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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 34599/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2275/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentati e difesi d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con domicilio digitale ex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] eSALVATORE GENOVA - intimati - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Palermo n. 1907 del 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Palermo il 18 gennaio 2016 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura privata di riconoscimento di debito datata 15 aprile 2015; − g li opponenti contestavano la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che era estraneo al rapporto obbligatorio; disconoscevano, inoltre, la conformità della fotocopia della scrittura privata rispetto all’originale e negavano l’autenticitàdelle firme apposte; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio, insistendo nella pretesa creditoria; − i l Tribunale di Palermo, dopo aver disposto consulenza grafologica, con sentenza del 17 giugno 2019 rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti per lite temeraria exart. 96 c.p.c. oltre che alle spese di lite ; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello; lamentavano che il Tribunale aveva ammesso tardivamente la produzione dell’originale della scrittura privata, depositata il 22 marzo 2017, oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2016, e contestavano la consulenza grafologica disposta dal giudice di primo grado, ritenendola illegittima in quanto basata su un documento prodotto tardivamente; − r estavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; − l a Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1907 del 24 novembre 2021, rigettava l’appello; − p er quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «… secondo la Suprema Corte (Cass. 1366/2016 fattispecie di documento originale, presente in atti, prodotto in appello) “non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”.

Nel caso in esame, la scrittura privata disconosciuta era stata prodotta unitamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Era stata poi allegata in copia al fascicolo telematica al momento della costituzione in giudizio da parte dei Genova ed esibita in originale all’udienza del 14 luglio 2016, nel pienocontraddittorio delle parti.

In tale occasione, la difesa degli appellanti si è limitata ad affermare che “stante l’esibizione degli originali delle scritture private e degli assegni, si riserva l’ulteriore disconoscimento delle firme apposte ...”, prestando sostanzialmente acquiescenza circa la corrispondenza della fotocopia all’originale, non avendo insistito nell’eccepita difformità, del resto inesistente, come emerge da un confronto tra i due documenti in atti.

Ne segue che la copia del documento era stata tempestivamente introdotta nel processo e l’acquisizione dell’originale da parte del giudice di prime cure al fine dell’espletamento della consulenza grafologica - che deve svolgersi sulla scrittura autentica - è pienamente in linea con l’orientamento della Suprema Corte riportatoin premessa. … Nell’atto di opposizione, a pag. 4, gli odierni appellanti, dopo avere contestato formalmente la conformità della scrittura privata all’originale, hanno espressamente dichiarato “... disconoscono, sin d’ora, la sottoscrizione ivi apposta, in quanto non riferentesi a loro stessi poiché da loro mai apposta ... le firme apposte nell’ultima pagina non sono certamente riconducibili agli opponenti ...”. … II disconoscimento della sottoscrizione era intervenuto nella prima difesa utile dopo la produzione delle copie, sicché non si comprende la ragione per la quale il Tribunale avrebbe dovuto attendere la produzione dell’originale per ritenere adempiuto il disconoscimento.»; − a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − i l motivo è infondato ; − contrariamente agli assunti dei ricorrenti, «Nella procedura di verifi- cazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell’originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, an- che dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell’originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’au- siliario e, con ciò, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.» (Cass. Sez. 6, 18/11/2021, n. 35167, Rv. 663261-01); − p erciò, è del tutto irrilevante che l’originale della scrittura sia stato dapprima soltanto esibito e poi prodotto dopo la scadenza dei termini istrut- tori, poiché –anche in mancanza di esibizione – sarebbe stata tempestiva la produzione del documento, inizialmente depositato in copia, pure nel corso delle operazioni peritali; − n e consegue, inoltre, che nessun termine doveva essere concesso per la produzione dell’originale e per il disconoscimento da parte degli oppo- nenti, i quali, peraltro, come già rilevato dalla Corte d’appello, avevano di- sconosciuto la sottoscrizione del documento sin dall’inizio del processo di primo grado; − in conclusione, il ricorso va respinto; − non occor re provvedere sulle spese in ragione della indefensio degli intimati; − va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricor- renti ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1-bisde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2275/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentati e difesi d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con domicilio digitale ex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] eSALVATORE GENOVA - intimati - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Palermo n. 1907 del 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Palermo il 18 gennaio 2016 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura privata di riconoscimento di debito datata 15 aprile 2015; − g li opponenti contestavano la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che era estraneo al rapporto obbligatorio; disconoscevano, inoltre, la conformità della fotocopia della scrittura privata rispetto all’originale e negavano l’autenticitàdelle firme apposte; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio, insistendo nella pretesa creditoria; − i l Tribunale di Palermo, dopo aver disposto consulenza grafologica, con sentenza del 17 giugno 2019 rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti per lite temeraria exart. 96 c.p.c. oltre che alle spese di lite ; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello; lamentavano che il Tribunale aveva ammesso tardivamente la produzione dell’originale della scrittura privata, depositata il 22 marzo 2017, oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2016, e contestavano la consulenza grafologica disposta dal giudice di primo grado, ritenendola illegittima in quanto basata su un documento prodotto tardivamente; − r estavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; − l a Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1907 del 24 novembre 2021, rigettava l’appello; − p er quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «… secondo la Suprema Corte (Cass. 1366/2016 fattispecie di documento originale, presente in atti, prodotto in appello) “non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”. Nel caso in esame, la scrittura privata disconosciuta era stata prodotta unitamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Era stata poi allegata in copia al fascicolo telematica al momento della costituzione in giudizio da parte dei Genova ed esibita in originale all’udienza del 14 luglio 2016, nel pienocontraddittorio delle parti. In tale occasione, la difesa degli appellanti si è limitata ad affermare che “stante l’esibizione degli originali delle scritture private e degli assegni, si riserva l’ulteriore disconoscimento delle firme apposte ...”, prestando sostanzialmente acquiescenza circa la corrispondenza della fotocopia all’originale, non avendo insistito nell’eccepita difformità, del resto inesistente, come emerge da un confronto tra i due documenti in atti. Ne segue che la copia del documento era stata tempestivamente introdotta nel processo e l’acquisizione dell’originale da parte del giudice di prime cure al fine dell’espletamento della consulenza grafologica - che deve svolgersi sulla scrittura autentica - è pienamente in linea con l’orientamento della Suprema Corte riportatoin premessa. … Nell’atto di opposizione, a pag. 4, gli odierni appellanti, dopo avere contestato formalmente la conformità della scrittura privata all’originale, hanno espressamente dichiarato “... disconoscono, sin d’ora, la sottoscrizione ivi apposta, in quanto non riferentesi a loro stessi poiché da loro mai apposta ... le firme apposte nell’ultima pagina non sono certamente riconducibili agli opponenti ...”. … II disconoscimento della sottoscrizione era intervenuto nella prima difesa utile dopo la produzione delle copie, sicché non si comprende la ragione per la quale il Tribunale avrebbe dovuto attendere la produzione dell’originale per ritenere adempiuto il disconoscimento.»; − a vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − i l motivo è infondato ; − contrariamente agli assunti dei ricorrenti, «Nella procedura di verifi- cazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell’originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, an- che dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell’originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’au- siliario e, con ciò, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.» (Cass. Sez. 6, 18/11/2021, n. 35167, Rv. 663261-01); − p erciò, è del tutto irrilevante che l’originale della scrittura sia stato dapprima soltanto esibito e poi prodotto dopo la scadenza dei termini istrut- tori, poiché –anche in mancanza di esibizione – sarebbe stata tempestiva la produzione del documento, inizialmente depositato in copia, pure nel corso delle operazioni peritali; − n e consegue, inoltre, che nessun termine doveva essere concesso per la produzione dell’originale e per il disconoscimento da parte degli oppo- nenti, i quali, peraltro, come già rilevato dalla Corte d’appello, avevano di- sconosciuto la sottoscrizione del documento sin dall’inizio del processo di primo grado; − in conclusione, il ricorso va respinto; − non occor re provvedere sulle spese in ragione della indefensio degli intimati; − va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricor- renti ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1-bisde