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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 34523/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26791/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, piazzetta Guastalla n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in R oma, via G.B.

T iepolo n. 4, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Milano in R.G. n. 59491/2018 depositatoil 15/09/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il G.D. al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA]Amato, ritenendo satisfattivo delle ragioni creditorie del professionista l’importo di € 7.500 già percepito, avuto riguardo alle prestazioni svolte e alle contestazioni di inadempimento formulate dal curatore.

2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA]Amato, ricordava che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, era onere del creditore dimostrare non solo il titolo della prestazione, ma anche l’esatto adempimento della stessa.

Rilevava che la procedura aveva negato che nella relazione peritale elaborata in occasione della seconda domanda di concordato fosse stato presente, a dare completezza ed esaustività all’elaborato, il cd. documento di sintesi relativo alla stima di ogni singolo immobile; si era così verificata una carenza riferibile non solo alle produzioni in sede di opposizione, ma anche di insinuazione al passivo.

Osservava che la valutazione peritale era rimasta nel complesso lacunosa, dato che l’esperto non aveva sottoposto i valori dei beni ad adeguata analisi di sensitività e agli abbattimenti solitamente inseriti nelle procedure competitive.

Evidenziava che, in ogni caso, il perito non aveva colmato le lacune del proprio elaborato considerando, come aveva rilevato il commissario giudiziale, che non solo le unità ad uso negozio, ma anche tutte le tipologie di immobili (sul cui realizzo si basava, principalmente se non esclusivamente, la fattibilità economica della proposta concordataria) dovevano essere reputate di difficile collocazione sul mercato.

Sottolineava che il valore degli immobili era stato sottoposto , sia in sede esecutiva che in quella fallimentare, a una notevole e cospicua riduzione, a ulteriore dimostrazione della carente prestazione del professionista, il quale non aveva proceduto alle svalutazioni tipiche di una procedura concorsuale anche minore dovute al fatto che la vendita avviene mediante asta giudiziaria.

Riteneva, in conclusione, che l'attività peritale fosse stata nel suo complesso affetta da incompletezza e inadeguatezza, cosicché doveva ritenersi corretta e congrua, a prescindere dal compenso forfettizzato nell’incarico e in base a un principio di corrispettività reale, la somma già versata al professionista, in ragione dell’effettiva entità e consistenza della prestazione in concreto resa.

3. [OSCURATO:PERSONA]Amato ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 15 settembre 2020, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoil fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, 2233 e 2236 cod. civ.: il tribunale – a dire del ricorrente - ha erroneamente ripartito l’onere probatorio in ordine all’esistenza di eventuali errori nelle prestazioni professionali rese, in quanto non incombeva sul professionista l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione, ma era il fallimento del committente a dover fornire la prova dell'eventuale inadempimento del professionista.

Le critiche sollevate dal fallimento rispetto all’esattezza della redazione della seconda perizia, che aveva completato e modificato il primo elaborato, erano poi risultate del tutto infondate, in quanto il D’Amato aveva utilizzato la pubblicazione più attendibile in materia, indicando per prudenza valori intermedi riferibili alle quotazioni dell’epoca nel Comune di Pioltello e senza poter certo prevedere le forti contrazioni del mercato immobiliare che si sarebbero verificate negli anni a venire. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2233, 2236 e 1176 cod. civ.: il tribunale – in tesi – non ha tenuto conto che le obbligazioni assunte dal professionista erano obbligazioni di mezzi, rispetto alle quali la diligenza doveva essere commisurata alla natura dell’attività esercitata; il D’Amato, dovendo espletare l’incarico conferitogli con la diligenza propria di un professionista di preparazione e attenzione media, era tenuto a indicare il valore effettivo delle proprietà immobiliari di [OSCURATO:SOCIETA]. al momento di redazione della perizia, mentre non era suo compito ridurre tali valori in considerazione delle modalità con cui le vendite sarebbero avvenute, né, tantomeno, indovinare il valore futuro degli immobili periziati.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che li lega, risultano, ambedue, inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.. 5.1 Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova dell'inadempimento di un’obbligazione.

Secondo queste regole il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento exart. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione; cfr. Cass., Sez.

U., 13533/2001).

Pertanto, “il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la soloparziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass. 14050/2021) o l’incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass. 7974/2018); per contro, a carico del professionista – al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l’onere di dimostrar e l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento” (Cass., Sez.

U., 42093/2021, § 57). 5.2 Il tribunale, con il provvedimento impugnato (pag. 2), ha fatto puntuale applicazione di questi principi, attribuendo l’onere probatorio del proprio esatto adempimentoal creditore istante , una volta preso atto dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore.

Il collegio dell’opposizione si è posto, poi, proprio nella prospettiva di apprezzamento della diligenza indicata dalle Sezioni Unite, laddove ha ritenuto (a pag. 3) che, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che “basava, principalmente se non esclusivamente, la fattibilità economica della proposta concordataria” sul compendio immobiliare messo a disposizione dei creditori, l’attività del professionista incaricato della stima, sul quale gravava l’onere di dimostrare la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui era intervenuto con la propria opera, fosse stata incompleta (perché priva del documento di sintesi relativo alla stima di ogni singolo immobile) e lacunosa (perché il perito non aveva sottoposto i valori dei beni ad adeguata analisi di sensitività e agli abbattimenti solitamente inseriti nelle procedure competitive, né aveva tenuto conto della difficile collocazione sul mercato dell’intero compendio immobiliare).

Una volta accertato chela sussistenza dell’inadempimento è stata valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., non rimane che constatare come il relativo accertamento competesse al giudice di merito e sia incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso di specie.

6. Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2233, comma 1, cod. civ. e 113 cod. proc. civ., in quanto il tribunale ha stabilito secondo equità il compenso spettante al professionista nonostante lo stesso fosse stato determinato, in via preventiva, all’interno di uno specifico accordo fra le parti e non potesse essere modificato dal giudice al fine di adeguarlo all’importanza dell’opera prestata e al decoro della professione.

7. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, in materia di concordato preventivo, che in caso di mancato completamento della prestazione avente ad oggetto l'assistenza resa da un legale nella procedura, in virtù della correlazione tra pattuizione negoziale e corrispettivo di cui all'art. 2233, comma 2, cod. civ., e tenuto conto della causa concreta di detta pattuizione, il credito del professionista deve essere determinato sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta (Cass. 7974/2018).

Dunque, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita (Cass.14050/2021).

In altri termini, la convenzione intervenuta fra le parti,quando non sia contestata la sua opponibilità al fallimento e allorché il creditore ne invochi la natura di titolo giustificativo della domanda di credito, necessita però di essere completata, come causa petendilegittimante l’ammissione al passivo, dall’allegazione e dalla dimostrazione dell’esatta esecuzione della prestazione convenuta, valendo, in caso di adempimento soltanto parziale, il criterio della corrispettività quanto alla misura del credito da riconoscere.

Nel caso di specie,il tribunale ha fatto applicazione di questi principi laddove ha ritenuto, dopo aver constatato che l’attività peritale (e segnatamente la seconda relazione) era affetta da incompletezza e inadeguatezza, che la misura del compenso già versato fosse “calibrata all’effettiva entità e consistenza della prestazione in concreto resa” (pag. 3).

In questo modo il giudice di merito non ha affatto modificato in diminuzione il compenso pattuito al fine di adeguarlo all’importanza di un’attività professionale espletata in maniera completa, come sostiene il mezzo in esame, ma ha determinato il compensodovuto “sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta” solo in parte e in maniera giudicata inadeguata.

La critica così non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare (Cass. 19989/2017), e conseguentemente manca del carattere di riferibilitàalla decisione impugnata.

8. Il quarto motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 116 e 210 cod. proc. civ. e 99 l. fall., in quanto il tribunale –in tesi - ha erroneamente respinto la richiesta dell’opponente, contenuta nella memoria difensiva del 27 settembre 2019, di acquisire la documentazione depositata nel procedimento di opposizione al passivo, fra cui era ricompresa la seconda perizia.

9. Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha preso atto del fatto che la procedura aveva contestato e negato che nella seconda relazione di stima fosse stato presente, a dare completezza ed esaustività alla stessa, il cd. documento di sintesi relativo alla stima di ogni singolo immobile.

Questa carenza era riferibile, come precisa il provvedimento impugnato, non solo alle produzioni effettuate in sede di opposizione, ma anche a quelle che accompagnavano la presentazione dell’originaria insinuazione al passivo.

Il mezzo in esame –ancora una volta – non si correla con il contenuto della decisione impugnata, poiché lamenta che il collegio dell’opposizione non abbia dato corso all’acquisizione della seconda perizia di stima quando il provvedimento impugnato registra la mancanza non di tale atto, ma del documento di sintesi ritenuto necessario a dare completezza ed esaustività alla relazione.

La doglianza, peraltro, è anche priva di decisività, perché il documento di sintesi in discorso costituiva soltanto uno dei molteplici profili (insieme alla mancanza di un’adeguata analisi di sensitività, degli abbattimenti tipici delle procedure concorsuali e della considerazione delle difficoltà di collocazione sul mercato di tutte le tipologie di immobili) di incompletezza dell’attività professionale prestata.

10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26791/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, piazzetta Guastalla n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in R oma, via G.B. T iepolo n. 4, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Milano in R.G. n. 59491/2018 depositatoil 15/09/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il G.D. al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA]Amato, ritenendo satisfattivo delle ragioni creditorie del professionista l’importo di € 7.500 già percepito, avuto riguardo alle prestazioni svolte e alle contestazioni di inadempimento formulate dal curatore. 2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA]Amato, ricordava che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, era onere del creditore dimostrare non solo il titolo della prestazione, ma anche l’esatto adempimento della stessa. Rilevava che la procedura aveva negato che nella relazione peritale elaborata in occasione della seconda domanda di concordato fosse stato presente, a dare completezza ed esaustività all’elaborato, il cd. documento di sintesi relativo alla stima di ogni singolo immobile; si era così verificata una carenza riferibile non solo alle produzioni in sede di opposizione, ma anche di insinuazione al passivo. Osservava che la valutazione peritale era rimasta nel complesso lacunosa, dato che l’esperto non aveva sottoposto i valori dei beni ad adeguata analisi di sensitività e agli abbattimenti solitamente inseriti nelle procedure competitive. Evidenziava che, in ogni caso, il perito non aveva colmato le lacune del proprio elaborato considerando, come aveva rilevato il commissario giudiziale, che non solo le unità ad uso negozio, ma anche tutte le tipologie di immobili (sul cui realizzo si basava, principalmente se non esclusivamente, la fattibilità economica della proposta concordataria) dovevano essere reputate di difficile collocazione sul mercato. Sottolineava che il valore degli immobili era stato sottoposto , sia in sede esecutiva che in quella fallimentare, a una notevole e cospicua riduzione, a ulteriore dimostrazione della carente prestazione del professionista, il quale non aveva proceduto alle svalutazioni tipiche di una procedura concorsuale anche minore dovute al fatto che la vendita avviene mediante asta giudiziaria. Riteneva, in conclusione, che l'attività peritale fosse stata nel suo complesso affetta da incompletezza e inadeguatezza, cosicché doveva ritenersi corretta e congrua, a prescindere dal compenso forfettizzato nell’incarico e in base a un principio di corrispettività reale, la somma già versata al professionista, in ragione dell’effettiva entità e consistenza della prestazione in concreto resa. 3. [OSCURATO:PERSONA]Amato ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 15 settembre 2020, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoil fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, 2233 e 2236 cod. civ.: il tribunale – a dire del ricorrente - ha erroneamente ripartito l’onere probatorio in ordine all’esistenza di eventuali errori nelle prestazioni professionali rese, in quanto non incombeva sul professionista l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione, ma era il fallimento del committente a dover fornire la prova dell'eventuale inadempimento del professionista. Le critiche sollevate dal fallimento rispetto all’esattezza della redazione della seconda perizia, che aveva completato e modificato il primo elaborato, erano poi risultate del tutto infondate, in quanto il D’Amato aveva utilizzato la pubblicazione più attendibile in materia, indicando per prudenza valori intermedi riferibili alle quotazioni dell’epoca nel Comune di Pioltello e senza poter certo prevedere le forti contrazioni del mercato immobiliare che si sarebbero verificate negli anni a venire. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2233, 2236 e 1176 cod. civ.: il tribunale – in tesi – non ha tenuto conto che le obbligazioni assunte dal professionista erano obbligazioni di mezzi, rispetto alle quali la diligenza doveva essere commisurata alla natura dell’attività esercitata; il D’Amato, dovendo espletare l’incarico conferitogli con la diligenza propria di un professionista di preparazione e attenzione media, era tenuto a indicare il valore effettivo delle proprietà immobiliari di [OSCURATO:SOCIETA]. al momento di redazione della perizia, mentre non era suo compito ridurre tali valori in considerazione delle modalità con cui le vendite sarebbero avvenute, né, tantomeno, indovinare il valore futuro degli immobili periziati. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che li lega, risultano, ambedue, inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.. 5.1 Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova dell'inadempimento di un’obbligazione. Secondo queste regole il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento exart. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione; cfr. Cass., Sez. U., 13533/2001). Pertanto, “il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la soloparziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass. 14050/2021) o l’incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass. 7974/2018); per contro, a carico del professionista – al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l’onere di dimostrar e l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento” (Cass., Sez. U., 42093/2021, § 57). 5.2 Il tribunale, con il provvedimento impugnato (pag. 2), ha fatto puntuale applicazione di questi principi, attribuendo l’onere probatorio del proprio esatto adempimentoal creditore istante , una volta preso atto dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore. Il collegio dell’opposizione si è posto, poi, proprio nella prospettiva di apprezzamento della diligenza indicata dalle Sezioni Unite, laddove ha ritenuto (a pag. 3) che, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che “basava, principalmente se non esclusivamente, la fattibilità economica della proposta concordataria” sul compendio immobiliare messo a disposizione dei creditori, l’attività del professionista incaricato della stima, sul quale gravava l’onere di dimostrare la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui era intervenuto con la propria opera, fosse stata incompleta (perché priva del documento di sintesi relativo alla stima di ogni singolo immobile) e lacunosa (perché il perito non aveva sottoposto i valori dei beni ad adeguata analisi di sensitività e agli abbattimenti solitamente inseriti nelle procedure competitive, né aveva tenuto conto della difficile collocazione sul mercato dell’intero compendio immobiliare). Una volta accertato chela sussistenza dell’inadempimento è stata valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., non rimane che constatare come il relativo accertamento competesse al giudice di merito e sia incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso di specie. 6. Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2233, comma 1, cod. civ. e 113 cod. proc. civ., in quanto il tribunale ha stabilito secondo equità il compenso spettante al professionista nonostante lo stesso fosse stato determinato, in via preventiva, all’interno di uno specifico accordo fra le parti e non potesse essere modificato dal giudice al fine di adeguarlo all’importanza dell’opera prestata e al decoro della professione. 7. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, in materia di concordato preventivo, che in caso di mancato completamento della prestazione avente ad oggetto l'assistenza resa da un legale nella procedura, in virtù della correlazione tra pattuizione negoziale e corrispettivo di cui all'art. 2233, comma 2, cod. civ., e tenuto conto della causa concreta di detta pattuizione, il credito del professionista deve essere determinato sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta (Cass. 7974/2018). Dunque, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita (Cass.14050/2021). In altri termini, la convenzione intervenuta fra le parti,quando non sia contestata la sua opponibilità al fallimento e allorché il creditore ne invochi la natura di titolo giustificativo della domanda di credito, necessita però di essere completata, come causa petendilegittimante l’ammissione al passivo, dall’allegazione e dalla dimostrazione dell’esatta esecuzione della prestazione convenuta, valendo, in caso di adempimento soltanto parziale, il criterio della corrispettività quanto alla misura del credito da riconoscere. Nel caso di specie,il tribunale ha fatto applicazione di questi principi laddove ha ritenuto, dopo aver constatato che l’attività peritale (e segnatamente la seconda relazione) era affetta da incompletezza e inadeguatezza, che la misura del compenso già versato fosse “calibrata all’effettiva entità e consistenza della prestazione in concreto resa” (pag. 3). In questo modo il giudice di merito non ha affatto modificato in diminuzione il compenso pattuito al fine di adeguarlo all’importanza di un’attività professionale espletata in maniera completa, come sostiene il mezzo in esame, ma ha determinato il compensodovuto “sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta” solo in parte e in maniera giudicata inadeguata. La critica così non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare (Cass. 19989/2017), e conseguentemente manca del carattere di riferibilitàalla decisione impugnata. 8. Il quarto motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 116 e 210 cod. proc. civ. e 99 l. fall., in quanto il tribunale –in tesi - ha erroneamente respinto la richiesta dell’opponente, contenuta nella memoria difensiva del 27 settembre 2019, di acquisire la documentazione depositata nel procedimento di opposizione al passivo, fra cui era ricompresa la seconda perizia. 9. Il motivo è inammissibile. Il tribunale ha preso atto del fatto che la procedura aveva contestato e negato che nella seconda relazione di stima fosse stato presente, a dare completezza ed esaustività alla stessa, il cd. documento di sintesi relativo alla stima di ogni singolo immobile. Questa carenza era riferibile, come precisa il provvedimento impugnato, non solo alle produzioni effettuate in sede di opposizione, ma anche a quelle che accompagnavano la presentazione dell’originaria insinuazione al passivo. Il mezzo in esame –ancora una volta – non si correla con il contenuto della decisione impugnata, poiché lamenta che il collegio dell’opposizione non abbia dato corso all’acquisizione della seconda perizia di stima quando il provvedimento impugnato registra la mancanza non di tale atto, ma del documento di sintesi ritenuto necessario a dare completezza ed esaustività alla relazione. La doglianza, peraltro, è anche priva di decisività, perché il documento di sintesi in discorso costituiva soltanto uno dei molteplici profili (insieme alla mancanza di un’adeguata analisi di sensitività, degli abbattimenti tipici delle procedure concorsuali e della considerazione delle difficoltà di collocazione sul mercato di tutte le tipologie di immobili) di incompletezza dell’attività professionale prestata. 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
Decreto Cassazione n. 34523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris