CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 51350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25482/23 AtAmia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387 -bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le "conclusioni scritte" in data 25 ottobre 2023, con cui si ribadiscono i motivi proposti insistendo per il loro accoglimento; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso - attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. -, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5, ove si sottolinea la pluralità delle violazioni alle prescrizioni dell'autorità Giudiziaria e di [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec