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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07204/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 13/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata, con correzione dell'aumento finale della pena a titolo di continuazione - rispetto ai reati oggetto della sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Prato del 25 gennaio 2023 - in giorni dieci di reclusione ed euro 50 di multa e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha applicato, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., previo riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 46/2023 emessa dal Tribunale di Prato il 25 gennaio 2023 (irrevocabile il 31 ottobre 2023) e ritenuto più grave il delitto ivi accertato, un aumento di giorni 15 di reclusione ed euro 75 di multa, ridotto per il rito a giorni 10 ed euro 50, così rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 2.450 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a un'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, disponendo altresì, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 85-bis, d.P.R. cit., la confisca della somma di denaro in sequestro.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, censurando la violazione di legge in relazione a profili distinti:

2.1. con riguardo all' esplicita affermazione di responsabilità contenuta nel dispositivo di una sentenza di applicazione concordata della pena che avrebbe, invece, dovuto limitarsi alla ratifica dell'accordo intervenuto fra le parti, implicante anche la rinuncia all'accertamento giudiziale dei fatti.

El, sotto diverso profil9 all'errore di calcolo nella determinazione della pena finale.

La precedente condanna, con cui il procedimento in parola è stato ritenuto suscettibile di continuazione, era stata stabilita in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2400 di multa.

Applicando l'aumento concordato, al netto della diminuente di rito, pari a giorni 10 di reclusione ed euro 50 di multa, la rideterminazione complessiva della pena avrebbe dovuto essere stabilita in anni 1, mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 2450 di multa, anziché in quella effettivamente applicata di anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 2.450 di multa;

2.2. con riguardo all'applicazione retroattiva della confisca per equivalente disposta in sentenza, trattandosi di sanzione applicabile solo ai fatti successivi alla entrata in vigore della legge 13 novembre 2023, n. 159, con cui tale tipo di confisca è stata estesa anche alle ipotesi di detenzione di stupefacenti di lieve entità, come nel caso di specie, nel quale la condotta di reato, risalente al 26 marzo 2021 è antecedente a detta modifica.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.

2. La prima parte del primo motivo di ricorso è manifestamente infondata.

Basti ricordare che la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna, quanto al fatto e alla sua attribuibilità, e per altri plurimi aspetti, tra cui la rilevanza nel giudizio disciplinare, l'assoggettabilità a revisione, la rilevanza quale presupposto dei reati che puniscono condotte di persone pregiudicate.

3. È altresì manifestamente infondata la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso.

Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, dal momento che la misura ablatoria in esame ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e, dunque, non sanzionatoria in senso stretto, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen.; sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01).

Donde, essendo stata emessa la sentenza impugnata nel 2025, quindi dopo l'entrata in vigore dell'estensione della confisca allargata, l'infondatezza del motivo di ricorso.

4. Risulta viceversa fondata la doglianza di cui alla seconda parte del primo motivo di ricorso, relativa al segnalato errore di calcolo nella determinazione della pena.

La pena finale oggetto della precedente condanna di cui alla sentenza n. 46/2023 emessa dal Tribunale di Prato il 25 gennaio 2023 era stabilita in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2400 di multa, già considerata la riduzione per il rito.

Applicando l'aumento concordato fra le parti di giorni 10 di reclusione ed euro 50 di multa (anche per tale segmento già considerata la diminuente), la pena finale complessiva avrebbe dovuto essere rideterminata in anni 1, mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 2450 di multa e non in quella erroneamente indicata in sentenza (verosimilmente per un mero refuso) pari ad anni 2, mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 2450 di multa.ul Alla rettifica può direttamente provvedere questa Corte qualora, come nel caso di specie, venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo, al fine di assicurare la prevalenza della volontà sostanziale delle parti su quella formale, sempre che la sanzione possa essere rettificata nella misura legale senza sostanziali involuzioni in bonam o in malam partem (Sez. 4, n. 45160 del 04/10/2005, Raso, Rv. 232910 - 01).

P. Q. M. Letto l'art. 619 cod. proc. pen. rettifica la misura della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con l'impugnata sentenza determinandola in anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 2450 di multa.

Dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 13/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata, con correzione dell'aumento finale della pena a titolo di continuazione - rispetto ai reati oggetto della sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Prato del 25 gennaio 2023 - in giorni dieci di reclusione ed euro 50 di multa e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha applicato, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., previo riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 46/2023 emessa dal Tribunale di Prato il 25 gennaio 2023 (irrevocabile il 31 ottobre 2023) e ritenuto più grave il delitto ivi accertato, un aumento di giorni 15 di reclusione ed euro 75 di multa, ridotto per il rito a giorni 10 ed euro 50, così rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 2.450 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a un'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, disponendo altresì, ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 85-bis, d.P.R. cit., la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, censurando la violazione di legge in relazione a profili distinti: 2.1. con riguardo all' esplicita affermazione di responsabilità contenuta nel dispositivo di una sentenza di applicazione concordata della pena che avrebbe, invece, dovuto limitarsi alla ratifica dell'accordo intervenuto fra le parti, implicante anche la rinuncia all'accertamento giudiziale dei fatti. El, sotto diverso profil9 all'errore di calcolo nella determinazione della pena finale. La precedente condanna, con cui il procedimento in parola è stato ritenuto suscettibile di continuazione, era stata stabilita in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2400 di multa. Applicando l'aumento concordato, al netto della diminuente di rito, pari a giorni 10 di reclusione ed euro 50 di multa, la rideterminazione complessiva della pena avrebbe dovuto essere stabilita in anni 1, mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 2450 di multa, anziché in quella effettivamente applicata di anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 2.450 di multa; 2.2. con riguardo all'applicazione retroattiva della confisca per equivalente disposta in sentenza, trattandosi di sanzione applicabile solo ai fatti successivi alla entrata in vigore della legge 13 novembre 2023, n. 159, con cui tale tipo di confisca è stata estesa anche alle ipotesi di detenzione di stupefacenti di lieve entità, come nel caso di specie, nel quale la condotta di reato, risalente al 26 marzo 2021 è antecedente a detta modifica. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 2. La prima parte del primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. Basti ricordare che la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna, quanto al fatto e alla sua attribuibilità, e per altri plurimi aspetti, tra cui la rilevanza nel giudizio disciplinare, l'assoggettabilità a revisione, la rilevanza quale presupposto dei reati che puniscono condotte di persone pregiudicate. 3. È altresì manifestamente infondata la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, dal momento che la misura ablatoria in esame ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e, dunque, non sanzionatoria in senso stretto, la modifica introdotta all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen.; sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 - 01). Donde, essendo stata emessa la sentenza impugnata nel 2025, quindi dopo l'entrata in vigore dell'estensione della confisca allargata, l'infondatezza del motivo di ricorso. 4. Risulta viceversa fondata la doglianza di cui alla seconda parte del primo motivo di ricorso, relativa al segnalato errore di calcolo nella determinazione della pena. La pena finale oggetto della precedente condanna di cui alla sentenza n. 46/2023 emessa dal Tribunale di Prato il 25 gennaio 2023 era stabilita in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2400 di multa, già considerata la riduzione per il rito. Applicando l'aumento concordato fra le parti di giorni 10 di reclusione ed euro 50 di multa (anche per tale segmento già considerata la diminuente), la pena finale complessiva avrebbe dovuto essere rideterminata in anni 1, mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 2450 di multa e non in quella erroneamente indicata in sentenza (verosimilmente per un mero refuso) pari ad anni 2, mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 2450 di multa.ul Alla rettifica può direttamente provvedere questa Corte qualora, come nel caso di specie, venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo, al fine di assicurare la prevalenza della volontà sostanziale delle parti su quella formale, sempre che la sanzione possa essere rettificata nella misura legale senza sostanziali involuzioni in bonam o in malam partem (Sez. 4, n. 45160 del 04/10/2005, Raso, Rv. 232910 - 01). P. Q. M. Letto l'art. 619 cod. proc. pen. rettifica la misura della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con l'impugnata sentenza determinandola in anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 2450 di multa. Dich
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