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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22838/2026

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so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marsullo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- -ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2001/2023 depositata il05/10/2023.Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] spa proponevaappello avanti il Tribunale di Benevento avverso la sentenza n. 944 del2020 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] - con cui veniva accoltala domanda di rimborso della somma portata dal buono postale propostada [OSCURATO:PERSONA]- deducendo la violazione del D.M.

Tesoro del 29marzo 2001 e dell’art. 2002 c.c, stante la correttezza del comportamentodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver assolto al proprio obbligo informativo,nonché la violazione di legge in ordine all’erronea individuazione del dies aquo dei termini di prescrizione.Con sentenza n. 2001/2023 pubbl. il 09/10/2023 il Tribunale rigettaval’appello.Rilevava preliminarmente che il buono postale aveva natura di mero titolodi legittimazione, riconducibile alla previsione dell'art. 2002 c.c. e non giàdi titolo di credito.

Pertanto, non risultavano applicabili i principi diletteralità ed astrattezza dei titoli di credito, con prevalenza, sul tenoreletterale dei buoni postali, delle successive determinazioni ministeriali intema di interessi.La disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] trovava, pertanto, la propriaregolamentazione anche in atti normativi e amministrativi che integrano ilnegozio ab externo.Su tali presupposti era stata ritenuta non applicabile ai B.P.F. la disciplinadi tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione diclausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativiNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la liberaautodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in talsenso Cass. Sez.

Un. 3963.2019).Né poteva ritenersi applicabile la normativa che disciplina la vendita el'intermediazione dei prodotti finanziari, con relativi obblighi informativi,sussistendo per i buoni postali una speciale normativa statale che nedisciplina emissione e valenza.Alla luce di quanto detto, non coglie pertanto nel segno il riferimento allaimpossibilità per l’attrice di esercitare tempestivamente il proprio diritto,non risultando alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione exart. 2935 c.c., non potendosi ritenere tale l’assenza della indicazione delladata di scadenza o il mancato rispetto di obblighi informativi per quantoinnanzi detto e gravando in ogni caso sul titolare l'onere di attivarsi perconoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo.Osservava in punto di prescrizione che ai sensi dell’art. 8 del DM[OSCURATO:DATA_NASCITA] i buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essereliquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo annosuccessivo a quello di emissione.

Alla scadenza del settimo annosuccessivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto,unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitalesottoscritto.Riteneva che al fine di individuare correttamente il dies a quo del terminedi prescrizione non potesse prescindersi dal dato letterale della norma chenon faceva riferimento alla data di emissione, bensì “al termine delsettimo anno successivo a quello di emissione”, dovendosi intenderel’anno come anno solare, in assenza di un preciso riferimento temporale.Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026Considerava che nella specie i buoni postali erano stati emessi in data8.6.2001, nella vigenza quindi del DM citato, che riporta l’indicazione "atermine" e sul retro, oltre alla dicitura "[OSCURATO:PERSONA] il "dies aquo" del termine di prescrizione che cade alla data del 31 dicembre delsettimo anno successivo all'anno di emissione (nella specie 31 dicembre2008), con la conseguenza che il primo giorno utile per la liquidazione delcapitale e degli interessi decorreva dal 1° gennaio 2009.Il Tribunale riteneva che non fosse decorso il termine decennale diprescrizione per la riscossione di capitale ed interessi portati dal buonooggetto di causa, avendo parte appellata presentato il buono per l’incassonel mese di settembre 2018.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentaleMarsullo [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’artt. 8, comma 1 del decreto del ministero del tesoro19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale escluso la prescrizione del dirittoazionato ritenendo che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere altermine dell’anno solare anzichè dal primo giorno successivo alla data discadenza.Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 23 del d.p.r. n. 398 del 30 dicembre 2003 e dell’art.2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c. in riferimento all’art. 360 nr.3 c.p.c.Sostiene infatti che al fine di determinare la data di scadenza dei buonifruttiferi postali occorre tenere conto della natura dei buoni fruttiferiNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026postali equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, sicchè ènecessario considerare quanto statuito dall’art. 23 del D.P.R. 30 dicembre2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di debito pubblico) a mente del quale: “Per i termini diprescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”.Ne consegue che applicando l'articolo 2935 c.c., la prescrizione inizia adecorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed il dies a quodel termine di prescrizione deve essere individuato con la scadenza delsettimo anno successivo al giorno dell’emissione, calcolato secondo ilcalendario comune ex art.2963 c.c..La ricorrente incidentale a sua volta critica la decisione con un unicomotivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6,comma 1 del D. M. 19/12/2000 e del D.M. 6.10.2004 degli artt. 2935 c.c.2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.Sostiene, in particolare, che secondo quanto previsto nel D.M. 19.12.2000art 3 e 6 [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo specifico, previsto in una normaregolarmente pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] e richiamata sul buonostesso, di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato F.I.A. (FoglioInformativo Analitico), contenente le caratteristiche dell'investimento frale quali andava ricompresa la durata.Afferma che in mancanza di una corretta informazione da parte di Poste,da realizzarsi esclusivamente con la consegna del F.

I. A., come previstoex lege, la Marsullo non aveva avuto, ex lege, alcuna conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato il b.f.p., men che mai delladurata.Osserva infatti che nel caso in esame, era stata accertata la mancataconsegna del FIA da parte di Poste, in favore della consumatrice e,Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026dunque, tale inadempimento avrebbe impedito alla prescrizione di iniziarea decorrere ex art. 2935 c.c..Il primo motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza diquesta Corte con l’assorbimento del restante motivo.In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale diprescrizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alleserie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m.,non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dallanormativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" vengaindividuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, conla data di scadenza del titolo, e non con il 1 gennaio dell'anno successivo aquello in cui i buoni potevano essere riscossi (Cass 23006/23; Cass0/07/2025 n. 21905).In particolare, in base all'art. 176 D.P.R. n. 156/1973, i buoni postalifruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solaresuccessivo a quello di emissione.

Dal 1° gennaio successivo, i buoni nonriscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiestadell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.

L'articoloè stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla datadi entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuovecaratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.In seguito, l'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 ha disposto: "I diritti dei titolaridei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsidieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale egli interessi; "[OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre, conapposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei creditiNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne faccianorichiesta".A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine,"(l)e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicanoanche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entratain vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i terminidi prescrizione previsti dalla normativa previgente".Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata)dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata siacon riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alladecorrenza (individuata non più nel I gennaio dell'anno successivo a quelloin cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella "data di scadenza deltitolo").Ora, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale porta, in sintesi, a unaibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine didurata decennale- ratione temporis- contemplato dalla prima eimportando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza dellaprescrizione, operazione evidentemente non consentita.Pertanto, nella specie, la prescrizione del diritto alla riscossione del buonoè maturata, come invocato dalla ricorrente, in data 8.6.2018 a norma delcitato art. 8 del D.M. 19.12.2000, data la scadenza del titolo al 7.6.2028.L’accoglimento del ricorso principale impone di scrutinare il ricorso in viaincidentale che deve ritenersi infondato.Al riguardo, si ritiene di dare continuità al principio secondo cui in tema dibuoni postali fruttiferi emessi da Cassa depositi e prestiti, le condizionieconomiche dell'investimento - ivi compresa la durata del titolo - sonodeterminate dai decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e sonoNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026oggetto di conoscenza legale mediante pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA],integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1339c.c.; ne consegue che la mancata consegna al sottoscrittore del foglioinformativo analitico non incide né sulla validità dell'operazione né sullaconoscibilità della data di scadenza dei buoni e non è idonea a impedire ladecorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione, il qualeinizia a decorrere dalla scadenza del titolo ai sensi dell'art. 8 d.m. 19dicembre 2000.

Ai fini dell'art. 2935 c.c., infatti, l'impossibilità di farvalere il diritto rilevante per escludere il decorso della prescrizione devederivare da cause giuridiche che ne precludano l'esercizio, restandoirrilevanti gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative, salvo l'ipotesidi doloso occultamento del debito di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. (Cass 2025nr 5384).La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale cassa ladecisione impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettando la domanda.Va disposta la compensazione delle spese dei gradi di merito e dilegittimità, per il consolidarsi solo in corso di causa dell’orientamentogiurisprudenziale determinante.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e,decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Marsullo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; compensa le spese dei gradidi merito e di quelle di legittimità.Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marsullo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- -ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2001/2023 depositata il05/10/2023.Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] spa proponevaappello avanti il Tribunale di Benevento avverso la sentenza n. 944 del2020 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] - con cui veniva accoltala domanda di rimborso della somma portata dal buono postale propostada [OSCURATO:PERSONA]- deducendo la violazione del D.M. Tesoro del 29marzo 2001 e dell’art. 2002 c.c, stante la correttezza del comportamentodi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver assolto al proprio obbligo informativo,nonché la violazione di legge in ordine all’erronea individuazione del dies aquo dei termini di prescrizione.Con sentenza n. 2001/2023 pubbl. il 09/10/2023 il Tribunale rigettaval’appello.Rilevava preliminarmente che il buono postale aveva natura di mero titolodi legittimazione, riconducibile alla previsione dell'art. 2002 c.c. e non giàdi titolo di credito. Pertanto, non risultavano applicabili i principi diletteralità ed astrattezza dei titoli di credito, con prevalenza, sul tenoreletterale dei buoni postali, delle successive determinazioni ministeriali intema di interessi.La disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] trovava, pertanto, la propriaregolamentazione anche in atti normativi e amministrativi che integrano ilnegozio ab externo.Su tali presupposti era stata ritenuta non applicabile ai B.P.F. la disciplinadi tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione diclausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativiNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la liberaautodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in talsenso Cass. Sez. Un. 3963.2019).Né poteva ritenersi applicabile la normativa che disciplina la vendita el'intermediazione dei prodotti finanziari, con relativi obblighi informativi,sussistendo per i buoni postali una speciale normativa statale che nedisciplina emissione e valenza.Alla luce di quanto detto, non coglie pertanto nel segno il riferimento allaimpossibilità per l’attrice di esercitare tempestivamente il proprio diritto,non risultando alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione exart. 2935 c.c., non potendosi ritenere tale l’assenza della indicazione delladata di scadenza o il mancato rispetto di obblighi informativi per quantoinnanzi detto e gravando in ogni caso sul titolare l'onere di attivarsi perconoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo.Osservava in punto di prescrizione che ai sensi dell’art. 8 del DM[OSCURATO:DATA_NASCITA] i buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essereliquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo annosuccessivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo annosuccessivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto,unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitalesottoscritto.Riteneva che al fine di individuare correttamente il dies a quo del terminedi prescrizione non potesse prescindersi dal dato letterale della norma chenon faceva riferimento alla data di emissione, bensì “al termine delsettimo anno successivo a quello di emissione”, dovendosi intenderel’anno come anno solare, in assenza di un preciso riferimento temporale.Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026Considerava che nella specie i buoni postali erano stati emessi in data8.6.2001, nella vigenza quindi del DM citato, che riporta l’indicazione "atermine" e sul retro, oltre alla dicitura "[OSCURATO:PERSONA] il "dies aquo" del termine di prescrizione che cade alla data del 31 dicembre delsettimo anno successivo all'anno di emissione (nella specie 31 dicembre2008), con la conseguenza che il primo giorno utile per la liquidazione delcapitale e degli interessi decorreva dal 1° gennaio 2009.Il Tribunale riteneva che non fosse decorso il termine decennale diprescrizione per la riscossione di capitale ed interessi portati dal buonooggetto di causa, avendo parte appellata presentato il buono per l’incassonel mese di settembre 2018.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentaleMarsullo [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’artt. 8, comma 1 del decreto del ministero del tesoro19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale escluso la prescrizione del dirittoazionato ritenendo che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere altermine dell’anno solare anzichè dal primo giorno successivo alla data discadenza.Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 23 del d.p.r. n. 398 del 30 dicembre 2003 e dell’art.2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c. in riferimento all’art. 360 nr.3 c.p.c.Sostiene infatti che al fine di determinare la data di scadenza dei buonifruttiferi postali occorre tenere conto della natura dei buoni fruttiferiNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026postali equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, sicchè ènecessario considerare quanto statuito dall’art. 23 del D.P.R. 30 dicembre2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di debito pubblico) a mente del quale: “Per i termini diprescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”.Ne consegue che applicando l'articolo 2935 c.c., la prescrizione inizia adecorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed il dies a quodel termine di prescrizione deve essere individuato con la scadenza delsettimo anno successivo al giorno dell’emissione, calcolato secondo ilcalendario comune ex art.2963 c.c..La ricorrente incidentale a sua volta critica la decisione con un unicomotivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6,comma 1 del D. M. 19/12/2000 e del D.M. 6.10.2004 degli artt. 2935 c.c.2941 n. 8 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.Sostiene, in particolare, che secondo quanto previsto nel D.M. 19.12.2000art 3 e 6 [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo specifico, previsto in una normaregolarmente pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] e richiamata sul buonostesso, di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato F.I.A. (FoglioInformativo Analitico), contenente le caratteristiche dell'investimento frale quali andava ricompresa la durata.Afferma che in mancanza di una corretta informazione da parte di Poste,da realizzarsi esclusivamente con la consegna del F. I. A., come previstoex lege, la Marsullo non aveva avuto, ex lege, alcuna conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato il b.f.p., men che mai delladurata.Osserva infatti che nel caso in esame, era stata accertata la mancataconsegna del FIA da parte di Poste, in favore della consumatrice e,Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026dunque, tale inadempimento avrebbe impedito alla prescrizione di iniziarea decorrere ex art. 2935 c.c..Il primo motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza diquesta Corte con l’assorbimento del restante motivo.In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale diprescrizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alleserie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m.,non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dallanormativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" vengaindividuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, conla data di scadenza del titolo, e non con il 1 gennaio dell'anno successivo aquello in cui i buoni potevano essere riscossi (Cass 23006/23; Cass0/07/2025 n. 21905).In particolare, in base all'art. 176 D.P.R. n. 156/1973, i buoni postalifruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solaresuccessivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni nonriscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiestadell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L'articoloè stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla datadi entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuovecaratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.In seguito, l'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 ha disposto: "I diritti dei titolaridei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsidieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale egli interessi; "[OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre, conapposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei creditiNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne faccianorichiesta".A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine,"(l)e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicanoanche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entratain vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i terminidi prescrizione previsti dalla normativa previgente".Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata)dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata siacon riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alladecorrenza (individuata non più nel I gennaio dell'anno successivo a quelloin cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella "data di scadenza deltitolo").Ora, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale porta, in sintesi, a unaibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservando il termine didurata decennale- ratione temporis- contemplato dalla prima eimportando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza dellaprescrizione, operazione evidentemente non consentita.Pertanto, nella specie, la prescrizione del diritto alla riscossione del buonoè maturata, come invocato dalla ricorrente, in data 8.6.2018 a norma delcitato art. 8 del D.M. 19.12.2000, data la scadenza del titolo al 7.6.2028.L’accoglimento del ricorso principale impone di scrutinare il ricorso in viaincidentale che deve ritenersi infondato.Al riguardo, si ritiene di dare continuità al principio secondo cui in tema dibuoni postali fruttiferi emessi da Cassa depositi e prestiti, le condizionieconomiche dell'investimento - ivi compresa la durata del titolo - sonodeterminate dai decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e sonoNumero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026oggetto di conoscenza legale mediante pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA],integrando il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1339c.c.; ne consegue che la mancata consegna al sottoscrittore del foglioinformativo analitico non incide né sulla validità dell'operazione né sullaconoscibilità della data di scadenza dei buoni e non è idonea a impedire ladecorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riscossione, il qualeinizia a decorrere dalla scadenza del titolo ai sensi dell'art. 8 d.m. 19dicembre 2000. Ai fini dell'art. 2935 c.c., infatti, l'impossibilità di farvalere il diritto rilevante per escludere il decorso della prescrizione devederivare da cause giuridiche che ne precludano l'esercizio, restandoirrilevanti gli ostacoli di mero fatto o le carenze informative, salvo l'ipotesidi doloso occultamento del debito di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. (Cass 2025nr 5384).La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale cassa ladecisione impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettando la domanda.Va disposta la compensazione delle spese dei gradi di merito e dilegittimità, per il consolidarsi solo in corso di causa dell’orientamentogiurisprudenziale determinante. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e,decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Marsullo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; compensa le spese dei gradidi merito e di quelle di legittimità.Numero registro generale 7935/2024Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22838/2026Data pubblicazione 07/07/2026Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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