Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 275/2004
ECLI:EU:T:2004:247
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TO0131_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T-131/03,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co., con sede in Gerolstein (Germania), rappresentata dall'avv. A. Ebert-Weidenfeller,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. U. Pfleghar e G. Schneider, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 13 febbraio 2003 (procedimento R 275/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. e la [OSCURATO:PERSONA] plc,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e S.S. Papasavvas (relatore), giudici,
cancelliere : sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Il 3 gennaio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l’«interveniente») ha presentato, ai sensi del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio comunitario all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
2. Il 12 giugno 1998 la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. ha presentato opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto. L’opposizione è stata respinta con decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI 29 gennaio 2002. Il ricorso presentato avverso tale decisione è stato del pari respinto con decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 13 febbraio 2003.
3. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. (in prosieguo: la «ricorrente», ovvero la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto al Tribunale l’annullamento di quest’ultima decisione e la condanna dell’UAMI alle spese.
4. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2003, il rappresentante della ricorrente ha informato il Tribunale che quest’ultima aveva trasferito il marchio anteriore, su cui si basava l’opposizione, alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, ed ha altresì precisato di aver ricevuto da quest’ultima società un mandato a rappresentarla dinanzi al Tribunale e che essa, in veste di nuova titolare del marchio, chiedeva di essere autorizzata a sostituirsi alla [OSCURATO:PERSONA] quale parte ricorrente nella presente controversia.
5. Con lettera 10 dicembre 2003, le parti della controversia sono state invitate a presentare le loro osservazioni sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
6. Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 17 e il 23 dicembre 2003, la convenuta e l’interveniente hanno dichiarato di non avere alcuna obiezione al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH venisse autorizzata a sostituire la ricorrente.
7. Con lettera depositata presso la Cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2004, la ricorrente ha dato il suo consenso ad essere sostituita dalla [OSCURATO:PERSONA].
8. Come stabilito dal Tribunale con ordinanza 5 marzo 2004 nella causa T‑94/02, Boss/UAMI-[OSCURATO:PERSONA] (BOSS) (Racc. pag. II‑813), in caso di cessione di un diritto di proprietà intellettuale che sia oggetto della controversia, il nuovo titolare di tale diritto, avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso, può essere autorizzato con ordinanza a sostituirsi al cedente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, a condizione che il precedente titolare del diritto non vi si opponga e che il Tribunale, sentite le altre parti della controversia, lo ritenga opportuno.
9. In assenza di disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale che prevedano esplicitamente la sostituzione di una parte ad un’altra, occorre applicare, per analogia, le disposizioni procedurali di cui agli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura. In particolare, l’avente causa è tenuto ad accettare la controversia allo stato in cui si trova al momento della sostituzione.
10. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], precedente titolare del diritto di proprietà intellettuale su cui si basa l’opposizione alla domanda di marchio comunitario, ha dato il suo assenso alla sostituzione. Né l’UAMI, né l’interveniente hanno espresso obiezioni a tal proposito. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH dev’essere autorizzata a sostituirsi alla [OSCURATO:PERSONA] quale parte ricorrente nella presente causa.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è autorizzata a sostituirsi alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. quale parte ricorrente.
2) Le spese sono riservate.