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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22327/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con la specifica motivazione della Corte d'appello con cui è stata pertinentemente esclusa la valenza della prova liberatoria fornita dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile deducibile poiché non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte sul punto, confortata da adeguato esame delle deduzioni difensive e valorizzazione sulla non occasionalità e per questo non mininnale offensività della condotta illecita e dai reiterati precedenti penali specifici del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con la specifica motivazione della Corte d'appello con cui è stata pertinentemente esclusa la valenza della prova liberatoria fornita dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile deducibile poiché non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte sul punto, confortata da adeguato esame delle deduzioni difensive e valorizzazione sulla non occasionalità e per questo non mininnale offensività della condotta illecita e dai reiterati precedenti penali specifici del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22327/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris