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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 dicembre 1975

Cassazione n. 26284/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1981 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di recidiva, avendo riscontrato il cospicuo curriculum criminale del Briante per condanne relative al traffico di stupefacenti e altro, in rapporto di continuità con il fatto per cui si procede, indicativi di maggiore pericolosità del medesimo; allo stesso modo, per la Riani è stato valorizzato l'unico precedente specifico quale elemento idoneo ad accrescere l'offensività del fatto in oggetto e la pervicacia criminale della medesima.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e hanno determinato la pena in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 luglio 2025 gliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1981 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di recidiva, avendo riscontrato il cospicuo curriculum criminale del Briante per condanne relative al traffico di stupefacenti e altro, in rapporto di continuità con il fatto per cui si procede, indicativi di maggiore pericolosità del medesimo; allo stesso modo, per la Riani è stato valorizzato l'unico precedente specifico quale elemento idoneo ad accrescere l'offensività del fatto in oggetto e la pervicacia criminale della medesima. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e hanno determinato la pena in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 gliere estenso
Sentenza Cassazione n. 26284/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris