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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16636/2026

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a e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via F. DeSanctis, 4-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 3745/2023 depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/20261.Con sentenza n. 3745/2023, depositata il 18/12/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2191/2022 con cui la CTPdi Milano aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (societàincorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e sanzioni n.2018010SF0000123070003 e n. 2018010SF0000123070004,rispettivamente notificati alle contribuenti per i maggiori importi di303.210,00 euro e di 1.228.080,00 euro, in relazione al decreto n.12307/2018 con cui il Tribunale di Milano aveva omologato la proposta diconcordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]..

Secondo il giudice diprimo grado alla fattispecie in esame non era applicabile, come invecesostenuto dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n.131/1986 ma, avendo il decreto di omologa “avuto ad oggetto una duplicee distinta cessione di ramo di azienda”, l’art. 51 del citato d.P.R., “per ilquale la base imponibile è data dalla differenza del valore dell’attivo e delpassivo della azienda ceduta”.La CGT di II grado ribadiva l’inapplicabilità alla fattispecie in esame deldisposto di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, sostenutadall’Ufficio sull’assunto che il decreto di omologa in oggetto conterrebbedue disposizioni distinte ma interconnesse, ossia il trasferimento dellaazienda e l’accollo del passivo e riaffermava che la tassazione del decretodi omologa del concordato con assuntore, in quanto implicante iltrasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su altribeni e diritti, va effettuata ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, PartePrima allegata al d.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, secondo le aliquotestabilite per i corrispondenti atti traslativi.

Il giudice d’appello rilevava,pertanto, la correttezza della tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 2, delcitato decreto, atteso che i debiti aziendali costituiscono parte integrantedel compendio aziendale trasferito, dei quali pertanto non era avvenutoNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026alcun accollo, ritenendo, comunque, dirimente, al fine dell’esclusione dellatassazione delle passività aziendali, la disposizione di cui all’art. 21,comma 3, d.P.R. n. 131/1986, a norma del quale “non sono soggetti aimposta gli accolli di debiti e gli oneri contestuali ad altre disposizioni”.Avverso la sentenza della CGT di II grado della Lombardia proponevaricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.resistevano con controricorso.La Procura Generale, in persona del P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA], rassegnavale proprie conclusioni ex art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 51,comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che lafattispecie in esame fosse riconducibile al disposto del sopracitato art. 51,mentre non vi era stata “cessione di aziende, ma trasferimento dell’attivoaziendale a fronte dell’assunzione di alcune e ben determinate passività” epertanto uno “smembramento d’azienda, in cui alcune poste attive sonotrasferite ad un assuntore, altre poste all’altro”.

Evidenzia la ricorrenteche, anche a voler ritenere che vi sia stata una cessione d’azienda,l’avviso di liquidazione in questione ha ad oggetto il decreto di omologadel concordato preventivo con terzo assuntore, a cui va ricondotto iltrasferimento delle attività e delle passività, le quali, inoltre, noncoincidono con tutte quelle inerenti all’azienda ceduta ma solo con quelleindividuate dal decreto di omologa, rilevando altresì che gli atti dicessione prevedono che le due assuntrici non risponderanno dellepassività stralciate, in caso di loro reviviscenza (diversamente da quantoprevisto dall’art. 2560 c.c. per quelle risultanti dai libri contabili).

Pertanto,Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’imposta sarebbe stata correttamente liquidata sulla base delladisposizione che dà luogo alla tassazione più onerosa e quindi dell’accollo.2.

Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 21,commi 2 e 3, del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primocomma, n.3, c.p.c., per avere la CGT di secondo grado erroneamenteritenuto comunque riconducibile la fattispecie in esame all’art. 21, comma3, del citato d.P.R., mentre la base imponibile deve essere calcolata aisensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in combinato dispostocon l’art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R..

All’uopo laricorrente deduce che la connessione oggettiva tra accollo delleobbligazioni concordatarie e trasferimento dell’attivo fallimentare –“entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria einscindibile”, nonché del pari “strumenti attraverso i quali si realizza lacausa propria del concordato, ovvero il soddisfacimento dei creditori” -sarebbe tale da non poter ritenere ciascuna delle “due disposizioni”espressione di autonoma capacità contributiva, con la conseguenza chel’imposta andrebbe calcolata autonomamente per ciascuna delle due, poiliquidando quella che dà luogo all’imposizione più onerosa, in applicazionedell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986.I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi,sono infondati.Orbene, con decreto n. 12307/2018 il Tribunale di Milano haomologato la proposta di concordato preventivo in continuità della [OSCURATO:SOCIETA]., che prevedeva la distribuzione tra due assuntori di “attivo epassivo della Procedura in specifiche e distinte porzioni (e non, quindi, proquota)” (vedi decreto in atti).La distribuzione tra le due assuntrici dell’attivo e del passivo nellepreviste “specifiche e distinte porzioni” è avvenuta in concreto mediante lastipula dell’“Atto di trasferimento dell’azienda “[OSCURATO:SOCIETA]” in attuazionedel decreto di omologa di concordato preventivo in continuità indirettaNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026della società [OSCURATO:SOCIETA]. emesso dal Tribunale di Milano il 15novembre 2018…”, in data 10.4.2019 e dell’“Atto di trasferimento delramo “Alice” dell’azienda “[OSCURATO:SOCIETA]” in attuazione del decreto diomologa di concordato preventivo in continuità indiretta della societàWaste Italia [OSCURATO:SOCIETA]. emesso dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2018…”,in data 12.6.2019, entrambi rogati con il previo parere favorevole deiCommissari Giudiziali, che hanno provveduto a darne informazione algiudice delegato.Nella premessa del primo atto si rappresenta che la “[OSCURATO:PERSONA].p.a…assumerà tutta e l’intera azienda in funzionamento della [OSCURATO:SOCIETA]. (con esclusione dei soli attivi aziendali “non strategici”….edegli impegni relativi ai costi di chiusura e post-chiusura della discarica“[OSCURATO:PERSONA]”, tutti destinati all’altro assuntore società Sostenya GreenS.p.a.),… comprensive delle inerenti passività, rappresentanti l’interopassivo concordatario e fatta sola eccezione di quanto oggettodell’assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A…..(l’Azienda “[OSCURATO:SOCIETA]”)…b) [OSCURATO:PERSONA] S.P.A….acquisirà il diverso ramo d’aziendacostituito dalle attività di valorizzazione economica della copertura finaledella discarica ubicata in [OSCURATO:PERSONA] così come previsto dal pianoconcordatario di [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle partecipazioni detenute daWaste Italia nelle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e Waste to [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché degli inerentiimpegni relativi ai costi di chiusura e post-chiusura della discarica “AliceCastello” e ogni altra obbligazione comunque connessa all’esercizio o allatitolarità della discarica stessa, dai rapporti con due lavoratori dipendenti([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (“[OSCURATO:PERSONA]”).”.

A pagina 5dell’atto, al punto 1) si stabilisce che “la società [OSCURATO:SOCIETA]. cede etrasferisce …alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che, nella sua qualifica di“assuntore”, accetta ed acquista tutta e l’intera Azienda in funzionamento“[OSCURATO:SOCIETA]”…comprensiva delle inerenti passività aziendali,Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026rappresentanti l’intero passivo concordatario, fatta sola eccezione diquanto oggetto rispettivamente di attribuzione e di assunzione da partedell’altro assuntore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”.

Per la identificazione deisingoli componenti dell’attivo e del passivo facenti parte dell’aziendatrasferita, l’atto rimanda alle singole voci dell’Attestazione redatta ai sensidell’art. 161, comma 3 e 186 bis lett.

B, comma 1, L.F., alla Relazionegiurata di stima ex art. 160, comma 2, L.F. e alla Relazione del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 172 L.F., nonché alla situazionepatrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, procedendo poi all’analiticaindicazione degli elementi attivi e passivi ricompresi, “tra l’altro”,nell’azienda trasferita.

Il punto 2 dell’atto individua il corrispettivonell’importo risultante dalla differenza tra il valore dell’attivo al 31dicembre 2018 e il valore del “passivo aziendale inerente concordatario”.Nel secondo atto notarile in data 12.6.2019, a pagina 5, al punto 1) sistabilisce che “la società [OSCURATO:SOCIETA]. cede e trasferisce …allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che, nella sua qualifica di “assuntore”,accetta ed acquista tutto e l’intero ramo di “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentatoesclusivamente: (i) dall’attività di gestione integrata del sito sul qualesorge la discarica “[OSCURATO:PERSONA]”, con ciò intendendosi: a) lo svolgimentodi tutte le attività propedeutiche alla chiusura definitiva ed alla gestionepost-mortem del sito di smaltimento ubicato nel comune di [OSCURATO:PERSONA] ciò facendosi carico di tutte le passività (attuali e potenziali,concordatarie e non) di [OSCURATO:SOCIETA]. relative, collegate, o comunqueafferenti agli oneri di chiusura e post-chiusura della discarica “AliceCastello”…e ogni altra passività comunque connessa all’esercizio, allatitolarità o al possesso della discarica di [OSCURATO:PERSONA]…; fermo restandoche l’assunzione delle obbligazioni …avviene nei limiti e in conformità aquanto stabilito nel decreto di omologazione; b) la realizzazione degliinterventi di valorizzazione della copertura definitiva da operarsi presso ladiscarica di “[OSCURATO:PERSONA]” in conformità con quanto previsto all’internoNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026del piano concordatario…; c) la presa in carico dei rapporti con i seguentilavoratori dipendenti…; d) la proprietà delle attrezzature di cui all’elencoqui allegato sotto la lettera “E”; e (II) dalle seguenti partecipazionisocietarie…”.

Anche in tal caso il corrispettivo viene convenuto in ragionedel “contenuto del ramo d’azienda Alice”.Dal tenore dei suddetti atti, risulta pertanto che, in attuazione delconcordato, non sono stati trasferiti singoli beni (materiali o immateriali),facenti parte dell’attivo aziendale, a fronte dell’accollo delle passivitàconcordatarie, ma due rami d’azienda, ciascuno con le relative passività iviindividuate, trasferite, contestualmente alle poste attive, in virtù deltrasferimento stesso dell’azienda quale bene che si connota per lacompresenza di poste attive e passive.Premesso che non è in contestazione la idoneità delle poste attive acostituire un’azienda quale complesso di beni organizzati per l’eserciziodell’impresa (con riferimento all’attività oggetto di ciascun ramo trasferito,il secondo dei quali individuato de residuo) e quindi l’autonomia funzionaledi ciascun ramo, deve ritenersi che il trasferimento delle passività inerentiall’azienda consenta di ritenere configurabili le cessioni di ramo d’azienda,concordato omologato (perciò al netto della falcidia concordataria), il chegiustifica, inoltre, la previsione che, in caso di reviviscenza, le passivitàstralciate non potranno gravare sulle cessionarie, essendo dette passivitànecessariamente escluse ab origine dalle cessioni (attuative delconcordato) proprio per effetto della predetta falcidia concordataria.Nemmeno può sostenersi che il giudice d’appello abbia erroneamenteritenuto tassabile l’atto ai sensi dell’art. 51 del TUIR, sull’assunto che, nelcaso di esame, secondo quanto asserito dalla ricorrente, le assuntriciavrebbero effettuato un accollo del passivo non limitato al passivoaziendale.

Tale assunto si risolve, invero, nella contestazione, peraltrogenerica, dell’inerenza di talune (non meglio indicate) passività a ciascunaNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle due attività aziendali trasferite, senza che tale contestazione risultiessere stata precedentemente effettuata dalla ricorrente, sia nelle fasi dimerito che negli avvisi di liquidazione impugnati, ove l’Ufficio si è limitatoad affermare che la proposta omologata prevede un accollo, da tassare exart. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, “a frontedel trasferimento dell’attivo del ramo Alice dell’azienda Waste” e “a frontedel trasferimento dell’attivo dell’azienda Waste”.

Inoltre, la deduzionedella non inerenza all’impresa di tutti i debiti trasferiti esorbita dalperimetro motivazionale degli atti impugnati, così violando, il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui i motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove onuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne chenon si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v.

Cass., n. 2802/2024, cherichiama Cass., n. 194/2002; Cass., n. 17041/2013; Cass., n.25319/2017; Cass., n. 907/2018).Inoltre, la circostanza che i suddetti trasferimenti di ramo d’aziendasiano avvenuti in attuazione del decreto di omologa di un concordato conassunzione non esclude l’applicabilità, ai fini dell’imposta di registro,dell’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, atteso che, comecorrettamente rilevato dal giudice d’appello, costituisce principio di dirittoconsolidato, più volte affermato da questa Corte con riferimento alconcordato fallimentare con assuntore (estensibile anche al concordatopreventivo, proprio con riferimento al quale lo strumento dell’assunzione èstato in origine esplicitamente normato dall’art. 160 della leggefallimentare), quello secondo il quale “il decreto di omologa del concordatofallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato inmisura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima,allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamenteNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i benifallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico enominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett.g) del detto articolo ((Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass.,Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 2018, n.6983; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5^, 20novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925)…”(Cass. n. 31530/2023, Cass., n. 32492/2025; Cass., n. 6673/2025; Cass.,n. 29955/2023; Cas. n. 27086/2022; Cass., n. 27669/2021).

Infatti, “laprevalente tesi pubblicistica valorizza l’aspetto procedurale dell’istituto delconcordato e la finalità di rimuovere lo stato di insolvenza, mentre lapronuncia di omologazione integra il momento perfezionativo dellafattispecie.

Come ribadito da questa Corte, gli effetti del concordatofallimentare non derivano dall’intesa delle parti, caratterizzata da uncontenuto remissorio o liberatorio, ma dalla legge, la quale… accorda aldecreto di omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi fra le parti,che di quella costituiscono solamente il presupposto e che in essa sonotrasfusi e rimangono assorbiti ….

“ (Cass. n. 31590/2023).

Poiché l’art.8, lett. a) della sopracitata Tariffa rimanda alle “stesse imposte stabiliteper i corrispondenti atti” traslativi o costitutivi di diritti reali su beniimmobili ovvero su altri beni e diritti, nel caso di specie, in cui l’oggettodel trasferimento è costituito da due rami d’azienda, corretto appare ilrichiamo del giudice d’appello all’art. 51, comma 2, del TUIR, ai fini delladeterminazione del valore dei rami di azienda trasferiti.

Tale articolo, alcomma 4, prevede un calcolo della base imponibile in ragione della cdvalorizzazione al netto delle passività aziendali, così escludendonel’autonoma tassabilità, atteso che, costituendo esse, come le poste attive,parte integrante del compendio aziendale trasferito, vengononormalmente prese in carico dal cessionario (v.

Cass., n. 14660/2025;Cass., n. 539/2022; Cass., n. 8786/2017).Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026Inoltre, condivisibilmente la Corte regionale ha ritenuto in ogni casodirimente il disposto dell’art. 21, comma 3, del TUIR, ai sensi del quale“non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e gli oneri contestuali adaltre disposizioni”.

Va, infatti, rilevato che la proposta di concordato, perquanto riportato nel decreto di omologa, prevede la distribuzione di attivoe passivo della procedura tra i due assuntori (poi attuata in concretomediante gli atti di trasferimento dei due rami d’azienda sopra indicati).Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, formatosicon riferimento al concordato fallimentare ma estensibile al concordatopreventivo, nel concordato con assuntore l’assunzione delle passivitàcostituisce “effetto legale naturale ed imprescindibile, del mezzo diliquidazione alternativo alla procedura fallimentare… …Sul piano fiscale,proprio in ragione della dedotta connessione tra beni ceduti al terzoassuntore ed accollo dei debiti del fallimento…deve trovare applicazione ladiversa disposizione di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3,alla cui stregua… non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti edoneri collegati e contestuali ad altre disposizioni …; laddove, con iltermine «disposizione» la norma intende riferirsi al concetto di negoziogiuridico (o di provvedimento) e, quindi, non a quello di obbligazione etanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass. del 3.2.2022, n.3315; Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 7 giugno 2004, 5 n. 10789;Cass., 19 novembre 1987, n. 8508, con riferimento al dpr n. 634 del1972, art. 20). …L'accollo non costituisce pertanto, nel caso in esame, unalla stregua di una clausola negoziale del debito (accollato), oggettodell'atto di concordato in esame, come tale non autonomamentesottoponibile all'imposta di registro. …Muovendo da tali considerazioni,quindi, è stato rilevato come l’accollo delle passività, trovando ragione nonsolo nel trasferimento dei beni ceduti all'assuntore, ma soprattuttonell’accordo complessivo omologato, non possa assumere una propriaNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026autonomia ai fini del registro, né la connessione fra l'una e l'altraprestazione ha carattere meramente pattizio, non intrinseco e necessario,come affermato dal risalente indirizzo di legittimità (4520 del 11/08/1982;Cass. n. 4044 del 10/07/1984; Cass. n. 4665 del 23/05/1990), tenutoconto che il decreto di omologazione del concordato fallimentare è attoautoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma inobbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e per tutti i creditori,la proposta originaria sicché non trova applicazione il secondo commadell’art. 21 TUR, ove prevede la tassabilità di una delle prestazioni piùonerose.” (Cass., n. 31530/2023).Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dellaricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese delgiudizio, che liquida in 13.893,00 euro per compensi professionali, oltre200,00 euro per esborsi e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.1.2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via F. DeSanctis, 4-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 3745/2023 depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/20261.Con sentenza n. 3745/2023, depositata il 18/12/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2191/2022 con cui la CTPdi Milano aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (societàincorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e sanzioni n.2018010SF0000123070003 e n. 2018010SF0000123070004,rispettivamente notificati alle contribuenti per i maggiori importi di303.210,00 euro e di 1.228.080,00 euro, in relazione al decreto n.12307/2018 con cui il Tribunale di Milano aveva omologato la proposta diconcordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA].. Secondo il giudice diprimo grado alla fattispecie in esame non era applicabile, come invecesostenuto dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n.131/1986 ma, avendo il decreto di omologa “avuto ad oggetto una duplicee distinta cessione di ramo di azienda”, l’art. 51 del citato d.P.R., “per ilquale la base imponibile è data dalla differenza del valore dell’attivo e delpassivo della azienda ceduta”.La CGT di II grado ribadiva l’inapplicabilità alla fattispecie in esame deldisposto di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, sostenutadall’Ufficio sull’assunto che il decreto di omologa in oggetto conterrebbedue disposizioni distinte ma interconnesse, ossia il trasferimento dellaazienda e l’accollo del passivo e riaffermava che la tassazione del decretodi omologa del concordato con assuntore, in quanto implicante iltrasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su altribeni e diritti, va effettuata ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, PartePrima allegata al d.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, secondo le aliquotestabilite per i corrispondenti atti traslativi. Il giudice d’appello rilevava,pertanto, la correttezza della tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 2, delcitato decreto, atteso che i debiti aziendali costituiscono parte integrantedel compendio aziendale trasferito, dei quali pertanto non era avvenutoNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026alcun accollo, ritenendo, comunque, dirimente, al fine dell’esclusione dellatassazione delle passività aziendali, la disposizione di cui all’art. 21,comma 3, d.P.R. n. 131/1986, a norma del quale “non sono soggetti aimposta gli accolli di debiti e gli oneri contestuali ad altre disposizioni”.Avverso la sentenza della CGT di II grado della Lombardia proponevaricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.resistevano con controricorso.La Procura Generale, in persona del P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA], rassegnavale proprie conclusioni ex art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 51,comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che lafattispecie in esame fosse riconducibile al disposto del sopracitato art. 51,mentre non vi era stata “cessione di aziende, ma trasferimento dell’attivoaziendale a fronte dell’assunzione di alcune e ben determinate passività” epertanto uno “smembramento d’azienda, in cui alcune poste attive sonotrasferite ad un assuntore, altre poste all’altro”. Evidenzia la ricorrenteche, anche a voler ritenere che vi sia stata una cessione d’azienda,l’avviso di liquidazione in questione ha ad oggetto il decreto di omologadel concordato preventivo con terzo assuntore, a cui va ricondotto iltrasferimento delle attività e delle passività, le quali, inoltre, noncoincidono con tutte quelle inerenti all’azienda ceduta ma solo con quelleindividuate dal decreto di omologa, rilevando altresì che gli atti dicessione prevedono che le due assuntrici non risponderanno dellepassività stralciate, in caso di loro reviviscenza (diversamente da quantoprevisto dall’art. 2560 c.c. per quelle risultanti dai libri contabili). Pertanto,Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’imposta sarebbe stata correttamente liquidata sulla base delladisposizione che dà luogo alla tassazione più onerosa e quindi dell’accollo.2. Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 21,commi 2 e 3, del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primocomma, n.3, c.p.c., per avere la CGT di secondo grado erroneamenteritenuto comunque riconducibile la fattispecie in esame all’art. 21, comma3, del citato d.P.R., mentre la base imponibile deve essere calcolata aisensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in combinato dispostocon l’art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R.. All’uopo laricorrente deduce che la connessione oggettiva tra accollo delleobbligazioni concordatarie e trasferimento dell’attivo fallimentare –“entrambe finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria einscindibile”, nonché del pari “strumenti attraverso i quali si realizza lacausa propria del concordato, ovvero il soddisfacimento dei creditori” -sarebbe tale da non poter ritenere ciascuna delle “due disposizioni”espressione di autonoma capacità contributiva, con la conseguenza chel’imposta andrebbe calcolata autonomamente per ciascuna delle due, poiliquidando quella che dà luogo all’imposizione più onerosa, in applicazionedell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986.I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi,sono infondati.Orbene, con decreto n. 12307/2018 il Tribunale di Milano haomologato la proposta di concordato preventivo in continuità della [OSCURATO:SOCIETA]., che prevedeva la distribuzione tra due assuntori di “attivo epassivo della Procedura in specifiche e distinte porzioni (e non, quindi, proquota)” (vedi decreto in atti).La distribuzione tra le due assuntrici dell’attivo e del passivo nellepreviste “specifiche e distinte porzioni” è avvenuta in concreto mediante lastipula dell’“Atto di trasferimento dell’azienda “[OSCURATO:SOCIETA]” in attuazionedel decreto di omologa di concordato preventivo in continuità indirettaNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026della società [OSCURATO:SOCIETA]. emesso dal Tribunale di Milano il 15novembre 2018…”, in data 10.4.2019 e dell’“Atto di trasferimento delramo “Alice” dell’azienda “[OSCURATO:SOCIETA]” in attuazione del decreto diomologa di concordato preventivo in continuità indiretta della societàWaste Italia [OSCURATO:SOCIETA]. emesso dal Tribunale di Milano il 15 novembre 2018…”,in data 12.6.2019, entrambi rogati con il previo parere favorevole deiCommissari Giudiziali, che hanno provveduto a darne informazione algiudice delegato.Nella premessa del primo atto si rappresenta che la “[OSCURATO:PERSONA].p.a…assumerà tutta e l’intera azienda in funzionamento della [OSCURATO:SOCIETA]. (con esclusione dei soli attivi aziendali “non strategici”….edegli impegni relativi ai costi di chiusura e post-chiusura della discarica“[OSCURATO:PERSONA]”, tutti destinati all’altro assuntore società Sostenya GreenS.p.a.),… comprensive delle inerenti passività, rappresentanti l’interopassivo concordatario e fatta sola eccezione di quanto oggettodell’assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A…..(l’Azienda “[OSCURATO:SOCIETA]”)…b) [OSCURATO:PERSONA] S.P.A….acquisirà il diverso ramo d’aziendacostituito dalle attività di valorizzazione economica della copertura finaledella discarica ubicata in [OSCURATO:PERSONA] così come previsto dal pianoconcordatario di [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle partecipazioni detenute daWaste Italia nelle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e Waste to [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nonché degli inerentiimpegni relativi ai costi di chiusura e post-chiusura della discarica “AliceCastello” e ogni altra obbligazione comunque connessa all’esercizio o allatitolarità della discarica stessa, dai rapporti con due lavoratori dipendenti([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (“[OSCURATO:PERSONA]”).”. A pagina 5dell’atto, al punto 1) si stabilisce che “la società [OSCURATO:SOCIETA]. cede etrasferisce …alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che, nella sua qualifica di“assuntore”, accetta ed acquista tutta e l’intera Azienda in funzionamento“[OSCURATO:SOCIETA]”…comprensiva delle inerenti passività aziendali,Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026rappresentanti l’intero passivo concordatario, fatta sola eccezione diquanto oggetto rispettivamente di attribuzione e di assunzione da partedell’altro assuntore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”. Per la identificazione deisingoli componenti dell’attivo e del passivo facenti parte dell’aziendatrasferita, l’atto rimanda alle singole voci dell’Attestazione redatta ai sensidell’art. 161, comma 3 e 186 bis lett. B, comma 1, L.F., alla Relazionegiurata di stima ex art. 160, comma 2, L.F. e alla Relazione del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 172 L.F., nonché alla situazionepatrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, procedendo poi all’analiticaindicazione degli elementi attivi e passivi ricompresi, “tra l’altro”,nell’azienda trasferita. Il punto 2 dell’atto individua il corrispettivonell’importo risultante dalla differenza tra il valore dell’attivo al 31dicembre 2018 e il valore del “passivo aziendale inerente concordatario”.Nel secondo atto notarile in data 12.6.2019, a pagina 5, al punto 1) sistabilisce che “la società [OSCURATO:SOCIETA]. cede e trasferisce …allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che, nella sua qualifica di “assuntore”,accetta ed acquista tutto e l’intero ramo di “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentatoesclusivamente: (i) dall’attività di gestione integrata del sito sul qualesorge la discarica “[OSCURATO:PERSONA]”, con ciò intendendosi: a) lo svolgimentodi tutte le attività propedeutiche alla chiusura definitiva ed alla gestionepost-mortem del sito di smaltimento ubicato nel comune di [OSCURATO:PERSONA] ciò facendosi carico di tutte le passività (attuali e potenziali,concordatarie e non) di [OSCURATO:SOCIETA]. relative, collegate, o comunqueafferenti agli oneri di chiusura e post-chiusura della discarica “AliceCastello”…e ogni altra passività comunque connessa all’esercizio, allatitolarità o al possesso della discarica di [OSCURATO:PERSONA]…; fermo restandoche l’assunzione delle obbligazioni …avviene nei limiti e in conformità aquanto stabilito nel decreto di omologazione; b) la realizzazione degliinterventi di valorizzazione della copertura definitiva da operarsi presso ladiscarica di “[OSCURATO:PERSONA]” in conformità con quanto previsto all’internoNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026del piano concordatario…; c) la presa in carico dei rapporti con i seguentilavoratori dipendenti…; d) la proprietà delle attrezzature di cui all’elencoqui allegato sotto la lettera “E”; e (II) dalle seguenti partecipazionisocietarie…”. Anche in tal caso il corrispettivo viene convenuto in ragionedel “contenuto del ramo d’azienda Alice”.Dal tenore dei suddetti atti, risulta pertanto che, in attuazione delconcordato, non sono stati trasferiti singoli beni (materiali o immateriali),facenti parte dell’attivo aziendale, a fronte dell’accollo delle passivitàconcordatarie, ma due rami d’azienda, ciascuno con le relative passività iviindividuate, trasferite, contestualmente alle poste attive, in virtù deltrasferimento stesso dell’azienda quale bene che si connota per lacompresenza di poste attive e passive.Premesso che non è in contestazione la idoneità delle poste attive acostituire un’azienda quale complesso di beni organizzati per l’eserciziodell’impresa (con riferimento all’attività oggetto di ciascun ramo trasferito,il secondo dei quali individuato de residuo) e quindi l’autonomia funzionaledi ciascun ramo, deve ritenersi che il trasferimento delle passività inerentiall’azienda consenta di ritenere configurabili le cessioni di ramo d’azienda,concordato omologato (perciò al netto della falcidia concordataria), il chegiustifica, inoltre, la previsione che, in caso di reviviscenza, le passivitàstralciate non potranno gravare sulle cessionarie, essendo dette passivitànecessariamente escluse ab origine dalle cessioni (attuative delconcordato) proprio per effetto della predetta falcidia concordataria.Nemmeno può sostenersi che il giudice d’appello abbia erroneamenteritenuto tassabile l’atto ai sensi dell’art. 51 del TUIR, sull’assunto che, nelcaso di esame, secondo quanto asserito dalla ricorrente, le assuntriciavrebbero effettuato un accollo del passivo non limitato al passivoaziendale. Tale assunto si risolve, invero, nella contestazione, peraltrogenerica, dell’inerenza di talune (non meglio indicate) passività a ciascunaNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle due attività aziendali trasferite, senza che tale contestazione risultiessere stata precedentemente effettuata dalla ricorrente, sia nelle fasi dimerito che negli avvisi di liquidazione impugnati, ove l’Ufficio si è limitatoad affermare che la proposta omologata prevede un accollo, da tassare exart. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, “a frontedel trasferimento dell’attivo del ramo Alice dell’azienda Waste” e “a frontedel trasferimento dell’attivo dell’azienda Waste”. Inoltre, la deduzionedella non inerenza all’impresa di tutti i debiti trasferiti esorbita dalperimetro motivazionale degli atti impugnati, così violando, il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui i motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che sianogià comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendoprospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove onuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne chenon si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass., n. 2802/2024, cherichiama Cass., n. 194/2002; Cass., n. 17041/2013; Cass., n.25319/2017; Cass., n. 907/2018).Inoltre, la circostanza che i suddetti trasferimenti di ramo d’aziendasiano avvenuti in attuazione del decreto di omologa di un concordato conassunzione non esclude l’applicabilità, ai fini dell’imposta di registro,dell’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, atteso che, comecorrettamente rilevato dal giudice d’appello, costituisce principio di dirittoconsolidato, più volte affermato da questa Corte con riferimento alconcordato fallimentare con assuntore (estensibile anche al concordatopreventivo, proprio con riferimento al quale lo strumento dell’assunzione èstato in origine esplicitamente normato dall’art. 160 della leggefallimentare), quello secondo il quale “il decreto di omologa del concordatofallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato inmisura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima,allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamenteNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i benifallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico enominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett.g) del detto articolo ((Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass.,Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 2018, n.6983; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5^, 20novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925)…”(Cass. n. 31530/2023, Cass., n. 32492/2025; Cass., n. 6673/2025; Cass.,n. 29955/2023; Cas. n. 27086/2022; Cass., n. 27669/2021). Infatti, “laprevalente tesi pubblicistica valorizza l’aspetto procedurale dell’istituto delconcordato e la finalità di rimuovere lo stato di insolvenza, mentre lapronuncia di omologazione integra il momento perfezionativo dellafattispecie. Come ribadito da questa Corte, gli effetti del concordatofallimentare non derivano dall’intesa delle parti, caratterizzata da uncontenuto remissorio o liberatorio, ma dalla legge, la quale… accorda aldecreto di omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi fra le parti,che di quella costituiscono solamente il presupposto e che in essa sonotrasfusi e rimangono assorbiti …. “ (Cass. n. 31590/2023). Poiché l’art.8, lett. a) della sopracitata Tariffa rimanda alle “stesse imposte stabiliteper i corrispondenti atti” traslativi o costitutivi di diritti reali su beniimmobili ovvero su altri beni e diritti, nel caso di specie, in cui l’oggettodel trasferimento è costituito da due rami d’azienda, corretto appare ilrichiamo del giudice d’appello all’art. 51, comma 2, del TUIR, ai fini delladeterminazione del valore dei rami di azienda trasferiti. Tale articolo, alcomma 4, prevede un calcolo della base imponibile in ragione della cdvalorizzazione al netto delle passività aziendali, così escludendonel’autonoma tassabilità, atteso che, costituendo esse, come le poste attive,parte integrante del compendio aziendale trasferito, vengononormalmente prese in carico dal cessionario (v. Cass., n. 14660/2025;Cass., n. 539/2022; Cass., n. 8786/2017).Numero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026Inoltre, condivisibilmente la Corte regionale ha ritenuto in ogni casodirimente il disposto dell’art. 21, comma 3, del TUIR, ai sensi del quale“non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e gli oneri contestuali adaltre disposizioni”. Va, infatti, rilevato che la proposta di concordato, perquanto riportato nel decreto di omologa, prevede la distribuzione di attivoe passivo della procedura tra i due assuntori (poi attuata in concretomediante gli atti di trasferimento dei due rami d’azienda sopra indicati).Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, formatosicon riferimento al concordato fallimentare ma estensibile al concordatopreventivo, nel concordato con assuntore l’assunzione delle passivitàcostituisce “effetto legale naturale ed imprescindibile, del mezzo diliquidazione alternativo alla procedura fallimentare… …Sul piano fiscale,proprio in ragione della dedotta connessione tra beni ceduti al terzoassuntore ed accollo dei debiti del fallimento…deve trovare applicazione ladiversa disposizione di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3,alla cui stregua… non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti edoneri collegati e contestuali ad altre disposizioni …; laddove, con iltermine «disposizione» la norma intende riferirsi al concetto di negoziogiuridico (o di provvedimento) e, quindi, non a quello di obbligazione etanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass. del 3.2.2022, n.3315; Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 7 giugno 2004, 5 n. 10789;Cass., 19 novembre 1987, n. 8508, con riferimento al dpr n. 634 del1972, art. 20). …L'accollo non costituisce pertanto, nel caso in esame, unalla stregua di una clausola negoziale del debito (accollato), oggettodell'atto di concordato in esame, come tale non autonomamentesottoponibile all'imposta di registro. …Muovendo da tali considerazioni,quindi, è stato rilevato come l’accollo delle passività, trovando ragione nonsolo nel trasferimento dei beni ceduti all'assuntore, ma soprattuttonell’accordo complessivo omologato, non possa assumere una propriaNumero registro generale 5998/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 16636/2026Data pubblicazione 27/05/2026autonomia ai fini del registro, né la connessione fra l'una e l'altraprestazione ha carattere meramente pattizio, non intrinseco e necessario,come affermato dal risalente indirizzo di legittimità (4520 del 11/08/1982;Cass. n. 4044 del 10/07/1984; Cass. n. 4665 del 23/05/1990), tenutoconto che il decreto di omologazione del concordato fallimentare è attoautoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma inobbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e per tutti i creditori,la proposta originaria sicché non trova applicazione il secondo commadell’art. 21 TUR, ove prevede la tassabilità di una delle prestazioni piùonerose.” (Cass., n. 31530/2023).Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dellaricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese delgiudizio, che liquida in 13.893,00 euro per compensi professionali, oltre200,00 euro per esborsi e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.1.2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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