CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 30971/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10100/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege”, presso l ’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]., che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p. t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec: [OSCURATO:EMAIL], che l a rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4332/2024depositata il 29/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge. Così deciso