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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10390/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Firenze che rigettava l'istanza di liberazione anticipata, con riferimento al semestre espiato dal 17/5/2024 al 17/11/2024 in quanto la condotta, in tale periodo, non era stata corretta essendosi il detenuto reso responsabile dell'aggressione violenta in danno di altro detenuto; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato; Che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illogicità della motivazione (a fronte di aggressione posta alla base del diniego tradottasi in un solo giorno di prognosi) non si confronta con il puntuale argomentare del Tribunale di sorveglianza, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, dovendosi a tal fine ribadire che: - ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all'opera risocializzante, le eventuali infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione ben possono essere poste a base della negazione del beneficio gli eventuali rapporti disciplinari a condizione che siano valutate nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497-01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace); - ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293-01; conf.

Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 3); - ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745-01); si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stre gua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale, oltre a radicarsi su dati di fatto concreti, si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione alla rieducazione e al percorso risocializzante.

Considerato che quella compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, che ha valutato l'infrazione disciplinare contestata in uno con la relazione del carcere e gli altri atti disciplinari, una valutazione immune da vizi lo gico-giuridici non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impu gnata nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o ggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una mi gliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01 ); Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico, fattuale e meramente contestativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d ), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pa gamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pa gamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della sommi i euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis Roma/ imarz0 2026 Il Con5iglier esterisol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Firenze che rigettava l'istanza di liberazione anticipata, con riferimento al semestre espiato dal 17/5/2024 al 17/11/2024 in quanto la condotta, in tale periodo, non era stata corretta essendosi il detenuto reso responsabile dell'aggressione violenta in danno di altro detenuto; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato; Che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illogicità della motivazione (a fronte di aggressione posta alla base del diniego tradottasi in un solo giorno di prognosi) non si confronta con il puntuale argomentare del Tribunale di sorveglianza, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, dovendosi a tal fine ribadire che: - ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all'opera risocializzante, le eventuali infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione ben possono essere poste a base della negazione del beneficio gli eventuali rapporti disciplinari a condizione che siano valutate nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497-01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace); - ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293-01; conf. Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 3); - ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745-01); si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stre gua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale, oltre a radicarsi su dati di fatto concreti, si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione alla rieducazione e al percorso risocializzante. Considerato che quella compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, che ha valutato l'infrazione disciplinare contestata in uno con la relazione del carcere e gli altri atti disciplinari, una valutazione immune da vizi lo gico-giuridici non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impu gnata nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o ggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una mi gliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01 ); Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico, fattuale e meramente contestativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d ), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pa gamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pa gamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della sommi i euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis Roma/ imarz0 2026 Il Con5iglier esterisol
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