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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 42141/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Velletri in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame ha confermato il decreto di sequestro della somma di euro 24.810,00, disposto in data 22 maggio 2020, dal G.I.P. del Tribunale di Roma, ex art. 85 d.P.R. 309/1990 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, commesso in data 2 febbraio 2020, rigettando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si affermava proprietaria del denaro.

2. Il Tribunale per il riesame ricorda che l'attività investigativa è originata dal ferimento di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale è stata disposta perquisizione domiciliare nell'abitazione da questi occupata insieme con [OSCURATO:PERSONA], nel cui corso è stata rinvenuta la somma di euro 18.000,00, conservata all'interno di un marsupio, nonché della somma di euro 4810,00, spontaneamente consegnata dalla ricorrente.

Il sequestro probatorio, operato dalla polizia giudiziaria, convalidato dal Pubblico ministero, in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen., veniva annullato dal Tribunale del riesame, con ordinanza del 21 maggio 2020, per difetto del requisito di pertinenzialità.

Essendo nel frattempo emersi gravi indizi di reita a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 -emersi dalle intercettazioni telefoniche, che dimostravano il coinvolgimento del medesimo nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, ed in particolare l'essersi questi adoperato in data 2 febbraio 2020 a procurare a terzi kg. 2,00 di marijuana- il pubblico ministero-disponeva con decreto del 22 maggio 2020 il sequestro preventivo d'urgenza della somma, ravvisando i presupposti di cui all'art. 240 bis cod. pen., come richiamato dall'art. 85 d.P.R. 309/1990.

Il provvedimento era convalidato dal G.I.P. e successivamente impugnato da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, in quanto esclusiva proprietaria del denaro.

Il Tribunale per il riesame rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'assenza della prova della titolarità della somma in capo alla ricorrente, la cui attività lavorativa ed i proventi da questa derivati nel periodo agosto 2018- dicembre 2019, ritiene incompatibili con l'accumulo dell'importo sequestrato.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale per il riesame propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, formulando un unico motivo.

4. Con la doglianza lamenta la violazione della legge processuale e della legge penale , in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Riprende i principi giurisprudenziali in materia di richiesta del terzo di caducazione del provvedimento ablatorio e osserva che lo stesso decreto di sequestro del Pubblico ministero, datato 22 maggio 2020, escludeva il coinvolgimento della ricorrente nel reato.

Sostiene che l'ordinanza del Tribunale del riesame che rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di convalida del G.I.P. risulta priva di motivazione in ordine alla provenienza lecita delle somme sequestrate, limitandosi al mero calcolo aritmetico del reddito percepito dalla ricorrente, senza indicare gli elementi dimostrativi dell'appartenza delle somme all'indagato e senza valorizzare il fatto che l'importo di euro 4.810,00 fu spontaneamente consegnato dall'interessata.

Sottolinea la scansione temporale dei provvedimenti, e rileva che a seguito dell'annullamento del sequestro probatorio da parte del Tribunale per il riesame in data 21 maggio 2020 la somma non fu restituita all'indagato, mentre il successivo sequestro preventivo ex art. 85 d.P.R. 309/1990 è stato disposto il 22 maggio 2020, in relazione al reato spia di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, accertato in data 2 febbraio 2020, e quindi in data posteriore a quella della materiale apprensione del denaro, che, al momento del commissi delicti, non era più nella disponibilità dell'indagato e della ricorrente.

Assume che, nonostante non sia consentito al terzo di contestare il fumus del delitto, appare, tuttavia, funzionale alla dimostrazione dell'appartenza del denaro alla ricorrente evidenziare l'irragionevolezza dell'affermazione della proprietà delle somme in capo all'indagato in forza dello iato temporale intercorso fra l'ablazione del denaro e la commissione dell'illecito da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

COSINDEFtATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Per dare soluzione alle questioni proposte, occorre muovere da consolidato assunto secondo il quale: "In tema di sequestro preventivo -finalizzato alla confisca, ex art. 240 bis cod. proc. pen.- il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; Sez. 6, Sentenza n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070).

3. Se, invero, in relazione alla posizione dell'indagato, a fronte dell'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, superabile dall'interessato attraverso la prova della proporzione fra i beni oggetto di ablazione e la ricchezza di lecita provenienza (ex multis Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015 - dep. 10/07/2015, Fedele e altri, Rv. 264147), nel caso del terzo che faccia valere il proprio esclusivo diritto, invece, compete a quest'ultimo dare la prova dell'effettiva titolarità del bene.4.

Ora, rispetto alla sussistenza della prova dell'appartenenza della somma oggetto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/1990, che richiama l'art. 240 bis cod. pen., il Collegio dà atto dell'incompatibilità dell'importo complessivo con i proventi ricavati dalla ricorrente dall'attività lavorativa svolta nei due anni precedenti il provvedimento, da un lato, osservando che l'importo complessivo delle retribuzioni risultanti dalla documentazione prodotta è inferiore a quello oggetto di ablazione, dall'altro rilevando che le somme percepite non consentono un simile accantonamento, risultando appena sufficienti all'ordinario mantenimento dell'interessata.

Rispetto a siffatta motivazione la ricorrente lamenta l'assenza di adeguato apparato argomentativo in ordine alla prova dell'appartenenza del denaro all'indagato, in particolare per non avere il giudice tenuto in considerazione che proprio [OSCURATO:PERSONA], nel corso della perquisizione, con spirito collaborativo, consegnò alle forze dell'ordine, che avevano rinvenuto euro 18,000,00 in contanti, l'ulteriore somma di euro 4,810, circostanza che deve, comunque, indurre ad escludere che l'intero importo sequestrato fosse nella disponibiltà dell'indagato.

5. La doglianza, per come proposta, non solo si limita a riproporre le stesse censure già introdotte con l'istanza di riesame, ma dimentica che, a fronte della 'sproporzione' e dell'assenza di elementi, introdotti da parte dell'indagato, che vincano la presunzione introdotta dall'art. 240 bis cod. pen., il giudice della cautela ben può limitarsi a verificare la disponibilità materiale dei beni oggetto di sequestro in capo al medesimo, toccando proprio al terzo la dimostrazione della pertinenza del bene al suo patrimonio.

Non si è, infatti, in presenza di quel maccanismo di inversione dell'onere probatorio, che caratterizza la posizione processuale dell'indagato, ma della necessità di introdurre una prova diretta circa la disponibilità del bene esclusivamente da parte di colui che assume di esserne il proprietario.

E ciò, vale anche in relazione all'ipotesi in cui il terzo sostenga che almeno una parte dei beni o del denaro sequestrato pervengano dal suo patrimonio, dovendo colui che chiede il dissequestro di quella parte documentare perché proprio quella quota debba ritenersi esclusa dalla disponibilità del soggetto nei confronti del quale il sequestro è disposto.

L'ordinanza impugnata, contrariemente a quanto affermato dalla ricorrente, dà conto delle ragioni per le quali esclude che le pretese di [OSCURATO:PERSONA] siano fondate, mentre rispetto alla ritenuta impossibilità di accantonamento del denaro da parte dell'interessata, il ricorso, anche in questa sede, non introduce elementi idonei a scalfire gli assunti del giudice del riesame, soffermandosi unicamente sulla consegna volontaria della somma di euro 4.810,00, senza, tuttavia, charire perché almeno siffatto importo costituisca il risparmio accumulato dall'istante.

6. Quanto all'irragionevolezza temporale fra la sottoposizione a sequestro delle somme e la data di commissione del c.d reato spia seppure la valutazione del giudice non possa omettere di prendere in considerazione il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui si procede (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612), nondimeno, vi è che siffatta eccezione non può essere sollevata dal terzo, cui compete la prova dell'appartenenza del bene sequestrato al proprio patrimonio, del tutto svincolata dalla prova dell'assenza di sproporzione incombente sul soggetto nei cui confronti il sequestro è disposto.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dello spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso il 28/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Velletri in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame ha confermato il decreto di sequestro della somma di euro 24.810,00, disposto in data 22 maggio 2020, dal G.I.P. del Tribunale di Roma, ex art. 85 d.P.R. 309/1990 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, commesso in data 2 febbraio 2020, rigettando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si affermava proprietaria del denaro. 2. Il Tribunale per il riesame ricorda che l'attività investigativa è originata dal ferimento di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale è stata disposta perquisizione domiciliare nell'abitazione da questi occupata insieme con [OSCURATO:PERSONA], nel cui corso è stata rinvenuta la somma di euro 18.000,00, conservata all'interno di un marsupio, nonché della somma di euro 4810,00, spontaneamente consegnata dalla ricorrente. Il sequestro probatorio, operato dalla polizia giudiziaria, convalidato dal Pubblico ministero, in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen., veniva annullato dal Tribunale del riesame, con ordinanza del 21 maggio 2020, per difetto del requisito di pertinenzialità. Essendo nel frattempo emersi gravi indizi di reita a carico di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309/1990 -emersi dalle intercettazioni telefoniche, che dimostravano il coinvolgimento del medesimo nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, ed in particolare l'essersi questi adoperato in data 2 febbraio 2020 a procurare a terzi kg. 2,00 di marijuana- il pubblico ministero-disponeva con decreto del 22 maggio 2020 il sequestro preventivo d'urgenza della somma, ravvisando i presupposti di cui all'art. 240 bis cod. pen., come richiamato dall'art. 85 d.P.R. 309/1990. Il provvedimento era convalidato dal G.I.P. e successivamente impugnato da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, in quanto esclusiva proprietaria del denaro. Il Tribunale per il riesame rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'assenza della prova della titolarità della somma in capo alla ricorrente, la cui attività lavorativa ed i proventi da questa derivati nel periodo agosto 2018- dicembre 2019, ritiene incompatibili con l'accumulo dell'importo sequestrato. 3. Avverso il provvedimento del Tribunale per il riesame propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, formulando un unico motivo. 4. Con la doglianza lamenta la violazione della legge processuale e della legge penale , in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Riprende i principi giurisprudenziali in materia di richiesta del terzo di caducazione del provvedimento ablatorio e osserva che lo stesso decreto di sequestro del Pubblico ministero, datato 22 maggio 2020, escludeva il coinvolgimento della ricorrente nel reato. Sostiene che l'ordinanza del Tribunale del riesame che rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di convalida del G.I.P. risulta priva di motivazione in ordine alla provenienza lecita delle somme sequestrate, limitandosi al mero calcolo aritmetico del reddito percepito dalla ricorrente, senza indicare gli elementi dimostrativi dell'appartenza delle somme all'indagato e senza valorizzare il fatto che l'importo di euro 4.810,00 fu spontaneamente consegnato dall'interessata. Sottolinea la scansione temporale dei provvedimenti, e rileva che a seguito dell'annullamento del sequestro probatorio da parte del Tribunale per il riesame in data 21 maggio 2020 la somma non fu restituita all'indagato, mentre il successivo sequestro preventivo ex art. 85 d.P.R. 309/1990 è stato disposto il 22 maggio 2020, in relazione al reato spia di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. 309/1990, accertato in data 2 febbraio 2020, e quindi in data posteriore a quella della materiale apprensione del denaro, che, al momento del commissi delicti, non era più nella disponibilità dell'indagato e della ricorrente. Assume che, nonostante non sia consentito al terzo di contestare il fumus del delitto, appare, tuttavia, funzionale alla dimostrazione dell'appartenza del denaro alla ricorrente evidenziare l'irragionevolezza dell'affermazione della proprietà delle somme in capo all'indagato in forza dello iato temporale intercorso fra l'ablazione del denaro e la commissione dell'illecito da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. COSINDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Per dare soluzione alle questioni proposte, occorre muovere da consolidato assunto secondo il quale: "In tema di sequestro preventivo -finalizzato alla confisca, ex art. 240 bis cod. proc. pen.- il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; Sez. 6, Sentenza n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070). 3. Se, invero, in relazione alla posizione dell'indagato, a fronte dell'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, superabile dall'interessato attraverso la prova della proporzione fra i beni oggetto di ablazione e la ricchezza di lecita provenienza (ex multis Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015 - dep. 10/07/2015, Fedele e altri, Rv. 264147), nel caso del terzo che faccia valere il proprio esclusivo diritto, invece, compete a quest'ultimo dare la prova dell'effettiva titolarità del bene.4. Ora, rispetto alla sussistenza della prova dell'appartenenza della somma oggetto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/1990, che richiama l'art. 240 bis cod. pen., il Collegio dà atto dell'incompatibilità dell'importo complessivo con i proventi ricavati dalla ricorrente dall'attività lavorativa svolta nei due anni precedenti il provvedimento, da un lato, osservando che l'importo complessivo delle retribuzioni risultanti dalla documentazione prodotta è inferiore a quello oggetto di ablazione, dall'altro rilevando che le somme percepite non consentono un simile accantonamento, risultando appena sufficienti all'ordinario mantenimento dell'interessata. Rispetto a siffatta motivazione la ricorrente lamenta l'assenza di adeguato apparato argomentativo in ordine alla prova dell'appartenenza del denaro all'indagato, in particolare per non avere il giudice tenuto in considerazione che proprio [OSCURATO:PERSONA], nel corso della perquisizione, con spirito collaborativo, consegnò alle forze dell'ordine, che avevano rinvenuto euro 18,000,00 in contanti, l'ulteriore somma di euro 4,810, circostanza che deve, comunque, indurre ad escludere che l'intero importo sequestrato fosse nella disponibiltà dell'indagato. 5. La doglianza, per come proposta, non solo si limita a riproporre le stesse censure già introdotte con l'istanza di riesame, ma dimentica che, a fronte della 'sproporzione' e dell'assenza di elementi, introdotti da parte dell'indagato, che vincano la presunzione introdotta dall'art. 240 bis cod. pen., il giudice della cautela ben può limitarsi a verificare la disponibilità materiale dei beni oggetto di sequestro in capo al medesimo, toccando proprio al terzo la dimostrazione della pertinenza del bene al suo patrimonio. Non si è, infatti, in presenza di quel maccanismo di inversione dell'onere probatorio, che caratterizza la posizione processuale dell'indagato, ma della necessità di introdurre una prova diretta circa la disponibilità del bene esclusivamente da parte di colui che assume di esserne il proprietario. E ciò, vale anche in relazione all'ipotesi in cui il terzo sostenga che almeno una parte dei beni o del denaro sequestrato pervengano dal suo patrimonio, dovendo colui che chiede il dissequestro di quella parte documentare perché proprio quella quota debba ritenersi esclusa dalla disponibilità del soggetto nei confronti del quale il sequestro è disposto. L'ordinanza impugnata, contrariemente a quanto affermato dalla ricorrente, dà conto delle ragioni per le quali esclude che le pretese di [OSCURATO:PERSONA] siano fondate, mentre rispetto alla ritenuta impossibilità di accantonamento del denaro da parte dell'interessata, il ricorso, anche in questa sede, non introduce elementi idonei a scalfire gli assunti del giudice del riesame, soffermandosi unicamente sulla consegna volontaria della somma di euro 4.810,00, senza, tuttavia, charire perché almeno siffatto importo costituisca il risparmio accumulato dall'istante. 6. Quanto all'irragionevolezza temporale fra la sottoposizione a sequestro delle somme e la data di commissione del c.d reato spia seppure la valutazione del giudice non possa omettere di prendere in considerazione il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui si procede (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018 - dep. 30/07/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612), nondimeno, vi è che siffatta eccezione non può essere sollevata dal terzo, cui compete la prova dell'appartenenza del bene sequestrato al proprio patrimonio, del tutto svincolata dalla prova dell'assenza di sproporzione incombente sul soggetto nei cui confronti il sequestro è disposto. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dello spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 28/
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