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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 13460/2023

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo con due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello in quanto erroneamente la Corte di appello lo aveva dichiarato assente, senza provvedere ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. nonostante risultasse detenuto per altra causa, ritenendo rituale la sola notifica a mezzo PEC al difensore di fiducia presso il quale, peraltro, Spinelli non aveva eletto domicilio.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata si era limitata ad applicare la recidiva al ricorrente in base ai soli precedenti, senza tenere conto della loro risalente nel tempo e delle modalità non allarmanti della condotta nonché delle condizioni socio familiari in idonee a comprovare una maggiore capacità delinquere.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorso eccepisce l'omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato detenuto e la notifica presso il difensore a mezzo pec, pur in assenza di elezione di domicilio.

Si tratta di una censura destituita di fondamento perché non corrisponde agli atti processuali, dalla cui lettura, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, risulta che: [OSCURATO:PERSONA], dopo una prima notifica del decreto di citazione in appello non andata a buon fine, aveva ricevuto a mani l'atto presso la Casa circondariale presso cui era detenuto e all'udienza del 10 febbraio 2022 la Corte territoriale, dopo avere dato atto dello stato di detenzione dell'imputato per altra causa e, in assenza di eccezioni da parte del difensore di fiducia presente, ne aveva dichiarato l'assenza.

Deve chiarirsi in fatto dal verbale dell'udienza, unico a fare fede ai fini della questione proposta, Spinelli è indicato quale assente e la condizione di rinunciante compare soltanto nell'intestazione della sentenza, evidentemente per un mero refuso del tutto irrilevante.

Nel caso in esame, la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello è avvenuta correttamente, e non risulta che l'imputato avesse espresso la volontà di presenziare all'udienza o il difensore di fiducia avesse chiesto il rinvio o la traduzione del detenuto o quanto altro utile a contestare in quella sede la declaratoria di assenza.

Deve invero rilevarsi che sulla base della giurisprudenza della Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, (cfr. Sez.U, n.35399 del 24/06/2010, Rv. 247836) la violazione del diritto dell'imputato astretto in carcere ad assistere al processo determina nullità assoluta, ove sia stata richiesta la sua traduzione e la stessa non sia stata disposta.

Nel caso di specie, se era onere del giudice, acquisita la consapevolezza delle condizioni di detenzione, disporre la traduzione (cfr.Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806), ove tale attività non sia stata svolta, in mancanza di una eccezione attinente all'irregolare accertamento di assenza svolta in quella sede, o formulata nel presente giudizio di impugnazione, tale eccezione non può costituire oggetto di rilievo di ufficio, poiché l'art. 179 cod. proc. pen. inquadra nelle nullità assolute solo quelle afferenti alla omessa citazione dell'interessato, per quanto detto non sussistente nella specie.

In conclusione, dunque, non essendovi stata omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di appello all'imputato detenuto, deve escludersi la fondatezza dell'eccezione di nullità come formulata. 3.11 secondo motivo di ricorso è generico.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato all'imputato l'aumento sanzionatorio per la recidiva contestata, con una puntuale ed approfondita motivazione riferita sia alla gravità della condotta, che alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali (rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione) rappresentativi dell'insofferenza di Spinelli alle regole del vivere civile e agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria, tali da comprovare una sua maggiore capacità a delinquere che elide altri elementi quali la sua giovane età. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo con due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello in quanto erroneamente la Corte di appello lo aveva dichiarato assente, senza provvedere ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. proc. pen. nonostante risultasse detenuto per altra causa, ritenendo rituale la sola notifica a mezzo PEC al difensore di fiducia presso il quale, peraltro, Spinelli non aveva eletto domicilio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata si era limitata ad applicare la recidiva al ricorrente in base ai soli precedenti, senza tenere conto della loro risalente nel tempo e delle modalità non allarmanti della condotta nonché delle condizioni socio familiari in idonee a comprovare una maggiore capacità delinquere. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso eccepisce l'omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato detenuto e la notifica presso il difensore a mezzo pec, pur in assenza di elezione di domicilio. Si tratta di una censura destituita di fondamento perché non corrisponde agli atti processuali, dalla cui lettura, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, risulta che: [OSCURATO:PERSONA], dopo una prima notifica del decreto di citazione in appello non andata a buon fine, aveva ricevuto a mani l'atto presso la Casa circondariale presso cui era detenuto e all'udienza del 10 febbraio 2022 la Corte territoriale, dopo avere dato atto dello stato di detenzione dell'imputato per altra causa e, in assenza di eccezioni da parte del difensore di fiducia presente, ne aveva dichiarato l'assenza. Deve chiarirsi in fatto dal verbale dell'udienza, unico a fare fede ai fini della questione proposta, Spinelli è indicato quale assente e la condizione di rinunciante compare soltanto nell'intestazione della sentenza, evidentemente per un mero refuso del tutto irrilevante. Nel caso in esame, la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello è avvenuta correttamente, e non risulta che l'imputato avesse espresso la volontà di presenziare all'udienza o il difensore di fiducia avesse chiesto il rinvio o la traduzione del detenuto o quanto altro utile a contestare in quella sede la declaratoria di assenza. Deve invero rilevarsi che sulla base della giurisprudenza della Corte di legittimità, nel suo massimo consesso, (cfr. Sez.U, n.35399 del 24/06/2010, Rv. 247836) la violazione del diritto dell'imputato astretto in carcere ad assistere al processo determina nullità assoluta, ove sia stata richiesta la sua traduzione e la stessa non sia stata disposta. Nel caso di specie, se era onere del giudice, acquisita la consapevolezza delle condizioni di detenzione, disporre la traduzione (cfr.Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806), ove tale attività non sia stata svolta, in mancanza di una eccezione attinente all'irregolare accertamento di assenza svolta in quella sede, o formulata nel presente giudizio di impugnazione, tale eccezione non può costituire oggetto di rilievo di ufficio, poiché l'art. 179 cod. proc. pen. inquadra nelle nullità assolute solo quelle afferenti alla omessa citazione dell'interessato, per quanto detto non sussistente nella specie. In conclusione, dunque, non essendovi stata omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di appello all'imputato detenuto, deve escludersi la fondatezza dell'eccezione di nullità come formulata. 3.11 secondo motivo di ricorso è generico. La sentenza impugnata ha correttamente applicato all'imputato l'aumento sanzionatorio per la recidiva contestata, con una puntuale ed approfondita motivazione riferita sia alla gravità della condotta, che alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali (rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione) rappresentativi dell'insofferenza di Spinelli alle regole del vivere civile e agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria, tali da comprovare una sua maggiore capacità a delinquere che elide altri elementi quali la sua giovane età. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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