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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1991

Cassazione n. 14998/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1991 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati, atteso che quanto alla procedura seguita, risulta dagli atti che la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova è stata disposta ai sensi dell' 464-octies cod.proc.pen., dopo la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., per la valutazione dei presupposti della revoca, atteso che il riferimento alla decisione circa la prosecuzione della sospensione assume tale univoco significato, trattandosi di udienza fissata non per una diversa finalità, con avviso funzionale a dare cognizione della specifica questione della ricorrenza dei presupposti per decidere sulla prosecuzione o meno e quindi sulla revoca della sospensione.

Ritenuto che anche il motivo sulle ragioni della revoca è manifestamente infondato in relazione alla sopravvenute violazioni costituite dalla commissione di ulteriori reati della stessa indole ex art. 168-quater, n.2 c.p., essendo irrilevante che tale evento si sia verificato il 5 luglio 2024 prima dell'inizio dei lavori di pubblica utilità ma durante la fase di sospensione del procedimento, dato che il periodo durante il quale deve essere commesso dall'imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio con l'emissione dell'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., adottata nel caso di specie il 14 giugno 2024 (cfr. Sez. 5, n. 43645 del 14/07/2017, Rv. 270927).

Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]$" fiere estensore [OSCURATO:PERSONA] si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1991 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono manifestamente infondati, atteso che quanto alla procedura seguita, risulta dagli atti che la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova è stata disposta ai sensi dell' 464-octies cod.proc.pen., dopo la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., per la valutazione dei presupposti della revoca, atteso che il riferimento alla decisione circa la prosecuzione della sospensione assume tale univoco significato, trattandosi di udienza fissata non per una diversa finalità, con avviso funzionale a dare cognizione della specifica questione della ricorrenza dei presupposti per decidere sulla prosecuzione o meno e quindi sulla revoca della sospensione. Ritenuto che anche il motivo sulle ragioni della revoca è manifestamente infondato in relazione alla sopravvenute violazioni costituite dalla commissione di ulteriori reati della stessa indole ex art. 168-quater, n.2 c.p., essendo irrilevante che tale evento si sia verificato il 5 luglio 2024 prima dell'inizio dei lavori di pubblica utilità ma durante la fase di sospensione del procedimento, dato che il periodo durante il quale deve essere commesso dall'imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio con l'emissione dell'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., adottata nel caso di specie il 14 giugno 2024 (cfr. Sez. 5, n. 43645 del 14/07/2017, Rv. 270927). Rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]$" fiere estensore [OSCURATO:PERSONA] si
Sentenza Cassazione n. 14998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris