
che una concessione del marchio [OSCURATO:PERSONA] costituiva una risposta immediata ai problemi identificati da questi ultimi, poiché,
contrariamente al semplice ritiro del marchio, una tale concessione consente di sostituire alla [OSCURATO:PERSONA] un operatore che
dispone di un marchio noto e che ha accesso ai canali di distribuzione.
248
Emerge peraltro dal fascicolo dinanzi al Tribunale che, in una nota del 17 dicembre 2001
sugli impegni eventuali della SEB, la [OSCURATO:SOCIETA] ha esplicitamente indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che,
come alternativa alla cessione, si potrebbe pretendere da parte della SEB un impegno alla concessione di licenze a terzi acquirenti
per il marchio [OSCURATO:PERSONA] in tutti i mercati nazionali in cui l'operazione comporti effetti anticoncorrenziali particolarmente
importanti. Se è vero che, come ha fatto valere in udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha accennato a tale presa di posizione nella sua risposta al
questionario sugli impegni del 3 gennaio 2002, è pur vero che quest'ultima costituisce un indizio atto a confermare che la
[OSCURATO:PERSONA] ha potuto ritenere che un impegno di concessione costituisse una risposta immediata alle consultazioni dei terzi,
dato che la [OSCURATO:SOCIETA] stessa ha suggerito tale opzione prima che essa fosse proposta dalla SEB.
249
Per tutte le ragioni esposte, la versione modificata degli impegni e la versione finale di questi ultimi possono essere considerate
modifiche limitate che, ai sensi del punto 37 della comunicazione sulle misure correttive, possono essere accettate dalla
[OSCURATO:PERSONA] successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98.
250
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto integralmente.
Conclusione sul ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione
251
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che l'istanza della ricorrente, nella parte in cui mira all'annullamento
della decisione di approvazione, deve essere dichiarata infondata.
2.Sul ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio
252
Poiché la ricevibilità del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio è stata contestata dalla
[OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto esaminare se la ricorrente è legittimata a contestare detta decisione.
Sulla ricevibilità
253
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità del ricorso per due motivi. In primo luogo, essa fa valere che la ricorrente non
è direttamente e individualmente interessata dalla decisione di rinvio. In secondo luogo, essa sostiene che il ricorso, nella
parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio, non è conforme ai requisiti formali previsti dal regolamento
di procedura.
a) Sull'interesse diretto e individuale della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
254
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, fa valere, in conformità all'art. 114 del regolamento di
procedura, che il ricorso è integralmente irricevibile in quanto verte sulla decisione di rinvio, che non è stata indirizzata
alla [OSCURATO:PERSONA] e che non riguarda direttamente e individualmente tale impresa.
255
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la decisione di rinvio è indirizzata unicamente alla Repubblica francese di modo che, non essendo
destinataria di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare di essere direttamente e individualmente interessata ai sensi dell'art. 230,
quarto comma, CE.
256
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che una decisione di rinvio adottata ai sensi dell'art. 9 costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 230 CE. Essa va al di là dei provvedimenti aventi natura meramente preparatoria in un procedimento amministrativo,
poiché essa trasferisce definitivamente alle autorità dello Stato membro interessato la responsabilità della valutazione degli
aspetti relativi alla concentrazione notificata oggetto del rinvio da parte della [OSCURATO:PERSONA].
257
Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a una decisione ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento
n. 4064/89 (v., per esempio, sentenze del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-203, e 19 maggio 1994, causa T-2/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-323), una decisione, come la decisione
di rinvio, adottata sulla base dell'art. 9 del medesimo regolamento non ha effetto sulla situazione giuridica di terzi, quali
la [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale decisione produce effetti sulla situazione giuridica dello Stato membro al quale la
concentrazione è rinviata. [OSCURATO:PERSONA] non presenta osservazioni in merito alla questione se la decisione possa produrre
effetti sulla situazione giuridica delle partecipanti che hanno effettuato la notifica.
258
In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nell'ambito di una decisione adottata ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89,
gli aspetti dell'operazione rinviata devono obbligatoriamente essere oggetto di esame da parte delle autorità nazionali. A
tale proposito essa spiega che tale decisione può essere adottata unicamente nei casi menzionati all'art. 9, n. 2, lett. a)
e b), i quali presuppongono l'esistenza effettiva di una questione di concorrenza che le autorità nazionali interessate sono
in grado di trattare. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il rinvio è effettuato
per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato [art. 9, n. 3, lett. b)], e che l'art. 9, n. 8, prevede che
lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza
effettiva sul mercato interessato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] ne consegue che la questione di concorrenza sollevata nella domanda di rinvio deve essere esaminata
e non pregiudica né influenza in alcun modo l'esito del procedimento di esame nazionale.
259
In secondo luogo la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i terzi non rivestono assolutamente alcun ruolo nel procedimento di cui all'art. 9
del regolamento n. 4064/89, dato che quest'ultimo è interamente bilaterale, tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro richiedente.
A suo parere ciò induce decisamente a pensare che il legislatore voleva che tali decisioni non producessero effetti sulla
situazione giuridica dei terzi, altrimenti avrebbe probabilmente previsto la possibilità di domandare loro di presentare osservazioni.
260
Peraltro la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la situazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] è interessata unicamente dalla decisione finale
adottata dalle autorità francesi. A suo avviso, la valutazione degli effetti dell'operazione sul mercato francese è dunque
totalmente aperta e ogni azione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla situazione su tale mercato è dunque prematura e, per quanto concerne
la [OSCURATO:PERSONA], non correttamente orientata. Essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe delle possibilità offerte dal diritto
francese per contestare la posizione adottata dalle autorità di tale Stato in caso di disaccordo.
261
Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] respinge ogni argomento invocato dalla ricorrente a sostegno della ricevibilità del suo ricorso.
262
Per quanto riguarda la partecipazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] al trattamento del caso, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che i terzi non
rivestono alcun ruolo nel procedimento comunitario che si conclude con la decisione di rinvio. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di non accettare la domanda delle autorità francesi non influenza in alcun modo tale considerazione.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sua partecipazione al procedimento dinanzi alle autorità francesi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che tale circostanza può essere rilevante per ogni azione che l'impresa desiderasse esercitare in [OSCURATO:PERSONA] contro tale procedimento,
ma non presenta alcun interesse nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione adottata da un'altra autorità, ossia
dalla [OSCURATO:PERSONA].
263
Per quanto riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato la situazione della concorrenza tenendo conto in particolare
della situazione della [OSCURATO:PERSONA] quale principale concorrente delle partecipanti alla concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
che la [OSCURATO:PERSONA] associa esplicitamente tale argomento alla decisione di approvazione. [OSCURATO:PERSONA] ne evince che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha l'intenzione di invocare tale argomento in relazione alla ricevibilità dell'azione esercitata contro la decisione di
rinvio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene manifestamente giustificato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si fondi sui termini della decisione
di approvazione in relazione ad un mercato la cui analisi è stata affidata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un'altra autorità.
264
Per quanto riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata uno dei candidati (senza successo) per determinate attività della [OSCURATO:PERSONA]
e che la sua situazione sul mercato sarà sensibilmente interessata dalla decisione del Ministro francese e dalle condizioni
imposte dalla [OSCURATO:PERSONA] in base all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, quest'ultima rileva nuovamente che, nei limiti
in cui tali argomenti si riferiscono alla decisione che le autorità francesi devono adottare, essi possono essere rilevanti
nell'ambito di ogni azione esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione. D'altro canto, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la
decisione di rinvio non ha avuto alcun effetto sulla situazione della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato francese.
265
Per l'insieme delle ragioni esposte, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto diretto contro
la decisione di rinvio. Essa domanda al Tribunale di decidere specificatamente sulla ricevibilità di tale aspetto della causa,
che è il suo motivo principale per quanto riguarda la decisione di rinvio e costituisce una questione d'importanza notevole
per la [OSCURATO:PERSONA], dato che contestazioni analoghe a quelle della [OSCURATO:PERSONA] potrebbero, se dichiarate ricevibili, incidere
gravemente sul trattamento efficace e rapido dei casi nell'ambito di tale regolamento.
266
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], ritiene di essere direttamente e individualmente interessata dalla decisione di
rinvio e sostiene che, conseguentemente, il suo ricorso, per la parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio,
è ricevibile.
Giudizio del Tribunale
267
Con la sua eccezione di irricevibilità la [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che la decisione di rinvio presenti il carattere
di una decisione idonea ad essere oggetto di un ricorso per annullamento. Essa sostiene invece che il ricorso non è ricevibile
in quanto la ricorrente non dimostra di essere direttamente e individualmente interessata da detta decisione.
268
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE,
[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suo confronti e contro
le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente
e individualmente.
269
La ricorrente non è destinataria della decisione impugnata, dal momento che quest'ultima era indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]
allo Stato membro, il quale aveva presentato una domanda di rinvio in applicazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89.
Ciò premesso, si deve esaminare se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata da detta decisione.
─ Sull'interesse diretto
270
Ai sensi della sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione di rinvio, benché produca effetti
giuridici per lo Stato membro interessato, non ne produce per i terzi, poiché detta decisione non pregiudica in alcun modo
la decisione finale che sarà adottata nel merito dalle autorità francesi garanti della concorrenza sugli aspetti della concentrazione
loro rinviati. Solo tale decisione sarà, secondo la tesi della [OSCURATO:PERSONA], tale da incidere sulla posizione concorrenziale
della ricorrente nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA].
271
Con tale tesi la [OSCURATO:PERSONA] contesta quindi che la decisione di rinvio riguardi direttamente la ricorrente.
272
Secondo una costante giurisprudenza, affinché il provvedimento comunitario contestato incida direttamente su un ricorrente
privato, occorre che esso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e che la sua applicazione
abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie
(v., in particolare, sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2309, punto 43,
e sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, causa T-9/98, [OSCURATO:PERSONA]Raffinerie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3367,
punto 47).
273
Lo stesso vale, in particolare, qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente
teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (sentenze della Corte 17
gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, punti 8-10, e Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
274
Nel caso di specie occorre pertanto verificare se la decisione di rinvio possa produrre effetti giuridici diretti e automatici
per la ricorrente o se, al contrario, detti effetti risulterebbero dalla decisione adottata su rinvio dalle autorità francesi
garanti della concorrenza.
275
A tale proposito si deve ammettere, d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA], che la decisione di rinvio non è tale da incidere direttamente
sulla posizione concorrenziale della ricorrente nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in considerazione della decisione
di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha, nella decisione di approvazione, statuito sulla compatibilità della concentrazione con il
mercato comune per quanto riguarda i suoi effetti sui mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], bensì essa ha rinviato l'esame di tale
questione alle autorità francesi garanti della concorrenza, che avevano a tal fine presentato domanda il 7 dicembre 2001.
Ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), del regolamento n. 4064/89, queste ultime sono incaricate di esaminare
gli effetti della concentrazione nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] rispetto al proprio diritto nazionale della concorrenza.
Gli unici obblighi imposti a tale proposito dal regolamento n. 4064/89 alle autorità francesi garanti della concorrenza sono,
da un lato, in forza dell'art. 9, n. 6, di decidere entro un termine massimo di quattro mesi dal rinvio effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA]
e, dall'altro, ai sensi dell'art. 9, n. 8, di prendere
soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato. Poiché tali obblighi non erano tuttavia tali da determinare in modo preciso e certo il risultato dell'esame effettuato nel
merito dalle autorità francesi garanti della concorrenza, si deve ammettere che la decisione di rinvio non può incidere direttamente
sulla posizione concorrenziale della ricorrente nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], dato che solo la decisione finale adottata
dalle autorità francesi garanti della concorrenza può produrre un tale effetto.
276
Tuttavia, ciò non dimostra che la decisione impugnata non riguarda direttamente la ricorrente. Infatti, la questione se un
terzo sia direttamente interessato da un atto comunitario di cui non è destinatario deve essere esaminata in relazione allo
scopo di tale atto. Orbene, la decisione di rinvio non ha ad oggetto la determinazione degli effetti della concentrazione
sui mercati interessati di cui trattasi nel rinvio, bensì il trasferimento della responsabilità dell'esame di taluni aspetti
di quest'ultima alle autorità nazionali che ne hanno fatto domanda, affinché queste ultime decidano in applicazione del proprio
diritto nazionale della concorrenza. In considerazione di tale scopo non è rilevante, nel caso di specie, che la decisione
impugnata non incida direttamente sulla posizione concorrenziale della ricorrente nei mercati francesi interessati.
277
Per determinare se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione di rinvio, si deve unicamente verificare se
detta decisione, nei limiti in cui ha ad oggetto il rinvio dell'esame di una parte della concentrazione alle autorità francesi
garanti della concorrenza, produca effetti giuridici diretti e automatici per la ricorrente.
278
A tale proposito si deve rammentare che, ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89, quest'ultimo
è normalmente applicabile solo alle concentrazioni di dimensione comunitaria come definite all'art. 1, nn. 2 e 3, dello stesso.
[OSCURATO:PERSONA], in forza dell'art. 21, n. 2, primo comma, del regolamento n. 4064/89, le concentrazioni di dimensione comunitaria si
sottraggono, in linea di principio, all'applicazione della legislazione degli Stati membri sulla concorrenza.
279
Orbene, nel caso di specie, rinviando l'esame di taluni aspetti della concentrazione di cui trattasi alle autorità francesi
garanti della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89, avviato
con la notifica dell'accordo che prevedeva l'acquisizione parziale da parte della SEB di attivi detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo
aver constatato che le condizioni per il rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), di detto regolamento erano soddisfatte,
e cioè che
l'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un
mercato distinto. Infatti, in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), del regolamento n. 4064/89, dopo aver determinato l'esistenza
di tale mercato distinto e di tale minaccia, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia integralmente o in parte la concentrazione di dimensione
comunitaria alle autorità competenti dello Stato membro interessato, le quali applicano la propria legislazione nazionale
sulla concorrenza.
280
Ne consegue che la decisione di rinvio oggetto del presente ricorso produce l'effetto, da un lato, di escludere l'applicazione
del regolamento n. 4064/89 alla partecipante alla concentrazione oggetto del rinvio e, dall'altro, di assoggettare tale parte
della concentrazione al controllo esclusivo delle autorità francesi garanti della concorrenza, le quali decidono in base alla
propria legislazione nazionale sulla concorrenza.
281
E' giocoforza constatare che, in tal modo, la decisione di rinvio incide sulla situazione giuridica della ricorrente.
282
Infatti la decisione contestata, determinando mediante il rinvio al diritto nazionale della concorrenza i criteri di valutazione
della regolarità dell'operazione in esame nonché la procedura e le eventuali sanzioni ad essa applicabili, modifica la situazione
giuridica della ricorrente privandola della possibilità di far esaminare dalla [OSCURATO:PERSONA] la regolarità dell'operazione di
cui trattasi in base al regolamento n. 4064/89 (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra, punti 37-44).
283
Orbene, il controllo di un'operazione di concentrazione, operato in base alla legislazione nazionale, non può essere assimilato
per quanto riguarda la sua portata e i suoi effetti a quello esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza del regolamento n. 4064/89
(sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-121, punto 69).
284
Peraltro, ponendo fine al procedimento previsto dal regolamento n. 4064/89, la decisione di rinvio ha come effetto di privare
i terzi di diritti processuali di cui godono in forza dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 e dei quali, invece,
avrebbero potuto beneficiare nell'ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse aperto la fase II.
285
Infine, con detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] impedisce ai terzi di beneficiare della tutela giurisdizionale conferita loro dal
Trattato. Infatti, rinviando l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] alle autorità francesi
garanti della concorrenza, che decidono sulla base del proprio diritto nazionale della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] priva i
terzi della possibilità di contestare anche dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 230 CE, le valutazioni che saranno operate
dalle autorità nazionali su tale punto, mentre, se non si fosse proceduto al rinvio, le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]
avrebbero potuto essere oggetto di una tale contestazione.
286
Di conseguenza, poiché la decisione di rinvio produce l'effetto di privare la ricorrente sia dell'applicazione del regolamento
n. 4064/89 sia dei diritti processuali previsti da tale regolamento in favore dei terzi, nonché della tutela giurisdizionale
prevista dal Trattato, si deve considerare tale decisione atta ad incidere sulla situazione giuridica della ricorrente.
287
Orbene, occorre rilevare che tale atto incide in modo diretto in quanto la decisione impugnata non necessita di alcuna misura
di esecuzione supplementare perché il rinvio sia effettivo. Infatti non appena la decisione di rinvio viene adottata dalla
[OSCURATO:PERSONA], il rinvio è immediato per lo Stato membro interessato che diviene, pertanto, competente ad esaminare la parte
della concentrazione oggetto del rinvio in base al proprio diritto nazionale della concorrenza.
288
In aggiunta si deve ricordare che, conformemente all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89, le autorità francesi hanno
domandato alla [OSCURATO:PERSONA] di rinviare loro l'esame degli effetti della concentrazione nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA].
Alla luce di ciò, era escluso che le autorità francesi non dessero seguito alla decisione impugnata, il che trova conferma,
per il caso di specie, nel fatto che le autorità francesi garanti della concorrenza hanno adottato, l'8 luglio 2002, la decisione
finale sugli aspetti della concentrazione loro rinviati.
289
Di conseguenza, si deve affermare che la decisione impugnata interessa direttamente la ricorrente.
290
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto, evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti avrebbero
potuto impugnare la decisione dell'autorità nazionale ricorrendo ai rimedi giurisdizionali interni e, se del caso, proporre,
in tale ambito, una domanda di rinvio pregiudiziale in conformità all'art. 234 CE. Infatti, l'esistenza di rimedi giurisdizionali
interni eventualmente esperibili dinanzi al giudice nazionale non esclude la possibilità di contestare direttamente dinanzi
al giudice comunitario la legittimità di una decisione adottata da un'istituzione comunitaria sulla base dell'art. 230 CE
(sentenza 24 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 69).
─ Sull'interesse individuale
291
Si deve ricordare che le persone diverse dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessate
unicamente qualora tale decisione le riguardi in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto
che le distingue da chiunque altro e perciò le identifica in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenze della
Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 197, in particolare pag. 223, e 25 luglio 2002, causa
C-50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6677, punto 36).
292
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la posizione concorrenziale della ricorrente sia individualmente interessata
dalla decisione di approvazione. E' pacifico infatti che la ricorrente è uno dei principali concorrenti attuali delle partecipanti
alla concentrazione nei mercati in esame. Al
considerando 32 la decisione di approvazione indica quindi la ricorrente come uno degli operatori che offrono, analogamente alla SEB,
alla [OSCURATO:PERSONA], alla Bosch, alla Braun e alla [OSCURATO:SOCIETA], un'ampia gamma di prodotti nel settore dei piccoli elettrodomestici
e che sono presenti in tutta Europa. Peraltro, in più punti della decisione di approvazione, in particolare ai
considerando 51, 57, 65 e 75, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la concentrazione tenendo conto in particolare della posizione della ricorrente.
Infine, la ricorrente ha partecipato in modo attivo al procedimento amministrativo unico che si è concluso con l'adozione
della decisione di approvazione e ha formulato osservazioni che hanno potuto influenzare la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
sulla concentrazione e sugli impegni proposti per risolvere i problemi di concorrenza sollevati da quest'ultima.
293
[OSCURATO:PERSONA] fa valere tuttavia che tali elementi, benché atti ad individuare la ricorrente nell'ambito del suo ricorso,
nella misura in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione, non sono pertinenti nella fase dell'esame della
ricevibilità del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio.
294
Tale tesi non può essere accolta.
295
Infatti, poiché, in considerazione degli elementi suesposti, non contestati, la ricorrente è individualmente interessata dalla
decisione di approvazione, occorre affermare che in assenza di rinvio la ricorrente sarebbe stata legittimata a contestare,
nell'ambito di un ricorso per annullamento in base all'art. 230 CE, le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti
della concentrazione nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA].
296
A tale proposito occorre sottolineare che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione di approvazione non tratta la
posizione della ricorrente nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], essa tuttavia non afferma che la ricorrente non sarebbe uno
dei concorrenti attuali e principali delle partecipanti alla concentrazione in detti mercati. Nella decisione di rinvio la
[OSCURATO:PERSONA] ha peraltro esplicitamente indicato, al
considerando 34, che nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente possedeva la maggiore gamma di prodotti dopo le partecipanti alla
concentrazione. Analogamente, nella loro domanda di rinvio, le autorità francesi illustrano che il marchio [OSCURATO:PERSONA] è il marchio
concorrente
principale della SEB e della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].
297
Atteso che la decisione impugnata ha come effetto quello di privare la ricorrente della possibilità di contestare dinanzi
al Tribunale determinate valutazioni che essa avrebbe potuto legittimamente contestare in mancanza del rinvio, si deve riconoscere
che la decisione impugnata riguarda individualmente la ricorrente allo stesso modo in cui l'avrebbe riguardata la decisione
di approvazione in mancanza del rinvio (v., per analogia, sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-6065, punto 59).
298
Di conseguenza si deve affermare che la decisione impugnata riguarda individualmente la ricorrente.
─ Conclusione
299
Emerge da quanto esposto che la decisione di rinvio riguarda direttamente e individualmente la ricorrente.
300
Pertanto essa può contestare la legittimità di detta decisione ai sensi dell'art. 230 CE.
b) Sulla conformità del ricorso ai requisiti di forma previsti dal regolamento di procedura
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
301
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA], nonostante volesse presentare ricorso
e domandare un procedimento accelerato in applicazione dell'art. 76 bis del regolamento di procedura, non ha mai richiesto
alla [OSCURATO:PERSONA] una copia (o una versione non confidenziale) della decisione di rinvio. Tale negligenza l'ha condotta a proporre
un ricorso irregolare, in quanto l'atto che essa mira a contestare non è allegato, contrariamente ai requisiti dell'art. 44,
n. 4, del regolamento di procedura.
302
In udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto confermato l'eccezione di irricevibilità
per vizio di forma del ricorso.
Giudizio del Tribunale
303
In conformità all'art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 44, n. 4,
del regolamento di procedura, all'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento.
304
Nel caso di specie è pacifico che la decisione di rinvio non è allegata all'istanza.
305
Tuttavia si deve rilevare, in primo luogo, che il regolamento di procedura non prevede che l'omissione di allegare l'atto
impugnato all'istanza comporti automaticamente l'irricevibilità di quest'ultima. Infatti, l'art. 44, n. 4, del regolamento
di procedura prevede unicamente che l'istanza sia accompagnata
ove occorra dall'atto impugnato. Inoltre, ai sensi dell'art. 44, n. 6, del regolamento di procedura, se l'istanza non è conforme agli
obblighi prescritti dall'art. 44, nn. 3-5, il cancelliere deve fissare al ricorrente un termine ragionevole ai fini della
regolarizzazione dell'istanza. Altrimenti il Tribunale decide se l'inosservanza di tali condizioni comporta l'irricevibilità
formale dell'istanza. Orbene, nel caso di specie, il cancelliere non ha invitato la ricorrente a regolarizzare la sua istanza.
306
In secondo luogo, benché la ricorrente abbia ammesso nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale di non aver richiesto
alla [OSCURATO:PERSONA] una copia della decisione di rinvio, essa ha prodotto in udienza una lettera con la quale avrebbe effettuato
tale richiesta, in risposta alla quale la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe trasmesso, il 7 febbraio 2002, una copia della decisione
di approvazione, ma non della decisione di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale osservazione. Orbene, essa stessa
ha indicato in udienza che, se tale richiesta fosse stata avanzata e fosse stata rifiutata dalla [OSCURATO:PERSONA], l'omissione
di allegare la decisione di rinvio non sarebbe tale da inficiare l'istanza.
307
Pertanto l'eccezione di irricevibilità sollevata su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
c) Conclusione sulla ricevibilità
308
Emerge da quanto esposto che il ricorso, nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di rinvio, è ricevibile.
Nel merito
309
La ricorrente solleva quattro motivi volti ad ottenere l'annullamento della decisione di rinvio. Il primo motivo concerne
la violazione dei principi sottesi all'art. 9 del regolamento n. 4064/89. Il secondo motivo riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
si sarebbe discostata in modo irragionevole dalla sua prassi consolidata nell'ambito dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89.
Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), e dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89,
in quanto la decisione di rinvio incide sulla decisione di approvazione. Il quarto motivo riguarda l'assenza di motivazione
o la violazione del principio di buona amministrazione.
310
In risposta ad un quesito scritto del Tribunale la ricorrente ha precisato che il punto 87 della sua istanza, intitolato
abuso di potere e di responsabilità in applicazione del regolamento n. 4064/89 non costituiva un motivo distinto, ma era unicamente volto a riassumere i quattro motivi precedenti. Di conseguenza non si
deve trattare tale punto dell'istanza come motivo distinto.
a) Sul primo e secondo motivo, relativi, da un lato, alla violazione dei principi sottesi all'art. 9 del regolamento n. 4064/89
e, dall'altro, ad una contraddizione irragionevole con la prassi consolidata nell'ambito di detta disposizione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
311
In primo luogo la ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], afferma che, a prescindere dalla lettera dell'art. 9, n. 3, del regolamento
n. 4064/89 ─ che lascia intendere che, se il criterio di cui all'art. 9, n. 2, è soddisfatto, la [OSCURATO:PERSONA] è libera di trattare
essa stessa il caso o di rinviare la parte pertinente del caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato ─ tale
libertà di scelta di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] non è illimitata.
312
La ricorrente nota che, quando il regolamento n. 4064/89 è stato adottato (e modificato), il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno
dichiarato: [Q]ualora un mercato distinto costituisca una parte sostanziale del mercato comune, la procedura di rinvio prevista all'art. 9
[dovrebbe] essere applicata soltanto in casi eccezionali. Occorre infatti partire dal principio che una concentrazione che
crea o rafforza una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune [deve] essere dichiarata incompatibile
con il mercato comune. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che siffatta applicazione dell'art. 9 debba essere limitata
ai casi in cui gli interessi dello Stato membro relativi alla concorrenza non possano essere sufficientemente protetti in
altro modo. (
Diritto di controllo delle concentrazioni nell'Unione europea, [OSCURATO:PERSONA] europea, Bruxelles-Lussemburgo, 1998, pag. 54).
313
Nella presente causa la ricorrente ritiene che nulla induce a pensare che non si possano correttamente tutelare gli interessi
della [OSCURATO:PERSONA] senza rinviare alle autorità francesi.
314
A tale proposito la ricorrente sottolinea anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] non indica nella decisione di approvazione (
considerando 27) che le caratteristiche strutturali dei diversi mercati nazionali di prodotti interessati nel caso di specie erano differenti
e, peraltro, che in casi recenti la [OSCURATO:PERSONA] ha mostrato di essere in condizione di trattare problemi di concorrenza apparsi
nel mercato francese (v., per esempio, causa 10 ottobre 2001, COMP/M.2283, Schneider/Legrand, e causa 9 febbraio 2000, COMP/M.1628,
TotalFina/Elf).
315
In secondo luogo la ricorrente sostiene che la decisione di rinvio si discosta dalla prassi consolidata della [OSCURATO:PERSONA],
dato che la situazione sui mercati nazionali interessati nel caso di specie non è strutturalmente diversa da quella di altri
mercati.
316
La ricorrente fa osservare che, poiché in tutti i mercati nazionali in ogni Stato membro i marchi sono la chiave del successo
e che in tutti i mercati nazionali il portafoglio dei marchi SEB/[OSCURATO:PERSONA] è senza rivali, il solo aspetto dei mercati francesi
che può distinguerli dagli altri è che essi sollevano dubbi più seri in materia di concorrenza, ossia una questione d'intensità
piuttosto che di natura. La ricorrente fa valere che ciò non può costituire un motivo valido di rinvio parziale.
317
Al contrario, la ricorrente afferma che le questioni, le quali sollevano in un gran numero di mercati nazionali dubbi tanto
seri quanto quelli sollevati nel caso di specie, non devono essere separate, poiché una tale frammentazione metterebbe unicamente
in pericolo la valutazione coerente del caso e l'attuazione di misure correttive efficaci. A titolo di esempio la ricorrente
rinvia al caso [OSCURATO:PERSONA]/P & O Princess, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] ha vagliato attentamente gli argomenti a favore e contro il rinvio, e in particolare il fatto che l'offerta
concorrente su P & O Princess lanciata da [OSCURATO:PERSONA] è al momento oggetto di esame nel [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, dato che
l'esame preliminare da essa condotto ha messo in luce che l'operazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] solleva problemi di concorrenza
anche in altri Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene più opportuno in tali circostanze che non si proceda ad uno stralcio del
caso e che non si conducano inchieste parallele in Europa (comunicato stampa 11 aprile 2002, IP/02/552).
318
[OSCURATO:PERSONA]Longhi ha sottolineato in udienza che la procedura di rinvio introdotta dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89 costituisce
una deroga al principio di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] sulle concentrazioni di dimensione comunitaria. Essa sostiene
che, a pena di dover constatare una grave lacuna nel sistema di controllo comunitario delle concentrazioni, tale disposizione
si deve interpretare nel senso che la procedura di rinvio non incide sull'applicazione uniforme del diritto comunitario e
sull'efficacia delle misure correttive adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire un regime di concorrenza non falsata
nell'Unione europea. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], lungi dal dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale,
il fatto che, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 9, n. 2, lett. a), la [OSCURATO:PERSONA] possa, ai sensi dell'art. 9,
n. 3, primo comma, provvedere essa stessa a trattare la concentrazione o rinviarla alle autorità nazionali indica, al contrario,
che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad applicare con precauzione la procedura di rinvio, dato che l'art. 9, n. 3, primo comma, non
impone tale rinvio.
319
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che tale motivo sia respinto.
Giudizio del Tribunale
320
Si deve ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89 un rinvio può essere effettuato
in due casi distinti.
321
Nel primo caso, previsto dall'art. 9, n. 2, lett. a), lo Stato membro interessato deve dimostrare nella sua domanda di rinvio
che
un'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un
mercato distinto. Ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, se la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, tenuto conto del mercato
dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento, tale mercato distinto e tale minaccia esistano,
o, in conformità alla disposizione prevista alla lett. a),
provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione o, in conformità alla disposizione prevista alla lett. b),
rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della
legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.
322
Nel secondo caso, previsto dall'art. 9, n. 2, lett. b), lo Stato membro interessato deve dimostrare nella sua domanda di rinvio
che
un'operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta
tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune. Ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma,
[s]e uno Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] che un'operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto
all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia tutto
il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.
323
Nel caso di specie è pacifico che le autorità francesi hanno domandato il rinvio parziale della concentrazione di cui trattasi
al fine di esaminare gli effetti di quest'ultima nei mercati di prodotti interessati in [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'art. 9, n. 2,
lett. a), del regolamento n. 4064/89. Ai sensi della decisione di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che le condizioni previste
da tale disposizione erano soddisfatte e, in applicazione dell'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), essa ha deciso di non
trattare essa stessa l'esame degli effetti della concentrazione nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], ma di rinviare quest'ultimo
alle autorità francesi garanti della concorrenza che decidono in base al diritto nazionale della concorrenza.
324
Con il suo primo e secondo motivo, la ricorrente contesta in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA] di aver effettuato il rinvio in violazione
dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89. In risposta ad un quesito del Tribunale in udienza, la ricorrente ha confermato che,
con tali motivi, essa evidenzia che la decisione di rinvio è contraria sia all'art. 9, n. 2, lett. a), sia all'art. 9, n. 3,
del regolamento n. 4064/89.
325
Di conseguenza, al fine di verificare la fondatezza dei presenti motivi, si deve esaminare, in primo luogo, se le condizioni
di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), erano soddisfatte nel caso di specie e, in secondo luogo, se la [OSCURATO:PERSONA]
ha applicato correttamente l'art. 9, n. 3, nel decidere di rinviare l'esame degli effetti della concentrazione nei mercati
interessati in [OSCURATO:PERSONA] alle autorità francesi della concorrenza, piuttosto che provvedere essa stessa ad affrontare il caso.
326
Per quanto riguarda, in primo luogo, il rispetto delle condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), si deve
rilevare, in via preliminare, che esse hanno carattere normativo e devono essere interpretate sulla base di elementi oggettivi.
Per tale ragione il giudice comunitario deve esercitare, tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli
sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], un controllo completo per determinare
se una concentrazione rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 9, n. 2, lett. a).
327
A tale proposito si deve constatare che, affinché una concentrazione sia soggetta a rinvio sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a),
ai sensi di detta disposizione devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni. In primo luogo, la concentrazione
deve minacciare di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza
effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale mercato deve presentare tutte le
caratteristiche di un mercato distinto.
328
Per quanto riguarda la prima condizione si deve constatare che, nella decisione di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso al
considerando 41 che la concentrazione,
prima facie, minaccia di creare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva
nei mercati della vendita di piccoli elettrodomestici in [OSCURATO:PERSONA].
329
Emerge dalla decisione di rinvio che la [OSCURATO:PERSONA] si basa a tale proposito su quattro argomenti:
─
il primo elemento concerne il fatto che, nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], la nuova impresa raggiungerà una dimensione senza
eguali. Ai sensi dei
considerando 29-32, la [OSCURATO:PERSONA] considera in particolare che le partecipanti avranno quote di mercato che eccedono il 60% su undici
mercati di prodotti interessati, che la nuova impresa diventerà quattro volte più grande del suo concorrente più vicino e
che entrambe le partecipanti alla concentrazione occupavano già posizioni molto rilevanti prima dell'operazione. Secondo la
[OSCURATO:PERSONA] ne consegue che la concentrazione non costituisce la fusione di due operatori di medie dimensioni che acquisiscono
il primo posto nel settore, bensì il rafforzamento sostanziale del leader esistente, e conduce all'eliminazione del concorrente
immediato;
il primo elemento concerne il fatto che, nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], la nuova impresa raggiungerà una dimensione senza
eguali. Ai sensi dei
considerando 29-32, la [OSCURATO:PERSONA] considera in particolare che le partecipanti avranno quote di mercato che eccedono il 60% su undici
mercati di prodotti interessati, che la nuova impresa diventerà quattro volte più grande del suo concorrente più vicino e
che entrambe le partecipanti alla concentrazione occupavano già posizioni molto rilevanti prima dell'operazione. Secondo la
[OSCURATO:PERSONA] ne consegue che la concentrazione non costituisce la fusione di due operatori di medie dimensioni che acquisiscono
il primo posto nel settore, bensì il rafforzamento sostanziale del leader esistente, e conduce all'eliminazione del concorrente
immediato;
─
il secondo elemento concerne la gamma di prodotti senza eguali che sarà posseduta dalla nuova impresa nei mercati interessati
in [OSCURATO:PERSONA]. Ai
considerando 33-35 la [OSCURATO:PERSONA] rileva in special modo che la concentrazione consentirà alla nuova impresa non di completare la sua
gamma, ma di diventare leader per tutti i prodotti della gamma esistente, rafforzando in tal modo il suo potere di negoziazione
nei confronti dei clienti rivenditori;
il secondo elemento concerne la gamma di prodotti senza eguali che sarà posseduta dalla nuova impresa nei mercati interessati
in [OSCURATO:PERSONA]. Ai
considerando 33-35 la [OSCURATO:PERSONA] rileva in special modo che la concentrazione consentirà alla nuova impresa non di completare la sua
gamma, ma di diventare leader per tutti i prodotti della gamma esistente, rafforzando in tal modo il suo potere di negoziazione
nei confronti dei clienti rivenditori;
─
il terzo elemento riguarda il portafoglio di marchi senza eguali posseduto dalla nuova impresa nei mercati interessati in
[OSCURATO:PERSONA]. Ai
considerando 36-38 la [OSCURATO:PERSONA] rileva in particolare che le partecipanti alla concentrazione possiedono sette marchi, di cui due, la
SEB e la Calor, sono venduti per la maggiore in [OSCURATO:PERSONA];
il terzo elemento riguarda il portafoglio di marchi senza eguali posseduto dalla nuova impresa nei mercati interessati in
[OSCURATO:PERSONA]. Ai
considerando 36-38 la [OSCURATO:PERSONA] rileva in particolare che le partecipanti alla concentrazione possiedono sette marchi, di cui due, la
SEB e la Calor, sono venduti per la maggiore in [OSCURATO:PERSONA];
─
infine, il quarto elemento risiede nel fatto che in [OSCURATO:PERSONA] la concorrenza attuale e potenziale è insufficiente. Ai
considerando 39-41 la [OSCURATO:PERSONA] osserva in sostanza che gli ostacoli all'entrata sarebbero considerevolmente rafforzati tenuto conto
delle dimensioni della nuova impresa in tutti i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], della sua gamma di prodotti e del suo portafoglio
di marchi.
infine, il quarto elemento risiede nel fatto che in [OSCURATO:PERSONA] la concorrenza attuale e potenziale è insufficiente. Ai
considerando 39-41 la [OSCURATO:PERSONA] osserva in sostanza che gli ostacoli all'entrata sarebbero considerevolmente rafforzati tenuto conto
delle dimensioni della nuova impresa in tutti i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], della sua gamma di prodotti e del suo portafoglio
di marchi.
330
E' giocoforza ammettere, peraltro in assenza di contestazioni, che detti elementi sono tali da dimostrare che la concentrazione
minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 9, n. 2,
lett. a), del regolamento n. 4064/89. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente stabilito nella decisione di rinvio l'esistenza
di tale minaccia. Quindi si deve ritenere soddisfatta la prima condizione di rinvio di cui all'art. 9, n. 2, lett. a).
331
Occorre dunque esaminare se la seconda condizione relativa all'esistenza di un mercato distinto era parimenti soddisfatta.
332
A tale proposito si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, l'esistenza di
un mercato distinto è determinata dalla [OSCURATO:PERSONA]
tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7 (cit. supra al punto 10).
333
Emerge così dal combinato disposto dell'art. 9, n. 3, primo comma, e dell'art. 9, n. 7, del regolamento n. 4064/89 che, per
determinare se uno Stato membro costituisce un mercato distinto ai sensi dell'art. 9, n. 2, di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA]
deve tener conto dei criteri enunciati all'art. 9, n. 7, dello stesso, i quali riguardano, in particolare, la natura e le
caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, l'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché
l'esistenza di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi tra territori.
334
Orbene, nel caso di specie, come già constatato nell'ambito dell'esame delle conclusioni volte all'annullamento della decisione
di approvazione, è pacifico che i prodotti interessati appartengono a mercati nazionali distinti.
335
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] indica, al
considerando 22, che, per stabilire l'esistenza di mercati nazionali distinti, essa ha tenuto conto,
in particolare, del fatto che i) le parti di mercato sono eterogenee a livello sia degli Stati membri sia delle categorie
di prodotti, ii) la penetrazione dei marchi è molto diversa a seconda dei mercati, iii) i livelli di prezzo possono variare
decisamente in funzione di mercati nazionali e, inoltre, seguono tendenze differenziate, iv) le politiche commerciali e di
marketing sono nazionali per tenere conto delle particolarità e delle preferenze dei consumatori, variabili a seconda dello
Stato membro, v) le strutture logistiche sono nazionali, vi) le strutture di distribuzione sono nazionali e l'importanza relativa
dei diversi canali di distribuzione (grande distribuzione, catene specializzate, grandi magazzini ecc.) è molto variabile
in funzione dello Stato membro e, vii) le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente su base nazionale, anche
qualora si tratti di gruppi di grande distribuzione insediati a livello internazionale.
336
Si deve ammettere che detti criteri sono idonei a determinare, in conformità all'art. 9, n. 7, del regolamento n. 4064/89,
che le condizioni di concorrenza nei mercati interessati in ogni Stato membro, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], sono
notevolmente diverse da quelle che prevalgono nei mercati interessati in altri Stati membri.
337
Per quanto riguarda i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] emerge, peraltro, dal
considerando 20 della decisione di rinvio che, secondo le autorità francesi, i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] presentano condizioni di
concorrenza specifiche, in ragione
i) delle parti di mercato molto elevate possedute dalla nuova impresa in [OSCURATO:PERSONA] e minori in altri paesi, dal momento che
il livello di importazione e i bassi costi di trasporto avrebbero dovuto favorire la loro omogeneizzazione, ii) del portafoglio
di marchi senza eguali che avrà la nuova impresa, tale da creare specifici ostacoli all'entrata nel mercato francese e iii)
di una struttura specifica della grande distribuzione in [OSCURATO:PERSONA], diversamente da altri paesi, e dei contratti di approvvigionamento
che restano conclusi a livello nazionale.
338
Alla luce di tali elementi la ricorrente non può sostenere che i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] non presentano differenze
strutturali rispetto a quelli di altri Stati membri. Infatti, la circostanza che la nuova impresa deterrebbe in [OSCURATO:PERSONA] una
parte di mercato più elevata che negli altri Stati membri, che gli ostacoli all'entrata sono significativi e che la rivendita
al dettaglio dei prodotti interessati ha luogo essenzialmente attraverso la grande distribuzione, è tale da conferire ai mercati
interessati in [OSCURATO:PERSONA] una struttura concorrenziale distinta rispetto a quella degli altri Stati membri.
339
La ricorrente ammette, peraltro, esplicitamente, che i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] si distinguono dai mercati degli altri
Stati membri per il fatto che essi sollevano i dubbi
più seri in materia di concorrenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale differenza relativa non alla natura,
bensì all'intensità della concorrenza è tale da individuare uno Stato membro ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89.
Infatti, tra i criteri enunciati all'art. 9, n. 7, ai quali rinvia l'art. 9, n. 3, primo comma, figura espressamente l'
esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese.
340
Alla luce dell'insieme delle osservazioni suesposte si deve dunque ammettere che i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] sono mercati
distinti ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89. Pertanto, essendo soddisfatta la seconda condizione
di rinvio prevista da detta disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto correttamente che la concentrazione di cui trattasi poteva
essere oggetto di rinvio in applicazione dell'art. 9, n. 3, primo comma.
341
Tuttavia si deve ancora, in secondo luogo, verificare se, nel rinviare effettivamente l'esame degli effetti della concentrazione
sui mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] alle autorità francesi garanti della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato correttamente
tale disposizione. Infatti, come sottolineato giustamente dalla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell'art. 9, n. 3, primo comma, anche
se la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le condizioni di rinvio siano soddisfatte, essa non è obbligata a rinviare l'esame della concentrazione
alle autorità competenti dello Stato membro interessato, ma può ugualmente decidere di provvedere essa stessa ad affrontare
il caso.
342
A tale proposito emerge certamente dal tenore dell'art. 9, n. 3, primo comma, che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere
discrezionale per l'esercizio di tale scelta. Tuttavia, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa nel suo controricorso, tale
potere discrezionale non è illimitato. Infatti, occorre rilevare che l'art. 9, n. 3, primo comma, lett. a), precisa che la
[OSCURATO:PERSONA] può decidere di provvedere essa stessa a trattare il caso
per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione. Peraltro, l'art. 9, n. 8, prevede che lo Stato membro interessato
può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato
interessato.
343
Emerge da tali disposizioni che, anche se l'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA]
un ampio potere discrezionale relativamente alla decisione di rinviare o meno una concentrazione, essa non può decidere di
effettuare il rinvio qualora, al momento dell'esame della domanda di rinvio comunicata dallo Stato membro interessato risulta,
sulla base di un insieme di indizi precisi e concordanti, che detto rinvio non è tale da consentire di preservare o ripristinare
una concorrenza effettiva sui mercati interessati.
344
Pertanto si deve considerare che il controllo, effettuato dal giudice comunitario per accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto
corretto uso del suo potere discrezionale nel decidere di rinviare o meno una concentrazione, è un controllo vincolato che,
in considerazione dell'art. 9, nn. 3 e 8, del regolamento n. 4064/89, deve limitarsi a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia
potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, stabilire che il rinvio alle autorità nazionali garanti della
concorrenza avrebbe consentito di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato, per cui non
era necessario che essa provvedesse a trattare il caso.
345
Nel caso di specie si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha approvato la concentrazione
di cui trattasi solo in seguito all'offerta di impegni relativi al marchio [OSCURATO:PERSONA], le autorità francesi garanti della concorrenza,
con decisione 8 luglio 2002, hanno approvato tale concentrazione, per quanto riguarda i suoi effetti sui mercati interessati
in [OSCURATO:PERSONA], senza imporre impegni, basandosi sulla teoria detta
dell'impresa insolvente.
346
Si deve tuttavia ricordare che la legittimità di un atto deve essere valutata al momento della sua adozione. [OSCURATO:PERSONA], nel caso
di specie, non essendo necessario pronunciarsi sulla compatibilità della decisione delle autorità francesi garanti della concorrenza
con la decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale respinge esplicitamente, al
considerando 41, l'applicazione della teoria dell'
impresa insolvente, per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato correttamente il potere discrezionale riconosciutole dall'art. 9, n. 3,
primo comma, del regolamento n. 4064/89, si deve unicamente determinare se, al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la
decisione di rinvio, essa era in condizioni di verificare che detto rinvio consentiva di preservare o ristabilire una concorrenza
effettiva sui mercati interessati.
347
Orbene, a tale proposito, si deve rilevare, senza contestazioni da parte della ricorrente, che lo Stato membro interessato
dispone di una normativa specifica sul controllo delle concentrazioni, nonché di organi specializzati volti ad assicurare
la sua attuazione sotto il controllo dei giudici nazionali. Peraltro, nella loro domanda di rinvio, le autorità francesi hanno
identificato con precisione i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA].
348
Alla luce di ciò si deve ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ragionevolmente considerare che le autorità francesi garanti
della concorrenza avrebbero adottato, nella decisione resa su rinvio, misure atte a preservare o ristabilire una concorrenza
effettiva sui mercati interessati. Ciò è a maggior ragione vero, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, poiché
i prodotti interessati appartengono a mercati nazionali distinti, e dunque il rinvio alle autorità francesi garanti della
concorrenza non era atto ad incidere sulla decisione di approvazione e sugli impegni accettati da quest'ultima.
349
La circostanza sottolineata dalla ricorrente e, in udienza, dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale il rinvio alle autorità francesi
garanti della concorrenza ha avuto ad effetto la frammentazione dell'esame della concentrazione, mettendo così in pericolo
una valutazione coerente di quest'ultima, non potrebbe rimettere in discussione tale conclusione.
350
Tale frammentazione non appare certo auspicabile in considerazione del principio dello
sportello unico sul quale si basa il regolamento n. 4064/89, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una competenza esclusiva ad esaminare
le concentrazioni di dimensione comunitaria. Non si può infatti negare che il rinvio sistematico di concentrazioni di dimensione
comunitaria, che riguardano prodotti appartenenti a mercati nazionali distinti, potrebbe privare tale principio di ogni sostanza.
Nel controricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha anche indicato che, in un caso come quello in esame, in cui ogni Stato membro costituisce
un mercato nazionale distinto, essa potrebbe essere indotta a rinviare l'esame di una concentrazione a ogni Stato membro che
ne fa domanda.
351
Orbene, al momento dell'adozione del regolamento n. 4064/89, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno evidenziato, ai sensi della
dichiarazione citata supra al punto [312], che
[l]'applicazione dell'art. 9 [dovrebbe] essere limitata ai casi in cui gli interessi dello Stato membro relativi alla concorrenza
non possano essere sufficientemente protetti in altro modo.
352
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel presente ricorso, tali dichiarazioni rimangono pertinenti dopo che
il regolamento n. 1310/97 ha modificato il regolamento n. 4064/89. Infatti, le modifiche apportate dal regolamento n. 1310/97
non riguardano, essenzialmente, le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), le quali sono in sostanza rimaste
invariate dall'adozione del regolamento n. 4064/89, bensì le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. b), il
quale non è oggetto del caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], nel libro verde precedente l'adozione del regolamento n. 1310/97 [libro verde
della [OSCURATO:PERSONA] sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni 31 gennaio 1996, COM(96) 19 def.], la [OSCURATO:PERSONA] ha
rammentato lo scopo perseguito dalla procedura di rinvio nei seguenti termini: 94 [Essa] ritiene che, specialmente se non vi sarà alcun abbassamento delle soglie, qualsiasi modifica apportata all'art. 9
dovrà avere portata limitata, al fine di non pregiudicare il delicato equilibrio assicurato dalle attuali disposizioni di
rinvio né annullare i vantaggi del principio dello sportello unico. Un ricorso troppo frequente all'art. 9 rischierebbe infatti
di ridurre la certezza del diritto garantita alle imprese e dovrebbe probabilmente accompagnarsi all'armonizzazione delle
principali caratteristiche dei sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni.
353
Parimenti, al
considerando 10 del regolamento n. 1310/97, il Consiglio indica che
[le regole che disciplinano il rinvio] tutelano opportunamente gli interessi degli Stati membri in materia di concorrenza
e tengono conto della necessità della certezza del diritto e del principio dello
sportello unico.
354
E' giocoforza constatare che tali dichiarazioni indicano chiaramente che, secondo l'intenzione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA],
le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 4064/89 devono essere interpretate restrittivamente
di modo che i rinvii di concentrazioni di dimensioni comunitarie alle autorità nazionali siano limitati a casi eccezionali.
355
Tuttavia, poiché, come deciso sopra, la lettera dell'art. 9, nn. 2 e 7, del regolamento n 4064/89 consente alla [OSCURATO:PERSONA]
di rinviare l'esame di una concentrazione alle autorità nazionali qualora siano presi in considerazione mercati nazionali
distinti, si deve constatare che il rischio che le concentrazioni di dimensioni comunitarie siano soggette, in un numero elevato
di casi, ad un'analisi frammentata incidente sul principio dello
sportello unico, inerisce alla procedura di rinvio prevista attualmente dal regolamento n. 4064/89.
356
Orbene, contrariamente a quanto fatto valere dalla [OSCURATO:SOCIETA], non spetta al Tribunale, fosse anche nell'ambito del controllo
dell'esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del potere discrezionale di cui essa gode in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma,
del regolamento n. 4064/89, sostituirsi al legislatore al fine di colmare le eventuali lacune che inficiano il meccanismo
di rinvio introdotto dall'art. 9 di detto regolamento.
357
Allo stesso modo, la circostanza addotta dalla ricorrente secondo cui, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe seguito
la sua prassi anteriore in materia, circostanza peraltro esplicitamente riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue risposte
ai quesiti scritti del Tribunale, non è pertinente in quanto la prassi seguita nella decisione di rinvio oggetto del presente
ricorso rientra nel quadro normativo definito all'art. 9 del regolamento n. 4064/89, in particolare ai nn. 2, lett. a) e b),
e 3, primo comma. Per quanto riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella concentrazione [OSCURATO:PERSONA]/P & O, avrebbe rifiutato
il rinvio domandato dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto più opportuno che
non si proceda ad uno stralcio del caso e non si conducano inchieste parallele in Europa, esso deve analogamente essere respinto in quanto irrilevante, dato che i mercati interessati in tale caso erano diversi
da quelli di cui trattasi nella fattispecie.
358
Emerge allora dalle considerazioni che precedono che, da un lato, le condizioni di rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett.
a), del regolamento n. 4064/89 erano, nel caso di specie, soddisfatte e, dall'altro, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato correttamente
l'art. 9, n. 3, primo comma, di detto regolamento nel rinviare l'esame degli effetti della concentrazione sui mercati interessati
in [OSCURATO:PERSONA] alle autorità francesi garanti della concorrenza.
359
Di conseguenza si devono respingere integralmente il primo e il secondo motivo.
b) Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), e dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89,
in quanto la decisione di rinvio incide sulla decisione di approvazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
360
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], fa valere che la decisione di rinvio priva la [OSCURATO:PERSONA] di ogni mezzo d'intervenire
nel caso in cui le autorità francesi approvino il riacquisto incondizionato o accettino impegni tali da vanificare gli impegni
accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] e/o non idonei a risolvere completamente i seri problemi di concorrenza esistenti in [OSCURATO:PERSONA].
361
Date le parti di mercato estremamente elevate e il portafoglio solido della SEB/[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente è del parere
che l'unico impegno appropriato è di obbligare la SEB a cedere il marchio [OSCURATO:PERSONA] a un concorrente per un suo utilizzo nel
mercato francese. Ogni altro impegno di portata inferiore vanificherebbe, a suo avviso, gli impegni assunti per i nove altri
Stati membri e non porrebbe rimedio ai seri problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione SEB/[OSCURATO:PERSONA] nel mercato
francese.
362
In particolare, la ricorrente osserva che un impegno sulla scia di quelli accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] per altri mercati nazionali
non costituirebbe una misura sufficiente e adeguata, in quanto, anche se la SEB fosse in grado di trovare un concorrente solvibile
che voglia disporre di una licenza del marchio [OSCURATO:PERSONA] di durata limitata, un periodo di cinque più tre anni non sarebbe
sufficiente a far passare la fedeltà del consumatore dal ben noto marchio [OSCURATO:PERSONA] al marchio del concorrente.
363
Infine, la ricorrente nota che, accettando la possibilità di rinegoziare gli impegni all'esito del procedimento in [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] non ha solamente trasferito la responsabilità principale del caso a tali autorità, ma ha anche creato un serio
rischio che la soluzione finale scelta dal ministro francese incida ex post sugli impegni già presi dalla SEB per quanto riguarda
gli altri Stati membri. Se le autorità francesi dovessero imporre misure correttive che oltrepassino quanto accettato dalla
[OSCURATO:PERSONA] per gli altri Stati membri, la SEB potrebbe domandare la rinegoziazione di tali impegni in quanto contraddittori
o eccessivi.
364
[OSCURATO:PERSONA]Longhi ha sottolineato in udienza che, in considerazione del fatto che la procedura di rinvio introdotta dall'art. 9
del regolamento n. 4064/89 costituisce una deroga al principio della competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] sulle concentrazioni
di dimensione comunitaria, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] applicare tale procedura con prudenza e rigore. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, la
[OSCURATO:SOCIETA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto consultare previamente l'autorità nazionale. In secondo luogo, essa rileva
che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non oggetto del
rinvio, al fine di mantenere la possibilità di una collaborazione con le autorità francesi garanti della concorrenza. Infine,
in terzo luogo, essa adduce che, nei limiti in cui l'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89 consente il rinvio
unicamente qualora la concentrazione minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante, la [OSCURATO:PERSONA], nell'adottare
la decisione di rinvio in base a tale disposizione, ha necessariamente escluso che le autorità francesi garanti della concorrenza
potessero approvare la concentrazione basandosi sulla teoria detta dell'
impresa insolvente, poiché quest'ultima prende in considerazione il caso in cui una concentrazione non minaccia di creare o di rafforzare una
posizione dominante (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-1375, punto 110).
365
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che tale motivo sia respinto.
Giudizio del Tribunale
366
In via preliminare si deve precisare che, poiché, con il presente motivo, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver
previsto, ai sensi degli impegni accettati nella decisione di approvazione, la possibilità di rinegoziare gli impegni all'esito
della procedura dinanzi alle autorità francesi garanti della concorrenza, tale censura è già stata respinta durante l'esame
del ricorso nella parte in cui mira all'annullamento della decisione di approvazione.
367
Con il presente motivo la ricorrente evidenzia tuttavia anche la circostanza per cui il rinvio parziale della concentrazione
alle autorità francesi garanti della concorrenza può dare luogo a decisioni contraddittorie senza possibilità d'intervento
da parte della [OSCURATO:PERSONA].
368
Si deve a tale proposito ricordare che, come già deciso nell'ambito dell'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata
dalla [OSCURATO:PERSONA], nel rinviare l'esame di taluni aspetti della concentrazione di cui trattasi alle autorità francesi garanti
della concorrenza, in base all'art. 9, n. 2, lett. a), e all'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA]
ha posto fine al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89 e lo ha trasferito alle autorità francesi garanti
della concorrenza, le quali decidono in base al proprio diritto nazionale della concorrenza.
369
Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 4064/89, gli obblighi imposti alle autorità francesi garanti della concorrenza nell'esercizio
delle loro competenze consistono, da un lato, ai sensi del n. 6 di tale disposizione, nel decidere entro un termine massimo
di quattro mesi dopo il rinvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, ai sensi del suo n. 8, nell'adottare unicamente
le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.
370
Peraltro, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 10 CE, gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad assicurare
l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni e devono astenersi da qualsiasi
misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato.
371
Fintantoché esse rispettano tali disposizioni, le autorità francesi garanti della concorrenza sono tuttavia libere di decidere
nel merito della concentrazione che è stata loro rinviata, in base ad un esame da esse effettuato in applicazione del diritto
nazionale della concorrenza.
372
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolutamente l'obbligo, al fine
di evitare l'adozione di decisioni contraddittorie, di consultare previamente le autorità francesi garanti della concorrenza.
Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA], con l'adozione della decisione di rinvio, ha posto fine al procedimento di applicazione del
regolamento n. 4064/89 per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione oggetto del rinvio e ha trasferito la competenza
esclusiva per l'esame di quest'ultimo alle autorità francesi garanti della concorrenza, le quali decidono sulla base del loro
diritto nazionale, essa è, per tale unica ragione, priva di ogni competenza per trattare detti aspetti. Essa non può dunque
essere ammessa ad intervenire nell'iter decisionale delle autorità francesi garanti della concorrenza.
373
Allo stesso modo, contrariamente a quanto fatto valere dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l'obbligo di avviare la fase
II, per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non rinviati, al solo scopo di mantenere la possibilità di una collaborazione
con le autorità francesi garanti della concorrenza. Infatti, qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che gli impegni, proposti dalle
parti che hanno provveduto alla notifica nel corso della fase I, sono sufficienti a dissipare ogni serio dubbio sulla compatibilità
della concentrazione con il mercato comune, essa, in conformità all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, può approvare
la concentrazione al termine della fase I senza avviare la fase II. In ogni caso, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di
avviare la fase II per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione non rinviati, come già indicato sopra, essa sarebbe
stata privata di ogni competenza per decidere sigli aspetti rinviati alle autorità nazionali, in quanto, con l'adozione della
decisione di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] li ha trasferiti alle autorità francesi garanti della concorrenza.
374
Infine, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene a torto che il fatto che la decisione di rinvio sia fondata sull'art. 9, n. 2, lett. a), del
regolamento n. 4064/89 impediva alle autorità francesi garanti della concorrenza di approvare la concentrazione sulla base
della teoria detta dell'
impresa insolvente.
375
Certamente, per effettuare un rinvio sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), la [OSCURATO:PERSONA] deve constatare che la concentrazione
in esame minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante. Orbene, nell'approvare la concentrazione in base alla
teoria dell'
impresa insolvente, le autorità francesi garanti della concorrenza hanno ritenuto necessariamente, in conformità alla giurisprudenza della Corte
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 110), che detta concentrazione, per quanto riguarda i suoi effetti sui mercati
interessati in [OSCURATO:PERSONA], non minacciava di creare o di rafforzare una posizione dominante.
376
Tuttavia, come sottolineato durante l'esame dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], la decisione di rinvio
non persegue lo scopo di decidere sulla compatibilità della concentrazione nel merito, bensì di rinviare tale esame alle autorità
nazionali che hanno domandato il rinvio, affinché esse decidano, conformemente all'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), in
applicazione del proprio diritto nazionale. Con l'adozione di tale decisione di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] ha posto anche termine
al procedimento di applicazione del regolamento n. 4064/89 per quanto riguarda gli aspetti della concentrazione oggetto del
rinvio e ha trasferito la competenza esclusiva per l'esame di questi ultimi alle autorità francesi garanti della concorrenza.
377
Pertanto, nell'ambito dell'esame delle condizioni per il rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), la [OSCURATO:PERSONA] non può,
senza privare della sua sostanza l'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), procedere ad un'analisi della compatibilità della
concentrazione tale da vincolare nel merito le autorità nazionali interessate, ma deve limitarsi a verificare, mediante un
esame prima facie, se, sulla base degli elementi di cui dispone al momento della valutazione della fondatezza della domanda
di rinvio, la concentrazione oggetto di quest'ultima minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante nei mercati
interessati.
378
Orbene, nel caso di specie è giocoforza constatare che né la ricorrente né la [OSCURATO:SOCIETA] contestano il fatto che la concentrazione
minacciasse di creare una posizione dominante nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, nella loro domanda di rinvio,
le autorità francesi hanno ampiamente evidenziato, al fine di giustificare il rinvio, le numerose ragioni per le quali la
concentrazione minacciava di creare o di rafforzare una posizione dominante in tali mercati.
379
Ciò premesso, analogamente a quanto deciso nell'ambito dell'esame del primo e del secondo motivo, non si può pertanto contestare
alla [OSCURATO:PERSONA] di aver stabilito, al termine di un esame prima facie effettuato sulla base degli elementi di cui disponeva
al momento della valutazione della fondatezza della domanda di rinvio, l'esistenza di una tale minaccia al
considerando 41 della decisione di rinvio. A tale proposito, è irrilevante che, ai sensi di un esame approfondito effettuato ulteriormente
sulla base del diritto nazionale, le autorità francesi garanti della concorrenza siano pervenute alla conclusione che la concentrazione
non causava tale minaccia, dato che l'esame condotto da queste ultime aveva un oggetto diverso dall'esame effettuato dalla
[OSCURATO:PERSONA].
380
E' vero che, in considerazione dei fatti della presente fattispecie e in particolare del tenore della decisione adottata dalle
autorità francesi garanti della concorrenza l'8 luglio 2002, può essere auspicabile che, al fine di evitare decisioni contraddittorie,
il regolamento n. 4064/89 imponga obblighi più vincolanti agli Stati membri che hanno domandato e ottenuto un rinvio. Tuttavia,
come già deciso nell'ambito dell'esame del primo e del secondo motivo, non spetta al Tribunale sostituirsi al legislatore
al fine di colmare le eventuali lacune inficianti il meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9 di detto regolamento.
381
Di conseguenza, allo stadio attuale il Tribunale può solo constatare che, nell'ipotesi di un rinvio parziale alle autorità
nazionali, il rischio che la decisione di queste ultime sia in contraddizione, ovvero inconciliabile, con la decisione adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA], inerisce al meccanismo di rinvio introdotto dall'art. 9 del regolamento n. 4064/89.
382
Alla luce di ciò, non si può pertanto contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non essere in condizioni d'intervenire nel processo decisionale
delle autorità nazionali.
383
Tuttalpiù, se lo Stato membro interessato dovesse violare gli obblighi su di esso incombenti in forza dell'art. 10 CE, nonché
dell'art. 9, nn. 6 e 8, del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe, se del caso, decidere di intentare il ricorso
previsto dall'art. 226 CE contro tale Stato membro. Per quanto riguarda gli individui, essi dispongono della possibilità di
contestare la decisione presa su rinvio dalle autorità nazionali in conformità ai rimedi giurisdizionali interni previsti
dal diritto nazionale.
384
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che il terzo motivo deve essere respinto.
c) Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 253 CE o, in subordine, del principio di buona amministrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
385
La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'art. 253 CE o, in subordine, il principio
di buona amministrazione, in quanto non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della sua decisione di autorizzare il rinvio
alle autorità francesi.
386
A parere della ricorrente, poiché la prassi di non pubblicare le decisioni adottate in forza dell'art. 9, nn. 3 e 4, del regolamento
n. 4064/89, incide seriamente sulla possibilità per gli interessati (ossia le parti che notificano e le loro concorrenti)
di beneficiare di una tutela giuridica adeguata contro tali decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto compensare in parte tale
assenza di chiarezza illustrando i motivi nella decisione con la quale approvava la concentrazione notificata, nei limiti
in cui essa non è stata rinviata, nonché nel comunicato stampa riguardante la decisione di rinvio.
387
La ricorrente fa osservare che l'assenza di motivazione nel caso di specie per quanto riguarda il rinvio si discosta dalla
prassi normale della [OSCURATO:PERSONA] (v. comunicati stampa concernenti i rinvii parziali nei casi COMP/M.2389 ─ Shell/DEA, COMP/M.2533
─ BP/E.ON, IP/01/1222 e IP/01/1247, e COMP/M.2706 ─ [OSCURATO:PERSONA]/P & O Princess, IP/02/552).
388
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e dalla SEB, chiede che il presente motivo sia respinto.
Giudizio del Tribunale
389
Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a fornire
all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da
un vizio che consenta di contestarne la validità, e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla
legittimità della decisione, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione
e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1799, punto 51).
390
Ai sensi dell'istanza, la ricorrente mirava sostanzialmente a far dichiarare dal Tribunale che nella decisione di approvazione
il rinvio non era sufficientemente motivato in diritto.
391
Tuttavia, poiché la motivazione di un atto dipende dalla natura dello stesso, nei limiti in cui la decisione di approvazione
non ha ad oggetto il rinvio dell'esame della concentrazione alle autorità nazionali sulla base dell'art. 9 del regolamento
n. 4064/89, si deve considerare che il rispetto dell'art. 253 CE non imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di indicarvi i motivi sottesi
alla decisione di rinvio. E ciò a maggior ragione in quanto, se è vero che l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 4064/89, non
prevede la notifica delle decisioni di rinvio ai terzi, nulla impediva alla ricorrente di richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] una
versione non confidenziale della decisione di rinvio al fine di proporre il presente ricorso. In udienza la ricorrente ha
peraltro fatto riferimento, senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] su tale punto, ad una lettera attestante tale richiesta.
392
Per quanto riguarda la presunta assenza di motivazione del rinvio nel comunicato stampa relativo alla concentrazione in esame,
è sufficiente osservare che tale omissione è irrilevante, poiché la ricorrente non sostiene che detto comunicato stampa conteneva
la decisione di rinvio. Infatti, dato che il comunicato stampa relativo alla concentrazione in esame non contiene una decisione
atta ad essere oggetto di ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, non si può contestare il fatto che esso non
contiene la motivazione dell'atto impugnato.
393
Si deve dunque esaminare se la decisione di rinvio, come prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del Tribunale, sia sufficientemente
motivata. In udienza, la ricorrente ha peraltro indicato che, in considerazione della decisione prodotta nell'ambito delle
misure di organizzazione del procedimento, il suo motivo doveva essere interpretato in tal senso.
394
A tale proposito si deve ricordare che la decisione di rinvio è stata adottata in base all'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento
n. 4064/89. E' già stato osservato sopra, nell'ambito dell'esame del primo e del secondo motivo, che, affinché una concentrazione
possa essere oggetto di rinvio in forza di tale disposizione, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, la
concentrazione deve minacciare di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo
una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale mercato deve presentare
tutte le caratteristiche di un mercato distinto.
395
Occorre pertanto considerare che, per rispettare l'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 CE, una decisione di rinvio
adottata sulla base dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, deve contenere un'indicazione sufficiente e pertinente
degli elementi presi in considerazione per determinare l'esistenza, da un lato, della minaccia di creare o rafforzare una
posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato
membro interessato e, dall'altro, di un mercato distinto.
396
Per quanto riguarda la prima condizione, si deve rilevare che la decisione di rinvio espone chiaramente, ai
considerando 27-41, i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, prima facie, che l'operazione in questione minacci di creare una posizione
dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nei mercati della vendita di piccoli elettrodomestici
in [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi riguardano il fatto che, nei mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA], da un lato, il nuovo operatore acquisirebbe
una dimensione (
considerando 29-32), una gamma di prodotti (
considerando 33-35) e un portafoglio di marchi (
considerando 36-38) senza eguali e, dall'altro, la concorrenza attuale e potenziale sarebbe insufficiente (
considerando 39-41).
397
Per quanto riguarda la seconda condizione, si deve constatare parimenti che la decisione di rinvio espone chiaramente, al
considerando 22, i motivi per i quali si ritiene che i mercati interessati in [OSCURATO:PERSONA] siano mercati nazionali distinti. Ai sensi di tale
considerando, la [OSCURATO:PERSONA] constata in effetti che
gran parte dei clienti e dei concorrenti delle partecipanti indicano chiaramente l'esistenza di mercati nazionali per i piccoli
elettrodomestici, tenuto conto in particolare del fatto che i) le parti di mercato sono eterogenee a livello sia degli Stati
membri sia delle categorie di prodotti, ii) la penetrazione dei marchi è molto diversa a seconda dei mercati, iii) i livelli
di prezzo possono variare decisamente in funzione di mercati nazionali e, inoltre, seguono tendenze differenziate, iv) le
politiche commerciali e di marketing sono nazionali per tenere conto delle particolarità e delle preferenze dei consumatori,
variabili a seconda dello Stato membro, v) le strutture logistiche sono nazionali, vi) le strutture di distribuzione sono
nazionali e l'importanza relativa dei diversi canali di distribuzione (grande distribuzione, catene specializzate, grandi
magazzini ecc.) è molto variabile in funzione dello Stato membro e, vii) le relazioni clienti/fornitori si costituiscono principalmente
su base nazionale, anche qualora si tratti di gruppi di grande distribuzione insediati a livello internazionale.
398
Ciò premesso, si deve concludere che la decisione di rinvio è sufficientemente motivata.
399
Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di buona amministrazione, nei limiti in cui essa tende a contestare
alla [OSCURATO:PERSONA] una carenza di motivazione, è già stato sopra osservato che la decisione di rinvio è sufficientemente motivata.
Per quanto, con tale affermazione, la ricorrente intenda avanzare un motivo autonomo nel merito, è sufficiente rilevare ch'essa
non è in alcun modo suffragata nell'istanza e che deve, di conseguenza, essere respinta.
400
Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto.
401
Consegue dall'insieme delle considerazioni suesposte che il ricorso, per quanto riguarda l'annullamento della decisione di
rinvio, deve essere respinto integralmente.
Sulle spese
402
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la SEB, interveniente, ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere
condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sopportate da queste ultime.
403
In applicazione dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:SOCIETA], interveniente, sopporterà le
proprie spese.
404
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenienti nella causa sopportano
le proprie spese. Pertanto, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla SEB.
3)
[OSCURATO:PERSONA]Longhi sopporterà le proprie spese.
4)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 aprile 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'inglese.