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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 01653/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 STELLARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e non sussistente la causa di necessità invocata nei primi due motivi (pag. 3).

Il terzo e quarto motivo ricorso sono inammissibili perché generici e diretti a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, non emergendo da alcun atto l'asserito stato di incapacità di intendere e di volere determinato dal ventennale uso di sostanze stupefacenti.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine.

Con motivazione puntuale, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione è stata ritenuta congrua.

Risulta dedotto in cassazione per la prima volta, e quindi non è ammissibile, il motivo sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62 numero 1 cod. peri.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore D E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 STELLARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e non sussistente la causa di necessità invocata nei primi due motivi (pag. 3). Il terzo e quarto motivo ricorso sono inammissibili perché generici e diretti a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, non emergendo da alcun atto l'asserito stato di incapacità di intendere e di volere determinato dal ventennale uso di sostanze stupefacenti. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine. Con motivazione puntuale, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione è stata ritenuta congrua. Risulta dedotto in cassazione per la prima volta, e quindi non è ammissibile, il motivo sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62 numero 1 cod. peri. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore D E
Sentenza Cassazione n. 01653/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris