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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48237/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato, insistendo sulla infondatezza del formulato giudizio prognostico negativo, relativamente all'invocato beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali e sottolineando anche la irrilevanza della omessa assunzione di responsabilità, da parte del condannato, in ordine al fatto commesso, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto evidentemente costituite da mere doglianze in punto di fatto.

2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto e logico argomentare, destinato a rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità - dal Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare.

Invero, detto Tribunale ha rilevato l'impossibilità di formulare, per il richiedente, una prognosi positiva, quanto alla futura condotta di vita.

Sul punto, i Giudici di sorveglianza hanno sottolineato la pendenza di procedimenti penali a carico del condannato, relativi a fatti successivi al reato per il quale deve essere espiata la pena.

Hanno poi valorizzato la gravità dei fatti emersi, incastonati in un contesto di tipo associativo, collocabile in epoca non remota e, in tale ambito, hanno correttamente fatto riferimento anche alla mancata assunzione di responsabilità, da parte del condannato.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato, insistendo sulla infondatezza del formulato giudizio prognostico negativo, relativamente all'invocato beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali e sottolineando anche la irrilevanza della omessa assunzione di responsabilità, da parte del condannato, in ordine al fatto commesso, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto evidentemente costituite da mere doglianze in punto di fatto. 2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto e logico argomentare, destinato a rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità - dal Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Invero, detto Tribunale ha rilevato l'impossibilità di formulare, per il richiedente, una prognosi positiva, quanto alla futura condotta di vita. Sul punto, i Giudici di sorveglianza hanno sottolineato la pendenza di procedimenti penali a carico del condannato, relativi a fatti successivi al reato per il quale deve essere espiata la pena. Hanno poi valorizzato la gravità dei fatti emersi, incastonati in un contesto di tipo associativo, collocabile in epoca non remota e, in tale ambito, hanno correttamente fatto riferimento anche alla mancata assunzione di responsabilità, da parte del condannato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre
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