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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48168/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 giugno 2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna in data 2 aprile 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 628 e 582 cod. pen. e all'art. 4

I. 110/1975.

Il ricorso è privo del requisito di specificità in assenza della puntuale indicazione dei motivi di ricorso, delle ragioni di diritto giustificanti l'impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Le censure proposte, tutte in punto di fatto, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione delle vicende oggetto di giudizio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le ultime due pagine della sentenza, ove la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive e pienamente confermato il giudizio di responsabilità per i reati di concorso in tentata rapina, lesioni personali e porto d'arma).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 giugno 2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna in data 2 aprile 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 628 e 582 cod. pen. e all'art. 4 I. 110/1975. Il ricorso è privo del requisito di specificità in assenza della puntuale indicazione dei motivi di ricorso, delle ragioni di diritto giustificanti l'impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Le censure proposte, tutte in punto di fatto, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione delle vicende oggetto di giudizio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le ultime due pagine della sentenza, ove la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive e pienamente confermato il giudizio di responsabilità per i reati di concorso in tentata rapina, lesioni personali e porto d'arma). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre
Sentenza Cassazione n. 48168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris