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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 30122/2023

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iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7841/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]E nna [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Ma donia Angela, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro: [OSCURATO:PERSONA] S ai [OSCURATO:SOCIETA]. (già denominata Fondiaria – [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante e procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 521/2021 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Enna la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., lamentando che, a causa della rottura di una condotta appartenente alla rete idrica a ridosso di un immobile di sua proprietà, sito in Enna, aveva subito infiltrazioni d’acqua.

Chiedeva, conseguentemente , la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 10.550,00, comequantificata in sede di A.T.P., esperito ante causam , innanzi quel Tribunale.

La convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, eccepiva l’inopponibilità ed inutilizzabilità delle risultanze del procedimento per A.T.P., perché non espletato in contraddittorio tra le parti, contestava il quantum preteso poiché i danni, a suo dire, erano da ascrivere alla accidentale rottura del tratto di tubo durante l’esecuzione dei lavori sulla condotta idrica nella zona vicina.

Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva stipulato una polizza per la copertura di responsabilità, per essere manlevata in caso di condanna.

Autorizzata ed espletata la chiamata in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quest’ultima si costituiva eccependo la carenza di copertura assicurativa per i danni da infiltrazioni e per quelli relativi a contenziosi anteriori all’operatività della copertura assicurativa, valevole dal 2/3/2006.

Contestava l’esistenza dei danni lamentati, riconducibili, a suo dire, a propagazioni di carattere naturale, il cui effetto era stato incrementato dalle caratteristiche costruttive dell’immobile, nonché dalla sua vetustà, ovvero al caso fortuito.

Eccepiva, inoltre, la nullità dell’A.T.P, per mancanza di contraddittorio, nonché l’erroneità dello stesso, sia con riferimento all’asserita responsabilità della Società assicurata sia con riferimento al calcolo dei danni, oltremodo ingigantiti e non provati e l’operatività della franchigia di 1.500,00 euro prevista in contratto.

Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda attorea.La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo relativo all’A.T.P.

Il Tribunale , con la sentenza n. 354/14 del 17/7/2014: condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, a titolo di risarcimento, di euro 6.713,98, oltre IVA su € 3.213,98 in favore dell’attore, oltre interessi sulla somma rivalutata anno per anno; accertava che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a tenere indenne in manleva la società [OSCURATO:SOCIETA] di quanto questa dovesse pagare, in seguito alla condanna, all’attore oltre la franchigia di euro 1.500,00; rigettava ogni altra domanda.

In punto di regolamentazione delle spese processuali, il giudice di primo grado condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali, per l’intero in favore dell’attore e nella misura del 70% in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., articolando nove motivi.

Per quanto qui di interesse la compagnia contestava i seguenti punti della sentenza di primo grado: a) la declaratoria di esistenza di copertura assicurativa in relazione all’evento pregiudizievole; b) la declaratoria di esistenza di nesso eziologico tra evento pregiudizievole e responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nella genesi dell’evento per cui era causa; c) la quantificazione dei danni lamentati dal Madonia. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del proposto appello e, in particolare, deduceva: a) la infondatezza della eccezione di assenza di copertura assicurativa per i danni conseguenti a rottura delle reti – fognarie ed idriche – da essa gestite; b) la mancata prova del danno e dell’evento di cui era stato chiesto il risarcimento e pronunciata la condanna.

La Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza n.521/2021, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, riteneva non operativa la copertura assicurativa e riteneva assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.

Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA]Enna nei confronti della Fondiaria (ora UnipolSai), condannandola alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’assicuratrice nel doppio grado.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso la UnipolSai (già Fondiaria) In vista dell’odierna udienza, hanno presentato memoria: -la società ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, richiamando i due precedenti di questa Corte (Cass. n. 42108/2021 e Cass. n. 7175/2022) e facendo presente che il giudice di rinvio, applicando i principi interpretativi di cui a Cass. n. 7175/2022, ha nelle more condannato la compagnia di assicurazione, odierna resistente, a tenere indenne e manlevare l’assicurato per i danni da infiltrazione; -la compagnia assicuratrice, che, oltre ad insistere nella richiesta inammissibilità del ricorso, ha insistito nella richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto tra l’orientamento consolidato di questa Corte e il precedente intercorso tra le parti (Cass. n. 7175/2022); facendo presente che i giudici di merito con diverse pronunce hanno ripetutamente accolto la sua eccezione di carenza di copertura assicurativa; e, in via subordinata, deduce che comunque non può essere chiamata a rispondere oltre alla soglia prevista dall’art. 4 punto 4 q o dall’art. 6 n. 6 a. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso tre motivi.1.1.Con il primo motivo (pp. 5-13) la ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell’interpretazione delle clausole contrattuali, in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha escluso l’applicazione della polizza.

1.2. Con il secondo motivo (pp. 14-16) la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1904 c.c., in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, nello statuire l’esclusione della copertura del rischio e della garanzia dovuta all’odierna ricorrente da parte della compagnia assicurativa, ha omesso di armonizzare la pronuncia con il contenuto dell’art. 1904 c.c.(secondo il quale la validità del contratto è subordinata all’esistenza di una causa, essendo in caso contrario prevista la sanzione della nullità dalla legge).

Sostiene che l’errata statuizione della corte territoriale è idonea a produrre l’abnorme effetto per il quale il ricorrente dovrebbe pagare di tasca propria il danno conseguente allo svolgimento di quelle attività per le quali ha sottoscritto la polizza e corrisposto il premio assicurativo.

1.3. Con il terzo motivo (p. 16) la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 360 n. 4 in relazione all’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha mancato di pronunciarsi sulla domanda, articolata in appello, diretta ad ottenere la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta la domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2951 c.c., con conseguente sua condanna.

Osserva che in quella sede aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria non essendo stato provato né l’evento pregiudizievole e neppure il nesso eziologico. 2.

Premesso che la preliminare istanza di rimessione alle Sezioni Unite non può trovare accoglimento, non ravvisandosene gli estremi per l’agevole risolubilità della controversia proprio in base a quei principi generali sufficientemente consolidati invocati come parametro di infondatezza dalla controricorrente, deve rilevarsi che il primo motivo è fondato.

In via generale, in punto di interpretazione del contratto, occorre premettere che l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.

Ne consegue che tale accertamento ècensurabile in sede di legittimità soltanto per vizio dimotivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso di violazione delle norme ermeneutiche oppure nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l ’ iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante,Cass.n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

Nel caso di specie, come questa Corte ha già osservato nei due precedenti occorsi tra le stesse parti (Cass. n. 42108/2021 e n. 7175/2022), il contratto stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la UnipolSai è un’assicurazione della responsabilità civile, che copre il rischio che la [OSCURATO:SOCIETA] possa essere chiamata a rispondere dei danni causati «dall’esercizio ... delle attività inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servizio “ in concessione ” del ciclo idrico integrato» (“Lettera B) descrizione dell’attività”, trascrittaa p. 6 del ricorso).

Inoltre, tra le parti è convenuto: a) all’art. 1 (trascritto a p. 6), che La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, preliminari, collaterali, accessorie, sussidiarie e /o complementari , nessuna esclusa né eccettuata … ; b) all’art. 14 (trascritto a p. 8), che Resta inteso che in tutti i casi dubbi l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole dell’Assicurato .

Tanto premesso, il contrattoinclude a seguire alcune clausole di estensione ed alcune clausole di delimitazione del rischio assicurato.

Sotto il primo profilo, il rischio - base oggetto di copertura assicurativa, descritto in via generale alla clausola “ B ” , era esteso dalla clausola 4, punto4.q (trascritta a pagina 7 del ricorso), la quale precisa che la garanzia si estende «ai danni conseguenti a contaminazione dell’aria, dell ’ acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratori, contenitori ocondutture anche fognarie».

Sotto il secondo profilo, il medesimo rischio-base era, invece, delimitato dalla clausola 3, punto 3.f (trascritta a pagina 9 del ricorso), la quale stabilisce che «dall’assicurazione sono esclusi i danni ... conseguenti a: inquinamento, infiltrazioni,contaminazione di acque, terreni o colture...».

Non spetta a questa Corte stabilire come si dovessero coordinare le due clausole; se una delle due derogasse all ’ altra, e quale; se un contratto che presenti due clausole siffatte debba ritenersi “ambiguo”per i fini di cui all’articolo 1370 c.c., oppure no.

Quel che rileva, in questa sede, è che la Corte d’appello ha fondato lapropria decisione di rigetto della domanda di garanzia sulla clausola 3,punto 3.f, che riduceva il rischio-base, trascurando:a) di esaminare l ’ altra clausola (clausola 4, punto 4.q), che il medesimo rischio apparentemente ampliava; trascurando di mettere in relazione le due clausole; b) di stabilire se fra quelle clausole esistesse un rapporto di specialità, di esclusione reciproca o di assorbimento.

In definitiva, la Corte d’appello, limitandosi alla lettura soltanto di una parte delle clausole contrattuali, è incorsa nel vizio denunciato, proprio perché, si ribadisce, ha interpretato il contratto in modo parcellizzato e non complessivo.

E la società ricorrente non ha chiesto a questa Corte di interpretare il contratto in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (censura questa che sarebbe stata inammissibile); ma ha prospettato, quale vizio della sentenza impugnata, la violazione delle norme di legge in base alle quali i contratti vanno interpretati.

E tale censura, indubbiamente consentita in sede di legittimità, è da ritenersi fondata per le ragioni sopra indicate.

3. Fondato è anche il terzo motivo, che può essere ora esaminato per la sua evidente priorità logica rispetto al secondo.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria contenuta in citazione, in quanto ha ritenuto che dalla relazione tecnica (resa nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ed acquisita al fascicolo processuale di primo grado) era risultato provato che i danni erano stati causati dalla rottura della conduttura della rete idrica gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA].

In sede di appello era stata chiesta la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta la domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. con condanna della [OSCURATO:SOCIETA], deducendo che l’evento pregiudizievole non era stato provato, come pure il nesso eziologico.

La corte territoriale, accogliendo il primo motivo di appello della compagnia assicuratrice, ha affermato (pp. 9 e 10): … considerato che nel corso del giudizio non sono emersi elementi per affermarsi con assoluta certezza che le infiltrazioni di acque lamentate dall’attore fossero state causate dalla rottura della conduttura idrica, nulla avendo accertato al riguardo la CTU … , essendosi il perito limitato ad indicare che i danni erano “stati determinati a seguito della rottura della tubazione della condotta idrica comunale di cui parte resistente [OSCURATO:PERSONA]Enna ne ha la gestione”, senza tuttavia aver effettuato alcun accertamento che potesse giustificare tale affermazione .

Conseguentemente la corte avrebbe dovuto pronunciarsi sui motivi di appello, anche in relazione alla diversa interpretazione del contratto sopra ricostruita come corretta ed all’oggettività dell’evento individuato dalle parti quale rischio assicurato: ma, tanto non avendo fatto, la sua decisione ne risulta viziata anche sotto questo profilo.

4. Per le ragioni che precedono, ritenuto assorbito il motivo secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanisetta, comunque in diversa composizione, perché riveda il merito alla luce dei principi sopra evidenziati.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.

M. La Corte: - accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il motivo secondo: - per l ’ effetto, cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7841/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]E nna [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Ma donia Angela, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro: [OSCURATO:PERSONA] S ai [OSCURATO:SOCIETA]. (già denominata Fondiaria – [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante e procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 521/2021 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Enna la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., lamentando che, a causa della rottura di una condotta appartenente alla rete idrica a ridosso di un immobile di sua proprietà, sito in Enna, aveva subito infiltrazioni d’acqua. Chiedeva, conseguentemente , la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 10.550,00, comequantificata in sede di A.T.P., esperito ante causam , innanzi quel Tribunale. La convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, eccepiva l’inopponibilità ed inutilizzabilità delle risultanze del procedimento per A.T.P., perché non espletato in contraddittorio tra le parti, contestava il quantum preteso poiché i danni, a suo dire, erano da ascrivere alla accidentale rottura del tratto di tubo durante l’esecuzione dei lavori sulla condotta idrica nella zona vicina. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva stipulato una polizza per la copertura di responsabilità, per essere manlevata in caso di condanna. Autorizzata ed espletata la chiamata in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quest’ultima si costituiva eccependo la carenza di copertura assicurativa per i danni da infiltrazioni e per quelli relativi a contenziosi anteriori all’operatività della copertura assicurativa, valevole dal 2/3/2006. Contestava l’esistenza dei danni lamentati, riconducibili, a suo dire, a propagazioni di carattere naturale, il cui effetto era stato incrementato dalle caratteristiche costruttive dell’immobile, nonché dalla sua vetustà, ovvero al caso fortuito. Eccepiva, inoltre, la nullità dell’A.T.P, per mancanza di contraddittorio, nonché l’erroneità dello stesso, sia con riferimento all’asserita responsabilità della Società assicurata sia con riferimento al calcolo dei danni, oltremodo ingigantiti e non provati e l’operatività della franchigia di 1.500,00 euro prevista in contratto. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda attorea.La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo relativo all’A.T.P. Il Tribunale , con la sentenza n. 354/14 del 17/7/2014: condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, a titolo di risarcimento, di euro 6.713,98, oltre IVA su € 3.213,98 in favore dell’attore, oltre interessi sulla somma rivalutata anno per anno; accertava che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a tenere indenne in manleva la società [OSCURATO:SOCIETA] di quanto questa dovesse pagare, in seguito alla condanna, all’attore oltre la franchigia di euro 1.500,00; rigettava ogni altra domanda. In punto di regolamentazione delle spese processuali, il giudice di primo grado condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali, per l’intero in favore dell’attore e nella misura del 70% in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., articolando nove motivi. Per quanto qui di interesse la compagnia contestava i seguenti punti della sentenza di primo grado: a) la declaratoria di esistenza di copertura assicurativa in relazione all’evento pregiudizievole; b) la declaratoria di esistenza di nesso eziologico tra evento pregiudizievole e responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nella genesi dell’evento per cui era causa; c) la quantificazione dei danni lamentati dal Madonia. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del proposto appello e, in particolare, deduceva: a) la infondatezza della eccezione di assenza di copertura assicurativa per i danni conseguenti a rottura delle reti – fognarie ed idriche – da essa gestite; b) la mancata prova del danno e dell’evento di cui era stato chiesto il risarcimento e pronunciata la condanna. La Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza n.521/2021, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, riteneva non operativa la copertura assicurativa e riteneva assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA]Enna nei confronti della Fondiaria (ora UnipolSai), condannandola alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’assicuratrice nel doppio grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso la UnipolSai (già Fondiaria) In vista dell’odierna udienza, hanno presentato memoria: -la società ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, richiamando i due precedenti di questa Corte (Cass. n. 42108/2021 e Cass. n. 7175/2022) e facendo presente che il giudice di rinvio, applicando i principi interpretativi di cui a Cass. n. 7175/2022, ha nelle more condannato la compagnia di assicurazione, odierna resistente, a tenere indenne e manlevare l’assicurato per i danni da infiltrazione; -la compagnia assicuratrice, che, oltre ad insistere nella richiesta inammissibilità del ricorso, ha insistito nella richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto tra l’orientamento consolidato di questa Corte e il precedente intercorso tra le parti (Cass. n. 7175/2022); facendo presente che i giudici di merito con diverse pronunce hanno ripetutamente accolto la sua eccezione di carenza di copertura assicurativa; e, in via subordinata, deduce che comunque non può essere chiamata a rispondere oltre alla soglia prevista dall’art. 4 punto 4 q o dall’art. 6 n. 6 a. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso tre motivi.1.1.Con il primo motivo (pp. 5-13) la ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell’interpretazione delle clausole contrattuali, in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha escluso l’applicazione della polizza. 1.2. Con il secondo motivo (pp. 14-16) la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1904 c.c., in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, nello statuire l’esclusione della copertura del rischio e della garanzia dovuta all’odierna ricorrente da parte della compagnia assicurativa, ha omesso di armonizzare la pronuncia con il contenuto dell’art. 1904 c.c.(secondo il quale la validità del contratto è subordinata all’esistenza di una causa, essendo in caso contrario prevista la sanzione della nullità dalla legge). Sostiene che l’errata statuizione della corte territoriale è idonea a produrre l’abnorme effetto per il quale il ricorrente dovrebbe pagare di tasca propria il danno conseguente allo svolgimento di quelle attività per le quali ha sottoscritto la polizza e corrisposto il premio assicurativo. 1.3. Con il terzo motivo (p. 16) la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 360 n. 4 in relazione all’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha mancato di pronunciarsi sulla domanda, articolata in appello, diretta ad ottenere la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta la domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2951 c.c., con conseguente sua condanna. Osserva che in quella sede aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria non essendo stato provato né l’evento pregiudizievole e neppure il nesso eziologico. 2. Premesso che la preliminare istanza di rimessione alle Sezioni Unite non può trovare accoglimento, non ravvisandosene gli estremi per l’agevole risolubilità della controversia proprio in base a quei principi generali sufficientemente consolidati invocati come parametro di infondatezza dalla controricorrente, deve rilevarsi che il primo motivo è fondato. In via generale, in punto di interpretazione del contratto, occorre premettere che l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento ècensurabile in sede di legittimità soltanto per vizio dimotivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso di violazione delle norme ermeneutiche oppure nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l ’ iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante,Cass.n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006). Nel caso di specie, come questa Corte ha già osservato nei due precedenti occorsi tra le stesse parti (Cass. n. 42108/2021 e n. 7175/2022), il contratto stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la UnipolSai è un’assicurazione della responsabilità civile, che copre il rischio che la [OSCURATO:SOCIETA] possa essere chiamata a rispondere dei danni causati «dall’esercizio ... delle attività inerenti alla sua qualità di esercente l’attività di servizio “ in concessione ” del ciclo idrico integrato» (“Lettera B) descrizione dell’attività”, trascrittaa p. 6 del ricorso). Inoltre, tra le parti è convenuto: a) all’art. 1 (trascritto a p. 6), che La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, preliminari, collaterali, accessorie, sussidiarie e /o complementari , nessuna esclusa né eccettuata … ; b) all’art. 14 (trascritto a p. 8), che Resta inteso che in tutti i casi dubbi l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole dell’Assicurato . Tanto premesso, il contrattoinclude a seguire alcune clausole di estensione ed alcune clausole di delimitazione del rischio assicurato. Sotto il primo profilo, il rischio - base oggetto di copertura assicurativa, descritto in via generale alla clausola “ B ” , era esteso dalla clausola 4, punto4.q (trascritta a pagina 7 del ricorso), la quale precisa che la garanzia si estende «ai danni conseguenti a contaminazione dell’aria, dell ’ acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratori, contenitori ocondutture anche fognarie». Sotto il secondo profilo, il medesimo rischio-base era, invece, delimitato dalla clausola 3, punto 3.f (trascritta a pagina 9 del ricorso), la quale stabilisce che «dall’assicurazione sono esclusi i danni ... conseguenti a: inquinamento, infiltrazioni,contaminazione di acque, terreni o colture...». Non spetta a questa Corte stabilire come si dovessero coordinare le due clausole; se una delle due derogasse all ’ altra, e quale; se un contratto che presenti due clausole siffatte debba ritenersi “ambiguo”per i fini di cui all’articolo 1370 c.c., oppure no. Quel che rileva, in questa sede, è che la Corte d’appello ha fondato lapropria decisione di rigetto della domanda di garanzia sulla clausola 3,punto 3.f, che riduceva il rischio-base, trascurando:a) di esaminare l ’ altra clausola (clausola 4, punto 4.q), che il medesimo rischio apparentemente ampliava; trascurando di mettere in relazione le due clausole; b) di stabilire se fra quelle clausole esistesse un rapporto di specialità, di esclusione reciproca o di assorbimento. In definitiva, la Corte d’appello, limitandosi alla lettura soltanto di una parte delle clausole contrattuali, è incorsa nel vizio denunciato, proprio perché, si ribadisce, ha interpretato il contratto in modo parcellizzato e non complessivo. E la società ricorrente non ha chiesto a questa Corte di interpretare il contratto in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (censura questa che sarebbe stata inammissibile); ma ha prospettato, quale vizio della sentenza impugnata, la violazione delle norme di legge in base alle quali i contratti vanno interpretati. E tale censura, indubbiamente consentita in sede di legittimità, è da ritenersi fondata per le ragioni sopra indicate. 3. Fondato è anche il terzo motivo, che può essere ora esaminato per la sua evidente priorità logica rispetto al secondo. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria contenuta in citazione, in quanto ha ritenuto che dalla relazione tecnica (resa nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ed acquisita al fascicolo processuale di primo grado) era risultato provato che i danni erano stati causati dalla rottura della conduttura della rete idrica gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In sede di appello era stata chiesta la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accolta la domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. con condanna della [OSCURATO:SOCIETA], deducendo che l’evento pregiudizievole non era stato provato, come pure il nesso eziologico. La corte territoriale, accogliendo il primo motivo di appello della compagnia assicuratrice, ha affermato (pp. 9 e 10): … considerato che nel corso del giudizio non sono emersi elementi per affermarsi con assoluta certezza che le infiltrazioni di acque lamentate dall’attore fossero state causate dalla rottura della conduttura idrica, nulla avendo accertato al riguardo la CTU … , essendosi il perito limitato ad indicare che i danni erano “stati determinati a seguito della rottura della tubazione della condotta idrica comunale di cui parte resistente [OSCURATO:PERSONA]Enna ne ha la gestione”, senza tuttavia aver effettuato alcun accertamento che potesse giustificare tale affermazione . Conseguentemente la corte avrebbe dovuto pronunciarsi sui motivi di appello, anche in relazione alla diversa interpretazione del contratto sopra ricostruita come corretta ed all’oggettività dell’evento individuato dalle parti quale rischio assicurato: ma, tanto non avendo fatto, la sua decisione ne risulta viziata anche sotto questo profilo. 4. Per le ragioni che precedono, ritenuto assorbito il motivo secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanisetta, comunque in diversa composizione, perché riveda il merito alla luce dei principi sopra evidenziati. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q. M. La Corte: - accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il motivo secondo: - per l ’ effetto, cassa la sentenza impugna
Sentenza Cassazione n. 30122/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris