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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25380/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7291/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo assenza di motivazione in ordine all'il- lecita detenzione dell'intero quantitativo di stupefacente.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, facendo corretta applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la connivenza non punibile, riguardo alla disciplina degli stupefacenti, può essere in- tegrata solo da un comportamento meramente passivo, mentre costituisce con- corso nel delitto il contributo manifestato anche solo in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando al concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una colla- borazione sulla quale egli può contare.

E' stato anche più volte espresso il principio secondo il quale la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile ed il con- corso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvi- sata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comporta- mento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richie- sto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collabora- zione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Cara- donna ed altro, Rv. 264454, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affer- mazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una can- tina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le N. 7291/2022 R.G. chiavi della predetta cantina; conf.

Sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi ed altro, Rv. 265167, relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse suffi- ciente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'ac- certamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impe- dire l'evento ex art. 40 cod. pen Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ben evidenziato come il teste di PG escusso ne abbia ben delineato il ruolo di "vedetta" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7291/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo assenza di motivazione in ordine all'il- lecita detenzione dell'intero quantitativo di stupefacente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, facendo corretta applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la connivenza non punibile, riguardo alla disciplina degli stupefacenti, può essere in- tegrata solo da un comportamento meramente passivo, mentre costituisce con- corso nel delitto il contributo manifestato anche solo in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando al concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una colla- borazione sulla quale egli può contare. E' stato anche più volte espresso il principio secondo il quale la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile ed il con- corso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvi- sata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comporta- mento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richie- sto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collabora- zione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Cara- donna ed altro, Rv. 264454, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affer- mazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una can- tina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le N. 7291/2022 R.G. chiavi della predetta cantina; conf. Sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi ed altro, Rv. 265167, relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse suffi- ciente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'ac- certamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impe- dire l'evento ex art. 40 cod. pen Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ben evidenziato come il teste di PG escusso ne abbia ben delineato il ruolo di "vedetta" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso i
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