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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29461/2026

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lla Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancanza dimotivazione della sentenza di primo (e conseguentemente di secondo) grado inordine alla quantificazione della pena, è inammissibile, ex art. 606, comma 3,cod. proc. pen., in quanto la questione non costituiva oggetto dei motivi diappello ed è stata posta per la prima volta in sede di legittimità (non vertendosiperaltro in tema di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo;Rilevato che il secondo motivo, avente ad oggetto la contestata e ritenutarecidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedi pag.4) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenzaimpugnata, avendo peraltro il giudice di merito fatto corretta applicazione deiprincipi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudicenon può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale incui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, inbase ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cuisi procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura lapregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato"sub iudice";Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancanza dimotivazione della sentenza di primo (e conseguentemente di secondo) grado inordine alla quantificazione della pena, è inammissibile, ex art. 606, comma 3,cod. proc. pen., in quanto la questione non costituiva oggetto dei motivi diappello ed è stata posta per la prima volta in sede di legittimità (non vertendosiperaltro in tema di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo;Rilevato che il secondo motivo, avente ad oggetto la contestata e ritenutarecidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedi pag.4) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenzaimpugnata, avendo peraltro il giudice di merito fatto corretta applicazione deiprincipi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudicenon può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale incui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, inbase ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cuisi procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura lapregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato"sub iudice";Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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