Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08445/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore Generale e legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]833 COCCIOLI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 618/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 180/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19271/2023Numero di raccolta generale 8445/20261.

Con sentenza n. 618 del 28/3/2023 la Corte di Appello diData pubblicazione 04/04/2026Bari, accogliendo il gravame proposto dalla Azienda SanitariaLocale della Provincia di Foggia avverso la sentenza delTribunale di Foggia del 5/12/2019, rigettava le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivestito dal 1998, sulla base didelibera n.300 del 10/2/98, l’incarico, conferitogli dall’allora ASLdi dirigente l’U.O.

Vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA] e Privati(Struttura semplice), ne aveva subìto la revoca, con deliberan.906/2016, parzialmente modificata con delibera n. 977/2016,disposta, per tutti gli incarichi così conferiti nel 1998, in ragionedell’annullamento, da parte di sentenza del Tar della Puglian.3338/2002, della delibera del 1998.

A ciò era seguitol’affidamento di incarico di inferiore tipologia c), con retribuzionedi posizione inferiore.3.

Egli aveva dedotto l’illegittimità della revoca, per iseguenti motivi (in sintesi): a) violazione del principio secondoil quale la revoca poteva avvenire solo per responsabilitàdirigenziale o in caso di riorganizzazione aziendale; b) il TarPuglia aveva pronunciato solo riguardo ad altro collega edincarico; c) l’incarico gli era stato prorogato nel 2009 e nel 2012,dopo la predetta sentenza.

Aveva inoltre assunto, nel ricorsopresentato il 17/2/2017, di aver continuato e di continuare asvolgere il medesimo incarico anche dopo la revoca del1/8/2016.Aveva quindi chiesto (in sintesi): dichiararsi l’illegittimità dellarevoca e del nuovo incarico; condannarsi la convenuta ariassegnargli l’incarico di dirigente di struttura semplicerevocato, con differenze retributive e ricostruzione integrale diNumero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026carriera; ovvero, in subordine ad assegnargli inNcumaerroic doi r accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/2026equivalente; in ulteriore subordine, condannarsi la convenuta alpagamento di differenze retributive equivalenti anche ai sensidell’art. 36 della Costituzione.4.

Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la revoca,condannato l’Azienda alla riassegnazione dell’incarico revocatoed al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributivematurate fino al 1/8/2016 perché (in sintesi) la sentenza del TarPuglia andava interpretata nel senso di aver annullato ladelibera del 1998 solo nella parte del conferimento dell’incaricoal terzo.5.

L’Azienda aveva proposto appello sull’assunto che lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] avesse efficacia erga omnes, stante lanatura di atto amministrativo generale della delibera del 1998la quale, a seguito dell’approvazione del modello organizzativoed ordinamentale dell’Azienda, aveva dettato i criteri generali diconferimento degli incarichi dirigenziali, in modo giudicatoillegittimo dal giudice amministrativo.

In ogni caso l’Aziendaaveva quantomeno il potere di darvi seguito generalizzato, alfine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azioneamministrativa, anche per eliminare disparità di trattamento,incoerenze e disomogeneità ad essa già segnalate dalla RegionePuglia con delibere giuntali del 2011 e del 2012, dopo prorogheprovvisorie adottate al fine di non determinare interruzioni neiservizi.6.

La Corte di merito accoglieva l’appello perché (in sintesi):premesso che con la delibera del 1998 l’Azienda aveva nominatoalcuni responsabili di Unità operative in via temporanea eprovvisoria, il [OSCURATO:PERSONA], pur pronunciandosi su ricorsoproposto da una candidata pretermessa nei confronti di unterzo, prescelto per altro incarico, e pur dando atto (inNumero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026motivazione) che tale candidata aveva chiesto l’annullaNmumeenro tdoi r accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/2026della delibera solo nella parte relativa alla nomina del terzo,aveva annullato l’intera delibera per mancanza di una motivatavalutazione comparativa delle posizioni dei candidati, econseguente violazione dell’art. 3 della legge n.241/90; quindi,per una ragione estensibile a tutte le nomine.L’allora [OSCURATO:PERSONA] 3 ne aveva preso atto già nel 2006, purdisponendo in via d’urgenza una proroga degli incarichi affidatinel 1998, fino alla data della deliberazione (30/12/2016),proroga poi estesa fino al termine improrogabile del 30/8/2007,in attesa dell’espletamento delle procedure selettive; nellemore, la L.R. n.39 del 28/12/2006 aveva accorpato, dal1/1/2007, le 3 Asl foggiane preesistenti in un’unica di nuovaistituzione, i cui organi avevano ulteriormente rilevato, tra lealtre, l’anomalia della procedura del 1998.

Infine, nel 2016, siera rilevato che il numero degli incarichi di struttura semplicesuperavano il limite massimo di 102 fissato da delibere regionaligiuntali del 2011 e del 2012; che erano seguite, nel 2015,intimazioni di sollecito adempimento da parte della Regione, erilievi del Collegio sindacale della Azienda, cui era seguìto tavolodi negoziazione sindacale.

Da ciò si evinceva che l’attore, oltread essere stato nominato, peraltro in via provvisoria, in modoillegittimo, aveva continuato a rivestire il ruolo «anche in via difatto» sin dal 1/9/2007.

Ne traeva la conseguenza che la revocadel 2016 non costituiva ormai una mera attuazione dellasentenza del [OSCURATO:PERSONA], ma «...il frutto di una operazione di“normalizzazione” della situazione degli incarichi dirigenziali, aseguito del riscontro di un conclamato...disallineamento...nelquadro della imminente approvazione di un nuovo assettoorganizzativo....».Numero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026Né rilevavano in senso contrario le “conferme nell’incaricNoum”e rdo edi lr accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/20262007, del 2009 e del 2012, trattandosi di conferme provvisorienelle more della completa definizione di un nuovo assettoorganizzativo.Una posizione attribuita in modo irregolare e prorogata sempreprovvisoriamente, ancorché in modo prolungato nel tempo, nonera suscettibile di “consolidamento” né poteva generarelegittimo affidamento.Il fatto che nel 2016 l’Azienda, dopo la revoca, avesse attribuitoincarichi dirigenziali di struttura semplice senza seguire leprocedure previste dalla contrattazione collettiva era irrilevanteperché anche dette nomine erano temporanee (in quantodisposte nelle more dell’adozione del nuovo atto aziendale), el’eventuale illegittimità non poteva incidere sulla posizione delGrassi.Il fatto che l’azione di ottemperanza si fosse prescritta ex art.114 c.p.a. era parimenti irrilevante, perché a prescriversi eral’azione e non il diritto, e la decisione non si fondava solo sullanecessità di conformazione al giudicato, ed era conforme alprincipio di buona fede.Il nuovo incarico, di alta specializzazione, non era inferiore intermini di professionalità, essendo tutti gli incarichi dirigenzialiex art. 27 CCNL equivalenti secondo l’art. 19, comma 10 deld.lgs n.165/2001.

Né esisteva un diritto soggettivo ad unincarico “di pari posizione”, nemmeno nel settore sanitario.

Néai dirigenti si applicava l’art. 2103 c.c..Quanto all’asserita prosecuzione in fatto del precedenteincarico, essa non poteva fondare la pretesa al mantenimentodel pregresso trattamento economico, posta l’inapplicabilitàdell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52 del TUPI, l’unicità del ruolo delladirigenza sanitaria, il principio di onnicomprensività delNumero registro generale 19271/2023trattamento economico dirigenziale (art. 24 TUPI) e la disciplinaN umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026delle sostituzioni (art. 18 CCNL).Data pubblicazione 04/04/20267.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Grassi con attonotificato il 27/9/2023 ed affidato a otto motivi.8.

Resiste l’Azienda con controricorso.9.

Entrambe la parti hanno presentato memoria.10.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6,della Costituzione, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.Si lamenta che alla pag.5 della sentenza la Corte territorialeabbia motivato, sulla questione principale, per relationem supropri precedenti in modo improprio, non trattandosi di giudizianaloghi, sì da omettere di pronunciarsi specificamente sul caso.11.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c, violazione o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c., 23 della legge n. 448/2001, 1, comma 132, dellalegge n. 311/2004 e 41, co.6, del d.l. n. 27/2008 conv. in leggen. 14/2009.Si nega che la sentenza del Tar avesse effetto esterno, sia peril suo significato, quale emergente dalla motivazione, sia perchéla delibera del 1998 non era un atto generale ma plurimoscindibile, in quanto interessava un numero determinato dicandidati.

Inoltre si trattava di un atto di gestione del rapportodi lavoro.12.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, datodal fatto che l’incarico conferito il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per essere emessodalla nuova azienda unificata, e per dare per decaduti iprecedenti incarichi (con riattribuzione fino al riorganizzazioneaziendale), non aveva alcun nesso con quello originario, nè conle proroghe dello stesso fino al 30/8/2007.

La delibera inNumero registro generale 19271/2023questione, pur citata dalla sentenza, non era stata esaminataN umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026autonomamente nella sua particolarità.Data pubblicazione 04/04/202613.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6,della Costituzione, 112, 115, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c.Si lamenta che la Corte di Appello (a causa della motivazioneper relationem): a) non abbia considerato la non contestazionedi “fatti e documenti”, con particolare riguardo alla delibera del2007; b) non abbia considerato che l’Azienda aveva contestatoin appello solo l’efficacia del giudicato; c) abbia valorizzatod’ufficio la mancata impugnazione della delibera del 2006; d)abbia omesso di esaminare l’eccezione secondo la qualecomunque il fenomeno riorganizzativo doveva preesistere allarevoca (art. 39, comma 8, CCNL); d) abbia omesso di esaminarel’eccezione basata sul fatto, documentato, che ancora nel 2016la riorganizzazione non c’era stata, essendo allegata allarelativa delibera solo una bozza del nuovo atto aziendale; e)abbia travisato l’argomento difensivo riguardante il fatto cheanche gli incarichi conferiti nel 2016 non erano statiproceduralizzati, trattandosi di un fatto meramente addotto ariprova che le strutture semplici non erano state ridotte e quindinon c’era stata alcuna riorganizzazione aziendale); f) sia incorsain extrapetizione nell’attribuire al dirigente una difesa basata sulconsolidamento e sull’incolpevole affidamento; g) sia incorsa inextrapetizione nell’attribuirgli di aver eccepito la prescrizionedell’azione di ottemperanza (aveva eccepito la prescrizioneordinaria).14.

Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 28 e 39 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria delNumero registro generale 19271/20238/6/2000, dell’art. 5 della L.R. n. 39/2006, dell’art. 1 della L.R.N umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026n. 22/2011, e degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art.Data pubblicazione 04/04/202637 del CCIA, allegato alla delibera del 2012.Da tali fonti derivava che l’incarico non poteva essere revocatosenza che prima intervenisse ristrutturazione aziendale (art. 39:“in conseguenza di una ristrutturazione aziendale”).

La stessaCorte di Appello aveva riconosciuto che la riorganizzazione nonera ancora avvenuta.15.

Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, co.6 dellaCostituzione., 112, 132 e 346 c.p.c.Si lamenta omessa pronuncia sul capo di domanda, reiterato inappello, col quale il Grassi aveva rivendicato il diritto almantenimento della retribuzione di posizione di cui all’art. 27,lett. b) (domanda diversa per causa petendi da quella dimantenimento di incarico equivalente), sulla base del fatto,peraltro incontroverso, che egli fosse «dirigente di primo livello,ex X livello qualificato» secondo il DPR n.384/1990, già cometale fruente della retribuzione di posizione secondo l’art. 56,comma 1, fascia b), del CCNL 5/12/96, corrispondente, secondola tabella 1 del CCNL 2000, ad incarico di direzione di strutturasemplice, come tale titolare del diritto alla conservazione dellastessa retribuzione di posizione secondo l’art. 39, commi 5, 6,7, del CCNL (cd. posizione storica minima).16.

Il settimo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 24 del d.lgs n.165/2001, e 39 CCNL 2000.Riguardo al capo di domanda, ulteriormente subordinato, voltoal riconoscimento delle differenze retributive conseguenti allosvolgimento di fatto, anche dopo la revoca del 1/8/2016, dellemedesime funzioni di dirigente di struttura semplice, si sostieneNumero registro generale 19271/2023che in base alle predette disposizioni, e malgrado il ruolo unicoN umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026di dirigenza sanitaria introdotto col d.lgs. n.229/99, il GrassiData pubblicazione 04/04/2026aveva comunque diritto a tali differenze, seppure limitatamentealla retribuzione di posizione.17.

L’ottavo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, co.6 Cost.,112, 115, 132 e 346 c.p.c..Si lamenta, in relazione alla medesima statuizione, che la Cortedi merito non abbia considerato che la prosecuzione di fatto delprecedente incarico era incontestata, e per converso abbiaapoditticamente affermato (senza prove) che gli fosse statoconferito nuovo incarico di alta specializzazione, senzaconfrontarsi col fatto che egli aveva dedotto in primo grado, eribadito in appello, di avere in realtà continuato a svolgerel’incarico precedente, infatti non coperto da alcun altro, nonessendogli mai state conferite, mediante disposizioni, le diversefantomatiche nuove, funzioni, non specificate per l’oggetto,essendosi invece limitata l‘Amministrazione a cambiarglil’inquadramento, circostanze sulle quali egli aveva articolatoprova per testi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il terzo motivo di ricorso investe untema, quello delle sorti e del regime degli incarichi dirigenzialipendenti in caso di estinzione dell’Amministrazione datrice dilavoro e successione di altra Amministrazione, che non risultaessere stato mai affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte,e che per la sua generale rilevanza nomofilattica consiglia latrattazione in pubblica udienza.2.

Ritiene poi di dover porre d’ufficio, in relazione allacensura inerente la violazione dell’art. 39, comma 8 del CCNLNumero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026per la [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del 8 giugno 20N0um0e,r o idni r accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/2026punto di presupposti per la revocabilità ante tempus dell’incaricodirigenziale, la questione dell’incidenza dell’art. 1, comma 18,del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011, prevedente che«Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, inrelazione a motivate esigenze organizzative, le pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n.165, possono disporre, neiconfronti del personale appartenente alla carriera prefettiziaovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altroincarico prima della data di scadenza dell'incarico ricopertoprevista dalla normativa o dal contratto.

In tal caso il dipendenteconserva, sino alla predetta data, il trattamento economico ingodimento a condizione che, ove necessario, sia prevista lacompensazione finanziaria, anche a carico del fondo per laretribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi».

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 febbraio2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore Generale e legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]833 COCCIOLI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 618/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 180/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19271/2023Numero di raccolta generale 8445/20261. Con sentenza n. 618 del 28/3/2023 la Corte di Appello diData pubblicazione 04/04/2026Bari, accogliendo il gravame proposto dalla Azienda SanitariaLocale della Provincia di Foggia avverso la sentenza delTribunale di Foggia del 5/12/2019, rigettava le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivestito dal 1998, sulla base didelibera n.300 del 10/2/98, l’incarico, conferitogli dall’allora ASLdi dirigente l’U.O. Vigilanza sui [OSCURATO:PERSONA] e Privati(Struttura semplice), ne aveva subìto la revoca, con deliberan.906/2016, parzialmente modificata con delibera n. 977/2016,disposta, per tutti gli incarichi così conferiti nel 1998, in ragionedell’annullamento, da parte di sentenza del Tar della Puglian.3338/2002, della delibera del 1998. A ciò era seguitol’affidamento di incarico di inferiore tipologia c), con retribuzionedi posizione inferiore.3. Egli aveva dedotto l’illegittimità della revoca, per iseguenti motivi (in sintesi): a) violazione del principio secondoil quale la revoca poteva avvenire solo per responsabilitàdirigenziale o in caso di riorganizzazione aziendale; b) il TarPuglia aveva pronunciato solo riguardo ad altro collega edincarico; c) l’incarico gli era stato prorogato nel 2009 e nel 2012,dopo la predetta sentenza. Aveva inoltre assunto, nel ricorsopresentato il 17/2/2017, di aver continuato e di continuare asvolgere il medesimo incarico anche dopo la revoca del1/8/2016.Aveva quindi chiesto (in sintesi): dichiararsi l’illegittimità dellarevoca e del nuovo incarico; condannarsi la convenuta ariassegnargli l’incarico di dirigente di struttura semplicerevocato, con differenze retributive e ricostruzione integrale diNumero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026carriera; ovvero, in subordine ad assegnargli inNcumaerroic doi r accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/2026equivalente; in ulteriore subordine, condannarsi la convenuta alpagamento di differenze retributive equivalenti anche ai sensidell’art. 36 della Costituzione.4. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la revoca,condannato l’Azienda alla riassegnazione dell’incarico revocatoed al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributivematurate fino al 1/8/2016 perché (in sintesi) la sentenza del TarPuglia andava interpretata nel senso di aver annullato ladelibera del 1998 solo nella parte del conferimento dell’incaricoal terzo.5. L’Azienda aveva proposto appello sull’assunto che lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] avesse efficacia erga omnes, stante lanatura di atto amministrativo generale della delibera del 1998la quale, a seguito dell’approvazione del modello organizzativoed ordinamentale dell’Azienda, aveva dettato i criteri generali diconferimento degli incarichi dirigenziali, in modo giudicatoillegittimo dal giudice amministrativo. In ogni caso l’Aziendaaveva quantomeno il potere di darvi seguito generalizzato, alfine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azioneamministrativa, anche per eliminare disparità di trattamento,incoerenze e disomogeneità ad essa già segnalate dalla RegionePuglia con delibere giuntali del 2011 e del 2012, dopo prorogheprovvisorie adottate al fine di non determinare interruzioni neiservizi.6. La Corte di merito accoglieva l’appello perché (in sintesi):premesso che con la delibera del 1998 l’Azienda aveva nominatoalcuni responsabili di Unità operative in via temporanea eprovvisoria, il [OSCURATO:PERSONA], pur pronunciandosi su ricorsoproposto da una candidata pretermessa nei confronti di unterzo, prescelto per altro incarico, e pur dando atto (inNumero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026motivazione) che tale candidata aveva chiesto l’annullaNmumeenro tdoi r accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/2026della delibera solo nella parte relativa alla nomina del terzo,aveva annullato l’intera delibera per mancanza di una motivatavalutazione comparativa delle posizioni dei candidati, econseguente violazione dell’art. 3 della legge n.241/90; quindi,per una ragione estensibile a tutte le nomine.L’allora [OSCURATO:PERSONA] 3 ne aveva preso atto già nel 2006, purdisponendo in via d’urgenza una proroga degli incarichi affidatinel 1998, fino alla data della deliberazione (30/12/2016),proroga poi estesa fino al termine improrogabile del 30/8/2007,in attesa dell’espletamento delle procedure selettive; nellemore, la L.R. n.39 del 28/12/2006 aveva accorpato, dal1/1/2007, le 3 Asl foggiane preesistenti in un’unica di nuovaistituzione, i cui organi avevano ulteriormente rilevato, tra lealtre, l’anomalia della procedura del 1998. Infine, nel 2016, siera rilevato che il numero degli incarichi di struttura semplicesuperavano il limite massimo di 102 fissato da delibere regionaligiuntali del 2011 e del 2012; che erano seguite, nel 2015,intimazioni di sollecito adempimento da parte della Regione, erilievi del Collegio sindacale della Azienda, cui era seguìto tavolodi negoziazione sindacale. Da ciò si evinceva che l’attore, oltread essere stato nominato, peraltro in via provvisoria, in modoillegittimo, aveva continuato a rivestire il ruolo «anche in via difatto» sin dal 1/9/2007. Ne traeva la conseguenza che la revocadel 2016 non costituiva ormai una mera attuazione dellasentenza del [OSCURATO:PERSONA], ma «...il frutto di una operazione di“normalizzazione” della situazione degli incarichi dirigenziali, aseguito del riscontro di un conclamato...disallineamento...nelquadro della imminente approvazione di un nuovo assettoorganizzativo....».Numero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026Né rilevavano in senso contrario le “conferme nell’incaricNoum”e rdo edi lr accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/20262007, del 2009 e del 2012, trattandosi di conferme provvisorienelle more della completa definizione di un nuovo assettoorganizzativo.Una posizione attribuita in modo irregolare e prorogata sempreprovvisoriamente, ancorché in modo prolungato nel tempo, nonera suscettibile di “consolidamento” né poteva generarelegittimo affidamento.Il fatto che nel 2016 l’Azienda, dopo la revoca, avesse attribuitoincarichi dirigenziali di struttura semplice senza seguire leprocedure previste dalla contrattazione collettiva era irrilevanteperché anche dette nomine erano temporanee (in quantodisposte nelle more dell’adozione del nuovo atto aziendale), el’eventuale illegittimità non poteva incidere sulla posizione delGrassi.Il fatto che l’azione di ottemperanza si fosse prescritta ex art.114 c.p.a. era parimenti irrilevante, perché a prescriversi eral’azione e non il diritto, e la decisione non si fondava solo sullanecessità di conformazione al giudicato, ed era conforme alprincipio di buona fede.Il nuovo incarico, di alta specializzazione, non era inferiore intermini di professionalità, essendo tutti gli incarichi dirigenzialiex art. 27 CCNL equivalenti secondo l’art. 19, comma 10 deld.lgs n.165/2001. Né esisteva un diritto soggettivo ad unincarico “di pari posizione”, nemmeno nel settore sanitario. Néai dirigenti si applicava l’art. 2103 c.c..Quanto all’asserita prosecuzione in fatto del precedenteincarico, essa non poteva fondare la pretesa al mantenimentodel pregresso trattamento economico, posta l’inapplicabilitàdell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52 del TUPI, l’unicità del ruolo delladirigenza sanitaria, il principio di onnicomprensività delNumero registro generale 19271/2023trattamento economico dirigenziale (art. 24 TUPI) e la disciplinaN umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026delle sostituzioni (art. 18 CCNL).Data pubblicazione 04/04/20267. Per la cassazione della sentenza ricorre il Grassi con attonotificato il 27/9/2023 ed affidato a otto motivi.8. Resiste l’Azienda con controricorso.9. Entrambe la parti hanno presentato memoria.10. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6,della Costituzione, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.Si lamenta che alla pag.5 della sentenza la Corte territorialeabbia motivato, sulla questione principale, per relationem supropri precedenti in modo improprio, non trattandosi di giudizianaloghi, sì da omettere di pronunciarsi specificamente sul caso.11. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c, violazione o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c., 23 della legge n. 448/2001, 1, comma 132, dellalegge n. 311/2004 e 41, co.6, del d.l. n. 27/2008 conv. in leggen. 14/2009.Si nega che la sentenza del Tar avesse effetto esterno, sia peril suo significato, quale emergente dalla motivazione, sia perchéla delibera del 1998 non era un atto generale ma plurimoscindibile, in quanto interessava un numero determinato dicandidati. Inoltre si trattava di un atto di gestione del rapportodi lavoro.12. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, datodal fatto che l’incarico conferito il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per essere emessodalla nuova azienda unificata, e per dare per decaduti iprecedenti incarichi (con riattribuzione fino al riorganizzazioneaziendale), non aveva alcun nesso con quello originario, nè conle proroghe dello stesso fino al 30/8/2007. La delibera inNumero registro generale 19271/2023questione, pur citata dalla sentenza, non era stata esaminataN umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026autonomamente nella sua particolarità.Data pubblicazione 04/04/202613. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6,della Costituzione, 112, 115, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c.Si lamenta che la Corte di Appello (a causa della motivazioneper relationem): a) non abbia considerato la non contestazionedi “fatti e documenti”, con particolare riguardo alla delibera del2007; b) non abbia considerato che l’Azienda aveva contestatoin appello solo l’efficacia del giudicato; c) abbia valorizzatod’ufficio la mancata impugnazione della delibera del 2006; d)abbia omesso di esaminare l’eccezione secondo la qualecomunque il fenomeno riorganizzativo doveva preesistere allarevoca (art. 39, comma 8, CCNL); d) abbia omesso di esaminarel’eccezione basata sul fatto, documentato, che ancora nel 2016la riorganizzazione non c’era stata, essendo allegata allarelativa delibera solo una bozza del nuovo atto aziendale; e)abbia travisato l’argomento difensivo riguardante il fatto cheanche gli incarichi conferiti nel 2016 non erano statiproceduralizzati, trattandosi di un fatto meramente addotto ariprova che le strutture semplici non erano state ridotte e quindinon c’era stata alcuna riorganizzazione aziendale); f) sia incorsain extrapetizione nell’attribuire al dirigente una difesa basata sulconsolidamento e sull’incolpevole affidamento; g) sia incorsa inextrapetizione nell’attribuirgli di aver eccepito la prescrizionedell’azione di ottemperanza (aveva eccepito la prescrizioneordinaria).14. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 28 e 39 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria delNumero registro generale 19271/20238/6/2000, dell’art. 5 della L.R. n. 39/2006, dell’art. 1 della L.R.N umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026n. 22/2011, e degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art.Data pubblicazione 04/04/202637 del CCIA, allegato alla delibera del 2012.Da tali fonti derivava che l’incarico non poteva essere revocatosenza che prima intervenisse ristrutturazione aziendale (art. 39:“in conseguenza di una ristrutturazione aziendale”). La stessaCorte di Appello aveva riconosciuto che la riorganizzazione nonera ancora avvenuta.15. Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, co.6 dellaCostituzione., 112, 132 e 346 c.p.c.Si lamenta omessa pronuncia sul capo di domanda, reiterato inappello, col quale il Grassi aveva rivendicato il diritto almantenimento della retribuzione di posizione di cui all’art. 27,lett. b) (domanda diversa per causa petendi da quella dimantenimento di incarico equivalente), sulla base del fatto,peraltro incontroverso, che egli fosse «dirigente di primo livello,ex X livello qualificato» secondo il DPR n.384/1990, già cometale fruente della retribuzione di posizione secondo l’art. 56,comma 1, fascia b), del CCNL 5/12/96, corrispondente, secondola tabella 1 del CCNL 2000, ad incarico di direzione di strutturasemplice, come tale titolare del diritto alla conservazione dellastessa retribuzione di posizione secondo l’art. 39, commi 5, 6,7, del CCNL (cd. posizione storica minima).16. Il settimo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 24 del d.lgs n.165/2001, e 39 CCNL 2000.Riguardo al capo di domanda, ulteriormente subordinato, voltoal riconoscimento delle differenze retributive conseguenti allosvolgimento di fatto, anche dopo la revoca del 1/8/2016, dellemedesime funzioni di dirigente di struttura semplice, si sostieneNumero registro generale 19271/2023che in base alle predette disposizioni, e malgrado il ruolo unicoN umero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 8445/2026di dirigenza sanitaria introdotto col d.lgs. n.229/99, il GrassiData pubblicazione 04/04/2026aveva comunque diritto a tali differenze, seppure limitatamentealla retribuzione di posizione.17. L’ottavo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, co.6 Cost.,112, 115, 132 e 346 c.p.c..Si lamenta, in relazione alla medesima statuizione, che la Cortedi merito non abbia considerato che la prosecuzione di fatto delprecedente incarico era incontestata, e per converso abbiaapoditticamente affermato (senza prove) che gli fosse statoconferito nuovo incarico di alta specializzazione, senzaconfrontarsi col fatto che egli aveva dedotto in primo grado, eribadito in appello, di avere in realtà continuato a svolgerel’incarico precedente, infatti non coperto da alcun altro, nonessendogli mai state conferite, mediante disposizioni, le diversefantomatiche nuove, funzioni, non specificate per l’oggetto,essendosi invece limitata l‘Amministrazione a cambiarglil’inquadramento, circostanze sulle quali egli aveva articolatoprova per testi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il terzo motivo di ricorso investe untema, quello delle sorti e del regime degli incarichi dirigenzialipendenti in caso di estinzione dell’Amministrazione datrice dilavoro e successione di altra Amministrazione, che non risultaessere stato mai affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte,e che per la sua generale rilevanza nomofilattica consiglia latrattazione in pubblica udienza.2. Ritiene poi di dover porre d’ufficio, in relazione allacensura inerente la violazione dell’art. 39, comma 8 del CCNLNumero registro generale 19271/2023Numero sezionale 833/2026per la [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del 8 giugno 20N0um0e,r o idni r accolta generale 8445/2026Data pubblicazione 04/04/2026punto di presupposti per la revocabilità ante tempus dell’incaricodirigenziale, la questione dell’incidenza dell’art. 1, comma 18,del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011, prevedente che«Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, inrelazione a motivate esigenze organizzative, le pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n.165, possono disporre, neiconfronti del personale appartenente alla carriera prefettiziaovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altroincarico prima della data di scadenza dell'incarico ricopertoprevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendenteconserva, sino alla predetta data, il trattamento economico ingodimento a condizione che, ove necessario, sia prevista lacompensazione finanziaria, anche a carico del fondo per laretribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi». P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 febbraio2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08445/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris