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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 08226/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2021 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 29 aprile 2021 (dep. il giorno 14 maggio 2021) la Corte di Appello di Napoli - a seguito del gravame interposto da Pietro PAPALE e Nicoletta DONADIO - ha confermato il decreto in data 12 maggio 2020 con il quale il Tribunale di Napoli aveva disposto l'aumento di sei mesi (fino a complessivi quattro anni e sei mesi) della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora e disposto la confisca dell'immobile sito in Torre del Greco, corso Cavour n. 3 (meglio specificato in atti) intestato allo stesso proposto e alla moglie Nicoletta DONADIO.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del proposto e della terza interessata con un unico atto, deducendo la violazione dell'art. 24 d.

Igs. 159/2011 (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento alla statuizione ablativa e in relazione alla ritenuta sproporzione tra le disponibilità lecite del proposto e il valore del bene in discorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Con l'unico motivo formulato, la difesa ha censurato l'iter argomentativo in forza del quale il decreto di secondo grado è pervenuto alla statuizione ablativa, in particolare con riferimento alla ritenuta sproporzione tra le disponibilità lecite del PAPALE e della DONADIO e il valore dell'immobile da loro acquistato.

Ad avviso dei ricorrenti: - la Corte di appello si sarebbe affidata a un ragionamento di tipo induttivo, affermando - sulla scorta della discrasia tra il prezzo di acquisto dell'unità riportato nel relativo atto pubblico (euro 18.000,00) e il montante erogato a costoro contestualmente alla compera, in forza di un mutuo garantito da ipoteca sullo stesso bene (euro 85.000,00) - che il valore del bene non fosse quello indicato nell'atto di compravendita ma fosse più elevato; - tuttavia, la difesa aveva chiarito le ragioni della simulazione relativa che nella specie avrebbe avuto luogo, operazione in sé lecita e di frequente utilizzo nella prassi; e dato conto del collegamento negoziale tra la compera e la concessione del credito, finalizzato a consentire al proposto e alla moglie dì ottenere il finanziamento di un importo pari al valore effettivo della fabbrica e dilazionare così il pagamento del prezzo mediante la corresponsione di una rata mensile proporzionata ai loro guadagni;- con tali allegazioni il decreto impugnato non si sarebbe effettivamente confrontato, spendendo argomenti illogici in difetto dei quali la confisca si fonderebbe in via esclusiva sulla sproporzione tra le entrate lecite del proposto e della moglie e i loro acquisti, sproporzione su cui la difesa aveva svolto con il gravame autonome considerazioni.

1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01).

Con le allegazioni sopra riportate, il ricorrente ha a chiare lettere mosso censure al percorso argomentativo esposto nel decreto impugnato (di cui non è stata neppure prospettata l'inesistenza) ossia ha prospettato un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto impugnato.

Non occorre, dunque, immorare oltre 2,Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2021 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 29 aprile 2021 (dep. il giorno 14 maggio 2021) la Corte di Appello di Napoli - a seguito del gravame interposto da Pietro PAPALE e Nicoletta DONADIO - ha confermato il decreto in data 12 maggio 2020 con il quale il Tribunale di Napoli aveva disposto l'aumento di sei mesi (fino a complessivi quattro anni e sei mesi) della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora e disposto la confisca dell'immobile sito in Torre del Greco, corso Cavour n. 3 (meglio specificato in atti) intestato allo stesso proposto e alla moglie Nicoletta DONADIO. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del proposto e della terza interessata con un unico atto, deducendo la violazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011 (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento alla statuizione ablativa e in relazione alla ritenuta sproporzione tra le disponibilità lecite del proposto e il valore del bene in discorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con l'unico motivo formulato, la difesa ha censurato l'iter argomentativo in forza del quale il decreto di secondo grado è pervenuto alla statuizione ablativa, in particolare con riferimento alla ritenuta sproporzione tra le disponibilità lecite del PAPALE e della DONADIO e il valore dell'immobile da loro acquistato. Ad avviso dei ricorrenti: - la Corte di appello si sarebbe affidata a un ragionamento di tipo induttivo, affermando - sulla scorta della discrasia tra il prezzo di acquisto dell'unità riportato nel relativo atto pubblico (euro 18.000,00) e il montante erogato a costoro contestualmente alla compera, in forza di un mutuo garantito da ipoteca sullo stesso bene (euro 85.000,00) - che il valore del bene non fosse quello indicato nell'atto di compravendita ma fosse più elevato; - tuttavia, la difesa aveva chiarito le ragioni della simulazione relativa che nella specie avrebbe avuto luogo, operazione in sé lecita e di frequente utilizzo nella prassi; e dato conto del collegamento negoziale tra la compera e la concessione del credito, finalizzato a consentire al proposto e alla moglie dì ottenere il finanziamento di un importo pari al valore effettivo della fabbrica e dilazionare così il pagamento del prezzo mediante la corresponsione di una rata mensile proporzionata ai loro guadagni;- con tali allegazioni il decreto impugnato non si sarebbe effettivamente confrontato, spendendo argomenti illogici in difetto dei quali la confisca si fonderebbe in via esclusiva sulla sproporzione tra le entrate lecite del proposto e della moglie e i loro acquisti, sproporzione su cui la difesa aveva svolto con il gravame autonome considerazioni. 1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). Con le allegazioni sopra riportate, il ricorrente ha a chiare lettere mosso censure al percorso argomentativo esposto nel decreto impugnato (di cui non è stata neppure prospettata l'inesistenza) ossia ha prospettato un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto impugnato. Non occorre, dunque, immorare oltre 2,Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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