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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36961/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31911-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 922/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU/TIA relativa all'anno di imposta 2009; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente; la parte contribuente proponeva appello allegando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere la ritualità della notifica a mezzo posta di tale cartella e l'infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla non debenza della TARSU e alla decadenza della pretesa impositiva; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che è infondato il motivo di appello relativo alla decadenza dell'Ente impositore ex art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 atteso che in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 296 del 2006 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., atteso che, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 31911 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -2- creditore (il comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro) ha optato per la riscossione tramite ruolo mediante affidamento all'Agenzia delle entrate - Riscossione, poiché il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di TARSU 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 17363 del 2021; Cass. n. 33425 del 2018; Cass. n. 24679 del 2011).

Come risulta dal ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, l'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo era stata correttamente formulata sia in primo che in secondo grado ed effettivamente, come pure risulta dal ricorso, riferendosi il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, alla richiesta di pagamento a titolo di TARSU per il 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l'anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010.

Ric. 2019 n. 31911 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al suddetto principio laddove, pur enunciandolo in astratto correttamente ed individuando effettivamente il principio corrispondente alla soluzione del caso di caso di specie, non vi si è concretamente attenuta, non descivendo compiutamente la fattispecie a lei sottoposta e non rilevando conseguentemente la suddetta decadenza.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31911-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 922/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU/TIA relativa all'anno di imposta 2009; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente; la parte contribuente proponeva appello allegando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere la ritualità della notifica a mezzo posta di tale cartella e l'infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla non debenza della TARSU e alla decadenza della pretesa impositiva; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che è infondato il motivo di appello relativo alla decadenza dell'Ente impositore ex art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 atteso che in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 296 del 2006 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., atteso che, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 31911 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- creditore (il comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro) ha optato per la riscossione tramite ruolo mediante affidamento all'Agenzia delle entrate - Riscossione, poiché il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di TARSU 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 17363 del 2021; Cass. n. 33425 del 2018; Cass. n. 24679 del 2011). Come risulta dal ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, l'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo era stata correttamente formulata sia in primo che in secondo grado ed effettivamente, come pure risulta dal ricorso, riferendosi il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, alla richiesta di pagamento a titolo di TARSU per il 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l'anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010. Ric. 2019 n. 31911 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al suddetto principio laddove, pur enunciandolo in astratto correttamente ed individuando effettivamente il principio corrispondente alla soluzione del caso di caso di specie, non vi si è concretamente attenuta, non descivendo compiutamente la fattispecie a lei sottoposta e non rilevando conseguentemente la suddetta decadenza. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella came
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