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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14927/2026

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ro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate ,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ProvincialeNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Territorio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1464/2018 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Dagli atti di causa emerge quanto segue.La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. è proprietaria di unfabbricato adibito ad allevamento di bestiame, iscritto dal 2009 nel catastofabbricati del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] al foglio 1, mappale 606, aventecategoria catastale D/8 e rendita pari ad euro 9.554,45.Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in considerazione del mancato versamento,emise e notificò alla società un avviso di accertamento con cui recuperòl'IMU 2012, 2013 e 2014 per euro 13350,00 oltre interessi e sanzioniapplicando l'aliquota massima.La società contribuente impugnò l'avviso di accertamento lamentandol’esistenza di vizi procedurali e sostanziali.La C.T.P. respinse il ricorso escludendo tra le altre cose la invocatanecessità dell’attivazione del contraddittorio preventivo non sussistendoalcun obbligo in tal senso per i tributi locali ed escludendo altresì il difettodi motivazione dell'avviso ritenendolo adeguatamente motivato.

Inoltre,per quanto riguardava la censura relativa alla omessa variazione dellaclassificazione catastale da D/8 a D/10 fu rilevato che non fosse statapresentata a riguardo alcuna rituale istanza di variazione divenendodefinitiva l'attribuzione di categoria e di rendita; allo stesso modo, perquanto riguardava l'invocata applicazione dell'agevolazione Imu, in tesidovuta per inagibilità del fabbricato, si osservò che nessuna domandafosse stata presentata in tal senso al comune.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/20262.

La decisione venne impugnata dal contribuente ma anche l'appellofu disatteso.Il giudice di merito quanto al motivo pregiudiziale di omessocontraddittorio preventivo ritenne che dovesse prevalere quanto sancitoda S.U. 24823/2015 (come indicato dal giudice di primo grado) ossia cheil contraddittorio non fosse dovuto nella fattispecie trattandosi di impostanon comunitaria, per la quale è dovuto solo se esplicitamente previstodalla legge.

Il giudice di merito aggiunse che tale interpretazione dilegittimità fosse prevalente sulle altre sentenze di Cassazione in sensocontrario citate dal contribuente.Quanto al merito il giudice chiarì che il presupposto impositivo dell'IMUfosse esclusivamente il possesso di immobili, indipendentemente dallapotenzialità produttiva di reddito e da un valore intrinseco collegato adun'utilità produttiva e abitativa e, pertanto, la richiesta del contribuente diescludere il suddetto fabbricato dall’applicabilità dell’IMU, per carenza dipotenzialità reddituale, venne disattesa.3.

Quanto all’invocato requisito di ruralità del fabbricato, dal qualeavrebbe potuto conseguire l’esenzione IMU, il giudice del merito fecepropria la motivazione del giudice di primo grado laddove aveva affermatoche l'immobile non potesse ritenersi classificato in D/10, attività agricola,invece che in D/8 non avendo il contribuente mai prodotto la richiesta divariazione catastale all'ufficio del territorio che, peraltro, avevaconfermato l'assenza di variazioni.Si chiarì, a fronte delle argomentazioni del ricorrente, che lacondizione di ruralità avrebbe dovuto essere riscontrata nella categoriacatastale e che la circostanza fattuale che l'immobile non fosse statoutilizzato per l'attività agricola fin dal 2004 rendeva ulteriormenteinammissibile la pretesa esenzione.

Quanto poi al mancato riconoscimentodella riduzione al 50% dell'IMU per inagibilità, fondata per il contribuentesu una perizia asseverata del marzo 2018, si chiarì innanzitutto che laNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026perizia era stata redatta in un anno differente da quello di riferimento, equanto alle ulteriori circostanze che avrebbe dovuto dimostrarsil'inagibilità (quale unità immobiliare destinata alla demolizione) sulla basedel P.A.T. oppure del piano interventi, cosa che il comune aveva escluso inogni caso.Infine, fu aggiunto che il riconoscimento dell'inagibilità e quindi delleagevolazioni è connesso, come previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 104 del1990, all'accertamento della stessa tramite una perizia a cura dell'ufficiotecnico comunale oppure da una dichiarazione sostitutiva e che in talsenso alcun documento attestante inagibilità era stato presentato dalcontribuente.4.

Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con 10motivi, resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione orale.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento ex art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed ex art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la commissione tributaria ha affermato, in tesisenza spiegarne le ragioni, che l’orientamento di S.U. n. 24823/2015prevale su quello espresso in precedenti sentenze di legittimità tra cuiCass. n. 18184/2013, 19667/2014.Con il terzo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 e deiprincipi del contraddittorio preventivo di matrice comunitaria laddove laC.T.R. non ha “preso atto” della illegittimità dell’avviso per violazionedell’obbligatorio contraddittorio preventivo.Stante l’oggettiva connessione tra le due doglianze, queste possonoessere trattate insieme e sono infondate.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Va rimarcato, in termini generali, che le Sezioni Unite della Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., conmodificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v.,altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.13977).Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e lavalutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, nonanche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto ilNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026"vizio di motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendoriconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., e, quantoall'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando ildispositivo sia conforme a diritto (v.

Cass., 24 febbraio 2020, n. 4863, edivi ult. riferimenti).Nella specie il contenuto della sentenza impugnata, con specificoriferimento all’eccezione sollevata nel giudizio di appello, si pone ben oltreil cd. minimo costituzionale, essendo chiaro ed evidente che il giudice dimerito ha rigettato l’eccezione applicando la granitica giurisprudenza diquesta Corte in punto di non necessità del contraddittorio nella fattispeciein esame.Deve quindi ribadirsi che in tema di contraddittorioendoprocedimentale, difatti, «l'Amministrazione finanziaria è gravata diun obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cuiviolazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbiaassolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "nonarmonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogogeneralizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risultispecificamente sancito".» (Cass., Sez.

U., 9 dicembre 2015, n. 24823).Il principio di diritto in questione è stato più volte ribadito dalla Corte(v., ex plurimis, Cass., 27 gennaio 2023, n. 2585; Cass., 23 febbraio2021, n. 4752; v., altresì, Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), anche conriferimento ai tributi locali (v.

Cass., 12 febbraio 2024, n. 3885; Cass., 5maggio 2022, n. 14357; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978).Né, nella fattispecie, potevano trovare applicazione le disposizioniintrodotte (ex novo) dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219.Le censure sono quindi disattese.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/20262.

Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove laC.T.R. non si è pronunciata sull’eccezione riguardante la negazione deldiritto a presentare istanza di accertamento con adesione.La doglianza è infondata.Come emerge dal controricorso, l’eventuale diritto al contraddittoriopreventivo avrebbe trovato il suo fondamento nel regolamento delcomune, non riprodotto dal ricorrente, sicché il motivo difetta dispecificità..Va comunque aggiunto, alla luce dei principi di economia processualee della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, che allaCorte è consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale siassume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudiziodalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulterioreaccertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez.

U., 2febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n.5962).La parte ricorrente non indica, infatti, né il suo specifico interessesotteso all’eccezione né il contenuto della disposizione di regolamento chefondava il suo diritto a promuovere l’accertamento con adesione laddovein presenza di accertamento previsto su base regolamentare [v. d. lgs. n.446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. m); l. n. 449 del 1997, art. 50],secondo la disposizione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6, ilcontribuente stesso avrebbe potuto chiedere all'ufficio, con appositaistanza, la formulazione della proposta di accertamento ai finidell'eventuale definizione.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ad ogni modo, residuava lo spazio di mediazione previsto dal d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, vigente ratione temporis.3.

Con la quarta censura si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per motivazioneapparente laddove il giudice di merito ha affermato che l’immobile oggettodi causa è soggetto ad IMU.

Nonché si denuncia la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.Il motivo è infondato atteso che il giudice ha motivato circa laassoggettabilità del fabbricato ad IMU e, differentemente da quantoritenuto dal contribuente, ha anche valutato l’eccezione relativa allainagibilità ed agli esiti del PAT (a pag. 6).4.

Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 2, della l. n. 201 del 2011 edell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove il giudice di merito haaffermato che l’immobile oggetto del giudizio è soggetto ad IMU.5.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 13, comma 14,lett. d-bis del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 1, comma 2, del d.m. 26luglio 2012 laddove la C.T.R. ha affermato che la condizione di ruralitàandrebbe riscontrata con la categoria catastale.6.

Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente nellaparte in cui il giudice di merito ha affermato che l’immobile non potevaessere ricondotto ai fabbricati rurali.7.

I motivi, stante l’oggettiva connessione, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati, sebbene sul punto la motivazione delladecisione debba essere corretta.Preliminarmente si osserva che, anche, con riferimento al requisito diruralità, la motivazione non è in alcun modo apparente avendo il giudicemotivato sul punto al di sopra del cd. minimo costituzionale dando rilievoal classamento catastale.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Deve inoltre, e comunque, ribadirsi che il ricorso per cassazione chedenunci il vizio di motivazione della sentenza, perchémeramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essereaccolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque dadisattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulatorispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato suiprincipi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovareapplicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cuila motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo,sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensidell'art. 384 c.p.c. (Cass. n. 6145/2019).Premesso quanto innanzi, la motivazione della gravata sentenza, vacorretta nel senso che, nella fattispecie, ed in forza di jus superveniens, laruralità del fabbricato deve essere esclusa in difetto di una annotazione diruralità che la stessa parte, peraltro, dichiara di non aver richiesto.Laddove il ricorrente avesse effettuato la annotazione di ruralità,l’immobile non avrebbe potuto essere assoggettato ad IMU (da ultimo inargomento Cass. n. 726/2025; Cass. n. 18855/2025).Ed infatti il riconoscimento della ruralità di un fabbricato, ai fini IMU,discende dalla specifica annotazione catastale della ruralità, a prescinderedalla categoria catastale (A/3, A/4, ecc.), come recentemente chiarito daCass. n. 22009 del 2024, secondo la quale in tema di fabbricati rurali, glieffetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall'art. 2,comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013,presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di una specificaannotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative,che invece correlavano tale effetto ad una variazione del classamentocatastale.La decisione innanzi indicata, nel ricostruire l’evoluzione normativariguardante la questione qui in considerazione, ha inoltre osservato che inNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026relazione alla disposizione di favore dettata dal d.l. 30 dicembre 2008, n.207, art. 23, comma 1-bis, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14, - alla cuistregua «… l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si consideranofabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catastofabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 deldecreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.», - esecondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuitoche l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICIsi correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevatoche l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, conl’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza dellariconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9,cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2,comma 1, lett. a), cit.; e si è soggiunto che, qualora l’immobile risultiiscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, chepretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento,restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, cosìcome, e inversamente, sarà il Comune a dover impugnareautonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al finedi poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricatoall’imposta (così Cass. Sez.

U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde, explurimis, Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n.25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930;Cass., 12 agosto 2015, n. 16737).La rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso - e, dunque, lasua esclusiva attinenza al dato catastale - è stata, poi, ribadita dalla Corte(anche) a riguardo dello jus superveniens in tema di emersione catastaledei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, comma 2-bis, delNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 13,comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, cit. (ed al relativo d.m. 26 luglio2012 di attuazione), all’art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n.102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124.Disposizioni, queste, rispetto alle quali si è, difatti, osservato che«rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, inquanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso lequali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati,anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base diuna procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora lanatura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gliimmobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescinderedalla loro classificazione catastale conforme.» (così, ex plurimis, Cass., 24agosto 2021, n. 23386; Cass., 23 giugno 2020, n. 12303; Cass., 9 marzo2018, n. 5769; Cass., 30 giugno 2017, 16280; Cass., 20 aprile 2016, n.7930).E, in particolare, si è rimarcato che - ai fini della variazione catastaledei fabbricati disciplinata dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, cit.,e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, cit., con gli effettiretroattivi di cui al d.l. n. 102 del 2013, all’art. 2, comma 5-ter, cit., - larelativa domanda di variazione, presentata dall’interessato, con la previstaautocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità, atal fine essendo necessaria l’annotazione in atti della sussistenza deirequisiti di ruralità qual prevista dall’art. 1, comma 2, del d.m. 26 luglio2012, cit. (cfr. Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617; v., altresì, CorteCost., 18 giugno 2015, n. 115).Ma nel caso che ci occupa detta annotazione catastale non solo non èdedotta ma anzi è il contribuente che afferma di non aver svolto laNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026procedura di annotazione necessaria ai fini del non assoggettamento delfabbricato ad IMU.Dagli atti risulta, peraltro, che il bene era iscritto in Catasto alla Cat.D/8; nessuna variazione era stata richiesta dal contribuente ed è statoaccertato che nessuna richiesta di annotazione fosse stata presentata dalcontribuente ex art. 2, comma 2, del d.m. 26.7.2012.In conclusione, i motivi sono destituiti di fondamento e resta quindiferma la sussistenza dei presupposti (possesso del bene e iscrizione alcatasto) per la legittima imposizione dell’IMU.8.

Con l’ottava censura si denuncia la nullità della sentenza e delprocedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116c.p.c. laddove “la commissione non ha considerato che, se l’immobile erainagibile nel 2004 (risulta dagli atti di causa) ed era inagibile nel 2018(come risulta dalla perizia) non avendo subito interventi, dovevaconsiderarsi inagibile anche negli anni 2012, 2013 e 2014.Il motivo è inammissibile, in quanto, al di là del tentativo di inquadrarela questione nell’ambito di una violazione di legge, ciò che nella sostanzasi contesta è la valutazione delle emergenze processuali effettuata dalgiudice di merito.Ad ogni modo deve essere ribadito che in tema di IMU, la riduzioned'imposta, prevista ratione temporis dall'art. 13, comma 3, lett. b), deld.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, variconosciuta, anche in assenza di richiesta del contribuente, quando ilComune ha una conoscenza qualificata, documentabile e derivatadall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale,anche se per finalità extra tributarie, dello stato d'inagibilità dell'immobile,restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto dellasituazione suscettiva di integrare i presupposti del beneficio fiscale (Cass.,29 marzo 2025, n. 8280).Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tale conoscenza nel caso di specie non sussisteva alla lucedell’accertamento in fatto effettuato dal giudice di merito.9.

Con il nono strumento impugnatorio si denuncia la violazionedell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 13, comma 3, lett.b) della l. n. 201 del 2011 e dell’art. 10 comma 1, della l. n. 212 del 2000laddove la C.T.R. ha affermato che al fine di attestare l’inagibilitàdell’immobile sarebbe necessaria una dichiarazione di parte, una periziadell’Ufficio tecnico comunale o una denuncia di variazione DOCFA.Il motivo è infondato in quanto il giudice del merito ha escluso chedagli atti emergesse l’inagibilità del fabbricato, e la conoscenza da partedel Comune.

Ha escluso, poi, che il ricorrente avesse provato l’inagibilità,e quanto ulteriormente argomentato costituisce motivazione adabundantiam.10.

Con l’ultimo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento, violazione dell’art.112 c.p.c. per non essersi la C.T.R. pronunciata su tutti i motivi diillegittimità della sentenza di prime cure sollevati dinanzi al collegio diseconde cure.I motivi che non risultano dalla sentenza, nemmeno con riferimento algiudizio di primo grado, vengono riprodotti e risultano contenuti tanto nelricorso introduttivo che nell’appello, allegati al ricorso ai fini dellaautosufficienza della censura.Atteso che la Corte di Cassazione può decidere in puro diritto sulleeccezioni di cui si assume l’omesso esame, queste debbono ritenersiinfondate.Il ricorrente si duole della illegittimità dell’atto impugnato per difetto dimotivazione, non indicando l’avviso di accertamento le ragioni dellostesso, le modalità di calcolo dell’imposta ed è privo degli allegatirichiamati negli atti.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/202610.1.

Per come viene dedotto, il motivo di ricorso confonde lamotivazione, quale requisito di validità, con le ragioni di imposizione e laloro prova.Va quindi ribadito in questa sede che in tema di imposta comunalesugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum” dell’imposta.

Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, checonsentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’enteimpositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardantil’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva. (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).Ancora deve ribadirsi che in tema di ICI, l’art. 11, comma 2-bis, deld.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile “ratione temporis”), disponendo che gliavvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazioneai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati,non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragionigiuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzioneprevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere delcontribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa diesclusione dell’imposta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio,ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientementemotivato l’avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i datiidentificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontareNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’imposta). (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018,n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094);Ancora va rimarcato che in tema di imposta comunale sugli immobili(ICI), l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giuntacomunale contenente la determinazione dei valori minimi delle areeedificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersisufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenutogenerale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile)dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementioggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valoredell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio.

Cass., 5 luglio2017, n. 16620.10.2.

Circa poi la pretesa illegittimità dell’avviso per non essereallegati i documenti indicati, va altresì ribadito che le delibere comunalirelative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relativetariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisidi accertamento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quantodetto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non sianoconosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli attigenerali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette apubblicità legale, si presumono conoscibili.

Cass., 21 gennaio 2021, n.1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n.22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755.Alla luce dei principi innanzi riportati, il motivo è destituito difondamento.10.3.Il ricorrente ha altresì censurato la decisione di primo grado perla ritenuta illegittimità delle sanzioni irrogate perché mancherebbe ilrequisito, necessario, della colpevolezza previsto dall’art. 5 del d.lgs. n.472 del 1997.

Si evidenzia al riguardo che comunque nella specie sarebbeNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 472 del1997.Anche questa eccezione è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie,infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale ilprincipio generale sancito dall’art. 3 della l 24 novembre 1981, n. 689,stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamentosanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente,al quale deve potersi imputare un comportamento quanto menonegligente, ancorché non necessariamente doloso.È, insomma, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza cheoccorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intentofraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'attovietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere diprovare il contrario (Cass., 30 gennaio 2020, n. 2139; Cass., 15 maggio2019, n. 12901; Cass., 13 settembre 2018, n. 22329; Cass., 17 marzo2017, n. 6930).L’eccezione sotto questo profilo è infondata.Per quanto poi alla pretesa sussistenza nella specie di una situazionedi obiettiva incertezza normativa, come si è rilevato, secondo unconsolidato principio di diritto, in tema di sanzioni amministrative perviolazioni di norme tributarie, «l'incertezza normativa oggettiva, checostituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilitàamministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezzasul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria,ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso ilprocedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad ungenerico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro periziaprofessionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata(studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livelloNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unicosoggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare laragionevolezza di una determinata interpretazione.

Tale verifica ècensurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicandoun giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice dimerito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risultiproposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio dimerito.» (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis,Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845;Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394;Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass.,16 febbraio 2012, n. 2192).Si è, in particolare, rimarcato che – costituendo l'incertezza normativaoggettiva una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranzaincolpevole che trova il suo fondamento, piuttosto che nell'ignoranzagiustificata, nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, dipervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridicatributaria – l'essenza del fenomeno «si può rilevare attraverso una serie difatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valoreindicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, nonesaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioninormative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nelladifficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3)nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativaindividuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella lorocontraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa onell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza diprecedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamentigiurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione,da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della CorteNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamentogiurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozionedi norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di normaimplicita preesistente» (v.

Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde,ex plurimis, Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n.15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301; con riferimento alla ricorrenzadi contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di legittimità e anche dimerito, cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845, cit.; Cass., 2 dicembre2015, n. 24588, cit.; per la considerazione di una pluralità di disposizioni«il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocitàdel loro contenuto», v.

Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394, cit.; Cass., 22febbraio 2013, n. 4522, cit.).I principi di diritto sopra esposti, in tema di agevolazione per le unitàimmobiliari rurali, rendono evidente che le agevolazioni sono state semprecorrelate al dato catastale (v. la citata Cass. Sez.

U., 21 agosto 2009, n.18565) sicché anche sotto questo profilo l’eccezione è infondata.10.4.Era stata altresì formulata l’eccezione di illegittimità dell’avvisoper inesistenza o nullità della notifica, per non essere stata sottoscritta larelata e per essere stato l’atto, se pur destinato alla società, notificatopresso la residenza di [OSCURATO:PERSONA].L’eccezione è infondata.I vizi indicati evidenziano la nullità, non l’inesistenza della notifica.L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderericonoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altraipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Talielementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggettoNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica dicompiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabileil potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato comeraggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazioneprevisti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusisoltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata manon compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Cass. Sez.

U., 20 luglio 2016, n.14916.La notificazione non è un requisito di giuridica esistenza eperfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la suainesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenzadell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da partedel contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio delpotere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onereprobatorio.

Cass., 15 ottobre 2021, n. 28254; Cass., 24 agosto 2018, n.21071; Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057;Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238; v., altresì, Cass. Sez.

U., 17 dicembre2021, n. 40543).La nullità sarebbe comunque stata sanata dalla tempestivaimpugnazione, atteso che nei gradi di merito non è stata rilevata latardività dell’impugnazione giudiziale.10.5.

Ancora si è eccepito l’illegittimità dell’atto accertativo perchésottoscritto da funzionario privo del relativo potere, in assenza di alcunaallegazione al provvedimento della delega al funzionario firmatariodell’atto.Anche la predetta eccezione è infondata.In tema di ICI, infatti, la delibera della giunta comunale di preventivadesignazione del funzionario esercente l’attività organizzativa e gestionaleNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’imposta, adottata ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del1992, non deve essere menzionata negli avvisi di liquidazione o diaccertamento concernenti detto tributo, presumendosi che l’esercizio dellapotestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge edincombendo sul contribuente, che intenda muovere contestazioni alriguardo, l’onere di dedurre e provare l’eventuale assenza o illogicità delladelibera medesima.(Cass., 8 novembre 2017, n. 26432; Cass., 11 giugno2010, n. 14094).10.6.

Quanto all’ultima eccezione, relativa alla pretesa “erroneità e/ospropositatezza” della rendita catastale impiegata per il calcolodell’imposta (pari ad euro 9.554,45) anch’essa è infondata.Per le ragioni di cui s’è detto, con riferimento alla rilevanza del datocatastale, la rendita catastale utilizzabile è esattamente quella in atti (larendita attribuita alla u.i. e risultante in atti catastali) senza che rilevino lecircostanze dedotte ossia della impossibilità di sottoscrivere, per nonessere l’immobile utilizzabile, la dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà.11.

In conclusione il ricorso è respinto; le spese di lite, tra le partiricorrente e controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredel Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 4.000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltreNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il proposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26.2.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate ,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ProvincialeNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Territorio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1464/2018 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Dagli atti di causa emerge quanto segue.La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. è proprietaria di unfabbricato adibito ad allevamento di bestiame, iscritto dal 2009 nel catastofabbricati del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] al foglio 1, mappale 606, aventecategoria catastale D/8 e rendita pari ad euro 9.554,45.Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in considerazione del mancato versamento,emise e notificò alla società un avviso di accertamento con cui recuperòl'IMU 2012, 2013 e 2014 per euro 13350,00 oltre interessi e sanzioniapplicando l'aliquota massima.La società contribuente impugnò l'avviso di accertamento lamentandol’esistenza di vizi procedurali e sostanziali.La C.T.P. respinse il ricorso escludendo tra le altre cose la invocatanecessità dell’attivazione del contraddittorio preventivo non sussistendoalcun obbligo in tal senso per i tributi locali ed escludendo altresì il difettodi motivazione dell'avviso ritenendolo adeguatamente motivato. Inoltre,per quanto riguardava la censura relativa alla omessa variazione dellaclassificazione catastale da D/8 a D/10 fu rilevato che non fosse statapresentata a riguardo alcuna rituale istanza di variazione divenendodefinitiva l'attribuzione di categoria e di rendita; allo stesso modo, perquanto riguardava l'invocata applicazione dell'agevolazione Imu, in tesidovuta per inagibilità del fabbricato, si osservò che nessuna domandafosse stata presentata in tal senso al comune.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/20262. La decisione venne impugnata dal contribuente ma anche l'appellofu disatteso.Il giudice di merito quanto al motivo pregiudiziale di omessocontraddittorio preventivo ritenne che dovesse prevalere quanto sancitoda S.U. 24823/2015 (come indicato dal giudice di primo grado) ossia cheil contraddittorio non fosse dovuto nella fattispecie trattandosi di impostanon comunitaria, per la quale è dovuto solo se esplicitamente previstodalla legge. Il giudice di merito aggiunse che tale interpretazione dilegittimità fosse prevalente sulle altre sentenze di Cassazione in sensocontrario citate dal contribuente.Quanto al merito il giudice chiarì che il presupposto impositivo dell'IMUfosse esclusivamente il possesso di immobili, indipendentemente dallapotenzialità produttiva di reddito e da un valore intrinseco collegato adun'utilità produttiva e abitativa e, pertanto, la richiesta del contribuente diescludere il suddetto fabbricato dall’applicabilità dell’IMU, per carenza dipotenzialità reddituale, venne disattesa.3. Quanto all’invocato requisito di ruralità del fabbricato, dal qualeavrebbe potuto conseguire l’esenzione IMU, il giudice del merito fecepropria la motivazione del giudice di primo grado laddove aveva affermatoche l'immobile non potesse ritenersi classificato in D/10, attività agricola,invece che in D/8 non avendo il contribuente mai prodotto la richiesta divariazione catastale all'ufficio del territorio che, peraltro, avevaconfermato l'assenza di variazioni.Si chiarì, a fronte delle argomentazioni del ricorrente, che lacondizione di ruralità avrebbe dovuto essere riscontrata nella categoriacatastale e che la circostanza fattuale che l'immobile non fosse statoutilizzato per l'attività agricola fin dal 2004 rendeva ulteriormenteinammissibile la pretesa esenzione. Quanto poi al mancato riconoscimentodella riduzione al 50% dell'IMU per inagibilità, fondata per il contribuentesu una perizia asseverata del marzo 2018, si chiarì innanzitutto che laNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026perizia era stata redatta in un anno differente da quello di riferimento, equanto alle ulteriori circostanze che avrebbe dovuto dimostrarsil'inagibilità (quale unità immobiliare destinata alla demolizione) sulla basedel P.A.T. oppure del piano interventi, cosa che il comune aveva escluso inogni caso.Infine, fu aggiunto che il riconoscimento dell'inagibilità e quindi delleagevolazioni è connesso, come previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 104 del1990, all'accertamento della stessa tramite una perizia a cura dell'ufficiotecnico comunale oppure da una dichiarazione sostitutiva e che in talsenso alcun documento attestante inagibilità era stato presentato dalcontribuente.4. Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con 10motivi, resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione orale.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento ex art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ed ex art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la commissione tributaria ha affermato, in tesisenza spiegarne le ragioni, che l’orientamento di S.U. n. 24823/2015prevale su quello espresso in precedenti sentenze di legittimità tra cuiCass. n. 18184/2013, 19667/2014.Con il terzo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 e deiprincipi del contraddittorio preventivo di matrice comunitaria laddove laC.T.R. non ha “preso atto” della illegittimità dell’avviso per violazionedell’obbligatorio contraddittorio preventivo.Stante l’oggettiva connessione tra le due doglianze, queste possonoessere trattate insieme e sono infondate.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Va rimarcato, in termini generali, che le Sezioni Unite della Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., conmodificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v.,altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.13977).Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e lavalutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, nonanche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto ilNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026"vizio di motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendoriconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., e, quantoall'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando ildispositivo sia conforme a diritto (v. Cass., 24 febbraio 2020, n. 4863, edivi ult. riferimenti).Nella specie il contenuto della sentenza impugnata, con specificoriferimento all’eccezione sollevata nel giudizio di appello, si pone ben oltreil cd. minimo costituzionale, essendo chiaro ed evidente che il giudice dimerito ha rigettato l’eccezione applicando la granitica giurisprudenza diquesta Corte in punto di non necessità del contraddittorio nella fattispeciein esame.Deve quindi ribadirsi che in tema di contraddittorioendoprocedimentale, difatti, «l'Amministrazione finanziaria è gravata diun obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cuiviolazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbiaassolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "nonarmonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogogeneralizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risultispecificamente sancito".» (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823).Il principio di diritto in questione è stato più volte ribadito dalla Corte(v., ex plurimis, Cass., 27 gennaio 2023, n. 2585; Cass., 23 febbraio2021, n. 4752; v., altresì, Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), anche conriferimento ai tributi locali (v. Cass., 12 febbraio 2024, n. 3885; Cass., 5maggio 2022, n. 14357; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978).Né, nella fattispecie, potevano trovare applicazione le disposizioniintrodotte (ex novo) dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219.Le censure sono quindi disattese.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/20262. Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove laC.T.R. non si è pronunciata sull’eccezione riguardante la negazione deldiritto a presentare istanza di accertamento con adesione.La doglianza è infondata.Come emerge dal controricorso, l’eventuale diritto al contraddittoriopreventivo avrebbe trovato il suo fondamento nel regolamento delcomune, non riprodotto dal ricorrente, sicché il motivo difetta dispecificità..Va comunque aggiunto, alla luce dei principi di economia processualee della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, che allaCorte è consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale siassume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudiziodalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulterioreaccertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n.5962).La parte ricorrente non indica, infatti, né il suo specifico interessesotteso all’eccezione né il contenuto della disposizione di regolamento chefondava il suo diritto a promuovere l’accertamento con adesione laddovein presenza di accertamento previsto su base regolamentare [v. d. lgs. n.446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. m); l. n. 449 del 1997, art. 50],secondo la disposizione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6, ilcontribuente stesso avrebbe potuto chiedere all'ufficio, con appositaistanza, la formulazione della proposta di accertamento ai finidell'eventuale definizione.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ad ogni modo, residuava lo spazio di mediazione previsto dal d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, vigente ratione temporis.3. Con la quarta censura si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per motivazioneapparente laddove il giudice di merito ha affermato che l’immobile oggettodi causa è soggetto ad IMU. Nonché si denuncia la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.Il motivo è infondato atteso che il giudice ha motivato circa laassoggettabilità del fabbricato ad IMU e, differentemente da quantoritenuto dal contribuente, ha anche valutato l’eccezione relativa allainagibilità ed agli esiti del PAT (a pag. 6).4. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 2, della l. n. 201 del 2011 edell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove il giudice di merito haaffermato che l’immobile oggetto del giudizio è soggetto ad IMU.5. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 13, comma 14,lett. d-bis del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 1, comma 2, del d.m. 26luglio 2012 laddove la C.T.R. ha affermato che la condizione di ruralitàandrebbe riscontrata con la categoria catastale.6. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente nellaparte in cui il giudice di merito ha affermato che l’immobile non potevaessere ricondotto ai fabbricati rurali.7. I motivi, stante l’oggettiva connessione, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati, sebbene sul punto la motivazione delladecisione debba essere corretta.Preliminarmente si osserva che, anche, con riferimento al requisito diruralità, la motivazione non è in alcun modo apparente avendo il giudicemotivato sul punto al di sopra del cd. minimo costituzionale dando rilievoal classamento catastale.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Deve inoltre, e comunque, ribadirsi che il ricorso per cassazione chedenunci il vizio di motivazione della sentenza, perchémeramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essereaccolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque dadisattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulatorispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato suiprincipi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovareapplicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cuila motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo,sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensidell'art. 384 c.p.c. (Cass. n. 6145/2019).Premesso quanto innanzi, la motivazione della gravata sentenza, vacorretta nel senso che, nella fattispecie, ed in forza di jus superveniens, laruralità del fabbricato deve essere esclusa in difetto di una annotazione diruralità che la stessa parte, peraltro, dichiara di non aver richiesto.Laddove il ricorrente avesse effettuato la annotazione di ruralità,l’immobile non avrebbe potuto essere assoggettato ad IMU (da ultimo inargomento Cass. n. 726/2025; Cass. n. 18855/2025).Ed infatti il riconoscimento della ruralità di un fabbricato, ai fini IMU,discende dalla specifica annotazione catastale della ruralità, a prescinderedalla categoria catastale (A/3, A/4, ecc.), come recentemente chiarito daCass. n. 22009 del 2024, secondo la quale in tema di fabbricati rurali, glieffetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall'art. 2,comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013,presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di una specificaannotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative,che invece correlavano tale effetto ad una variazione del classamentocatastale.La decisione innanzi indicata, nel ricostruire l’evoluzione normativariguardante la questione qui in considerazione, ha inoltre osservato che inNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026relazione alla disposizione di favore dettata dal d.l. 30 dicembre 2008, n.207, art. 23, comma 1-bis, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14, - alla cuistregua «… l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si consideranofabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catastofabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 deldecreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.», - esecondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuitoche l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICIsi correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevatoche l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, conl’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza dellariconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9,cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2,comma 1, lett. a), cit.; e si è soggiunto che, qualora l’immobile risultiiscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, chepretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento,restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, cosìcome, e inversamente, sarà il Comune a dover impugnareautonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al finedi poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricatoall’imposta (così Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde, explurimis, Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n.25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930;Cass., 12 agosto 2015, n. 16737).La rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso - e, dunque, lasua esclusiva attinenza al dato catastale - è stata, poi, ribadita dalla Corte(anche) a riguardo dello jus superveniens in tema di emersione catastaledei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, comma 2-bis, delNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 13,comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, cit. (ed al relativo d.m. 26 luglio2012 di attuazione), all’art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n.102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124.Disposizioni, queste, rispetto alle quali si è, difatti, osservato che«rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, inquanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso lequali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati,anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base diuna procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora lanatura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gliimmobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescinderedalla loro classificazione catastale conforme.» (così, ex plurimis, Cass., 24agosto 2021, n. 23386; Cass., 23 giugno 2020, n. 12303; Cass., 9 marzo2018, n. 5769; Cass., 30 giugno 2017, 16280; Cass., 20 aprile 2016, n.7930).E, in particolare, si è rimarcato che - ai fini della variazione catastaledei fabbricati disciplinata dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, cit.,e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, cit., con gli effettiretroattivi di cui al d.l. n. 102 del 2013, all’art. 2, comma 5-ter, cit., - larelativa domanda di variazione, presentata dall’interessato, con la previstaautocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità, atal fine essendo necessaria l’annotazione in atti della sussistenza deirequisiti di ruralità qual prevista dall’art. 1, comma 2, del d.m. 26 luglio2012, cit. (cfr. Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617; v., altresì, CorteCost., 18 giugno 2015, n. 115).Ma nel caso che ci occupa detta annotazione catastale non solo non èdedotta ma anzi è il contribuente che afferma di non aver svolto laNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026procedura di annotazione necessaria ai fini del non assoggettamento delfabbricato ad IMU.Dagli atti risulta, peraltro, che il bene era iscritto in Catasto alla Cat.D/8; nessuna variazione era stata richiesta dal contribuente ed è statoaccertato che nessuna richiesta di annotazione fosse stata presentata dalcontribuente ex art. 2, comma 2, del d.m. 26.7.2012.In conclusione, i motivi sono destituiti di fondamento e resta quindiferma la sussistenza dei presupposti (possesso del bene e iscrizione alcatasto) per la legittima imposizione dell’IMU.8. Con l’ottava censura si denuncia la nullità della sentenza e delprocedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116c.p.c. laddove “la commissione non ha considerato che, se l’immobile erainagibile nel 2004 (risulta dagli atti di causa) ed era inagibile nel 2018(come risulta dalla perizia) non avendo subito interventi, dovevaconsiderarsi inagibile anche negli anni 2012, 2013 e 2014.Il motivo è inammissibile, in quanto, al di là del tentativo di inquadrarela questione nell’ambito di una violazione di legge, ciò che nella sostanzasi contesta è la valutazione delle emergenze processuali effettuata dalgiudice di merito.Ad ogni modo deve essere ribadito che in tema di IMU, la riduzioned'imposta, prevista ratione temporis dall'art. 13, comma 3, lett. b), deld.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, variconosciuta, anche in assenza di richiesta del contribuente, quando ilComune ha una conoscenza qualificata, documentabile e derivatadall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale,anche se per finalità extra tributarie, dello stato d'inagibilità dell'immobile,restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto dellasituazione suscettiva di integrare i presupposti del beneficio fiscale (Cass.,29 marzo 2025, n. 8280).Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tale conoscenza nel caso di specie non sussisteva alla lucedell’accertamento in fatto effettuato dal giudice di merito.9. Con il nono strumento impugnatorio si denuncia la violazionedell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 13, comma 3, lett.b) della l. n. 201 del 2011 e dell’art. 10 comma 1, della l. n. 212 del 2000laddove la C.T.R. ha affermato che al fine di attestare l’inagibilitàdell’immobile sarebbe necessaria una dichiarazione di parte, una periziadell’Ufficio tecnico comunale o una denuncia di variazione DOCFA.Il motivo è infondato in quanto il giudice del merito ha escluso chedagli atti emergesse l’inagibilità del fabbricato, e la conoscenza da partedel Comune. Ha escluso, poi, che il ricorrente avesse provato l’inagibilità,e quanto ulteriormente argomentato costituisce motivazione adabundantiam.10. Con l’ultimo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento, violazione dell’art.112 c.p.c. per non essersi la C.T.R. pronunciata su tutti i motivi diillegittimità della sentenza di prime cure sollevati dinanzi al collegio diseconde cure.I motivi che non risultano dalla sentenza, nemmeno con riferimento algiudizio di primo grado, vengono riprodotti e risultano contenuti tanto nelricorso introduttivo che nell’appello, allegati al ricorso ai fini dellaautosufficienza della censura.Atteso che la Corte di Cassazione può decidere in puro diritto sulleeccezioni di cui si assume l’omesso esame, queste debbono ritenersiinfondate.Il ricorrente si duole della illegittimità dell’atto impugnato per difetto dimotivazione, non indicando l’avviso di accertamento le ragioni dellostesso, le modalità di calcolo dell’imposta ed è privo degli allegatirichiamati negli atti.Numero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/202610.1. Per come viene dedotto, il motivo di ricorso confonde lamotivazione, quale requisito di validità, con le ragioni di imposizione e laloro prova.Va quindi ribadito in questa sede che in tema di imposta comunalesugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto ingrado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum” dell’imposta. Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, checonsentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’enteimpositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardantil’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva. (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).Ancora deve ribadirsi che in tema di ICI, l’art. 11, comma 2-bis, deld.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile “ratione temporis”), disponendo che gliavvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazioneai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati,non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragionigiuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzioneprevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere delcontribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa diesclusione dell’imposta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio,ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientementemotivato l’avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i datiidentificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontareNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’imposta). (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018,n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094);Ancora va rimarcato che in tema di imposta comunale sugli immobili(ICI), l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giuntacomunale contenente la determinazione dei valori minimi delle areeedificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersisufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenutogenerale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile)dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementioggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valoredell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio. Cass., 5 luglio2017, n. 16620.10.2. Circa poi la pretesa illegittimità dell’avviso per non essereallegati i documenti indicati, va altresì ribadito che le delibere comunalirelative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relativetariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisidi accertamento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quantodetto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non sianoconosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli attigenerali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette apubblicità legale, si presumono conoscibili. Cass., 21 gennaio 2021, n.1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n.22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755.Alla luce dei principi innanzi riportati, il motivo è destituito difondamento.10.3.Il ricorrente ha altresì censurato la decisione di primo grado perla ritenuta illegittimità delle sanzioni irrogate perché mancherebbe ilrequisito, necessario, della colpevolezza previsto dall’art. 5 del d.lgs. n.472 del 1997. Si evidenzia al riguardo che comunque nella specie sarebbeNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 472 del1997.Anche questa eccezione è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie,infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale ilprincipio generale sancito dall’art. 3 della l 24 novembre 1981, n. 689,stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamentosanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente,al quale deve potersi imputare un comportamento quanto menonegligente, ancorché non necessariamente doloso.È, insomma, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza cheoccorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intentofraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'attovietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere diprovare il contrario (Cass., 30 gennaio 2020, n. 2139; Cass., 15 maggio2019, n. 12901; Cass., 13 settembre 2018, n. 22329; Cass., 17 marzo2017, n. 6930).L’eccezione sotto questo profilo è infondata.Per quanto poi alla pretesa sussistenza nella specie di una situazionedi obiettiva incertezza normativa, come si è rilevato, secondo unconsolidato principio di diritto, in tema di sanzioni amministrative perviolazioni di norme tributarie, «l'incertezza normativa oggettiva, checostituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilitàamministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezzasul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria,ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso ilprocedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad ungenerico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro periziaprofessionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata(studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livelloNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unicosoggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare laragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica ècensurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicandoun giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice dimerito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risultiproposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio dimerito.» (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis,Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845;Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394;Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass.,16 febbraio 2012, n. 2192).Si è, in particolare, rimarcato che – costituendo l'incertezza normativaoggettiva una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranzaincolpevole che trova il suo fondamento, piuttosto che nell'ignoranzagiustificata, nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, dipervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridicatributaria – l'essenza del fenomeno «si può rilevare attraverso una serie difatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valoreindicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, nonesaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioninormative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nelladifficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3)nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativaindividuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella lorocontraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa onell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza diprecedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamentigiurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione,da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della CorteNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamentogiurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozionedi norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di normaimplicita preesistente» (v. Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde,ex plurimis, Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n.15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301; con riferimento alla ricorrenzadi contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di legittimità e anche dimerito, cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845, cit.; Cass., 2 dicembre2015, n. 24588, cit.; per la considerazione di una pluralità di disposizioni«il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocitàdel loro contenuto», v. Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394, cit.; Cass., 22febbraio 2013, n. 4522, cit.).I principi di diritto sopra esposti, in tema di agevolazione per le unitàimmobiliari rurali, rendono evidente che le agevolazioni sono state semprecorrelate al dato catastale (v. la citata Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n.18565) sicché anche sotto questo profilo l’eccezione è infondata.10.4.Era stata altresì formulata l’eccezione di illegittimità dell’avvisoper inesistenza o nullità della notifica, per non essere stata sottoscritta larelata e per essere stato l’atto, se pur destinato alla società, notificatopresso la residenza di [OSCURATO:PERSONA].L’eccezione è infondata.I vizi indicati evidenziano la nullità, non l’inesistenza della notifica.L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderericonoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altraipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Talielementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggettoNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica dicompiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabileil potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato comeraggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazioneprevisti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusisoltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata manon compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n.14916.La notificazione non è un requisito di giuridica esistenza eperfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la suainesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenzadell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da partedel contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio delpotere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onereprobatorio. Cass., 15 ottobre 2021, n. 28254; Cass., 24 agosto 2018, n.21071; Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057;Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238; v., altresì, Cass. Sez. U., 17 dicembre2021, n. 40543).La nullità sarebbe comunque stata sanata dalla tempestivaimpugnazione, atteso che nei gradi di merito non è stata rilevata latardività dell’impugnazione giudiziale.10.5. Ancora si è eccepito l’illegittimità dell’atto accertativo perchésottoscritto da funzionario privo del relativo potere, in assenza di alcunaallegazione al provvedimento della delega al funzionario firmatariodell’atto.Anche la predetta eccezione è infondata.In tema di ICI, infatti, la delibera della giunta comunale di preventivadesignazione del funzionario esercente l’attività organizzativa e gestionaleNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’imposta, adottata ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del1992, non deve essere menzionata negli avvisi di liquidazione o diaccertamento concernenti detto tributo, presumendosi che l’esercizio dellapotestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge edincombendo sul contribuente, che intenda muovere contestazioni alriguardo, l’onere di dedurre e provare l’eventuale assenza o illogicità delladelibera medesima.(Cass., 8 novembre 2017, n. 26432; Cass., 11 giugno2010, n. 14094).10.6. Quanto all’ultima eccezione, relativa alla pretesa “erroneità e/ospropositatezza” della rendita catastale impiegata per il calcolodell’imposta (pari ad euro 9.554,45) anch’essa è infondata.Per le ragioni di cui s’è detto, con riferimento alla rilevanza del datocatastale, la rendita catastale utilizzabile è esattamente quella in atti (larendita attribuita alla u.i. e risultante in atti catastali) senza che rilevino lecircostanze dedotte ossia della impossibilità di sottoscrivere, per nonessere l’immobile utilizzabile, la dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà.11. In conclusione il ricorso è respinto; le spese di lite, tra le partiricorrente e controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredel Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 4.000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltreNumero registro generale 19732/2019Numero sezionale 1831/2026Numero di raccolta generale 14927/2026Data pubblicazione 19/05/2026rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il proposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26.2.2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 14927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris