CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 07845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 26471-22, pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Roma il 13.1.2021, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha aggiunto nel solo dispositivo anche la disposizione "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali"; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata discrasia, non corrispondente alla decisione assunta in termini di inammissibilità, va risolta ritenendola un mero errore materiale, dovuto a un refuso, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cui bisogna porre rimedio, eliminandola; rilevato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo e del relativo ruolo di udienza, mediante espunzione della menzionata disposizione. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 26471 del 8 giugno 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mediante l'espunzione della disposizione "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Così deciso in Roma 1'8.11.2