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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 29830/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso 28433-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 4374 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1262/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 29/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], impugnava gli avvisi di accertamento (annualità 2003, 2004, 2005) emessi dall'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza, coi quali veniva contestata la violazione dell'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare e versare le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti in favore di lavoratori che erano stati considerati alle dipendenze dell'impresa; - la C.T.P. di Bari accoglieva il ricorso; - la C.T.R. della Puglia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate con la sentenza n. 1262/13/15 del 29/5/2015; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con atto depositato il 18/6/2021, [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al giudizio, dichiarando altresì che la sentenza impugnata è stata oggetto di pronuncia di revocazione del giudice del merito, a sua volta impugnata con altro ricorso per cassazione (poi dichiarato estinto per adesione del Colucci alla definizione agevolata delle liti pendenti). [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorrente ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata è stata oggetto di revocazione: deve, di conseguenza, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione.

2. Le spese del processo estinto sono compensate in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 28433-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 4374 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1262/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 29/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], impugnava gli avvisi di accertamento (annualità 2003, 2004, 2005) emessi dall'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza, coi quali veniva contestata la violazione dell'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare e versare le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti in favore di lavoratori che erano stati considerati alle dipendenze dell'impresa; - la C.T.P. di Bari accoglieva il ricorso; - la C.T.R. della Puglia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate con la sentenza n. 1262/13/15 del 29/5/2015; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con atto depositato il 18/6/2021, [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al giudizio, dichiarando altresì che la sentenza impugnata è stata oggetto di pronuncia di revocazione del giudice del merito, a sua volta impugnata con altro ricorso per cassazione (poi dichiarato estinto per adesione del Colucci alla definizione agevolata delle liti pendenti). [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorrente ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata è stata oggetto di revocazione: deve, di conseguenza, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione. 2. Le spese del processo estinto sono compensate in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]
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