CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 14 / 12/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 25430 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25430 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S18 A091C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33C28 L377N) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 263/2020, pubblicatain data 20 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione avente ad oggetto un credito iscritto a ruolo, di titolarità del Ric. n. 25430/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Comune di [OSCURATO:PERSONA], derivante da sanzioni ammini- strative per infrazioni al codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Capaccio ha annullato la cartella opposta. Il Tribunale di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremoti- vi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Error in proce- dendo- omesso esame del secondo motivo di appello (punto ii.a - ultra petitum) - omessa pronuncia ( art. 360, comma 1, n. 4) - violazione e falsa applicazione dell ’ art. 112 del c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3) omessa pronuncia. violazione del principio del contraddittorio – violazione dell ’ art. 101 del c.p.c.-violazione del diritto di difesa (art. 360, comma 1, n. 3, cpc)». L’ente ricorrente deduce: a) che l’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta dal giudice di pace in primo grado sulla base di una questione di diritto che non era stata in realtà avanzata quale motivo di opposizione (peraltro, con una decisione che sostiene essere altresì erronea, sia in diritto che in fatto); b) che il vizio di extra petizione della pronuncia di primo grado era stato dedotto come motivo di gravame; c) che il tribunale, in secondo grado, aveva del tutto omesso la pronuncia su tale motivo di gravame, limitandosi a confermare la decisione sul merito della questione stessa. Più precisamente, fa presente che il giudice di pace aveva ac- colto l’opposizione sulla base del rilievo, ritenuto decisivo ed assorbente,che la cartella di pagamento opposta fosse stata notificata oltre due anni dopo la consegna del ruolo, in viola- Ric. n. 25430/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 zione dell’art. 3, comma 35 bis, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni in legge n. 248 del 2 dicembre 2005: tale questione non era stata però dedotta come motivodi opposizione dal [OSCURATO:PERSONA] , ma era stata ri- levata di ufficio dal giudice, senza neanche la sua sottoposi- zione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, com- ma 2, c.p.c.. Il motivo di gravame relativo al conseguente vi- zio processuale (cioè il secondo motivo dell’appello, con il quale l’ente opposto aveva lamentato la nullità della decisione di primo grado, per extra petizione) non era poi stato neanche preso in esame del tribunale, che aveva nuovamente esami- nato nel merito la questione indicata, risolvendola in modo conforme a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado. Il motivo è fondato. 1.1È opportuno premettere che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, in virtù dei principi della domanda e della cor- rispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) accogliere l’opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall’opponente alla ba- se dell’originario ricorso al giudice dell’esecuzione , così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposi- zione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della so- pravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761del 07/08/2013 , Rv. 627504 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011 , Rv. 618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Se- zioni Unite di questa Corte:Cass., Sez. U , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01 , in cui si p recisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, Ric. n. 25430/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 l’opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 0 1; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01) ; a maggior ragione tali principi, evidentemente, valgono in caso di opposizioni propo- ste, come nella specie, anteriormente all’inizio dell’esecuzione, con riguardo ai motivi posti a base del relativo atto introdutti- vo (in tal caso unico, in mancanza del carattere bifasico della fase introduttiva, caratteristico delle opposizioni successive all’inizio dell’esecuzione). 1.2 Nella specie, effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto a fondamento della sua originaria opposizione la questione della tempestiva notificazione della cartella di pagamento rispetto alla consegna del ruolo, ai sensi dell’art. 3, comma 35 bis, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni in legge n. 248 del 2 dicembre 2005, avendo in- vece dedottoesclusivamente la mancata contestazione imme- diata dell’infrazione e la tardiva iscrizione a ruolo del relativo credito rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione, oltre a vizi formali della cartella di pagamento. La decisione di primo grado era dunque manifestamente vizia- ta per la violazione dei principi della domanda e della corri- spondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 1.3 Il suddetto vizio era stato denunciato dal Comune di Ca- paccio Paestum con il secondo motivo del suo atto di appello, ma questo motivo di gravame non risulta neanche preso in esame del tribunale, che ha nuovamente esaminato nel merito la indicata questione, sebbene del tutto estranea all’oggetto del giudizio, senza fare alcun cenno al dedotto vizio di extra petizione. Ric. n. 25430/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 1.4 La decisione impugnata va pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente esaminato l’appellodel Comu- ne di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei principi sopra esposti 2.Con il secondo motivo si denunzia « Error in iudicando - vio- lazione e falsa applicazione del comma 35 - bis dell’articolo 3 del d.l. n. 203 del 30/9/2005, introdotto dall’articolo 1, com- ma 153, della legge n. 244/2007 ( art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5). Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 111, co. 6 della Costituzione e art 132, co. 2, n. 4 del c.p.c. – motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile(art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5)». Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione de i principi in ma- teria di prova- violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 cc e degli artt. 115 e 116 del c.p.c. stravolgimento delle risultan- ze di causa (art. 360, comma 1, n. 3,cpc)». Il secondo ed il terzo motivo del ricorso hanno ad oggetto (ri- spettivamente con riguardo agli aspetti di diritto e di fatto) il merito della questione della tempestiva notificazione della car- tella di pagamento rispetto alla consegna del ruolo, ai sensi dell’art. 3, comma 35 bis, del decreto-legge n. 203 del 30 set- tembre 2005, convertito con modificazioni in legge n. 248 del 2 dicembre 2005. In considerazione delle ragioni dell’accoglimento del primo motivo del ricorso tali motivi restano naturalmente assorbiti, riguardando una questione estranea all’oggetto del giudizio. Solo incidentalmente e per completezza di esposizione, la Cor- te ritiene quindi opportuno osservare che, effettivamente, la disposizione appena richiamata pare essere stata erronea- mente applicata alla fattispecie dai giudici del merito, avendo essa ad oggetto esclusivamente i crediti per sanzioni ammini- strative derivanti da infrazioni al codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all’acquisizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]. n. 25430/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 sione S.p.A.,della quota maggioritaria delle preesistenti socie- tà concessionarie del servizio della riscossione. 3. È accolto i l primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri . La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tri- bunaledi Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso , assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di