CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che l'eccezione di nullità, per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con il primo motivo di ricorso, è manifestamente infondata, poiché, come ha già osservato la Corte di appello: «Nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento del giudice, è priva di effetto la revoca del consenso all'acquisizione di un atto di indagine già prestato dalle parti avanti al precedente giudicante, poiché la necessità di prestazione del consenso, a seguito della predetta rinnovazione, riguarda soltanto le prove assunte nel dibattimento, ossia le prove costituende e non quelle già costituite ed acquisite al fascicolo dibattimentale» (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276665 - 01); Ritenuto che l'ulteriore eccezione di nullità della notifica all'imputato del provvedimento di differimento di ufficio dal 22 dicembre 2015 al 22 marzo 2016, sollevata con il secondo motivo, è del pari manifestamente infondata, giacché: - come si ricava dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., il decreto con il quale è disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta» (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv, 278426); - l'errore nella notificazione al difensore è sanata ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., per il fatto che all'udienza del 22 marzo 2016 il difensore dell'imputato è comparso senza sollevare eccezioni; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è inammissibile, poiché postula l'accoglimento dei precedenti due motivi (la decisione sarebbe fondata su atti non acquisibili formalmente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] O 9 MAG 2023 CANCI1.1 II E1lif:F0 /1,tt P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amme