CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 marzo 1970
Cassazione n. 16241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1970 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze del 24 febbraio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso fino al 12 novembre 2011. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 13 gennaio 2020, sotto il duplice profilo della violazione degli art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen. e degli art. 24 e 111 Cost., sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di una censura già adeguatamente affrontata nella sentenza impugnata, che ha condiviso il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio, rimarcando sia l'assenza di riferimenti in ordine alla impossibilità/inopportunità di avvalersi di sostituti processuali, sia la tardività della richiesta, inoltrata il 10 gennaio 2020, a fronte della notifica avvenuta il 20 dicembre 2019 del/ decreto di citazione del Tribunale di Sorveglianza di Siena relativo all'impegno concomitante. La valutazione dei giudici di merito risulta invero coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330), secondo cui, in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. Q 11? Osservato che anche il terzojran cui si contesta il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento per la recidiva, è parimenti manifestamente infondato, dovendosi evidenziare, quanto al secondo aspetto, che la pena base, fissata nel minimo edittale di anni 1 e 6 mesi di reclusione, è stata aumentata, per effetto della contestata recidiva reiterata e specifica, fino a 2 anni e 5 mesi, ossia un po' più della metà, ma pur sempre in misura inferiore a quella di due terzi che avrebbe dovuto trovare applicazione ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., per cui in tal senso devono escludersi profili di illegittimità rilevabili in questa sede; quanto al primo aspetto, occorre poi evidenziare che, all'esito di una valutazione di merito non manifestamente illogica e dunque non censurabile in questa sede, la Corte di appello ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche proprio in ragione dei numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato, idonei a rilevarne la personalità in termini negativi, avendo Berforini "iniziato a delinquere in giovanissima età continuando su questa strada senza soluzione di continuità" (pag. 3 della sentenza impugnata). Considerato che il quarto motivo, con cui si invoca l'applicazione della continuazione con altra pronuncia di condanna divenuta irrevocabile il 16 settembre 2022, èhtua volta inammissibile, non risultando devoluta alla Corte di appello tale specifica questione, che è comunque suscettibile di essere proposta in sede esecutiva per le relative valutazioni di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso