CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 03967/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 26/02/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen., gli aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili LAC Onlus, LAV Onlus, ENPA Onlus, [OSCURATO:PERSONA] italiana e A.N.P.A.N.A. Onlus. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della struttura del [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe sottoposto, per crudeltà e senza necessità, i delfini ivi ospitati a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in considerazione delle plurime carenze strutturali e dimensionali dell'impianto, sino al settembre 2013. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avendo riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 727 cod. pen. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avendo riguardo alla ritenuta ammissibilità della costituzione delle parti civili. 3. In data 16 settembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via P.E.C., ha inviato dichiarazione di rinuncia al ricorso e procura speciale specificamente rilasciatagli dal ricorrente. 4. Sono pervenute, sempre via P.E.C., conclusioni scritte e richieste di liquidazione delle spese delle parti civili ANPANA il 25 dicembre 2021, LAV Onlus il 27 dicembre 2021, ENPA e Animalisti il 29 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, atteso il disposto di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la presentazione della stessa nelle forme previste per la presentazione dell'impugnazione, con il corredo di procura speciale. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, e della significativa anteriorità della rinuncia rispetto alla data fissata per l'udienza. 3. Nulla, invece, deve essere liquidato per le spese alle parti civili. 3.1. Costituisce principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la parte civile ha diritto al ristoro delle spese processuali sostenute nel singolo grado di giudizio purché rispondenti ad un effettivo impegno e contributo alla decisione. Le Sezioni Unite, in particolare, pur riconoscendo in linea di principio alla parte civile il diritto alla refusione delle spese del giudizio di legittimità nel procedimento definito con la procedura camerale prevista per i ricorsi assegnati alla Sezione per le inammissibilità, hanno precisato che l'impegno nelle attività processuali fondante tale diritto «non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione» (così, in motivazione, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01). Anche la successiva giurisprudenza ha precisato che, nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Auriemma, Rv. 281923-01). Nella specie, le parti civili non hanno fornito alcun contributo utile alla decisione, perché si sono limitate a inviare succinte memorie nelle quali si chiede la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché le note spese. Va aggiunto che le parti civili hanno inviato queste memorie e note spese via P.E.C. dopo aver ricevuto precisa notizia della rinuncia al ricorso, a seguito dell'avvenuta comunicazione alle stesse della requisitoria del Procuratore generale, in cui si fa espresso riferimento a tale atto abdicativo del 16 settembre 2021, e si chiede la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di impugnazione. /fl? P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Nulla quanto alle spese richieste dalle parti civili. Così deciso il