CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità. è manifestamente infondato in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze d'appello; in particolare, i giudici di secondo grado hanno correttamente motivato circa la tempestività della querela, rilevando che, secondo costante orientamento della Cassazione, il dies a quo del termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il reato si è perfezionato ma dal momento in cui la persona offesa ne acquisisce consapevolezza che nel caso in esame veniva individuata dalla Corte di appello, il 19 aprile 2020, ossia, il giorno in cui l'offeso è venuto in possesso della documentazione bancaria relativa all'apertura del conto e del suo estratto; con motivazione logica e che non si presta a censure la Corte di appello ha ritenuto che, prima di detta data, infatti, la vittima poteva avere un sospetto ma non la consapevolezza dell'azione truffaldina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così decis