CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'istanza di restituzione e dissequestro, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], della somma di 81.840 euro ha dichiarato inammissibile la stessa. I Giudici di appello evidenziavano che con sentenza del 21/02/2025 la Corte di appello di Napoli nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 12-quinquies l. n. 356/92 contestato alla [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato la statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva disposto la confisca della somma. La sentenza era divenuta irrevocabile il 12/03/2025 sicché le ragioni in forza delle quali la difesa chiedeva la restituzione del denaro – vale a dire l'omessa motivazione della sentenza di appello in ordine ai presupposti per confermare la confisca in presenza di proscioglimento per prescrizione – non potevano essere fatti valere in sede di esecuzione ma avrebbero dovuto costituire oggetto di motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza; ricorso che non era stato proposto. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, tramite il suo difensore, deducendo, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., plurime violazioni di norme penali e processuali. Il difensore evidenzia che la confisca della somma era stata disposta con la sentenza richiamata dai giudici di appello in maniera illegittima in quanto la prescrizione del reato impediva l'adozione del provvedimento ablatorio e non sussistevano neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. posto che il delitto contestato alla [OSCURATO:PERSONA] non rientrava tra quelli previsti dall'art. 322-ter cod. pen. I giudici, investiti della richiesta di restituzione, avrebbero dunque dovuto prendere atto dell'impossibilità di trattenere le somme. La difesa ha altresì evidenziato che erroneamente i Giudici di merito avevano ritenuto che la sentenza predibattimentale della Corte di appello fosse divenuta irrevocabile, in quanto tale pronuncia non era mai stata notificata all'imputata personalmente (ovvero le era stata illegittimamente notificata mediante consegna al difensore ricorrendo impropriamente all'abrogato art. 157, comma 8ter, cod. proc. pen.). In ogni caso, il difensore chiedeva, in via subordinata, di essere rimesso in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. La difesa del ricorrente non si confronta minimamente col contenuto dell'ordinanza impugnata, che risulta congruamente e correttamente motivata. I giudici di merito si sono infatti limitati a rilevare che la Corte di appello con sentenza predibattimentale divenuta oramai irrevocabile aveva prosciolto l'imputata ma aveva altresì confermato la confisca della somma in sequestro (confisca che era dunque definitiva). Gli stessi hanno quindi preso atto che esisteva una statuizione definitiva sulla confisca sulla quale non potevano in alcun modo intervenire, né esisteva spazio alcuno per procedere alla revoca del sequestro (provvedimento cautelare che peraltro non esisteva più) e alla conseguente restituzione delle somme. I giudici hanno altresì correttamente evidenziato che non potevano neppure intervenire sulla confisca disposta con la sentenza irrevocabile, in quanto gli argomenti con i quali il difensore lamentava l'illegittimità di tale statuizione contenuta nella pronuncia di appello non potevano costituire oggetto di incidente di esecuzione. Si trattava infatti di censure attinenti a violazioni di legge o vizi motivazionali contenute nella sentenza di merito, che avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza stessa. Si tratta di conclusioni corrette e non censurabili in questa sede. Dal punto di vista procedurale, essendo intervenuta una sentenza (almeno formalmente) definitiva e irrevocabile, non v'è dubbio che l'istanza avanzata dall'odierna ricorrente, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non potesse che essere trattata come incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 666 ss cod. proc. pen. Nel merito l'ordinanza è perfettamente in linea con il costante insegnamento di questa Corte, la quale ha affermato che l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato dalla parte processuale interessata per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (cfr Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280931 –01; Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 251682 – 01; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215975 – 01, secondo la quale in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione). Con tale motivazione la difesa della ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare le questioni di illegittimità della sentenza che ha disposto la confisca, sulle quali i giudici investiti della richiesta di restituzione del denaro non si potevano comunque pronunciare (e sulle quali correttamente hanno astenuto dal pronunciarsi). 1.2. Del tutto irrilevante è poi il fatto che la difesa della ricorrente (anche in sede di ricorso per cassazione) contesti che la sentenza che ha disposto la confisca sia irrevocabile. Ed infatti, per tale tipologia di contestazione il codice di procedura prevede un apposito strumento processuale che è quello previsto dall'art. 670 cod. proc. pen. Il soggetto che lamenta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo deve infatti avanzare apposita istanza al giudice dell'esecuzione, il quale, se del caso, dichiara con ordinanza la non esecutività del provvedimento sospendendone l'esecuzione. Dall'ordinanza che dichiara la non esecutività decorre nuovamente il termine per impugnare. Tale istanza non era stata però presentata dall'interessato nel momento in cui i giudici si sono pronunciati sulla richiesta di restituzione (che, peraltro, non aveva ad oggetto questioni sulla formazione del titolo esecutivo). Né si può ritenere (come invece sembra pretendere la difesa) che, a fronte di una laconica richiesta di restituzione del denaro, ai giudici di merito fosse consentito accertare incidentalmente la non irrevocabilità della pronuncia (non disponendo peraltro neppure degli elementi indispensabili per tale accertamento). In sostanza, a fronte di una sentenza che (legittimamente o meno) recava l'attestazione di irrevocabilità, l'interessata avrebbe prima dovuto adire il giudice dell'esecuzione per far accertare, nelle forme dell'art. 670 cod. proc. pen., la non esecutività della confisca e solo dopo investire il giudice della richiesta di dissequestro e restituzione del denaro. Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, per questo Collegio al quale è inibito ogni accertamento di fatto sulla intervenuta irrevocabilità della sentenza di cui si discute. 1.3. Parimenti inammissibile è la richiesta di avanzata dalla ricorrente di essere rimessa in termini per proporre ricorso avverso la sentenza predibattimentale di appello. La remissione in termini deve infatti costituire, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., oggetto di apposita istanza che va presentata al giudice competente a decidere sull'impugnazione, il quale si pronuncia sulla stessa con ordinanza. Non pare quindi lecito avanzare la richiesta di restituzione per impugnare una sentenza di appello nel corpo di un ricorso avanzato avverso tutt'altro provvedimento (come appunto nel caso in esame). E' poi appena il caso di rilevare che la richiesta di restituzione del termine contenuta nel ricorso non indica in alcun modo quali sarebbero le situazioni di caso fortuito o forza maggiore che avrebbero impedito all'interessata di impugnare la sentenza, tali non potendo certamente essere le dedotte irregolarità/nullità della notificazione all'imputata dal provvedimento. Al riguardo va infatti ribadito che l'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., presuppone la rituale e regolare formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che, qualora l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata la notifica, ove dovuta, della sentenza o dell'avviso del suo deposito, non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma semmai quelli di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo cui consegue un nuovo decorso del termine per impugnare (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 –01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 18198 del 21/03/2018, K., Rv. 272907 –01, la quale ha precisato che in tema di impugnazioni, l'istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso cui si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l'impugnazione tardiva qualora si adduca l'esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto). 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento