CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce — Sezione distaccata di Taranto —, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato (in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 624-bis cod. pen.) a [OSCURATO:PERSONA] — che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio — la pena da lui concordata con il Procuratore generale. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto disapplicare la recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. C