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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37620/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di precedente pronunzia, la Corte d'appello di Napoli, in data 21 gennaio 2020, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 12 novembre 2014, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di detenzione di un rilevante quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando, accertato in Sant'Anastasia il 10 giugno 2014, con la recidiva reiterata e infraquinquennale per il [OSCURATO:PERSONA] e con la recidiva semplice per il Cozzolino.

Nell'annullare la precedente sentenza d'appello, confermativa della condanna emessa in primo grado, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato che non risultava accertata la provenienza estera del tabacco di cui all'imputazione alla luce delle risultanze probatorie raccolte in secondo grado con la disposta rinnovazione dibattimentale.

La Corte di merito, in sede di rinvio, rivalutando le risultanze probatorie raccolte già in fase di indagini preliminari e utilizzabili in relazione al rito prescelto, ha ritenuto di affermare la responsabilità degli imputati, i quali erano stati arrestati dopo aver tentato di fuggire a seguito di un sopralluogo, che aveva consentito il rinvenimento del quantitativo di tabacco nascosto in una botola e in parte già caricato su automezzi per il trasporto; gli stessi imputati, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, avevano ammesso gli addebiti.

In tale quadro, il fatto che l'operante Esposito non fosse stato in grado di confermare in aula la provenienza estera del tabacco allo stato grezzo (non avendola verificata concretamente) é stato ritenuto irrilevante, atteso che invece, dagli elementi indicativi raccolti risulta desumibile la provenienza estera del tabacco già lavorato, che spiega peraltro la reazione degli imputati una volta che gli stessi si erano visti scoperti.

2. Avverso la prefata sentenza in sede rescissoria ricorrono sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Cozzolino.

3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, volto a dedurre violazione di legge per omesso avviso della fissazione dell'udienza d'appello al difensore di fiducia, non presente all'udienza in quanto non avvisato: ciò che ha determinato una lesione del diritto di difesa.

4. Il ricorso del Cozzolino consta di due motivi.4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per omessa notifica all'imputato della fissazione dell'udienza d'appello, per non avere valutato la variazione del domicilio eletto dal Cozzolino: il quale, dopo avere eletto il proprio domicilio all'inizio del processo in Napoli alla via Vespucci n. 9, in vista del giudizio di rinvio eleggeva domicilio in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA]Anna alle Paludi n. 15, presso [OSCURATO:PERSONA]; in tale sede, però, la notifica dell'avviso d'udienza veniva inviata al vecchio indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, così determinandosi la denunciata nullità.

4.2. Con il secondo motivolil deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte del rinvio non si é uniformata al dictum della Corte di Cassazione: nel primo giudizio d'appello, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte di merito aveva escusso il ten. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso categoricamente che i tabacchi sequestrati fossero di provenienza estera ed aveva altresì affermato di non essere in grado di riferire circa la provenienza del tabacco; la Corte del rinvio ha però omesso di valutare le predette dichiarazioni, rivalutando il compendio accusatorio complessivamente inteso, ma senza le dichiarazioni rese dal teste privilegiato, di precipuo interesse per la tesi difensiva.

Il comportamento degli imputati in occasione del sopralluogo ben poteva inquadrarsi come erronea supposizione di una condotta criminosa, in relazione alla quale si versa nell'ipotesi di cui all'art. 49 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi fondati.

Ed invero, pur a fronte delle censure in rito proposte da entrambi i ricorrenti, sono state proposte dal Cozzolino lagnanze sul merito della vicenda che, siccome dirimenti ai fini della stessa sussistenza oggettiva del fatto - reato, risultano estensibili ex art. 587 cod.proc.pen. anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e tali da travolgere radicalmente la stessa ratio essendi del giudizio.

Si premette, a tale riguardo, che la configurabilità di vizi che - ove effettivamente sussistenti - risultino tali da determinare la nullità del giudizio non determina l'annullamento con rinvio della sentenza, qualora quest'ultinna debba essere annullata senza rinvio per motivi di merito non altrimenti suscettibili di rimedio, in quanto la soluzione pienamente liberatoria nel merito dell'accusa é destinata a prevalere in ogni caso sull'accertata nullità di ordine generale, sia pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l'inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso favor rei (cfr. in termini Sez.

U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226099).Venendo al caso di specie, é proprio sul piano del merito della vicenda (affrontato - come si diceva - unicamente nel secondo motivo del ricorso Cozzolino, ma valido anche per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 587, cod.proc.pen.: principio affermato in Sez. 2, Sentenza n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226) che la sentenza impugnata merita di essere annullata senza rinvio.

Invero, già dalla lettura della sentenza rescindente della Terza Sezione di questa Corte risulta evidente che l'operante sentito circa la provenienza delle sigarette ha escluso che fosse estera la manifattura delle stesse.

Orbene, é chiaro che il riferimento a tale elemento non é superabile in base all'argomento, sostenuto dalla Corte del rinvio,Li r sarebbe stata esclusa la provenienza estera del tabacco grezzo, ma non quella del tabacco lavorato.

Di contro, come evidenziato in modo pertinente e dirimente nel ricorso del Cozzolino, vale quanto riferito dal ten. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza d'appello dell'8 luglio 2016: il teste operante in parola ha testualmente ed inequivocabilmente riferito che le sigarette in sequestro erano state prodotte in Italia, parte in Piemonte e parte a Senigallia, e non é stato in grado di riferire da dove provenisse il tabacco. 2.

Non essendo possibile ipotizzare che un eventuale rinvio alla Corte di merito possa aggiungere elementi di giudizio di segno diverso ed incidenti sul materiale probatorio già acquisito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di precedente pronunzia, la Corte d'appello di Napoli, in data 21 gennaio 2020, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 12 novembre 2014, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di detenzione di un rilevante quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando, accertato in Sant'Anastasia il 10 giugno 2014, con la recidiva reiterata e infraquinquennale per il [OSCURATO:PERSONA] e con la recidiva semplice per il Cozzolino. Nell'annullare la precedente sentenza d'appello, confermativa della condanna emessa in primo grado, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato che non risultava accertata la provenienza estera del tabacco di cui all'imputazione alla luce delle risultanze probatorie raccolte in secondo grado con la disposta rinnovazione dibattimentale. La Corte di merito, in sede di rinvio, rivalutando le risultanze probatorie raccolte già in fase di indagini preliminari e utilizzabili in relazione al rito prescelto, ha ritenuto di affermare la responsabilità degli imputati, i quali erano stati arrestati dopo aver tentato di fuggire a seguito di un sopralluogo, che aveva consentito il rinvenimento del quantitativo di tabacco nascosto in una botola e in parte già caricato su automezzi per il trasporto; gli stessi imputati, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, avevano ammesso gli addebiti. In tale quadro, il fatto che l'operante Esposito non fosse stato in grado di confermare in aula la provenienza estera del tabacco allo stato grezzo (non avendola verificata concretamente) é stato ritenuto irrilevante, atteso che invece, dagli elementi indicativi raccolti risulta desumibile la provenienza estera del tabacco già lavorato, che spiega peraltro la reazione degli imputati una volta che gli stessi si erano visti scoperti. 2. Avverso la prefata sentenza in sede rescissoria ricorrono sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Cozzolino. 3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, volto a dedurre violazione di legge per omesso avviso della fissazione dell'udienza d'appello al difensore di fiducia, non presente all'udienza in quanto non avvisato: ciò che ha determinato una lesione del diritto di difesa. 4. Il ricorso del Cozzolino consta di due motivi.4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per omessa notifica all'imputato della fissazione dell'udienza d'appello, per non avere valutato la variazione del domicilio eletto dal Cozzolino: il quale, dopo avere eletto il proprio domicilio all'inizio del processo in Napoli alla via Vespucci n. 9, in vista del giudizio di rinvio eleggeva domicilio in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA]Anna alle Paludi n. 15, presso [OSCURATO:PERSONA]; in tale sede, però, la notifica dell'avviso d'udienza veniva inviata al vecchio indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, così determinandosi la denunciata nullità. 4.2. Con il secondo motivolil deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte del rinvio non si é uniformata al dictum della Corte di Cassazione: nel primo giudizio d'appello, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte di merito aveva escusso il ten. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso categoricamente che i tabacchi sequestrati fossero di provenienza estera ed aveva altresì affermato di non essere in grado di riferire circa la provenienza del tabacco; la Corte del rinvio ha però omesso di valutare le predette dichiarazioni, rivalutando il compendio accusatorio complessivamente inteso, ma senza le dichiarazioni rese dal teste privilegiato, di precipuo interesse per la tesi difensiva. Il comportamento degli imputati in occasione del sopralluogo ben poteva inquadrarsi come erronea supposizione di una condotta criminosa, in relazione alla quale si versa nell'ipotesi di cui all'art. 49 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi fondati. Ed invero, pur a fronte delle censure in rito proposte da entrambi i ricorrenti, sono state proposte dal Cozzolino lagnanze sul merito della vicenda che, siccome dirimenti ai fini della stessa sussistenza oggettiva del fatto - reato, risultano estensibili ex art. 587 cod.proc.pen. anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e tali da travolgere radicalmente la stessa ratio essendi del giudizio. Si premette, a tale riguardo, che la configurabilità di vizi che - ove effettivamente sussistenti - risultino tali da determinare la nullità del giudizio non determina l'annullamento con rinvio della sentenza, qualora quest'ultinna debba essere annullata senza rinvio per motivi di merito non altrimenti suscettibili di rimedio, in quanto la soluzione pienamente liberatoria nel merito dell'accusa é destinata a prevalere in ogni caso sull'accertata nullità di ordine generale, sia pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l'inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso favor rei (cfr. in termini Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226099).Venendo al caso di specie, é proprio sul piano del merito della vicenda (affrontato - come si diceva - unicamente nel secondo motivo del ricorso Cozzolino, ma valido anche per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 587, cod.proc.pen.: principio affermato in Sez. 2, Sentenza n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226) che la sentenza impugnata merita di essere annullata senza rinvio. Invero, già dalla lettura della sentenza rescindente della Terza Sezione di questa Corte risulta evidente che l'operante sentito circa la provenienza delle sigarette ha escluso che fosse estera la manifattura delle stesse. Orbene, é chiaro che il riferimento a tale elemento non é superabile in base all'argomento, sostenuto dalla Corte del rinvio,Li r sarebbe stata esclusa la provenienza estera del tabacco grezzo, ma non quella del tabacco lavorato. Di contro, come evidenziato in modo pertinente e dirimente nel ricorso del Cozzolino, vale quanto riferito dal ten. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza d'appello dell'8 luglio 2016: il teste operante in parola ha testualmente ed inequivocabilmente riferito che le sigarette in sequestro erano state prodotte in Italia, parte in Piemonte e parte a Senigallia, e non é stato in grado di riferire da dove provenisse il tabacco. 2. Non essendo possibile ipotizzare che un eventuale rinvio alla Corte di merito possa aggiungere elementi di giudizio di segno diverso ed incidenti sul materiale probatorio già acquisito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perch
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