CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14125/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rlevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in relazione all'eccessività della pena - è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono sorrette da motivazione congrua, quindi non sindacabile in sede di legittimità, avendo la Corte di merito (cfr. p. 4) determinato la pena superiore al minimo edittale tenendo in considerazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sia la quantità dello stupefacente (15,419 grammi suddivisi in 30 involucri, per un totale di 56, 3 dosi medie singole), sia la negativa personalità dell'imputato desunta dai cinque precedenti penali specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marz