CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (in Anzio, 7/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla deciaratoria di inammissibilità segue la cehdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ' i 'I , 1., - 6 AG 2024 $ ,