CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];- Intimato –- avverso la sentenza n. 1214/2021 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata in data 25/3/2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributariaregionale della Lombardia ha rigettato l’appello promosso dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Milano, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia delNumero registro generale 27258/2021Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 12653/2026Data pubblicazione 05/05/2026contendere sul rilievo della rideterminazione del valore delle quote dipartecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] di legato, mediante nuovo avviso di rettifica e liquidazioneimposta di successione che aveva superato il precedente avviso, oggettodel giudizio. Il collegio regionale confermava la dichiarata estinzione delgiudizio.2. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorsol’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.3. Il contribuente, al quale il ricorso è stato notificato in data26/10/2021, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in rubrica “Nullità della sentenza aisensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà tra motivazione edispositivo e violazione degli artt. 2, comma 3 e ss. e 34 del d. lgs. n.346/1990 e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 347/1990 ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della Commissionetributaria regionale, rilevando che la motivazione condivide le ragionidell’Ufficio e il dispositivo conferma invece la sentenza di primo grado e ladeclaratoria di estinzione del giudizio. Assume la ricorrente che puravendo la sentenza accertato la legittimità dell’avviso di liquidazioneoggetto del giudizio, affermando l’obbligo, a carico del legatario, diadempiere al pagamento del tributo, il dispositivo ha confermatol’estinzione per cessata materia del contendere già dichiarata dallaCommissione tributaria provinciale.Osserva che, con argomenti confusi e inconferenti, la Commissioneha riconosciuto un rapporto di sostituzione tra i due atti impositivi,considerando che il successivo avviso di rettifica avesse assorbito ilprecedente avviso di liquidazione. Deduce la ricorrente che, con l’attivitàdi liquidazione dell’imposta principale, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n.346/1990, l’Ufficio si è limitato a calcolare la somma dovuta, sulla baseNumero registro generale 27258/2021Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 12653/2026Data pubblicazione 05/05/2026del valore dei cespiti, come esposto dagli eredi nella dichiarazione disuccessione, richiedendo poi l’importo dovuto a tutti gli eredi in solido edescludendo dalla solidarietà passiva i legatari; ad avviso dell’Agenzia delleEntrate, nonostante la legittimità della pretesa erariale, i giudici regionalihanno pronunciato la cessazione della materia del contendere sull’erroneoconvincimento che il successivo atto di rettifica avesse sostituito ilprecedente avviso di liquidazione, con l’assorbimento dell’impostaprincipale in quella complementare.2. Con il secondo motivo di ricorso, in rubrica “violazione degli artt.27, comma 3 e ss., e 34 del D. Lgs. n. 346/1990 e dell’art. 13 del D. Lgs.n. 347/1990 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratededuce la correttezza dell’avviso di liquidazione impugnato, avente adoggetto l’imposta principale di successione, e censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha rilevato l’errore dell’Ufficio nel richiedere allegatario il pagamento dell’imposta nella misura del 100% anziché del10%, affermando al tempo stesso che, essendo stata la disposta riduzione(nella misura del 10%) operata con il successivo avviso di rettifica, eracorretta la pronunzia di cessazione della materia del contendere.Afferma la ricorrente Agenzia di aver liquidato con il primo avvisol’imposta principale di successione, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n.346/1990, indicando la quota a carico del legatario nella misura del 10%;di aver quindi liquidato l’imposta complementare con il secondo avviso,rettificando l’imponibile e rideterminando la quota dovuta dalcontribuente, limitata al valore del legato, dalla quale doveva poiscomputarsi l’imposta principale già liquidata con il primo avviso. Nessunariduzione era stata quindi successivamente disposta e nessuna cessazionedella materia del contendere si era quindi verificata.3. I profili di censura, da esaminare congiuntamente in quantosostanzialmente connessi, sono fondati.3.1. La sentenza impugnata reca, per quanto qui rileva, la seguenteNumero registro generale 27258/2021Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 12653/2026Data pubblicazione 05/05/2026motivazione:“[OSCURATO:PERSONA] premette:a) Che non è prevista la corresponsabilità solidale fra eredi elegatari;b) Che il legatario è tenuto a pagare l’imposta correttamentedeterminata dall’agenzia in complessive €. 152.857;Ha quindi sbagliato l’Agenzia quando ha richiesto al contribuente l’impostain misura del 100% (in luogo del solo 10%) con il primo avviso diliquidazione: la stessa deve quindi intendersi limitata al solo valore del10% - sanzioni escluse – e su tale base deve essere ridotta l’impostadovuta dal contribuente. Riduzione che però, nel caso in esame nonoccorre procedere da questi giudici, atteso che lo stesso Ufficio, con ilsecondo atto, ha ridotto la sua pretesa al solo 10% dell’imposta dovuta –escludendo le sanzioni – che competono al legatario, il quale hacorrettamente richiesto – fermo restando la debenza di cui sopra – lacessazione della materia del contendere (…)”.3.2. Secondo il costante insegnamento di questa Corteil contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità dellasentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentirel'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, deldiritto o bene riconosciuto (Cass., 26/6/2025, n. 17275; Cass.,27/6/2018, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero erroremateriale (Cass. 17/10/2018, n. 26074). Segnatamente, presuppostoindefettibile della dedotta nullità della sentenza è l'insanabilitàdel contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazionidel tutto antitetiche tra loro; la prospettata insanabilità non sussistequando la motivazione sia invece coerente rispetto al dispositivo,limitandosi a ridurne o ad ampliarne il contenuto decisorio, senza tuttaviainficiare il significato della pronunzia e se ne possa escludere qualsiasiNumero registro generale 27258/2021Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 12653/2026Data pubblicazione 05/05/2026ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorataad elementi acquisiti al processo: in tal caso, la divergenzatra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopoed esclude la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156, secondo comma,cod. proc. civ. (Cass. 10/05/2011, n. 10305).3.3. Nella specie è evidente la sussistenza del vizio denunciato:invero, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato cessata lamateria del contendere pur avendo ritenuto, in linea con le prospettazionidell'appellante Agenzia delle Entrate, da un lato l’insussistenza dellaresponsabilità solidale tra eredi e legatari e, dall’altro, l’obbligo, a caricodel legatario, del pagamento dell’imposta “correttamente determinatadall’agenzia in complessive €. 152.857”, rilevando, pur a frontedell’affermata obbligazione del legatario, la cessazione della materia delcontendere.3.4. Le censure risultano fondate anche sotto gli ulteriori profilienunciati. L’avviso di liquidazione oggetto del giudizio recava ladeterminazione dell’imposta principale ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n.346/1990 e distingueva la posizione del legatario, tenuto al pagamentodell’imposta calcolata nella misura del 10% dell’imponibile dichiarato,rispetto agli eredi. Il successivo avviso in rettifica, recante l’impostacomplementare, modificava il valore imponibile esposto nella dichiarazionedi successione e rideterminava la maggiore imposta dovuta dal legatario,sempre nella misura del 10% del valore del legato.Si tratta di due distinti avvisi di liquidazione, l’uno riferito all’impostaprincipale e l’altro relativo alla maggiore imposta complementaredeterminata in rettifica ai sensi degli artt. 27, III comma, e 34 D. Lgs. n.346/1990, in entrambi i casi calcolata a carico del legatario nella misuradel 10% del valore dichiarato dal contribuente o accertato dall’Ufficio.Ne consegue che il secondo avviso non sostituisce né assorbe ilcontenuto del primo avviso di liquidazione, salva la detrazioneNumero registro generale 27258/2021Numero sezionale 2250/2026Numero di raccolta generale 12653/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’imposta principale già liquidata, e che pertanto ha errato laCommissione tributaria regionale a dichiarare cessata la materia delcontendere.4. Il ricorso va in conclusione accolto, la sentenza deve esserecassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaLombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia pernuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia,in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]